Decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate 

9 marzo 2000

"Determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione telematica via Internet delle dichiarazioni e per l’effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

ARTICOLO1

1.Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 187 del 12 agosto 1998, nel testo modificato dal decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, relativo alle modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti";

b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente all’Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l’avvenuta trasmissione degli stessi;

b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all’articolo 2;

c) per "registrazione telematica", la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con le modalità individuate al Capo III;

d) per "costituzione", la creazione dell’archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al successivo articolo 3, nonché la creazione dell’archivio elettronico che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui al successivo articolo 16;

e) per "file", l’archivio elettronico munito del codice di autenticazione, che contiene:

1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;

2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;

3) le ricevute trasmesse dall’Amministrazione finanziaria;

f) per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell’articolo 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli individuati nell’articolo 14, che richiedono la registrazione telematica;

g) per "servizio telematico Internet", il sistema informatico che consente all’Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete Internet delle dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della stessa Amministrazione;

h) per "dichiarazione telematica Internet" la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse via Internet dai contribuenti;

i) per "versamento telematico Internet", il versamento dei tributi, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuato mediante l’utilizzo del servizio telematico Internet;

j) per "file Internet", l’archivio elettronico, munito del codice di riscontro, che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero le relative ricevute;

k) per "ufficio finanziario competente", gli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto;

l) per "Pincode", il codice di cifratura personalizzato assegnato dall’Amministrazione finanziaria a ciascun contribuente abilitato all’utilizzazione del servizio telematico Internet.

2.Le specifiche tecniche per l’utilizzo dei servizi telematici di cui al comma 1, sono riportate nei seguenti allegati:

— "allegato tecnico", contenente le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2;

— "allegato tecnico bis", contenente le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio telematico relativo alla registrazione telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15;

— "allegato tecnico ter", contenente le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio telematico Internet, da parte dei soggetti di cui all’articolo 25.

c) il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

"3. La domanda per richiedere l’abilitazione di cui al comma 1 deve essere presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni; le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale".

d) dopo l’articolo 24, aggiungere:

"CAPO IV — Modalità tecniche per la trasmissione via Internet delle dichiarazioni e per l’effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti dei tributi, contributi e premi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Articolo 25 (Abilitazione al servizio telematico Internet) — 1. Per avvalersi del servizio telematico Internet, i contribuenti devono inoltrare via Internet apposita richiesta indirizzata all’Amministrazione finanziaria, che provvede all’abilitazione secondo le modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ter al presente decreto; l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’ultima utilizzazione o, se non utilizzata, a quello del rilascio e perde la sua validità all’atto del decesso del titolare.

2. Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

3. Possono presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico Internet esclusivamente i contribuenti di cui all’articolo 3, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati alla presentazione in via telematica della dichiarazione.

4. Con successivi decreti possono essere individuate particolari categorie di soggetti non ammesse a fruire del servizio telematico via Internet.

5. Possono effettuare i versamenti telematici Internet, indipendentemente dalla dichiarazione cui si riferiscono, i contribuenti titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con il ministero delle Finanze.

Articolo 26 (Revoche) — 1. L’abilitazione al servizio telematico Internet è revocata per gravi irregolarità nell’utilizzo di tale servizio da parte del soggetto abilitato e, in particolare, nei seguenti casi:

a) utilizzo dell’accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale l’autorizzazione è stata rilasciata;

b) utilizzo dei prodotti software dell’Amministrazione finanziaria per scopi diversi da quelli per i quali sono gratuitamente distribuiti;

c) utilizzo del servizio telematico Internet al fine di aggirare gli obblighi di trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente Capo.

2. La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all’interessato.

Articolo 27 (Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di versamento) 1. Per la compilazione della dichiarazione telematica Internet e per l’effettuazione del versamento telematico Internet, il contribuente o il dichiarante utilizza il software distribuito gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria o un qualunque altro software disponibile sul mercato, indicando i dati necessari, comprese le coordinate del conto corrente bancario sul quale l’Amministrazione finanziaria richiede l’addebito delle somme dovute dal contribuente.

2. Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il versamento in formato elettronico devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate dall’Amministrazione finanziaria.

3. Il dichiarante è tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione trasmessa mediante servizio telematico Internet debitamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Articolo 28 (Codice di riscontro e controlli) - 1. Ciascun file Internet, contenente la dichiarazione o i dati necessari all’effettuazione del versamento, può essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria con le modalità descritte al paragrafo 3.1 dell’allegato tecnico ter al presente decreto, solo se corredato dal codice di riscontro.

2. Il codice di riscontro, che consente di verificare l’identità del dichiarante e di garantire l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso, è generato automaticamente dalla procedura informatica distribuita dall’Amministrazione finanziaria a partire dal Pincode assegnato dall’Amministrazione stessa con le modalità descritte al paragrafo 2 del predetto allegato tecnico ter.

3. Il soggetto al quale viene assegnato il Pincode è l’esclusivo titolare dello stesso e responsabile della sua custodia e conservazione. In caso di mancata consegna o perdita del Pincode o nel caso in cui l’utente ritenga che lo stesso sia indebitamente utilizzato da altri, è necessario presentare apposita comunicazione all’ufficio finanziario competente che provvede all’annullamento del precedente e al rilascio di un nuovo Pincode.

4. Il periodo di validità del Pincode coincide con quello dell’abilitazione al servizio telematico Internet.

5. Il codice di riscontro viene apposto dall’Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all’articolo 29, con le modalità descritte al paragrafo 3.3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.

6. L’Amministrazione finanziaria esegue le attività di controllo sulle dichiarazioni presentate mediante il servizio telematico Internet sulla base dei dati trasmessi dal contribuente.

