NULLA DA SEGNALARE
COMUNICATO
stampa diramato il 01.02.2000 dal Ministero delle finanze
ARTICOLO a cura di Bruno Assumma
SERIE DI ARTICOLI a cura di Autori vari
CIRCOLARE 03.02.2000, N. 17
QUESITI e responsi del ministero delle finanze
Schema di disegno di legge, approvato il 04.02.2000 dal Consiglio dei ministri
COMUNICATO
stampa diramato il 01.02.2000 dal Ministero delle finanze
"Rimborsi, dichiarazioni periodiche Iva e termini di
presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap. In breve Il comunicato stampa effettua i
primi chiarimenti in merito ad adempimenti di prossima scadenza e alle
conseguenti modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva. Inoltre,
effettua un'apertura consentendo ai soggetti
obbligati a presentare la dichiarazione UNICO-99 in questi giorni, di
differire la presentazione della dichiarazione e i relativi versamenti al mese
di maggio 2000. Appresso si metteranno in risalto i singoli chiarimenti forniti
dal ministero in tale ambito. 1. Modalità di
presentazione delle richieste di rimborso Iva Il comunicato precisa che dal momento che i modelli VR-2000 (Modello approvato con decreto dirigenziale del 30 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 5 dell’8 gennaio 2000) utili per presentare le richieste di rimborso Iva sono resi disponibili in via telematica attraverso il sito Interne del Ministero delle finanze, non possono avere la veste di duplice copia. Pertanto i modelli dovranno e potranno essere presentati ai concessionari per la riscossione sui modelli prelevati da Internet (Clicca per accedere alla pagina Web)) in duplice esemplare firmati entrambi in originale. Ovviamente si consiglia di riprodurre anche un ulteriore copia il modello a sostituzione di quella ad uso del contribuente. Il documento ricorda inoltre che a decorrere dall'1.1.1998 e fino all'anno 2000, secondo il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art.2, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, mentre i rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a L. 500 milioni sono erogati direttamente dai concessionari per la riscossione secondo le regole del conto fiscale, la parte che eccede tale limite è comunque corrisposta dall'ufficio iva o dall'ufficio delle entrate competente se istituito. Dal momento che
indipendentemente dal fatto che la richiesta superi o non superi il limite
previsto il modello VR-2000 dovrà comunque essere presentato in unico esemplare
al concessionario per la riscossione, il concessionario stesso deve sapere quale
parte di credito richiesto a rimborso viene erogato tramite il conto fiscale
(semplificato) e quale invece segue l'iter ordinario attraverso la richiesta
all'Ufficio delle entrate In proposito la C.M. n.84 del 13.3.1998, ha infatti evidenziato che la richiesta di rimborso tramite modello VR o tramite apposita istanza, deve essere presentata sempre e comunque al concessionario della riscossione anche nel caso in cui l'importo della stessa ecceda i 500 milioni di lire. A tale scopo il comunicato precisa che ove la richiesta di rimborso indicata modello VR che deve essere erogato tramite conto fiscale, sia inferiore al credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, per il superamento del limite di L. 500 milioni di rimborsi ovvero perché si intende utilizzare in compensazione la parte residua di credito, il contribuente dovrà allegare al Modello VR una lettera in cui specifica l'importo del credito Iva che si intende chiedere al concessionario nel rispetto del predetto limite. Da ultimo il comunicato precisa
che ovviamente la richiesta di rimborso indicata le modello VR dovrà essere
coerente con quanto risulta dalla dichiarazione annuale Iva. Pertanto il credito
richiesto a rimborso (tramite conto fiscale o procedura ordinaria) dovrà
emergere al rigo VX3 mentre quello compensato nel rigo VX4. 2. Dichiarazione
periodica Iva del quarto trimestre Il comunicato ricorda quanto già anticipato dal Ministero delle finanze nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione periodica iva del 1999 (Decreto 26 febbraio 1999, in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05.03.1999), in cui, in anticipazione del contenuto di uno schema di decreto correttivo (c.d. decreto fantasma definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 03.09.1999) ebbe a precisare che entro il mese di febbraio 2000 i soggetti IRPEG (articolo 87 del TUIR) devono presentare la dichiarazione periodica relativa al quarto trimestre. Il documento chiarisce che dal momento che il modello di dichiarazione periodica non consente di indicare il versamento dell'acconto, nel rigo VP10 (Iva da versare) della dichiarazione periodica dell'ultimo trimestre deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'Iva dovuta per tale periodo, mente nel rigo VP12 (importo versato o compensato) deve essere indicato l'importo " a titolo di saldo relativo all'ultima liquidazione periodica del 1999, al netto cioè dell'acconto d'imposta versato. Ovviamente nel caso in cui l'ammontare dell'acconto versato eccede l'ammontare del debito emergente dalla liquidazione dell'ultimo periodo nel rigo VP12 non deve essere indicato alcun importo. La precisazione fornita dal
