

Comunicato stampa diffuso dal
Ministero delle Finanze il 18.02.2000.
Si comunica che nella "Gazzetta Ufficiale" n. 39 del 17 febbraio 2000
è stato pubblicato il Dpr 14 ottobre 1999 n. 542 modificativo, fra l’altro
delle disposizioni contenute nel Dpr 322 del 22 luglio 1998, riguardante la
presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva.
Si ricorda, inoltre, che il nuovo modello di dichiarazione periodica Iva,
approvato con decreto del 21 dicembre 1999 e pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 231 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 30 dicembre 1999
deve essere utilizzato a partire dal periodo d’imposta 2000. Pertanto, il
primo utilizzo di detti modelli deve avvenire con riferimento alla liquidazione
periodica relativa al mese di gennaio ovvero a quella relativa al primo
trimestre dell’anno 2000.
Riguardo alle modalità di presentazione, si ribadisce che detto modello deve
essere presentato a uno sportello bancario convenzionato ovvero a un’agenzia
delle Poste italiane Spa, o anche mediante un intermediario abilitato
all’invio telematico.
Invece i soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2, del Dpr 22 luglio 1998,
n. 322, come modificato dal Dpr 14 ottobre 1999 n. 542, sono obbligati a
trasmettere le suddette dichiarazioni periodiche in via telematica —
direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato — entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello di presentazione del modello cartaceo, così
come previsto dall’articolo 1, comma 2-ter, del Dpr 23 marzo 1998, n. 100.
Si ricorda inoltre, che a partire dall’anno 2000, nella suddetta categoria di
soggetti obbligati alla trasmissione telematica sono compresi anche i
contribuenti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Pertanto
relativamente alle dichiarazioni periodiche concernenti il periodo d’imposta
2000, per le quali come accennato occorre utilizzare il nuovo modello, tali
soggetti sono tenuti alla trasmissione in via telematica a partire dalle
dichiarazioni relative al mese di gennaio ovvero al primo trimestre dell’anno
2000.
Le dichiarazioni periodiche relative alle liquidazioni dell’anno d’imposta
1999, redatte sul modello approvato con decreto 26 febbraio 1999, dovevano
invece essere presentate secondo le modalità indicate nelle istruzioni al
modello stesso. Devono, tuttavia, ritenersi validamente presentate anche le
dichiarazioni periodiche relative all’ultimo mese o al trimestre dell’anno
d’imposta 1999, trasmesse in via telematica dai contribuenti con un numero di
dipendenti non inferiore a 50 sulla base delle disposizioni previste
dall’articolo 8 del richiamato Dpr n. 322 del 1998, come modificato dal Dpr n.
542 del 14 ottobre 1999.
Inoltre con riferimento ai contribuenti tenuti alle liquidazioni trimestrali, ai
sensi dell’articolo 7 del Dpr 14 ottobre 1999, n. 542, nel quale sono state
trasfuse con alcune modifiche le disposizioni già contenute nel soppresso
articolo 33 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, si ricorda, come già precisato
nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione periodica Iva,
che anche questi contribuenti hanno l’obbligo di effettuare la liquidazione
d’imposta relativa al quarto trimestre solare (periodo ottobre-dicembre) entro
il 16 febbraio dell’anno di riferimento e di presentare la dichiarazione
periodica entro la fine del mese di febbraio.
Tali soggetti, peraltro, in sede di dichiarazione periodica relativa
all’ultimo trimestre devono operare solamente la liquidazione dell’imposta,
con l’indicazione dell’Iva a debito o a credito, ma non anche effettuare il
relativo versamento.
Infatti, detti "contribuenti minori" devono corrispondere l’Iva
dovuta per il quarto trimestre, insieme con l’eventuale conguaglio annuale,
entro l’ordinario termine del 16 marzo previsto per il versamento dell’Iva
dovuta in sede di dichiarazione annuale, secondo quanto disposto dall’articolo
7, comma 1, lettera b), del citato Dpr 14 ottobre 1999, n. 542.
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