COMUNICATO STAMPA Roma, 22 marzo 2000 Commento agli emendamenti proposti dal governo al disegno di legge collegato alla legge finanziaria
Il ministro delle Finanze Vincenzo Visco ha presentato alla Commissione competente del Senato gli emendamenti proposti dal governo al disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria. Come ha spiegato il ministro, gli emendamenti recepiscono alcune delle principali proposte emerse in sede di discussione parlamentare ed in particolare prevedono interventi a favore delle imprese alcuni dei quali, pur comportando, a regime, un costo per l’erario, nel primo triennio di applicazione produrranno un gettito aggiuntivo. Tale gettito viene utilizzato per coprire il costo di un intervento "una tantum" (la restituzione della tassa pagata nel ‘93 per il medico di famiglia) e per procedere ad ulteriori sgravi a favore delle famiglie e del lavoro precario, per un ammontare complessivo di 1.369 miliardi nel 2001, 691 nel 2002 e 620 nel 2003. Le imposte sui redditi, quindi, già ridotte con l’ultima legge Finanziaria di 7.000 miliardi nell'anno in corso e per circa 30.000 fino al 2003, subiscono una ulteriore riduzione che, nel triennio 2001 - 2003, ammonta a 2.670 miliardi. 1. Restituzione della tassa sul "medico di famiglia". L'emendamento presentato dal governo prevede la restituzione della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base introdotta con l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.378, ai contribuenti che l'hanno pagato. Quell' imposta aveva un importo fisso di 85.000 lire che venne pagato nel ‘93: a fronte di un gettito previsto in 1.265 miliardi, i versamenti ammontarono a 831 miliardi. L'anno seguente l’imposta venne abolita e i versamenti effettuati vennero ammessi in deduzione consentendo il recupero di circa il 22% del versamento effettuato. La restituzione prevista ora dall'emendamento presentato ammonta al residuo (arrotondato) 80% dell'imposta che era rimasto a carico dei contribuenti per un importo pari a 68.000 lire. La restituzione viene effettuata a titolo di credito d'imposta applicabile ai versamenti da eseguire a decorrere dal 1 gennaio 2001 oppure detraendone l'importo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. La restituzione riguarderà una platea di contribuenti prevedibile in circa 9.800.000 soggetti, i quali potranno contare su un recupero complessivo di 665 miliardi. Le modalità e i requisiti richiesti per usufruire del credito, saranno indicate in un decreto ministeriale di prossima emanazione. 2. Modifica del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Viene proposta una radicale variazione normativa consistente nell'assimilare i redditi da collaborazione coordinata e continuativa ai redditi da lavoro dipendente, allargando i benefici del nuovo regime anche ai lavori manuali e di concetto che finora erano fiscalmente esclusi da questa categoria (come i segretari, i lavori di pulizia, i pony express ecc). In questo modo i lavoratori interessati potranno utilizzare la detrazione da lavoro dipendente, ottenendo - nella maggioranza dei casi - una imposizione fiscale notevolmente ridotta rispetto al regime vigente. Il regime attuale, infatti, prevede una deduzione forfetaria pari al 5% del reddito imponibile (che, in forza dell'ultima Finanziaria, sarebbe salita al 6% nel 2001 e al 7% nel 2002, ma solo per i redditi entro i 40 milioni) e, per il 2000 (ancora in base all'ultima Legge Finanziaria), una detrazione pari a 300.000 lire per i redditi fino a 9,1 milioni, a 200.000 lire per i redditi fra 9,1 e 9,3 milioni e a 100.000 lire per i redditi fra i 9,3 milioni e i 9,6 milioni. Il regime delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, che l'emendamento intende applicare anche alle collaborazioni coordinate e continuative, stabilisce invece somme decrescenti con il crescere del reddito, secondo la seguente tabella: La sostituzione del regime attuale con il regime proposto nell'emendamento permetterà un incremento del reddito disponibile per poco meno di un milione di contribuenti: per i redditi piu' bassi (fino a 20 milioni), corrispondenti alla maggior concentrazione dei fenomeni di precariato e di scarsa tutela normativa e contrattuale, l'incremento del reddito disponibile può superare il milione di lire. Per i redditi piu' elevati (il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa riguarda infatti, anche figure professionali ad alta retribuzione, come amministratori di società, consulenti, ecc. ) l'attuale esenzione del 5% di reddito consente uno sconto rilevante, non compensato per intero dalla detrazione per lavoro dipendente che va scemando in ragione della crescita del reddito: in tali situazioni, che rappresentano circa un quarto dell’intera platea di questa tipologia di rapporto di lavoro, l'ammontare complessivo dell'imposta potrà registrare un incremento. Il risparmio di imposta complessivo dei contribuenti impegnati in attività di collaborazione coordinata e continuativa è previsto in 176 miliardi nel 2001, in 388 miliardi nel 2002 e in 305 miliardi nel 2003. 