ministero delle finanze lascia intendere che i soggetti IRPEG sono tenuti alla
predisposizione sui registri della liquidazione del quarto trimestre. Del resto
non si vede come sia possibile presentare la dichiarazione periodica relativa ad
un periodo per il quale non è stata predisposta la liquidazione. Pertanto,
anche per motivi di praticità, si consiglia di predisporre tale liquidazione
sui registri. Ovviamente la liquidazione periodica relativa all'ultimo trimestre
non deve essere effettuata dai soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo
87 del TUIR e dal quelli indicati dall'articolo 74, comma 4 e dall'articolo 73,
comma 1 lettera b). 3. Dichiarazione Iva
annuale Il Ministero delle finanze, riportando quando indicato nelle istruzioni alla dichiarazione annuale (§ 4.2.7, pagina 34 delle istruzioni) precisa che gli importi emergenti dalle liquidazione dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre del 1999, devono essere indicati nel rigo VH12 al lordo dell'acconto versato. Dal tenore letterale del
Comunicato stampa parrebbe emergere che tutti i contribuenti trimestrali da
articolo 33 del D.P.R. 633/1972 devono indicare ne rigo VH12 il debito Iva
emergente dal quarto trimestre del 1999. Tuttavia dal momento che lo stesso
comunicato stampa vede la precisazione come di conferma a quanto indicato nelle
istruzioni alla compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale Iva, il
rigo in questione deve essere compilato solamente dai contribuenti soggetti ai
regimi speciali IVA indicati agli articolo 73, comma 1, let. b) e articolo 74,
comma 4) 4. Termini di
presentazione delle dichiarazioni con esercizio chiuso prima del 31.12.1999 Combinando la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 4 del D.P.R. n. 322/98 e le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione UNICO-99 società di capitali (§ n. 3, pagina 2 delle istruzioni), risultava che i soggetti che avevano l'esercizio chiuso anteriormente al 31.12.1998 dovevano presentare la dichiarazione utilizzando i vecchi modelli senza poter usufruire della proroga al mese di maggio 1999 disposta dallo stesso articolo 2, D.P.R. n. 322/98 attualmente in vigore. E' appena il caso di ricordare che le disposizioni correttive al D.P.R. n. 322/98 previste dallo schema di decreto approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 03.09.1999 (si veda il sole 24 ore del 4.09.1999), dispongono, questa volta per legge, che i soggetti che devono presentare la dichiarazione sui vecchi modelli (perché con esercizio a cavallo che scade prima del 31.12 dell'anno precedente a quello di approvazione dei modelli), non possono in ogni caso differire la presentazione della dichiarazione e dei relativi versamenti al mese di maggio. Il punto n. 4 del Comunicato del Ministero delle finanze, affermando un apertura rispetto a quanto indicato nelle righe che precedono, precisa che fermo restando che la dichiarazione deve essere presentata utilizzando i vecchi modelli (UNICO-99), le dichiarazioni relative ai periodi chiusi anteriormente al 31.12.1999, i cui termini di presentazione scadono i1 1 gennaio ed la data di entrata in vigore del c.d. decreto fantasma (15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ), si presentano entro il mese di maggio 2000. Ovviamente alla stessa data, precisa sempre il comunicato, sono differiti anche i termini di versamento legati alla data di presentazione del modello di dichiarazione. Limitare la possibilità del
differimento alla data di entrata in vigore del decreto correttivo era
d'obbligo. Infatti il Ministero può tornare indietro solamente rispetto a sue
indicazioni precedentemente effettuate. Non può certo andare oltre le
disposizioni dettate da una norma di legge 5. Reperibilità dei
modelli Il documento rende noto che sul
sito Internet - www.finanze.it
- sono disponibili due versioni in formato Pdf di tutti i modelli fiscali
approvati, comprensivi delle relative istruzioni: Il sole 24 ore di martedì 1 febbraio 2000, pag. 22
