Comunicato stampa diffuso il 01.02.2000 dal Ministero delle Finanze, concernente rimborsi e le dichiarazioni periodiche Iva.


Modello VR - Modalità di richiesta del rimborso.

I contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 1999, devono presentare al competente concessionario della riscossione il modello VR/2000 (approvato con decreto dirigenziale del 30 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 5 dell’8 gennaio 2000) in due esemplari, entrambi sottoscritti in originale.

Da quest’anno infatti i modelli di dichiarazione non riportano espressamente l’indicazione "copia per il contribuente", "copia per il concessionario" o "copia per l’Ufficio" in quanto sono resi disponibili gratuitamente dal ministero delle Finanze in formato elettronico nell’apposito sito Internet dal quale possono essere prelevati.

Qualora, in sede di presentazione del modello, il contribuente non possa fruire della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario, avendo già superato il limite di 500 milioni per anno solare previsto dall’articolo 25, comma 2, Dlgs n. 241 del 9 luglio 1997, o ne intenda fruire solo in parte per poter godere della compensazione, deve presentare, in allegato al modello VR/2000, una espressa richiesta contenente l’indicazione specifica dell’importo del rimborso che si intende richiedere al concessionario nel rispetto del predetto limite.
Si ricorda che l’importo complessivo richiesto a rimborso, da indicare nel rigo VR4 del modello VR/2000, dovrà corrispondere a quanto indicato nella dichiarazione Iva relativa al 1999 (rigo VX3 del modello Iva 2000). L’eventuale importo da compensare dovrà, invece, essere compreso nel rigo VX4 del medesimo modello.

Dichiarazione Iva periodica relativa al 1999.

In merito alla dichiarazione periodica relativa all’ultimo mese o trimestre del 1999, si ricorda che la stessa deve essere presentata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 87 del Tuir, già tenuti per tale anno all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva, utilizzando il modello approvato con decreto dirigenziale del 26 febbraio 1999.

Si chiarisce altresì che il citato modello non richiede l’indicazione dell’importo versato a titolo di acconto. Pertanto nel rigo VP10, relativo all’Iva da versare (o da trasferire), deve essere in ogni caso indicato l’ammontare complessivo dell’Iva dovuta per l’ultimo mese o trimestre del 1999 mentre nel rigo VP12 va indicato l’importo versato a titolo di saldo relativo all’ultima liquidazione periodica del 1999, al netto cioè dell’acconto d’imposta versato.

Nella particolare ipotesi in cui l’acconto versato risulti superiore o uguale all’ammontare dell’Iva a debito relativa al suddetto periodo, nel rigo VP12 non deve essere indicato alcun importo.

Dichiarazione annuale Iva relativa al 1999.

Dati relativi all’ultima liquidazione periodica. In ordine al nuovo modello di dichiarazione annuale (modello Iva 2000) si conferma quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del quadro VH in merito ai dati da indicare relativamente alle liquidazioni periodiche. In particolare, nel rigo VH12 (debiti) deve essere indicato l’ammontare complessivo dell’Iva da versare per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del 1999, senza tenere conto, quindi, dell’importo dell’acconto eventualmente versato, analogamente all’importo da indicare nel rigo VP10 del modello di dichiarazione periodica concernente l’ultimo mese o trimestre del 1999.

Presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap i cui termini ordinari scadono nei primi mesi dell’anno 2000.

In riferimento alle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap che devono essere presentate nei primi mesi dell’anno 2000, si comunica che fermi restando, per l’individuazione del modello da utilizzare, i criteri fissati nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione approvati nel 1999 (e cioè: "Unico 99" per i soggetti il cui periodo d’imposta non era in corso alla data del 31 dicembre 1999 o "Unico 2000" per i soggetti il cui periodo di imposta era in corso alla predetta data), le dichiarazioni il cui termine di presentazione scade tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del decreto modificativo del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, in corso di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" (quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione), devono essere presentate entro il 31 maggio 2000. Entro il suddetto termine debbono essere effettuati anche i relativi versamenti.

Reperibilità e riproduzione dei modelli di dichiarazione fiscale.

Si informa che sono disponibili sul sito Internet www.finanze.it due versioni in formato Pdf di tutti i modelli fiscali approvati, comprensivi delle relative istruzioni:

una prima versione, come il precedente anno, utilizzabile direttamente dai contribuenti che possono visualizzare e stampare i modelli per la loro compilazione manuale;

una seconda versione, per gli utenti che dispongono di sistemi tipografici, che consente per la prima volta quest’anno, di utilizzare i file Pdf per la riproduzione diretta delle pellicole, già predisposte con la selezione dei colori per la stampa.

 
 
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Aggiornato il: 12 febbraio 2000