Novità della settimana

Dal 14.02.2000 al 21.02.2000

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Sommario

IVA - REGIME SPECIALE per i produttori agricoli - PROROGA

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2000, n.21

INTERNAZIONALE - CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI - PROTOCOLLI DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI

DECRETO 20 dicembre 1999

DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE – versamenti - compensazioni    prime osservazioni - DPR 322/98 - DPR n. 100/98 - DPR 445/98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n.542

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IRAP - PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTO AL FONDI RISCHI SU CREDITI - DEDUCIBILITà

ARTICOLO  a cura di Vincenzo D'Ando

PROFESSIONI - SOCIETà TRA PROFESSIONISTI - BOZZA DI LEGGE DELEGA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE predisposto dalla commissione Mirone

IVA - ALIQUOTA RIDOTTA PRODOTTO EDITORIALI - CONCETTO DI PUBBLICAZIONE EDITORIALE

RISOLUZIONE 14.02.2000, n. 14/E

IVA - DICHIARAZIONE PERIODICA - TRASMISSIONE TELEMATICA - DICHIARAZIONE RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE

COMUNICATO STAMPA diramato dal Ministero delle finanze il 18.02.2000

DICHIARAZIONI  - TRASMISSIONE TELEMATICA - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

SCHEMA DI D.P.R. approvato il 18.02.2000 dal Consiglio dei Ministri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2000, n.21

"Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

In breve

Il decreto-legge proroga al 2001 l'applicazione del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli, considerate le difficoltà operative connesse agli adempimenti relativi al passaggio dal regime speciale a quello ordinario

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15-02-2000

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DECRETO 20 dicembre 1999

"Modifica del decreto 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999, contenente l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana."

In breve

Il decreto aggiunge al D.M. 4.9.1996 lo Stato della "Lituania". Si ricorda che il decreto da ultimo citato riporta la lista dei paesi con i quali esiste un protocollo di scambio delle informazioni.

E' appena il caso di sottolineare che il protocollo di scambio di informazioni costituisce l’ultimo scalino per attuare le convenzioni contro le doppie imposizioni.

Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16-02-2000

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n.542

"Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA."

In breve

Il decreto, apporta considerevoli modifiche ai decreti che regolano i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, la gestione e l'utilizzo dei crediti compensabili e le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Inoltre apporta delle correzioni volte a chiarire alcuni principi generali già desumibili dalle norme oggi in vigore. Data la numerosità delle modifiche il commento al decreto sarà effettuato in un documento separato al quale si può accede direttamente

Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-02-2000

      QUOTIDIANI ECONOMICI     

 

ARTICOLO  a cura di Vincenzo D'Ando

"Perdite su crediti, deducibilità Irap. Una circolare dei ragionieri Commercialisti "

In breve

L'autore riposta il contenuto della Circolare n. 6/2000 del 21.1.2000 (la circolare è in formato .pdf) dell'ufficio studi dei ragionieri commercialisti. I ragionieri ritengono che la nuova formulazione dell'articolo 5 del D.Lgs n. 446/1997 (così modificato dal D.Lgs n. 506/1999) porta a ritenere che gli accantonamenti al fondo rischi su crediti siano deducibili nei limiti disposti dall'articolo 71 del TUIR.

Infatti la nuova formulazione, orientata ad eliminare il c.d. terzo binario, prevede un concetto ampio di deducibilità che comprende tutte le voci della lettera B) dell'articolo 2425 del c.c. ad eccezione dei soli costi del personale e delle perdite su crediti.

Spunti critici

Si esprimono dubbi avuto riguardo all'interpretazione dei ragionieri. Infatti si deve ritenere la nuova formulazione dell'articolo 5 del decreto sull'Irap, non causa mutamenti sostanziali nella determinazione della base imponibile. Infatti i componenti che esclusi espressamente dalla nuova formulazione dell'articolo 5, continuano ad essere esclusi in ragione del noto criterio di correlazione che porta ad includere nella base imponibile elementi di costo e di ricavo classificabili nelle componenti irrilevanti ai fini della stessa imposta se correlati ad elementi rilevanti (art.11 del decreto IRAP come modificato dal D.L.gs n. 176/1999).

Inoltre si ritiene che l'interpretazione dei ragionieri comporterebbe una disparità di trattamento tra coloro che, subiscono la perdita di un credito entro i valori del Fondo accantonamento, da coloro che invece, sono costretti a contabilizzare la perdita nella voce B14 del conto economico.

Per completezza espositiva si ricorda che il testo originario dell'articolo 5 escludeva esplicitamente dalla base imponibile gli accantonamenti, compreso quindi quello al fondo rischi su crediti, mentre sembrava includere le perdite su crediti iscrivibili nella voce B14 del conto economico.

