Decreto del direttore generale del dipartimento delle
Entrate
9 marzo 2000
"Determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione telematica
via Internet delle dichiarazioni e per l’effettuazione, con lo stesso mezzo,
dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
ARTICOLO1
1.Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" n. 187 del 12 agosto 1998, nel testo modificato dal decreto
dirigenziale 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1999, relativo alle modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: "Modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di
affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei
pagamenti";
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1 (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente
all’Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili e la consegna delle
ricevute che attestano l’avvenuta trasmissione degli stessi;
b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica
delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all’articolo 2;
c) per "registrazione telematica", la registrazione dei contratti di
locazione e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai
soggetti e con le modalità individuate al Capo III;
d) per "costituzione", la creazione dell’archivio elettronico che
contiene le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al
successivo articolo 3, nonché la creazione dell’archivio elettronico che
contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di
autenticazione di cui al successivo articolo 16;
e) per "file", l’archivio elettronico munito del codice di
autenticazione, che contiene:
1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;
2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;
3) le ricevute trasmesse dall’Amministrazione finanziaria;
f) per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati
nell’articolo 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione
ovvero quelli individuati nell’articolo 14, che richiedono la registrazione
telematica;
g) per "servizio telematico Internet", il sistema informatico che
consente all’Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete Internet
delle dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della
stessa Amministrazione;
h) per "dichiarazione telematica Internet" la rappresentazione
informatica delle dichiarazioni trasmesse via Internet dai contribuenti;
i) per "versamento telematico Internet", il versamento dei tributi,
dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, effettuato mediante l’utilizzo del servizio telematico
Internet;
j) per "file Internet", l’archivio elettronico, munito del codice di
riscontro, che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero le
relative ricevute;
k) per "ufficio finanziario competente", gli uffici delle entrate, gli
uffici delle imposte dirette, gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto;
l) per "Pincode", il codice di cifratura personalizzato assegnato
dall’Amministrazione finanziaria a ciascun contribuente abilitato
all’utilizzazione del servizio telematico Internet.
2.Le specifiche tecniche per l’utilizzo dei servizi telematici di cui al comma
1, sono riportate nei seguenti allegati:
— "allegato tecnico", contenente le specifiche tecniche relative
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui
all’articolo 2;
— "allegato tecnico bis", contenente le specifiche tecniche per
l’utilizzo del servizio telematico relativo alla registrazione telematica, da
parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15;
— "allegato tecnico ter", contenente le specifiche tecniche per
l’utilizzo del servizio telematico Internet, da parte dei soggetti di cui
all’articolo 25.
c) il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
"3. La domanda per richiedere l’abilitazione di cui al comma 1 deve
essere presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione
telematica delle dichiarazioni; le modalità e i tempi di rilascio delle
abilitazioni non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti
per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale".
d) dopo l’articolo 24, aggiungere:
"CAPO IV — Modalità tecniche per la trasmissione via Internet delle
dichiarazioni e per l’effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti dei
tributi, contributi e premi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
Articolo 25 (Abilitazione al servizio telematico Internet) — 1. Per avvalersi
del servizio telematico Internet, i contribuenti devono inoltrare via Internet
apposita richiesta indirizzata all’Amministrazione finanziaria, che provvede
all’abilitazione secondo le modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato
tecnico ter al presente decreto; l’abilitazione scade il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello dell’ultima utilizzazione o, se non
utilizzata, a quello del rilascio e perde la sua validità all’atto del
decesso del titolare.
2. Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non
legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per
l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
3. Possono presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico Internet
esclusivamente i contribuenti di cui all’articolo 3, comma 2-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati
alla presentazione in via telematica della dichiarazione.
4. Con successivi decreti possono essere individuate particolari categorie di
soggetti non ammesse a fruire del servizio telematico via Internet.
5. Possono effettuare i versamenti telematici Internet, indipendentemente dalla
dichiarazione cui si riferiscono, i contribuenti titolari di un conto corrente
aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con il ministero delle
Finanze.
Articolo 26 (Revoche) — 1. L’abilitazione al servizio telematico Internet è
revocata per gravi irregolarità nell’utilizzo di tale servizio da parte del
soggetto abilitato e, in particolare, nei seguenti casi:
a) utilizzo dell’accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale
l’autorizzazione è stata rilasciata;
b) utilizzo dei prodotti software dell’Amministrazione finanziaria per scopi
diversi da quelli per i quali sono gratuitamente distribuiti;
c) utilizzo del servizio telematico Internet al fine di aggirare gli obblighi di
trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusi
dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente Capo.