Articolo 29 (Scarto dei file e ricevute) - 1. Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all’Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico Internet si considerano, rispettivamente, presentate ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui è completata la ricezione, da parte dell’Amministrazione stessa, dei file che li contengono, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

2. L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione e/o l’avvenuta effettuazione del versamento telematico Internet mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di riscontro generato dall’Amministrazione stessa con le modalità descritte al paragrafo 3.3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.

3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del file all’Amministrazione finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi; successivamente a tale data, le ricevute possono essere richieste dal contribuente presso l’ufficio finanziario competente.

4. Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si considerano, rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 3.2 dell’allegato tecnico ter al presente decreto;

b) codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Amministrazione finanziaria;

d) contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;

e) indicazione, ai fini del versamento telematico Internet, delle coordinate di una banca non convenzionata.

5. Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4, lettere a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto del file.

6. Nel caso in cui non sia possibile l’addebito sul conto corrente bancario delle somme dovute dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria ne dà comunicazione all’interessato e procede a norma dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 30 (Tutela dei dati personali) - 1. L’informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si intende resa mediante le avvertenze fornite ai contribuenti al momento del rilascio dell’abilitazione al servizio telematico Internet.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 11 del presente decreto.

Articolo 31 (Disponibilità del servizio) - 1. Per l’utilizzo del servizio telematico Internet si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del presente decreto.

Articolo 32 (Disposizioni transitorie) - 1. Per l’anno 2000 possono presentare la dichiarazione attraverso il servizio telematico Internet esclusivamente i soggetti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione Unico persone fisiche, anche in qualità di rappresentanti di altre persone fisiche legalmente incapaci o in qualità di eredi.

2. Fino al 31 ottobre 2000 il versamento telematico Internet può essere effettuato solo in connessione alla presentazione della dichiarazione telematica Internet di cui al comma precedente.";

e) Infine è aggiunto "l’allegato tecnico ter".

Allegato tecnico ter

Modalità tecniche per la presentazione delle dichiarazioni e per l’effettuazione dei versamenti telematici Internet

1. CARATTERISTICHE GENERALI

I soggetti di cui all’articolo 25 inviano i file che contengono le dichiarazioni e i versamenti telematici, utilizzando un apposito sito Internet predisposto dall’Amministrazione finanziaria.

L’Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che consente ai contribuenti l’accesso e l’utilizzo del servizio telematico Internet.

I prodotti software di cui al presente paragrafo richiedono la disponibilità di un computer dotato di un browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti) ed avente le seguenti caratteristiche consigliate:

Ambiente Windows

Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente

Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)

Scheda grafica compatibile SVGA

Monitor 14" 800×600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS

MAC POWER PC

Almeno 32 Mbyte di RAM

Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte

Open TRANSPORT 1.x

Il soggetto abilitato deve usufruire dei servizi di un Internet Service Provider.

2. ASSEGNAZIONE DEL PINCODE

Coloro che intendono utilizzare il servizio telematico Internet previsto dal presente decreto compilano un apposito formulario che sarà disponibile nel sito Internet del Ministero delle finanze.

Sulla base delle domande pervenute, l’Amministrazione finanziaria provvede a recapitare al domicilio del richiedente una comunicazione che contiene gli elementi necessari alla costruzione del Pincode nonché una password di accesso al sito.

In caso di mancato recapito l’interessato deve recarsi presso gli uffici finanziari competenti, il cui elenco sarà disponibile nel sito Internet del ministero delle Finanze, che provvedono ad annullare il Pincode e la password precedentemente assegnati e a fornire al richiedente una nuova coppia degli stessi.

3.CODICEDIRISCONTRO.

La presentazione via Internet delle dichiarazioni e l’effettuazione dei versamenti telematici, con lo stesso mezzo, da parte dei soggetti di cui all’articolo 25 comporta la necessità di adottare un meccanismo che permetta all’Amministrazione finanziaria di verificare :

a)l’identità del mittente;

b)l’integrità dei dati ricevuti, cioè l’impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.

Analogamente i soggetti di cui all’articolo 25 hanno necessità di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta, di cui all’articolo 29, sia stata prodotta dall’Amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.

Il servizio telematico prevede, quindi, che i file inviati dall’utente, o ad esso diretti, siano corredati di un codice di riscontro che permetta le verifiche sopra descritte.

3.1. COSTITUZIONE DEL FILE CHE CONTIENE LA DICHIARAZIONE O IL VERSAMENTO TELEMATICO INTERNET.

Prima di procedere alla trasmissione il contribuente abilitato è tenuto a costituire un file che contiene la dichiarazione o il versamento telematico Internet e a utilizzare il software distribuito dall’Amministrazione che provvede a:

a)controllare la rispondenza del file alle specifiche tecniche approvate dall’Amministrazione finanziaria;

b)sottoporre il file ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;

c)cifrare il riassunto del file con il Pincode del contribuente abilitato.

3.2. RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

L’Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione effettua due distinte operazioni che consistono in :

a)decifratura del codice di riscontro, mediante il Pincode associato al codice fiscale del contribuente o del soggetto dichiarante; se l’operazione va a buon fine, è certo che l’origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);

b)ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l’operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte del mittente, del codice di riscontro (integrità del dato).

3.3. PREDISPOSIZIONE DELLE RICEVUTE.

Completato il controllo del codice di riscontro, il sistema di validazione dell’Amministrazione finanziaria provvede a:

a)controllare la rispondenza del file pervenuto alle specifiche tecniche approvate dal_l’Amministrazione finanziaria;

b)predisporre la ricevuta che contiene:

i dati identificativi del contribuente e del dichiarante,

i principali dati contabili rilevati dal file pervenuto;

c)sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola il riassunto del file stesso;

d)cifrare il riassunto del file con il Pincode dell’Amministrazione finanziaria.

 
 
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Aggiornato il: 09 aprile 2000