

Legge della regione Lombardia, approvata il 10 febbraio 2000 dal Consiglio
regionale.
«Disposizioni in
materia di imposta regionale sulle attività produttive di anagrafe tributaria
regionale» approvato dal Consiglio regionale della Lombardia.
ARTICOLO 1 (Finalità)
1.La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni nel
rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio
delle competenze regionali relative all’imposta regionale sulle attività
produttive, nonché le connesse procedure applicative.
2.Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di gestione
dell’imposta,
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle
altre regioni, dello Stato e degli enti locali.
ARTICOLO 2 (Competenze della Regione)
1.A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2000 sono di
competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di
liquidazione, accertamento, riscossione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi a
essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta.
2.A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, la Regione è titolare
dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta,
organizzati in proprie banche dati rese disponibili all’amministrazione
finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite
anche da specifici protocolli d’intesa ai sensi del comma 2, dell’articolo
6, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato — città e autonomie locali).
ARTICOLO 3 (Gestione del tributo)
1.La gestione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2, per
l’espletamento in tutto o in parte, dell’attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dell’imposta, nonché delle attività di
constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi può avvenire, su
determinazione della Giunta regionale, rincorrendo in via alternativa a una
delle seguenti modalità:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura
organizzativa regionale;
b) mediante stipula di convenzioni con il ministero delle Finanze;
c) mediante l’affidamento a terzi, previa gara a evidenza pubblica.
2.La Giunta regionale è autorizzata alla stipula delle convenzioni di cui alla
lettera b), del comma 1.
ARTICOLO 4 (Riscossione dell’imposta)
1.L’imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da
eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
2.L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il
saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla
Regione non superano lire 50.000; per lo stesso importo non si fa luogo a
iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l’importo dovuto o rimborsabile supera
le 50.000 lire lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero.
3.La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle
disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.
ARTICOLO 5 (Accertamento dell’imposta)
1.A decorrere dal termine di cui all’articolo 2, la Commissione di cui al
comma 2 dell’articolo 25, del Dlgs n. 446/1997, istituita presso la Regione,
predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria tenuto
conto degli obiettivi strategici definiti dall’amministrazione finanziaria
dello Stato e della Giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi
entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Per quanto riguarda l’accertamento dell’imposta trovano applicazione le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in
particolare, gli accessi, gli ispezioni e le verifiche i soggetti autorizzati
esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui
all’articolo 33 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria e i comando della Guardia di
finanza cooperano con la Regione nell’acquisizione e nel reperimento degli
elementi utili per l’accertamento dell’Irap e per la repressione anche delle
violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi
verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all’anagrafica
tributaria regionale.
ARTICOLO 6 (Sistema informativo)
1.La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l’impianto e la
gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e
locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui al comma 153
dell’articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e relativi provvedimenti di
attuazione.
ARTICOLO 7 (Formazione del personale)
1.La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del
personale in materia di Irap e di autonomia tributaria, anche mediante
l’organizzazione di corsi mirati.
ARTICOLO 8 (Anagrafe tributaria regionale)
1.L’anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati
e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli
uffici dell’amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i
dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
2.In particolare l’anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di
identificazione soggetti e dai sistemi tributi regionali, così definiti:
a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società,
gli enti e altri. L’archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base
dei dati dei comuni e del ministero delle Finanze, garantendo l’unicità del
codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle
informazioni relative a residenza e decesso. L’archivio società, enti e altri
soggetti utilizza dati del ministero delle Finanze e del Registro delle imprese;
b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti
locali.
3.I dati e le notizie raccolti sono detenuti dalla competente struttura
tributaria della Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali).
4.I dati e le notizie raccolti dall’anagrafe tributaria regionale sono
sottoposti al segreto d’ufficio. La direzione generale, cui appartiene la
competente struttura tributaria regionale, ha facoltà di rendere pubbliche,
senza riferimenti normativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui
detiene la gestione.
5.L’anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi
contenuti nel Dpr 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative
all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive
modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 9 (Norma finanziaria)
1.All’autorizzazione delle spese per l’impianto e la gestione del sistema
informativo previsto all’articolo 6 si provvederà con successivo
provvedimento di legge.
2.Alle spese per la gestione dell’Irap di cui all’articolo 3, si provvede
mediante utilizzo delle risorse stanziate al capitolo 5.4.1.1.4565 la cui
descrizione è così modificata «Oneri per la gestione dell’Irap» dello
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
3.Alle spese per la formazione del personale di cui all’articolo 7, si
provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate al capitolo 1.2.1.1.548 «Spese
per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del
personale, nonché spese per acquisizione di beni e servizi strumentali alla
formazione, aggiornamento e sviluppo del personale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 e successivi.
4.Alle spese per la definizione dell’anagrafe tributaria regionale di cui
all’articolo 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate negli
appositi capitoli dell’obiettivo 1.2.2 "Informatica" dello stato di
previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 e
successivi.
ARTICOLO 10 (Norme transitorie e finali)
1.Fino all’assunzione del provvedimento di cui al comma 1, dell’articolo 3,
le attività inerenti la liquidazione, l’accertamento, la riscossione delle
violazioni, il contenzioso e i rimborsi inerenti l’imposta regionale sulle
attività produttive sono demandati all’amministrazione finanziaria centrale.
ARTICOLO 11 Dichiarazione
d’urgenza
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della
Costituzione e dell’articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della regione.