2. La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all’interessato.
Articolo 27 (Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di
versamento) 1. Per la compilazione della dichiarazione telematica Internet e per
l’effettuazione del versamento telematico Internet, il contribuente o il
dichiarante utilizza il software distribuito gratuitamente
dall’Amministrazione finanziaria o un qualunque altro software disponibile sul
mercato, indicando i dati necessari, comprese le coordinate del conto corrente
bancario sul quale l’Amministrazione finanziaria richiede l’addebito delle
somme dovute dal contribuente.
2. Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il versamento
in formato elettronico devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate
dall’Amministrazione finanziaria.
3. Il dichiarante è tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione
trasmessa mediante servizio telematico Internet debitamente sottoscritta ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Articolo 28 (Codice di riscontro e controlli) - 1. Ciascun file Internet,
contenente la dichiarazione o i dati necessari all’effettuazione del
versamento, può essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria con le
modalità descritte al paragrafo 3.1 dell’allegato tecnico ter al presente
decreto, solo se corredato dal codice di riscontro.
2. Il codice di riscontro, che consente di verificare l’identità del
dichiarante e di garantire l’integrità delle informazioni presenti nel file
trasmesso, è generato automaticamente dalla procedura informatica distribuita
dall’Amministrazione finanziaria a partire dal Pincode assegnato
dall’Amministrazione stessa con le modalità descritte al paragrafo 2 del
predetto allegato tecnico ter.
3. Il soggetto al quale viene assegnato il Pincode è l’esclusivo titolare
dello stesso e responsabile della sua custodia e conservazione. In caso di
mancata consegna o perdita del Pincode o nel caso in cui l’utente ritenga che
lo stesso sia indebitamente utilizzato da altri, è necessario presentare
apposita comunicazione all’ufficio finanziario competente che provvede
all’annullamento del precedente e al rilascio di un nuovo Pincode.
4. Il periodo di validità del Pincode coincide con quello dell’abilitazione
al servizio telematico Internet.
5. Il codice di riscontro viene apposto dall’Amministrazione finanziaria sui
file contenenti le ricevute di cui all’articolo 29, con le modalità descritte
al paragrafo 3.3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.
6. L’Amministrazione finanziaria esegue le attività di controllo sulle
dichiarazioni presentate mediante il servizio telematico Internet sulla base dei
dati trasmessi dal contribuente.
Articolo 29 (Scarto dei file e ricevute) - 1. Le dichiarazioni e i versamenti
pervenuti all’Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico
Internet si considerano, rispettivamente, presentate ed effettuati, salvo quanto
previsto dal comma 6, al momento in cui è completata la ricezione, da parte
dell’Amministrazione stessa, dei file che li contengono, fermo restando quanto
previsto dal comma 4.
2. L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta presentazione della
dichiarazione e/o l’avvenuta effettuazione del versamento telematico Internet
mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di riscontro
generato dall’Amministrazione stessa con le modalità descritte al paragrafo
3.3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.
3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via
telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del file
all’Amministrazione finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni
lavorativi; successivamente a tale data, le ricevute possono essere richieste
dal contribuente presso l’ufficio finanziario competente.
4. Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si
considerano, rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file
venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalità
descritte al paragrafo 3.2 dell’allegato tecnico ter al presente decreto;
b) codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto
erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche
approvate dall’Amministrazione finanziaria;
d) contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;
e) indicazione, ai fini del versamento telematico Internet, delle coordinate di
una banca non convenzionata.
5. Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4, lettere
a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo
scarto del file.
6. Nel caso in cui non sia possibile l’addebito sul conto corrente bancario
delle somme dovute dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria ne dà
comunicazione all’interessato e procede a norma dell’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 30 (Tutela dei dati personali) - 1. L’informativa ai sensi
dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si intende resa
mediante le avvertenze fornite ai contribuenti al momento del rilascio
dell’abilitazione al servizio telematico Internet.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 11
del presente decreto.
Articolo 31 (Disponibilità del servizio) - 1. Per l’utilizzo del servizio
telematico Internet si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del
presente decreto.
Articolo 32 (Disposizioni transitorie) - 1. Per l’anno 2000 possono presentare
la dichiarazione attraverso il servizio telematico Internet esclusivamente i
soggetti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione Unico persone fisiche,
anche in qualità di rappresentanti di altre persone fisiche legalmente incapaci
o in qualità di eredi.