ARTICOLO a cura di Bruno Assumma"Valutazioni nel penale scelta a rischio elevato" In breve Lo scrittore afferma una netta distinzione tra le infedeli dichiarazioni prodotte da comportamenti volti a mascherare la realtà economica dell'impresa (dichiarazione di ricavi in misura inferiore a quella reale e deduzione di costi mai sostenuti) da quelli invece emergenti da errori o violazioni meramente fiscali (mancato inserimento in dichiarazione di fatture correttamente effettuate o indicazioni di costi non inerenti o per errori emergenti dall'errata valutazione della competenza. L'autore mette in risalto che solamente i primi comportamenti "dovrebbero" essere sanzionati dalla norma penale e non anche i secondi. Infatti, le ipotesi di reato, si realizzano solamente nei casi in cui esiste il dolo specifico di produrre o non produrre documenti volti ad evidenziare una base imponibile inferiore a quella reale (frode fiscale). Secondo Assumma l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo approvato il 5.01.2000 dal Consiglio dei Ministri. (In proposito si rinvia alle Novità del 10 gennaio 2000) lascia trasparire quanto indicato il concetto espresso nelle righe che precedono nella parte in cui fa riferimento ai costi fittizi mentre non altrettanto così evidente quando parla di ricavi effettivi. L'autore inoltre mette in risalto che la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 2 dello schema di decreto([1]) lascia comprendere nelle dichiarazioni infedeli rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali, non solo le infedeli riproduzioni di ricavi e costi nel senso che si è detto (Attività volta alla produzione di una realtà economica diversa da quella reale nell'intento di evadere: dolo specifico) ma anche i casi di errori, se pur grossolani, emergenti da errate valutazioni estimative, senza peraltro indicare i parametri a cui fare riferimento per determinare la correttezza delle valutazioni. Il risultato non cambia anche in considerazione del primo comma dello stesso articolo 7, in cui viene indicato che le errate valutazioni non rilevano ai fini della sanzione penale qualora i valori e le valutazioni emergono o vengono contabilizzati o iscritti in bilancio. Infatti da tale previsione rimarrebbero fuori i soggetti che essendo in contabilità semplificata non sono obbligati alla redazione del bilancio di esercizio- Il
sole 24 ore di giovedì 3 febbraio 2000, pagina
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SERIE DI ARTICOLI a cura di Autori vari"Iva periodica - Guida alle novità per le scadenza
del 16 e del 29 febbraio." In breve La serie di scritti mette in evidenza le novità del nuovo modello di dichiarazione periodica e le novità interpretative indicate dal Ministero delle finanze nelle relative istruzioni. Gli autori mettono inoltre in relazioni le novità del modello con le disposizioni contenute nel decreto fantasma (vedi il numero speciale Decreto fantasma). In particolare merita di essere segnalata l'inversione di rotta che secondo Luca Miele il Ministero delle finanze ha fatto in relazione alla regolarizzazione (ravvedimento operoso) delle dichiarazioni periodiche infedeli. L'autore sottolinea che la regolarizzazione delle dichiarazioni periodiche infedeli avviene sanando le sanzioni prodromiche dalle quali discende la sanzione di infedele dichiarazione (omessa fatturazione, omessa registrazione, indebita detrazione). Lo stesso autore evidenzia altresì che sarebbe esclusa sia la sanzione di infedele dichiarazione sia l'eventuale sanzione per l'omesso versamento che invece la circolare n. 192/1999 indicava espressamente come applicabili. Di avviso contrario sembrerebbe il Ministero delle finanze espressosi in occasione del Forum organizzato da Italia oggi (vedi più avanti). Nell'occasione il ministero delle finanze pur non pronunciandosi sull'applicabilità o meno della nuova sanzione per infedele dichiarazione in somma fissa disposta dallo schema di decreto correttivo sulle sanzioni, viene ribadito che l'eventuale versamento deve essere effettuato in aderenza a quanto indicato nella circolare n. 192/1999. Il sole 24 ore di giovedì 3 febbraio 2000, (inserto)
CIRCOLARE 03.02.2000, N. 17
In breve La circolare istruisce gli uffici del registro delle imprese istituiti presso le camere di commercio sulla procedura inerente alla cessazione delle attività e per la conseguente cancellazione della partita Iva nei riguardi delle persone fisiche e le società di persone. Pertanto, come anche ricordato dalla stessa circolare, tali uffici, oltre a potere attribuire la partita iva (vedi C.M: 28.10.1998, 251/E) possono adesso anche procedere alla sua cancellazione tramite una procedura informatica che gli consente di collegarsi con il sistema informativo del Ministero delle finanze. Per tutti gli altri particolari si rinvia alla lettura della circolare Italia
