DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2000, n.21
DECRETO
20 dicembre 1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n.542
ARTICOLO a cura di Vincenzo D'Ando
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE predisposto dalla commissione Mirone
RISOLUZIONE 14.02.2000, n. 14/E
COMUNICATO STAMPA diramato dal Ministero delle finanze il 18.02.2000
SCHEMA DI D.P.R. approvato il 18.02.2000 dal Consiglio dei Ministri
DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2000, n.21"Proroga del regime speciale in materia di IVA per i
produttori agricoli Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 15-02-2000
DECRETO
20 dicembre 1999
"Modifica del decreto 4
settembre 1996, integrato dai successivi decreti del 25 marzo 1998, del 16
dicembre 1998 e del 17 giugno 1999, contenente l'elenco degli Stati con i quali
e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare
le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana." In breve Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 16-02-2000
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n.542
"Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e
dell'IVA." In breve Il
decreto, apporta considerevoli modifiche ai decreti che regolano i termini e le
modalità di presentazione delle dichiarazioni, la gestione e l'utilizzo dei
crediti compensabili e le modalità di trasmissione telematica delle
dichiarazioni. Inoltre apporta delle correzioni volte a chiarire alcuni principi
generali già desumibili dalle norme oggi in vigore. Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17-02-2000 ARTICOLO a cura di Vincenzo D'Ando"Perdite su crediti, deducibilità Irap. Una circolare
dei ragionieri Commercialisti " In breve L'autore riposta il contenuto della Circolare n. 6/2000 del 21.1.2000 (la circolare è in formato .pdf) dell'ufficio studi dei ragionieri commercialisti. I ragionieri ritengono che la nuova formulazione dell'articolo 5 del D.Lgs n. 446/1997 (così modificato dal D.Lgs n. 506/1999) porta a ritenere che gli accantonamenti al fondo rischi su crediti siano deducibili nei limiti disposti dall'articolo 71 del TUIR. Infatti la nuova formulazione,
orientata ad eliminare il c.d. terzo binario, prevede un concetto ampio di
deducibilità che comprende tutte le voci della lettera B) dell'articolo 2425
del c.c. ad eccezione dei soli costi del personale e delle perdite su crediti. Spunti critici Si
esprimono dubbi avuto riguardo all'interpretazione dei ragionieri. Infatti si
deve ritenere la nuova formulazione dell'articolo 5 del decreto sull'Irap, non
causa mutamenti sostanziali nella determinazione della base imponibile. Infatti
i componenti che esclusi espressamente dalla nuova formulazione dell'articolo 5,
continuano ad essere esclusi in ragione del noto criterio di correlazione che
porta ad includere nella base
imponibile elementi di costo e di ricavo classificabili nelle componenti
irrilevanti ai fini della stessa imposta se
correlati ad elementi rilevanti (art.11 del decreto IRAP come modificato dal
D.L.gs n. 176/1999). Inoltre
si ritiene che l'interpretazione dei ragionieri comporterebbe una disparità di
trattamento tra coloro che, subiscono la perdita di un credito entro i valori
del Fondo accantonamento, da coloro che invece, sono costretti a contabilizzare
la perdita nella voce B14 del conto economico. Per
completezza espositiva si ricorda che il testo originario dell'articolo 5
escludeva esplicitamente dalla base imponibile gli accantonamenti, compreso
quindi quello al fondo rischi su crediti, mentre sembrava includere le perdite
su crediti iscrivibili nella voce B14 del conto economico. Secondo
il principio contabile n.12 dei dottori commercialisti nella voce di conto
economico B10d devono essere iscritte solamente le svalutazioni dei crediti,
mentre le eventuali perdite derivanti: conseguenti al riconoscimento giudiziale
di un minor importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti alla
cessione dei crediti; le riduzioni dei crediti iscritti in bilancio
derivanti da transazioni; le prescrizioni dei crediti devono essere iscritte
nella voce B14 - oneri diversi di gestione
- di cui l’art.5 del decreto IRAP ammette esplicitamente la deducibilità.
Quindi
l’eventuale cessione del credito pro-soluto, definitiva senza clausola salvo
buon fine, permette all’impresa di dedurre la
perdita su crediti derivante dalla differenza tra valore nominale del
credito e l’importo riconosciuto dalla società finanziaria, la quale, senza
considerare l’ammontare delle commissioni pretese dalla società finanziaria
costituisce ne più ne meno l’ammontare della svalutazione che l’impresa
avrebbe dovuto iscrivere nel C.E. seguendo corretti principi contabili.