3. Deducibilitá dei contributi versati per i lavoratori domestici. L'emendamento prevede che l'ammontare dei contributi versati dalle famiglie per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (colf, baby sitter e compagnia di anziani) rientrino fra gli oneri deducibili dal reddito. Per le famiglie ciò comporterà un risparmio di imposte previsto in 198 miliardi nel 2001, in 113 miliardi nel 2002 e in 115 miliardi nel 2003. 4. Detraibilità delle spese di "assistenza sanitaria specifica". L'emendamento prevede la possibilità di inserire fra le spese mediche detraibili dalle imposte anche quanto sostenuto per "assistenza sanitaria specifica", ovverosia per assistenza infermieristica, fisioterapica, o altre forme di assistenza paramedica fino ad oggi escluse da ogni possibilità di detrazione, se non a beneficio di disabili. L'inclusione di tali spese fra quelle mediche oggetto di detrazione non comporta variazioni all’attuale regime che ne prevede la detraibilità per un ammontare pari al 19% del totale eccedente la soglia di 250.000 lire. Il risparmio di imposta per le famiglie è previsto in 330 miliardi nel 2001, in 190 miliardi nel 2002 e in 200 miliardi nel 2003. 5. Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni di impresa Si prevede la possibilità, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, nonché per le imprese individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di rivalutare i beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali nonché le partecipazioni in società controllate dietro pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 19% sui beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi: in caso di rateizzazione sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura pari al 5% annuo. Il provvedimento produrrà, nel primo anno, un gettito aggiuntivo di 224 miliardi; nel 2002 e nel 2003 comporterà, per le imprese, un risparmio di tassazione valutato rispettivamente in 121 e 49 miliardi. 6. Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti A partire dall'anno di imposta 2000 viene elevato a favore degli enti creditizi e finanziari il limite annuo di deducibilità fiscale delle svalutazioni e degli accantonamenti dei crediti risultanti in bilancio, dallo 0,5% allo 0,6% del loro valore. Viene aumentato da sette a nove il numero dei periodi di imposta successivi nei quali devono essere dedotte, in quote costanti, le eventuali svalutazioni civilistiche eccedenti la quota fiscalmente deducibile. Il provvedimento implica un costo di 816 miliardi nel 2001, 245 nel 2002 e 111 nel 2003. 7. Operazioni di riorganizzazione d'impresa (modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.358) L'emendamento modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate da cessione di azienda, di partecipazioni di controllo o di collegamento. In particolare: Il provvedimento, che a regime produrrà una riduzione d'imposta per le imprese, determina un gettito aggiuntivo nel primo triennio valutato in 1.798 miliardi nel 2001, in 1.174 miliardi nel 2002 e in 519 miliardi nel 2003. 8. Affrancamento dei valori fiscalmente sospesi in occasione dei conferimenti disciplinati dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) L'emendamento introduce la possibilità per gli enti creditizi di allineare nel bilancio per il 2000 i valori fiscali dei beni ricevuti in conferimento con i valori di libro e conseguentemente di liberare le riserve ed i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in bilancio dietro pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 19%. Da tali misure è prevedibile un gettito di 269 miliardi nel 2001, di 197 miliardi nel 2002 e di 229 miliardi nel 2003. 9. Imposta sostitutiva sulla riclassificazione del fondo di copertura rischi su crediti. L'emendamento consente agli enti creditizi e finanziari di trasferire nel bilancio relativo all'esercizio 2000 gli eventuali accantonamenti al fondo di copertura di rischi su crediti al fondo rischi bancari generali mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell’Irap nella misura del 19% da versarsi in tre rate di uguale importo con interessi pari al 6% annuo sulle rate successive alla prima. Il provvedimento potrà comportare, per il primo anno di applicazione, una perdita di gettito stimabile in 16 miliardi, ed una sua crescita per 38 miliardi nel 2002 e per 45 nel 2003. Roma, 22 marzo 2000 |
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|