Secondo il principio contabile n.12 dei dottori commercialisti nella voce di conto economico B10d devono essere iscritte solamente le svalutazioni dei crediti, mentre le eventuali perdite derivanti: conseguenti al riconoscimento giudiziale di un minor importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti alla cessione dei crediti; le riduzioni dei crediti iscritti in bilancio derivanti da transazioni; le prescrizioni dei crediti devono essere iscritte nella voce B14 - oneri diversi di gestione - di cui l’art.5 del decreto IRAP ammette esplicitamente la deducibilità.

Quindi l’eventuale cessione del credito pro-soluto, definitiva senza clausola salvo buon fine, permette all’impresa di dedurre la  perdita su crediti derivante dalla differenza tra valore nominale del credito e l’importo riconosciuto dalla società finanziaria, la quale, senza considerare l’ammontare delle commissioni pretese dalla società finanziaria costituisce ne più ne meno l’ammontare della svalutazione che l’impresa avrebbe dovuto iscrivere nel C.E. seguendo corretti principi contabili. Ovviamente nel caso di cessione pro-soluto il credito è espresso in valore attuale al tasso si mercato calcolato nel momento in cui avviene la cessione, solamente la parte eccedente tale valore costituisce la perdita vera e propria.  

Il D.Lgs n. 176/1999, correttivo al decreto IRAP, in proposito ha risolto tutti i problemi ma nel verso contrario a quello sperato dalle imprese e secondo chi scrive anche dai padri dell’imposta. L’art.7 di tale decreto introduce un ulteriore punto alla lettera a) comma 1 dell'art.11 d.lgs 446/97, il quale sancisce l'esclusione dalla base imponibile IRAP delle perdite su crediti indicate nella voce B14 del CE e inoltre stabilisce la regola generale secondo cui non devono concorrere alla determinazione della base imponibile tutte le altre voci del C.E. correlate a quelle esplicitamente escluse.  Sembra quindi che ove i decreto fosse approvato secondo questa versione non esiste più nessuna possibilità di deduzione della porzione di valore aggiunto d’impresa non ancora realizzato rappresentato dai crediti di dubbia esigibilità.

La correzione ha creato un nuovo problema, forse anche più grave: quello della doppia tassazione su uno stesso presupposto impositivo vietato dall’art.67 del DPR 600/73. Infatti per le società finanziarie le entrate derivanti dallo sconto, inteso in senso tecnico, dei crediti commerciali possono essere classificate civilisticamente  nel seguente modo: la parte corrispondente allo sconto commerciale per l’attualizzazione  di un credito quale provento assimilato a interessi attivi; la parte di entrata derivante dall’addebito dei costi amministrativi dell’operazione quale commissione attiva; la svalutazione del credito per il rischio di inesigibilità dello stesso quale profitto da operazione finanziaria. L’art.6 del D.Lgs 446 del 1997 che disciplina la formazione della base imponibile per le aziende del settore creditizio comprende entrambe le voci sopra indicate quali incrementi del valore della produzione netta, quindi di fatto applicando l’IRAP su un reddito già sottoposto a tassazione in capo alla società cedente il credito.

Italia oggi di martedì 15 febbraio 2000, pag. 28

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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE predisposto dalla commissione Mirone

"Riforma del diritto societario"

In breve

Si tratta del disegno di legge che, tra le altre disposizioni, riordina la materia delle società tra professionisti. Il governo propende per una disciplina che, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, prevede l'utilizzo delle società di persone e, ove sussistano specifiche esigenze, società di capitali. I soci finanziatori possono avere fino al 25% delle quote e, per alcune professioni,  i soci esterni possono essere esclusi

Il sole 24 ore di mercoledì 16 febbraio 2000, pag. 27  

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RISOLUZIONE 14.02.2000, n. 14/E

"Iva disciplina applicabile alla trasmissione di informazioni di carattere economico- finanziario tramite linee telefoniche dedicate."

In breve

La risoluzione ministeriale ha chiarito che la trasmissione di notizie e informazioni di carattere economico finanziario, rese da una società ai propri clienti attraverso terminali collegati da linee telefoniche dedicate, sono soggette all’aliquota Iva ordinaria del 20% quali prestazioni di servizi.

IL Ministero delle finanze ritiene che l'aliquota ridotta del 4% sia applicabile solamente alle vendite di giornali e ai notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa, i libri periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria (Tabella A, n. 18, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso posto all'attenzione del Ministero la società trasmette delle informazioni che vengono evidenziate sul monitor del cliente il quale ha la facoltà di salvarle per un ulteriore elaborazione oppure stamparle su carta. Secondo il Ministero delle finanze tale pratica non essere essere assimilata ai dispacci delle agenzie di stampa. Queste ultime infatti sono distinte dall'oggetto dell'attività: fornire notizie flash che saranno, poi, elaborate dalle imprese editrici per essere diffuse attraverso gli organi di stampa, che evidentemente manca al caso posto all'attenzione del Ministero.