2. Fino al 31 ottobre 2000 il versamento telematico Internet può essere
effettuato solo in connessione alla presentazione della dichiarazione telematica
Internet di cui al comma precedente.";
e) Infine è aggiunto "l’allegato tecnico ter".
Allegato tecnico ter
Modalità tecniche per la presentazione delle dichiarazioni e per
l’effettuazione dei versamenti telematici Internet
1. CARATTERISTICHE GENERALI
I soggetti di cui all’articolo 25 inviano i file che contengono le
dichiarazioni e i versamenti telematici, utilizzando un apposito sito Internet
predisposto dall’Amministrazione finanziaria.
L’Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che
consente ai contribuenti l’accesso e l’utilizzo del servizio telematico
Internet.
I prodotti software di cui al presente paragrafo richiedono la disponibilità di
un computer dotato di un browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet
Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti) ed avente le seguenti
caratteristiche consigliate:
Ambiente Windows
Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
Scheda grafica compatibile SVGA
Monitor 14" 800×600 a 65.536 colori
Ambiente MAC/OS
MAC POWER PC
Almeno 32 Mbyte di RAM
Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
Open TRANSPORT 1.x
Il soggetto abilitato deve usufruire dei servizi di un Internet Service Provider.
2. ASSEGNAZIONE DEL PINCODE
Coloro che intendono utilizzare il servizio telematico Internet previsto dal
presente decreto compilano un apposito formulario che sarà disponibile nel sito
Internet del Ministero delle finanze.
Sulla base delle domande pervenute, l’Amministrazione finanziaria provvede a
recapitare al domicilio del richiedente una comunicazione che contiene gli
elementi necessari alla costruzione del Pincode nonché una password di accesso
al sito.
In caso di mancato recapito l’interessato deve recarsi presso gli uffici
finanziari competenti, il cui elenco sarà disponibile nel sito Internet del
ministero delle Finanze, che provvedono ad annullare il Pincode e la password
precedentemente assegnati e a fornire al richiedente una nuova coppia degli
stessi.
3.CODICEDIRISCONTRO.
La presentazione via Internet delle dichiarazioni e l’effettuazione dei
versamenti telematici, con lo stesso mezzo, da parte dei soggetti di cui
all’articolo 25 comporta la necessità di adottare un meccanismo che permetta
all’Amministrazione finanziaria di verificare :
a)l’identità del mittente;
b)l’integrità dei dati ricevuti, cioè l’impossibilità che il file sia
stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente i soggetti di cui all’articolo 25 hanno necessità di disporre di
strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta, di cui
all’articolo 29, sia stata prodotta dall’Amministrazione finanziaria
esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
Il servizio telematico prevede, quindi, che i file inviati dall’utente, o ad
esso diretti, siano corredati di un codice di riscontro che permetta le
verifiche sopra descritte.
3.1. COSTITUZIONE DEL FILE CHE CONTIENE LA DICHIARAZIONE O IL VERSAMENTO
TELEMATICO INTERNET.
Prima di procedere alla trasmissione il contribuente abilitato è tenuto a
costituire un file che contiene la dichiarazione o il versamento telematico
Internet e a utilizzare il software distribuito dall’Amministrazione che
provvede a:
a)controllare la rispondenza del file alle specifiche tecniche approvate
dall’Amministrazione finanziaria;
b)sottoporre il file ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
c)cifrare il riassunto del file con il Pincode del contribuente abilitato.
3.2. RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE.
L’Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di
validazione effettua due distinte operazioni che consistono in :
a)decifratura del codice di riscontro, mediante il Pincode associato al codice
fiscale del contribuente o del soggetto dichiarante; se l’operazione va a buon
fine, è certo che l’origine del file sia proprio quella dichiarata al momento
della trasmissione (autenticazione del mittente);
b)ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto
effettuando l’operazione descritta al punto precedente, il file non è stato
alterato successivamente al calcolo, da parte del mittente, del codice di
riscontro (integrità del dato).
3.3. PREDISPOSIZIONE DELLE RICEVUTE.
Completato il controllo del codice di riscontro, il sistema di validazione
dell’Amministrazione finanziaria provvede a:
a)controllare la rispondenza del file pervenuto alle specifiche tecniche
approvate dal_l’Amministrazione finanziaria;
b)predisporre la ricevuta che contiene:
i dati identificativi del contribuente e del dichiarante,
i principali dati contabili rilevati dal file pervenuto;
c)sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che
calcola il riassunto del file stesso;
d)cifrare il riassunto del file con il Pincode dell’Amministrazione
finanziaria.
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