3. Il quadro "RR" del modello
UNICO 2000
Anche per l’anno 2000, ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il
quadro "RR" del modello "UNICO 2000 persone
fisiche" deve essere compilato, ai fini della
determinazione dei contributi dovuti per l’anno 1999,
sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai
soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali (sezione I) nonché dai liberi
professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (sezione II).
Considerato che rispetto al quadro RR
dell’UNICO 99, l’attuale versione presenta talune
innovazioni, si riportano, di seguito, le istruzioni per la
compilazione del quadro, corredate da alcune precisazioni.
La sezione I deve essere compilata, dai
titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci
titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al
versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi,
sia per le altre persone che prestano la propria attività
lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).
I soggetti che, pur avendo presentato
domanda di iscrizione all'INPS, non hanno ancora avuto la
comunicazione dell'avvenuta iscrizione con la conseguente
attribuzione del "codice azienda" sono esonerati
dalla compilazione del predetto quadro.
Diversamente i soggetti che non hanno
ancora ricevuto i modelli di pagamento, ma hanno già avuto
la comunicazione dell'avvenuta iscrizione e del relativo
"codice azienda", dovranno compilare il quadro
"RR". In questo caso l'intero importo dei
contributi dovuti deve essere riportato nel rigo RR12, sia
per quanto attiene l'importo dei contributi dovuti sul
minimale di reddito che per quanto riguarda i contributi
dovuti sul reddito eccedente detto minimale.
La base imponibile per il calcolo dei
contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo
soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità
dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno
1999 con un minimo di L. 22.351.888 (reddito minimale) ed un
massimo di L. 108.800.000, entrambi rapportabili a mesi in
caso di attività che non copre l’intero anno, sia per la
Gestione degli Artigiani e sia per quella dei Commercianti.
Il massimale per i lavoratori privi di
anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995,
iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, è pari a L.
141.991.000.
Quest’ultimo massimale non può essere
rapportato ai mesi di attività.
Per i soci di S.r.l. la base imponibile
è rappresentata dal reddito d’impresa della società
rapportata al socio in relazione alla sua partecipazione
agli utili, a prescindere dalla loro concreta distribuzione.
Qualora nel corso dell’anno si
verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla
gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due
distinti quadri RR, ognuno riferito alla singola gestione.
Lo stesso dicasi in ogni caso nel quale cambi il
"codice azienda".
Per la determinazione dei contributi
dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
• per la Gestione Artigiani:
- 16,00 per cento sul reddito minimale e
sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro
11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31)
(rapportabile ai mesi di attività soltanto per i soggetti
con anzianità contributiva al 31.12.1995);
- 17,00 per cento per i redditi compresi
tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31 e L. 108.800.000 (
pari a euro 55.777,35) ; (L. 141.991.000 per i lavoratori
privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre
1995);
• per la Gestione Commercianti:
- 16,39 per cento sul reddito minimale e
sui redditi compresi tra L. 22.351.889( pari a euro
11.543,79) e L.65.280.000 (pari a euro 33.714,31)
(rapportabile ai mesi di attività soltanto per i soggetti
con anzianità contributiva al 31.12.1995);
- 17,39 per cento per i redditi compresi
tra L. 65.280.001 ( par a euro 33.714,31 e L. 108.800.000
(pari a euro 33.714.,31) ; (L. 141.991.000 (pari a euro
73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva
alla data del 31 dicembre 1995).
ATTENZIONE: Per i familiari
collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette
aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 13,00 e al 14,00
per cento per gli Artigiani; al 13,39 e al 14,39 per cento
per i Commercianti.
E’ inoltre, dovuto, per ciascun
iscritto alle Gestioni, il contributo per la tutela della
maternità fissato nella misura di L.1.578 mensili .
Ai fini della compilazione della sezione,
il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i
dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione
assicurativa (imponibile, contributi).
Gli importi devono essere arrotondati
alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole
della dichiarazione.
Nel rigo RR1 si deve riportare
il codice azienda attribuito dall’Inps (8 caratteri
numerici e 2 alfabetici), indicato sulla lettera di
accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce
"COD. azienda".
Nel caso in cui il contribuente svolga
l’attività di affittacamere occorre barrare la relativa
casella.
Il rigo RR2 è riservato
all’indicazione dei dati contributivi del titolare
dell’impresa.
Nei righi da RR2 a RR8 della sezione I
devono essere riportati:
• a colonna 1, il codice fiscale
di ognuno dei componenti il nucleo aziendale (ad esclusione
di quello del titolare);
• a colonna 2, barrare la
casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità
contributiva al 31.12.95, iscritto a decorrere dal 1 °
gennaio 1996;
• nelle colonne 3 e 4, il
periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al
1999 indicandone l’inizio e la fine (ad es. per l’intero
anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizione
dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
• a colonna 5, uno dei codici
sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni
contributive (riduzioni) riconosciute dall’INPS:
A = Art. 59, comma 15, L. 449/97.
Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati
ultrasessantacinquenni;
B = Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di
tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori
di età inferiore a 21 anni (ad es. l’aliquota del 16,80
si riduce al 13,80);
C = Art. 4, comma 16, L. 449/97.
Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai
soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima
volta alle Gestioni nell'anno 1998;
D = Art. 3, comma 9 ,L.448/98. Riduzione
del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di
età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle
Gestioni nell’anno 1999.
E = Qualora spettano contemporaneamente,
oltre alla riduzione di cui al punto B, una delle riduzioni
di cui ai punti C e D.
Se nel corso dell’anno si modifica il
diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate,
dovranno essere compilati distinti righi relativi ai periodi
di validità delle agevolazioni. Qualora la modifica
riguardi il titolare, nell’ulteriore rigo dovrà essere
indicato il codice fiscale dello stesso;
• nelle colonne 6 e 7, il
periodo di spettanza delle riduzioni (ad es. per l'intero
anno dal 01 al 12);
• a colonna 8, i redditi di
impresa 1999, così come attribuiti ai singoli iscritti,
assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis
della L. 14 novembre 1992, n. 438. Qualora il reddito
d’impresa sia di importo inferiore al minimale di reddito
imponibile (ad esclusione di quello derivante dall’attività
di affittacamere), in tale colonna va indicato l’importo
corrispondente al predetto minimale. Nel caso di attività
svolta per parte dell’anno, va indicato il reddito
effettivamente percepito, fermi restando il minimale ed il
massimale di reddito imponibile rapportati ai singoli mesi
di attività . Il rapporto ai mesi non si applica per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995. Coloro che svolgono l’attività di affittacamere
devono indicare, comunque, il reddito effettivamente
percepito;
• a colonna 9, l’importo
complessivo dei contributi dovuti per l’assicurazione per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ( Ivs )
relativamente all’anno 1999, al netto di eventuali
riduzioni applicate a norma di legge con riferimento ai
codici indicati a colonna 5 e di eventuali oneri accessori
richiesti all’INPS;
• a colonna 10, va indicato il
contributo per le prestazioni di maternità (pari a
lire18.936 annue ed a lire 1.578 mensili ovvero a euro 9,78
e a euro 0,81);
• a colonna 11, l’importo
complessivo dei contributi dovuti (somma degli importi
indicati a colonna 9 e a colonna 10).
Nei righi da RR9 a RR15
devono essere indicati i dati che consentono la
determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle
somme risultanti a credito.
• nel rigo RR9 il totale dei
contributi, determinato sommando gli importi indicati nella
colonna 11;
• nel rigo RR10 l’ammontare
complessivo di tutti i versamenti effettuati per l’anno
1999, al netto di eventuali oneri accessori o quote
associative.
N.B. in questo rigo vanno riportate
esclusivamente le somme corrisposte a titolo di contributi
I.V.S sul minimale imponibile e di maternità, di competenza
dell’anno 1999, effettivamente versati nelle quattro rate
trimestrali ed i contributi I.V.S. pagati a titolo di primo
e secondo acconto sempre per l’anno 1999, al netto degli
eventuali oneri accessori e delle quote associative
eventualmente corrisposte
• nel rigo RR11 vanno indicati
gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali
oneri accessori;
• nel rigo RR12 i contributi sul
minimale relativi all’anno 1999 i cui termini di
versamento non sono ancora scaduti all’atto della
presentazione del modello UNICO 2000 (emissioni di modelli
di pagamento per nuove iscrizioni successive al mese di
maggio 1999) al netto di eventuali oneri accessori..
• nel rigo RR13 l’importo
dell’eventuale credito contributivo determinatosi in
riferimento all’anno 1997 e già portato in diminuzione
dei contributi dovuti per l’anno 1999 (autoconguaglio) .
• nel rigo RR14 l’eccedenza
dei contributi eventualmente derivante dalla precedente
dichiarazione;
• nel rigo RR15 la somma degli
importi compensati con mod. F24 riferiti all’importo
esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione;
• nel rigo RR16 l’importo
dell’eventuale credito contributivo determinatosi in
riferimento all’anno 1998 e portato in diminuzione dei
contributi dovuti per l’anno 1999 (autoconguaglio);
Al fine di determinare i contributi a
debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR9 – RR10 – RR12 – RR13 - RR14 +
RR15.
Se il risultato di tale operazione è
uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente
importo nel rigo RR17; se invece, risulta inferiore a
zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR18.
Qualora i righi previsti nella sezione I
del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i
collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un
ulteriore modulo compilando i righi da RR9 a RR18 solo nel
primo quadro.
4.Compensazione.