Italia oggi di mercoledì 16 febbraio 2000, pag. 31  

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COMUNICATO STAMPA diramato dal Ministero delle finanze il 18.02.2000

Novità sul contenuto del D.P.R. n. 542/2000

In breve

Il comunicato stampa del Ministero delle finanze ha fornito due importanti precisazioni in ordine alle dichiarazioni periodiche relative alle liquidazioni dell'imposta fatte nel 1999, avuto riguardo alle modifiche normative apportate in materia di dichiarazioni dal recente DPR 542/2000.

Il documento, in primo luogo, ha ricordato che il nuovo modello di dichiarazione periodica Iva, approvato con il D.M. 21.12.2000 deve essere utilizzato a partire dal periodo d’imposta 2000.

Inoltre ha precisato che l’obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche da parte dei soggetti con un numero di dipendenti non inferiori a 50, stabilito dal citato DPR 542/2000, decorre dal 2000 e quindi si applica a partire dalle dichiarazioni relative al mese di gennaio ovvero al primo trimestre dell’anno 2000. Tuttavia, in questo effettuando quindi un apertura rispetto al principio enunciato, saranno comunque considerate valide anche le dichiarazioni periodiche relative all’ultimo mese o al trimestre dell’anno d’imposta 1999, trasmesse in via telematica dai predetti soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.

Infine il comunicato ha confermato che i soggetti obbligati alla dichiarazione periodica dal 1999, se trimestrali (soggetti IRPEG indicati nell'articolo 87 TUIR), sono tenuti come già indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione periodica Iva, ad effettuare la liquidazione d’imposta relativa al quarto trimestre solare (periodo ottobre-dicembre) entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento e di presentare la dichiarazione periodica entro la fine del mese di febbraio, fermo restando il relativo versamento entro il 16 marzo.

Il sole 24 ore di domenica 20 febbraio 2000, pag. 11

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SCHEMA DI D.P.R. approvato il 18.02.2000 dal Consiglio dei Ministri

"Modifiche alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni"

In breve

Il decreto, in considerazione dell'evoluzione della tecnologia collegata ad Internet, dispone che, i modelli di dichiarazione dei soggetti tenuti alla predisposizione delle scritture contabili siano resi disponibili in via telematica dal Ministero delle finanze. Le dichiarazioni degli altri soggetti (persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo) continueranno ad essere disponibili gratuitamente presso gli uffici Comunali.

Si anticipa che questo costituisce il primo passo per consentire (forse già dalle dichiarazioni da presentare nel 2000) ai contribuenti di trasmettere telematicamente in prima persona la propria dichiarazione. Un segale in questo senso è rappresentato dalle modifica al comma 6 dell'articolo 8 D.P.R. n. 322/98 apportate dalla lettera b) dello schema di decreto. Infatti la lettera da ultimo citata inserisce il riferimento al comma 2 dell'articolo 1, in materia di firma e modalità di presentazione delle dichiarazioni. Sebbene l'articolo 8 riguardi solamente la dichiarazione Iva si fa presente che il comma 2-ter dell'articolo 3 dello stesso decreto 322 (come inserito dall'articolo 1, comma 3 lett. c) del D.P.R. n. 542/1999) prevede già ora che le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP possano essere trasmesse telematicamente direttamente dai soggetti diversi da quelli con capitale sociale superiore a L. 5 miliardi .

 Le bozze delle dichiarazioni dei redditi e dell'irap 2000 e i modelli di dichiarazione Iva periodica e dichiarazione Iva annuale già approvati sono disponibili nel sito del Ministero delle finanze http://www.finanze.it/xdich.htm

Spunti critici

L'innovazione comporterà sicuramente un risparmio ma potrebbe causare dei problemi a coloro che di solito si redigevano da soli e a mano la dichiarazione e, non sono dotati di computer collegato o collegabile alla rete telematica. Infatti nel nuovo testo dell'articolo 1, comma 2 del D.P.R. n. 322/98, non è più menzionata la possibilità di acquisire a pagamento i modelli nelle rivendite autorizzate: Tuttavia si spera che tale pratica di diffusione possa essere prevista dal decreto previsto dal nuovo ultimo inciso del nuovo comma 2

Il sole 24 ore di domenica 20 febbraio 2000, pag. 11

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Aggiornato il: 27 febbraio 2000