oggi di venerdì 4 febbraio 2000, pag. 29
QUESITI e responsi del ministero delle finanzeRisposte predisposte dal ministero delle finanze ai quesiti
proposti dai lettori e fornite nel corso del convegno del 3 febbraio 2000. In breve Si tratta delle risposte più o meno ufficiali che il Ministero delle finanze da alle domande poste nell'ambito del Forum che ormai da quale anno organizza il quotidiano economico Italia oggi. Delle 50 risposte agli
altrettanti quesiti, solamente alcune meritano di essere segnalate. Tuttavia
data la numerosità delle domande e l'articolazione delle risposte, per il loro
commento particolare si rinvia ad un numero speciale delle Novità. In questa
sede si anticipa che il Ministero delle finanze, in linea con quanto indicato
nel forum organizzato l'anno scorso (in proposito Claudio Carpentieri, "Restituzione
di imposte erroneamente versate e rettifica della dichiarazione " in
Corriere tributario n. 17/1999) afferma la compesabilità dei maggiori crediti
indicati nelle dichiarazioni rettificative se presentaste nei 90 giorni utili
per la presentazione delle dichiarazione tardiva. Spunti critici La
presa di posizione del Ministero delle finanze è da condividere
in quanto, per quanto riguarda della compensabilità dei crediti
evidenziati nelle dichiarazioni, mette sullo stesso i contribuenti che
presentano tardivamente la dichiarazione da quelli che invece presentano la
dichiarazione nei termini ma si accorgono di avere omesso nella dichiarazione
qualche onere deducibile in meno o nell'ambito del reddito di impresa qualche
costo in meno o qualche ricavo in più. Tuttavia
non può essere condiviso il ragionamento che posta a tale conclusione. Infatti
la dichiarazione rettificativa, come indicato nell'articolo 2, comma 8 del
D.P.R. n. 322/98 non pone termini per la sua presentazione. ma inoltre non si può
distinguere il concetto di dichiarazione rettificativa da dichiarazione
sostitutiva asseconda di quanto si presenta la dichiarazione stessa . Ovvero la
distinzione si può anche accettare in
linea di principio ma si ritiene non rilevi sul piano della compensazbilità
dei crediti o dei maggiori crediti
evidenziati nella successiva dichiarazione. L'articolo
17 del D.Lgs n. 241/1997 indica che i credito compensabili sono quelli emergenti
dalle dichiarazioni in senso generale, non limita la sua applicazione alle sole
dichiarazioni presentate nei termini. Ovviamente per ottenere la compensabilità
di tali crediti la dichiarazione rettificativa deve essere presentata entro il
termine di 48 mesi previsto per le
richieste dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973. Oltre a ciò la dichiarazione
integrativa non può essere indicata quale omessa anche equiparata alla
dichiarazione omessa citando in proposito il paragrafo 1.2 della Circolare
n. 23/1999. Il paragrafo richiamato fa riferimento solo alle ipotesi di
omissione della presentazione della dichiarazione e non anche alle ipotesi di
integrazione di una dichiarazione correttamente presentata nei termini previsti. Il Ministero
delle finanze dovrà limitarsi ad aderire al dettato normativo e, se crede, a
istruire i suoi uffici periferici per evitare che i contribuenti abusino di tale
facoltà concessa dalla norma. Italia
oggi di sabato 5 febbraio 2000, pag. 29
Schema di disegno di legge, approvato il 04.02.2000 dal Consiglio dei ministri"Interventi
per favorire lo sviluppo della
previdenza complementare" In breve La legge delega, ove fosse approvata nella versione attuale, prevede che il Tfr maturando nel corso 2001 potrà alternativamente (a scelta del lavoratore) essere destinato ai fondi pensione (in prima battuta quelli chiusi); oppure rimanere quale salario differito calcolato con un nuovo «sistema di allocazione degli accantonamenti». I nuovi criteri di accantonamento saranno definiti con un decreto legislativo, il quale dovrà prevedere che cui rendimenti saranno comunque utilizzati per agevolare le piccole e medie imprese e l’artigianato sulla base del modello Artigiancassa. Il
sole 24 ore di sabato 5 febbraio 2000, pag. 15
[1]
Si riporta il teso integrale del secondo comma dell'articolo 7 dello schema
di decreto "In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3.
e 4. le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura inferiore al dieci per cento da quelle ritenute corrette. Degli
importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del
superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e
b), dei medesimi articoli."
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