Ovviamente nel caso di cessione pro-soluto il credito è espresso in valore
attuale al tasso si mercato calcolato nel momento in cui avviene la cessione,
solamente la parte eccedente tale valore costituisce la perdita vera e propria.
Il
D.Lgs n. 176/1999, correttivo al decreto IRAP, in proposito ha risolto tutti i
problemi ma nel verso contrario a quello sperato dalle imprese e secondo chi
scrive anche dai padri dell’imposta. L’art.7 di tale decreto introduce un
ulteriore punto alla lettera a) comma 1 dell'art.11 d.lgs 446/97, il quale
sancisce l'esclusione dalla base imponibile IRAP delle perdite su crediti
indicate nella voce B14 del CE e inoltre stabilisce la regola generale secondo
cui non devono concorrere alla determinazione
della base imponibile tutte le altre voci del C.E. correlate a quelle
esplicitamente escluse. Sembra
quindi che ove i decreto fosse approvato secondo questa versione non esiste più
nessuna possibilità di deduzione della porzione di valore aggiunto d’impresa
non ancora realizzato rappresentato dai crediti di dubbia esigibilità. La
correzione ha creato un nuovo problema, forse anche più grave: quello della
doppia tassazione su uno stesso presupposto impositivo vietato dall’art.67 del
DPR 600/73. Infatti per le società finanziarie le entrate derivanti dallo
sconto, inteso in senso tecnico, dei crediti commerciali possono essere
classificate civilisticamente nel
seguente modo: la parte corrispondente allo sconto commerciale per l’attualizzazione
di un credito quale provento assimilato a interessi attivi; la parte di
entrata derivante dall’addebito dei costi amministrativi dell’operazione
quale commissione attiva; la svalutazione del credito per il rischio di
inesigibilità dello stesso quale profitto da operazione finanziaria. L’art.6
del D.Lgs 446 del 1997 che disciplina la formazione della base imponibile per le
aziende del settore creditizio comprende entrambe le voci sopra indicate quali
incrementi del valore della produzione netta, quindi di fatto applicando l’IRAP
su un reddito già sottoposto a tassazione in capo alla società cedente il
credito. Italia oggi
di martedì 15 febbraio 2000, pag. 28
SCHEMA
DI DISEGNO DI LEGGE predisposto dalla commissione Mirone
"Riforma del diritto societario" In breve Si tratta del disegno di legge che, tra le altre disposizioni, riordina la materia delle società tra professionisti. Il governo propende per una disciplina che, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, prevede l'utilizzo delle società di persone e, ove sussistano specifiche esigenze, società di capitali. I soci finanziatori possono avere fino al 25% delle quote e, per alcune professioni, i soci esterni possono essere esclusi Il
sole 24 ore di mercoledì 16 febbraio 2000, pag. 27
RISOLUZIONE 14.02.2000, n. 14/E"Iva disciplina applicabile alla trasmissione di
informazioni di carattere economico- finanziario tramite linee telefoniche
dedicate." In breve La risoluzione ministeriale ha chiarito che la trasmissione di notizie e informazioni di carattere economico finanziario, rese da una società ai propri clienti attraverso terminali collegati da linee telefoniche dedicate, sono soggette all’aliquota Iva ordinaria del 20% quali prestazioni di servizi. IL Ministero delle finanze ritiene che l'aliquota ridotta del 4% sia applicabile solamente alle vendite di giornali e ai notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa, i libri periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria (Tabella A, n. 18, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972). Nel caso posto all'attenzione del Ministero la società trasmette delle informazioni che vengono evidenziate sul monitor del cliente il quale ha la facoltà di salvarle per un ulteriore elaborazione oppure stamparle su carta. Secondo il Ministero delle finanze tale pratica non essere essere assimilata ai dispacci delle agenzie di stampa. Queste ultime infatti sono distinte dall'oggetto dell'attività: fornire notizie flash che saranno, poi, elaborate dalle imprese editrici per essere diffuse attraverso gli organi di stampa, che evidentemente manca al caso posto all'attenzione del Ministero. Italia
oggi di mercoledì 16 febbraio 2000, pag. 31
IVA - DICHIARAZIONE PERIODICA - TRASMISSIONE TELEMATICA - DICHIARAZIONE RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRECOMUNICATO
STAMPA diramato dal Ministero delle finanze il 18.02.2000
Novità sul contenuto del D.P.R. n. 542/2000 In breve Il comunicato stampa del Ministero delle finanze ha fornito due importanti precisazioni in ordine alle dichiarazioni periodiche relative alle liquidazioni dell'imposta fatte nel 1999, avuto riguardo alle modifiche normative apportate in materia di dichiarazioni dal recente DPR 542/2000. Il documento, in primo luogo, ha ricordato che il nuovo modello di dichiarazione periodica Iva, approvato con il D.M. 21.12.2000 deve essere utilizzato a partire dal periodo d’imposta 2000. Inoltre ha precisato che l’obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche da parte dei soggetti con un numero di dipendenti non inferiori a 50, stabilito dal citato DPR 542/2000, decorre dal 2000 e quindi si applica a partire dalle dichiarazioni relative al mese di gennaio ovvero al primo trimestre dell’anno 2000. Tuttavia, in questo effettuando quindi un apertura rispetto al principio enunciato, saranno comunque considerate valide anche le dichiarazioni periodiche relative all’ultimo mese o al trimestre dell’anno d’imposta 1999, trasmesse in via telematica dai predetti soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Infine il comunicato ha confermato che i soggetti obbligati alla dichiarazione periodica dal 1999, se trimestrali (soggetti IRPEG indicati nell'articolo 87 TUIR), sono tenuti come già indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione periodica Iva, ad effettuare la liquidazione d’imposta relativa al quarto trimestre solare (periodo ottobre-dicembre) entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento e di presentare la dichiarazione periodica entro la fine del mese di febbraio, fermo restando il relativo versamento entro il 16 marzo. Il
sole 24 ore di domenica 20 febbraio 2000, pag. 11
SCHEMA
DI D.P.R. approvato il 18.02.2000
dal Consiglio dei Ministri
"Modifiche alle disposizioni relative alla
presentazione delle dichiarazioni" In breve Il decreto, in considerazione dell'evoluzione della tecnologia collegata ad Internet, dispone che, i modelli di dichiarazione dei soggetti tenuti alla predisposizione delle scritture contabili siano resi disponibili in via telematica dal Ministero delle finanze. Le dichiarazioni degli altri soggetti (persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo) continueranno ad essere disponibili gratuitamente presso gli uffici Comunali. Si anticipa che questo costituisce il primo passo per consentire (forse già dalle dichiarazioni da presentare nel 2000) ai contribuenti di trasmettere telematicamente in prima persona la propria dichiarazione. Un segale in questo senso è rappresentato dalle modifica al comma 6 dell'articolo 8 D.P.R. n. 322/98 apportate dalla lettera b) dello schema di decreto. Infatti la lettera da ultimo citata inserisce il riferimento al comma 2 dell'articolo 1, in materia di firma e modalità di presentazione delle dichiarazioni. Sebbene l'articolo 8 riguardi solamente la dichiarazione Iva si fa presente che il comma 2-ter dell'articolo 3 dello stesso decreto 322 (come inserito dall'articolo 1, comma 3 lett. c) del D.P.R. n. 542/1999) prevede già ora che le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP possano essere trasmesse telematicamente direttamente dai soggetti diversi da quelli con capitale sociale superiore a L. 5 miliardi . Le bozze delle dichiarazioni dei redditi e dell'irap 2000 e i modelli di dichiarazione Iva periodica e dichiarazione Iva annuale già approvati sono disponibili nel sito del Ministero delle finanze http://www.finanze.it/xdich.htm Spunti critici L'innovazione
comporterà sicuramente un risparmio ma potrebbe causare dei problemi a coloro
che di solito si redigevano da soli e a mano la dichiarazione e, non sono dotati
di computer collegato o collegabile alla rete telematica. Infatti nel nuovo
testo dell'articolo 1, comma 2 del D.P.R. n. 322/98, non è più menzionata la
possibilità di acquisire a pagamento i modelli nelle rivendite autorizzate:
Tuttavia si spera che tale pratica di diffusione possa essere prevista dal
decreto previsto dal nuovo ultimo inciso del nuovo comma 2 Il sole 24
ore di domenica 20 febbraio 2000, pag. 11
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