Emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge «collegato fiscale» alla manovra finanziaria per il 2000.

BANCHE

Dopo l’articolo 3, inserire i seguenti:

Articolo 3-bis  (Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1.Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall’articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall’esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall’ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell’esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata a imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3.Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell’imposta sostitutiva ivi prevista, un’imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all’imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell’ente o società conferente.

4.Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l’imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare a titolo d’imposta sostitutiva possono essere compensati con eventuali eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché portati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 3-ter (Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1.Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 3-bis, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati a imposta per l’ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3.Nell’ipotesi prevista dall’articolo 3-bis, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 23 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in misura pari al 14 per cento può applicare l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette riserve o fondi si considerano assoggettati a imposta per il loro intero ammontare, al netto dell’imposta sostitutiva.

Articolo 3-quater (Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1.Le disposizioni dell’articolo 3-bis si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

Articolo 3-quinquies (Disciplina dell’imposta sostitutiva)

1.L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell’articolo 3-bis, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati a imposta, è computata nell’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto Testo unico.

2.L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell’articolo 3-ter, commi 1 e 3, è computata nell’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del predetto Testo unico delle imposte sui redditi, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle citate disposizioni.

3.L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell’onere all’imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell’articolo 3-bis non concorrono a formare il reddito né la base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Articolo 3-sexies (Disposizioni attuative)

1.Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2.Con decreto del ministro delle Finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione degli articoli da 3-bis a 3-quinquies della presente legge.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente articolo:

ARTICOLO 3-bis (Modifiche al  decreto legislativo  8 ottobre 1997, n. 358)

1.Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sostituite con le parole: «del 19 per cento»;

b) nell’articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le offerte pubbliche di vendita effettuate ai sensi dell’articolo 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l’offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le predette disposizioni si applicano indipendentemente dall’acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all’offerta»;

c) nell’articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.».

2.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, nell’articolo 4, comma 2, ultimo periodo, le parole: «la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze» sono sostituite con le parole: «la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze».

3.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle cessioni, alle permute e ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta.

4.Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.

TASSA MEDICO

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente articolo:

ARTICOLO 3-bis

1.Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e restituito un importo pari all’80 per cento di quanto versato a tale titolo. All’importo restituito non si applica la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera n-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d’imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel precedente periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d’imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere da gennaio 2001, le relative ritenute.

3.Con decreto dirigenziale sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.

CONTRIBUTI PER COLF

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

ARTICOLO 4-bis

1.Nell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2.Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del Codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.».

2.La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2, dell’articolo 10, del citato Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d’imposta 2000.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

Articolo 4-bis

1.Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)nell’articolo 20, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47»;

b)all’articolo 47, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente;»;

c)all’articolo 13, comma 1-ter, le parole: «, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa» sono soppresse;

d)all’articolo 49, comma 2, la lettera a) è soppressa;

e)all’articolo 50, comma 8, il primo periodo è soppresso.

2.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all’articolo 24, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo Testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.»;

b)all’articolo 24, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «l-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis) corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.»;

c)all’articolo 25, primo comma, al terzo periodo, le parole: «di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera c) dell’articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» e al quarto periodo, le parole: «di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 12 del decreto stesso.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 16 dello stesso Testo unico.».

3.Tutti i riferimenti all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo Testo unico.

4.La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

SPESE MEDICHE

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

Articolo 4-bis (Spese mediche di assistenza specifica)

1.Nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dalle spese mediche» sono aggiunte le seguenti: «e di assistenza specifica».

2.La presente disposizione si applica a partire dalle spese di assistenza specifica sostenute nel periodo d’imposta 2000.».

SVALUTAZIONE CREDITI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente articolo:

Articolo 3-bis (Svalutazione dei crediti  e accantonamenti per rischi su crediti)

1.Al comma 3 dell’articolo 71 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,60 per cento», e le parole: «nei sette esercizi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».

2.Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

RIVALUTAZIONE CESPITI

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

Articolo 2-bis (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese)

1.I soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e alle altre norme di legge, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 2-ter

1.La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui all’articolo 2-bis per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2.I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3.Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4.Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Articolo 2-quater

1.Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2.L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d’imposta successivi. In caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L’imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3.Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Articolo 2-quinquies

1.Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2.La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, senza l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile.

3.Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4.Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve.

5.Nell’esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2-quater, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6.Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Articolo 2-sexies

1.Le disposizioni dell’articolo 2-quater possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 2-bis, dei beni indicati in tale articolo.

2.L’importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell’articolo 2-quinquies, comma 3.

3.Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all’articolo 54, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell’articolo 2-ter.

Articolo 2-septies

1.Le disposizioni degli articolo da 2-bis a 2-quinquies si applicano, per i beni di cui agli articoli 2-bis e 2-sexies relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2.Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Articolo 2-octies

1.Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare nella «Gazzetta Ufficiale» entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-bis a 2-septies ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

 

 
 
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Aggiornato il: 09 aprile 2000