L'eventuale importo risultante a credito
dal predetto quadro (rigo RR18) può essere portato in
compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa
compilazione della colonna 2 del rigo RX6 del quadro
"RX" del predetto modello UNICO 2000.
Per effettuare la compensazione il
contribuente compilerà una o più righi di uno o più
modelli F24 indicando la causale contributo AP (artigiani) o
CP (commercianti), il codice sede, il codice INPS che
avrebbe dovuto essere utilizzato per il versamento a saldo
1999 e che è rilevabile dal prospetto inviato unitamente ai
modelli F24 sopra citati, il periodo di riferimento e
l'importo che si intende compensare.
Si pone in evidenza, relativamente alla
compensazione dei crediti con le modalità di cui al decreto
legislativo n. 241 del 1997, che le procedure contabili
realizzate per la gestione dei versamenti contemplati dallo
stesso decreto, consentono di neutralizzare di fatto, nei
confronti degli enti impositori destinatari degli importi a
debito, le compensazioni effettuate dai contribuenti.
E', pertanto, del tutto irrilevante che,
in sede di versamento unitario i crediti vengano imputati ad
una piuttosto che ad un'altra delle entrate tributarie o
contributive oggetto di versamento.
Ne consegue che i crediti di cui trattasi
potranno essere fatti valere indifferentemente per i
versamenti di tutte le imposte ed i contributi per i quali
è utilizzabile il modello F24.
La compensazione può essere effettuata
fino alla data di presentazione della dichiarazione
successiva a quella dalla quale risulta il credito.
2: Sezione II - Contributi previdenziali
dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione
separata dell’Inps
La presente sezione deve essere compilata
dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui
all’art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei
contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2,
comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa, al riguardo, che non sono
tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita
presso l’Inps e, quindi, alla compilazione del presente
quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse
professionali, relativamente ai redditi assoggettati a
contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur
producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati,
per l’attività professionale, ad altre forme assicurative
(ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei
commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti
all’Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal
reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef,
relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce.
Per l’anno 1999 il contributo, entro il
massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), deve
essere calcolato applicando all’imponibile le seguenti
aliquote:
– 12 per cento per i professionisti
iscritti esclusivamente alla gestione separata;
– 10 per cento per i professionisti
pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto
assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un
concomitante rapporto di lavoro subordinato.
Nel rigo RR19 devono essere
riportati i seguenti dati:
• a colonna 1, il reddito
imponibile sul quale è stato calcolato il contributo
eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
• nelle colonne 2 e 3, il
periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma
"dal mese" e "al mese";
• a colonna 4, l’aliquota
applicata;
• a colonna 5, il contributo
dovuto : moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per
l’aliquota di colonna 4;
• a colonna 6, il contributo
versato.
Qualora si modifichi in corso d’anno la
misura dell’aliquota contributiva da applicare (dal 12% al
10% o viceversa) per l’inizio, ad esempio, di un
concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal
mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR19
sia il rigo RR20.
Proseguendo nell’esempio, nel rigo RR19
sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo
dell’anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro,
nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di
riferimento, da 01 a 04, l’aliquota, nella misura del 12%.
Nel rigo RR20 saranno riportati
l’imponibile relativo alla restante parte dell’anno,
nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di
riferimento, da 05 a 12 e l’aliquota, nella misura del
10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a
L. 141.991.000(pari a euro73.332,23), ai fini della
determinazione delle due diverse basi imponibili, detta
somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di
ciascun periodo. Nell’esempio, il reddito da indicare nei
righi RR19 ed RR20 sarà pari, rispettivamente, a L.
47.330.000 (pari a euro24.443,90) ed a L. 94.661.000 (pari a
euro 48.888,33).
Si evidenzia che in caso di attività che
non si protrae per l’intero anno i contributi sono
comunque dovuti entro il predetto massimale di L.
141.991.000 (pari a euro 73.332,23) .
Nel rigo RR21 riportare il totale
dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati
rispettivamente nelle colonne 5 e 6
Nel rigo RR22 riportare il credito
da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente
dichiarazione (rigo RX6 col.2 del mod.UNICO 2000).
Nel rigo RR23 riportare la somma
degli importi compensati con il mod.F24 riferiti
all’importo esposto come eccedenza nella precedente
dichiarazione.
Nel rigo RR24 riportare
l’importo dell’eventuale credito contributivo
determinatosi in riferimento all’anno 1998 e portato in
diminuzione dei contributi dovuti per l’anno 1999
(autoconguaglio).
Al fine di determinare i contributi a
debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR21col.5 – RR21 col 6 – RR22 + RR23.
Se la risultato di tale operazione è
uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente
importo nel rigo RR25; se invece, risulta inferiore a
zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR26.
Qualora i righi previsti nella sezione II
del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i
periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà
utilizzare un secondo quadro, compilando i righi da RR21
a RR26 solo nel primo quadro.