

Emendamenti
proposti dal Governo al disegno di legge «collegato fiscale» alla manovra
finanziaria per il 2000.
BANCHE
Dopo l’articolo 3, inserire i seguenti:
Articolo 3-bis (Società
destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)
1.Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall’articolo 7, commi
2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei
beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente
riconosciuto.
Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo
all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2.La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è
considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è
riferibile a decorrere dall’esercizio successivo a quello indicato nel comma
1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni ricevute dall’ente o società conferente nel limite del loro valore
risultante dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione in
corso alla data di chiusura dell’esercizio indicato nel comma 1.
Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad
imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in
sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti
indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza
assoggettata a imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.
3.Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell’imposta
sostitutiva ivi prevista, un’imposta sostitutiva in misura pari al 15 per
cento. In tal caso la differenza assoggettata all’imposta sostitutiva non è
riconosciuta fiscalmente nei confronti dell’ente o società conferente.
4.Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi
dell’articolo7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con
la società conferente l’imposta sostitutiva è applicata sulla differenza
tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il
loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal
terzo periodo del comma 2.
5L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. L’imposta sostitutiva va versata in un massimo
di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il
versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d’imposta
successivi. Gli importi da versare a titolo d’imposta sostitutiva possono
essere compensati con eventuali eccedenze dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché portati in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 3-ter (Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge
30 luglio 1990, n. 218)
1.Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la
differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente
riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le
modalità e nei termini previsti dall’articolo 3-bis, a un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è
considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o
fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento
si considerano assoggettati a imposta per l’ammontare corrispondente alla
predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva. La predetta
differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
delle società conferitarie.
3.Nell’ipotesi prevista dall’articolo 3-bis, comma 4, la società
risultante dalla fusione che abbia già applicato l’imposta sostitutiva
prevista dall’articolo 23 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in misura pari
al 14 per cento può applicare l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori
valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso
dette riserve o fondi si considerano assoggettati a imposta per il loro intero
ammontare, al netto dell’imposta sostitutiva.
Articolo 3-quater (Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)
1.Le disposizioni dell’articolo 3-bis si applicano anche ai soggetti
destinatari dei conferimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.
Articolo 3-quinquies (Disciplina dell’imposta sostitutiva)
1.L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1,
fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto
dell’articolo 3-bis, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati a
imposta, è computata nell’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della società
o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del predetto Testo unico.
2.L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1,
per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e
dell’articolo 3-ter, commi 1 e 3, è computata nell’ammontare delle
imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del predetto Testo unico
delle imposte sui redditi, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle
citate disposizioni.
3.L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi
e dell’imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata,
in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le
somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale
dell’onere all’imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle
disposizioni dell’articolo 3-bis non concorrono a formare il reddito né la
base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Articolo 3-sexies (Disposizioni attuative)
1.Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i
rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2.Con decreto del ministro delle Finanze, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l’applicazione degli articoli da 3-bis a
3-quinquies della presente legge.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente articolo:
ARTICOLO 3-bis (Modifiche al decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n.
358)
1.Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 1, comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sostituite
con le parole: «del 19 per cento»;
b) nell’articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Per le offerte pubbliche di vendita effettuate ai sensi dell’articolo 94 e
seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono
cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice
civile, ovvero partecipazioni che comportano per l’offerente la perdita del
controllo ai sensi del medesimo articolo, le predette disposizioni si
applicano indipendentemente dall’acquisizione del collegamento o del
controllo da parte degli aderenti all’offerta»;
c) nell’articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’imposta
sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un’unica
soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la
plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.».
2.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, nell’articolo 4, comma 2,
ultimo periodo, le parole: «la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze»
sono sostituite con le parole: «la quota del 48,65 per cento di dette
plusvalenze».
3.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle cessioni, alle
permute e ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e
scissioni perfezionate, ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice civile, a
partire dal medesimo periodo d’imposta.
4.Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si
considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di
possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto
conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei
bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.
TASSA MEDICO
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente articolo:
ARTICOLO 3-bis
1.Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per
l’assistenza medica di base di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, e restituito un importo pari all’80 per cento di quanto versato a tale
titolo. All’importo restituito non si applica la disposizione di cui
all’articolo 16, comma 1, lettera n-bis, del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2.La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con i
versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un
sostituto d’imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel
precedente periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d’imposta, a
condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere da gennaio 2001, le
relative ritenute.
3.Con decreto dirigenziale sono fissate le modalità di restituzione per i
contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al
comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono
essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente
versate.
CONTRIBUTI PER COLF
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:
ARTICOLO 4-bis
1.Nell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2.Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono
state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile.
Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del
Codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino
all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Per gli oneri di
cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse delle persone
indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
spetta la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l’importo complessivamente stabilito.».
2.La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2, dell’articolo 10, del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applica a partire dai contributi versati nel periodo
d’imposta 2000.
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
Articolo 4-bis
1.Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)nell’articolo 20, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47»;
b)all’articolo 47, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis)
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,
nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro
dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, o nell’oggetto dell’arte o
professione di cui all’articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente;»;
c)all’articolo 13, comma 1-ter, le parole: «, il reddito di lavoro autonomo
derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa» sono
soppresse;
d)all’articolo 49, comma 2, la lettera a) è soppressa;
e)all’articolo 50, comma 8, il primo periodo è soppresso.
2.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 24, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sulla
parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c),
del medesimo Testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella
misura del 20 per cento.»;
b)all’articolo 24, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «l-ter.
Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera
c-bis) corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a
titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.»;
c)all’articolo 25, primo comma, al terzo periodo, le parole: «di cui alle
lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.», sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alla lettera c) dell’articolo 49 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.» e al quarto periodo, le parole: «di cui alle lettere f) e g)
dell’articolo 12 del decreto stesso.», sono sostituite dalle seguenti: «di
cui alle lettere c) e d) dell’articolo 16 dello stesso Testo unico.».
3.Tutti i riferimenti all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti in disposizioni legislative
emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
devono intendersi come effettuati all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis),
del medesimo Testo unico.
4.La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
SPESE MEDICHE
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
Articolo 4-bis (Spese mediche di assistenza specifica)
1.Nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo, del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dalle spese mediche»
sono aggiunte le seguenti: «e di assistenza specifica».
2.La presente disposizione si applica a partire dalle spese di assistenza
specifica sostenute nel periodo d’imposta 2000.».
SVALUTAZIONE CREDITI
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente articolo:
Articolo 3-bis (Svalutazione dei crediti
e accantonamenti per rischi su crediti)
1.Al comma 3 dell’articolo 71 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: «0,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,60 per
cento», e le parole: «nei sette esercizi successivi», sono sostituite dalle
seguenti: «nei nove esercizi successivi».
2.Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».
RIVALUTAZIONE CESPITI
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
Articolo 2-bis (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni
delle imprese)
1.I soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all’articolo
2426 del Codice civile e alle altre norme di legge, rivalutare i beni
materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in
società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
Codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio chiuso
entro il 31 dicembre 1999.
Articolo 2-ter
1.La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell’esercizio successivo a quello di cui all’articolo 2-bis per il quale
il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla
stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte
categorie immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2.I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione
non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai
beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché
ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati
italiani o esteri.
3.Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle
loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di
beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al
comma 2.
4.Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene
eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali
rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione,
dei beni rivalutati.
Articolo 2-quater
1.Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività
produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al
15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2.L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate
annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre
con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d’imposta successivi. In
caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si
applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi
contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L’imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è
indeducibile.
3.Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la
rivalutazione è eseguita.
Articolo 2-quinquies
1.Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli
articoli 2-bis e 2-ter deve essere imputato al capitale o accantonato in una
speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione
di ogni diversa utilizzazione.
2.La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto
con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo
dell’articolo 2445 del Codice civile. In caso di utilizzazione della riserva
a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a
quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con
deliberazione dell’assemblea straordinaria, senza l’osservanza delle
disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile.
3.Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante
riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del
capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite
ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente
all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della
società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4.Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate
dopo l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese
quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del
capitale formata con l’imputazione di tali riserve.
5.Nell’esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al
soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2-quater, comma 1, pagata nei precedenti
esercizi.
6.Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la
variazione in aumento del capitale investito a partire dall’inizio
dell’esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.
Articolo 2-sexies
1.Le disposizioni dell’articolo 2-quater possono essere applicate per il
riconoscimento ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale
sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui
al comma 1 dell’articolo 2-bis, dei beni indicati in tale articolo.
2.L’importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è
accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell’articolo
2-quinquies, comma 3.
3.Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui
all’articolo 54, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell’articolo 2-ter.
Articolo 2-septies
1.Le disposizioni degli articolo da 2-bis a 2-quinquies si applicano, per i
beni di cui agli articoli 2-bis e 2-sexies relativi alle attività commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all’articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano
attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni.
2.Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la
rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31
dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto
un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a
richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di
costo e la rivalutazione compiuta.
Articolo 2-octies
1.Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare nella «Gazzetta
Ufficiale» entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli da 2-bis a 2-septies ferme restando, in quanto compatibili con
quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi
di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.