Comunicato stampa diffuso dal Ministero delle Finanze il 18.02.2000.

Si comunica che nella "Gazzetta Ufficiale" n. 39 del 17 febbraio 2000 è stato pubblicato il Dpr 14 ottobre 1999 n. 542 modificativo, fra l’altro delle disposizioni contenute nel Dpr 322 del 22 luglio 1998, riguardante la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva.

Si ricorda, inoltre, che il nuovo modello di dichiarazione periodica Iva, approvato con decreto del 21 dicembre 1999 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 231 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 30 dicembre 1999 deve essere utilizzato a partire dal periodo d’imposta 2000. Pertanto, il primo utilizzo di detti modelli deve avvenire con riferimento alla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio ovvero a quella relativa al primo trimestre dell’anno 2000.

Riguardo alle modalità di presentazione, si ribadisce che detto modello deve essere presentato a uno sportello bancario convenzionato ovvero a un’agenzia delle Poste italiane Spa, o anche mediante un intermediario abilitato all’invio telematico.

Invece i soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal Dpr 14 ottobre 1999 n. 542, sono obbligati a trasmettere le suddette dichiarazioni periodiche in via telematica — direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato — entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione del modello cartaceo, così come previsto dall’articolo 1, comma 2-ter, del Dpr 23 marzo 1998, n. 100.

Si ricorda inoltre, che a partire dall’anno 2000, nella suddetta categoria di soggetti obbligati alla trasmissione telematica sono compresi anche i contribuenti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Pertanto relativamente alle dichiarazioni periodiche concernenti il periodo d’imposta 2000, per le quali come accennato occorre utilizzare il nuovo modello, tali soggetti sono tenuti alla trasmissione in via telematica a partire dalle dichiarazioni relative al mese di gennaio ovvero al primo trimestre dell’anno 2000.

Le dichiarazioni periodiche relative alle liquidazioni dell’anno d’imposta 1999, redatte sul modello approvato con decreto 26 febbraio 1999, dovevano invece essere presentate secondo le modalità indicate nelle istruzioni al modello stesso. Devono, tuttavia, ritenersi validamente presentate anche le dichiarazioni periodiche relative all’ultimo mese o al trimestre dell’anno d’imposta 1999, trasmesse in via telematica dai contribuenti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 8 del richiamato Dpr n. 322 del 1998, come modificato dal Dpr n. 542 del 14 ottobre 1999.

Inoltre con riferimento ai contribuenti tenuti alle liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 14 ottobre 1999, n. 542, nel quale sono state trasfuse con alcune modifiche le disposizioni già contenute nel soppresso articolo 33 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, si ricorda, come già precisato nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione periodica Iva, che anche questi contribuenti hanno l’obbligo di effettuare la liquidazione d’imposta relativa al quarto trimestre solare (periodo ottobre-dicembre) entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento e di presentare la dichiarazione periodica entro la fine del mese di febbraio.

Tali soggetti, peraltro, in sede di dichiarazione periodica relativa all’ultimo trimestre devono operare solamente la liquidazione dell’imposta, con l’indicazione dell’Iva a debito o a credito, ma non anche effettuare il relativo versamento.

Infatti, detti "contribuenti minori" devono corrispondere l’Iva dovuta per il quarto trimestre, insieme con l’eventuale conguaglio annuale, entro l’ordinario termine del 16 marzo previsto per il versamento dell’Iva dovuta in sede di dichiarazione annuale, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del citato Dpr 14 ottobre 1999, n. 542.

 
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Aggiornato il: 26 febbraio 2000