Norma di Comportamento n. 139  approvata dalla Commissione dell’Associazione dottori commercialisti di Milano, in materia di «regime del mandato d’acquisto di servizi senza rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap».


Nell’ambito del mandato d’acquisto di servizi senza rappresentanza, eventuali limiti alla detraibilità dell’Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 1 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 si producono esclusivamente in capo al mandante.

L’effetto derivante dall’eventuale indeducibilità di costi ai fini del reddito d’impresa o dell’irap si produce direttamente ed esclusivamente in capo al mandante.

Nel caso in cui un soggetto riceva il mandato di acquistare servizi per conto del mandante ai sensi dell’articolo 1705 del Codice civile (mandato senza rappresentanza), il mandatario è tenuto, ai fini Iva, a fatturare al mandante un importo pari al costo maggiorato dell’eventuale compenso di intermediazione.

Nel caso in cui l’Iva relativa all’acquisto di un servizio sia — per il mandatario — in tutto o in parte indetraibile per effetto dell’articolo 19 bis 1 del Dpr 633/72, il regime di esenzione di cui all’articolo 10, numero 27 quinquies del Dpr 633/72 non si applica in quanto questa norma riguarda esclusivamente le cessioni di beni a Iva totalmente indetraibile e non, anche, le prestazioni di servizi. Pertanto il mandatario fattura al mandante il costo del servizio, comprensivo dell’eventuale compenso a esso spettante, con applicazione dell’Iva secondo l’aliquota propria del servizio. Poiché per il mandante la prestazione ricevuta mantiene la stessa natura che aveva in capo al mandatario, anche il mandante dovrebbe essere soggetto ai limiti di detraibilità Iva di cui all’articolo 19 bis 1 citato.

Questa interpretazione, tuttavia, risulta in contrasto con l’articolo 17, par. 2 della Direttiva 77/388/CEE, in quanto determina l’indetraibilità dell’imposta sulle prestazioni di servizi impiegate in operazioni soggette a Iva.

In realtà l’interposizione del mandatario ha una funzione esclusivamente strumentale per motivi connessi al contratto di mandato. Egli quindi non può essere destinatario dei limiti di detraibilità dell’articolo 19 bis 1.

Per assicurare anche sul piano fiscale la piena trasferibilità delle posizioni soggettive in capo al mandante, è necessario che in capo al mandatario non si applichi l’indetraibilità di cui al citato articolo 19 bis 1.

Ai fini contabili, il mandatario deve includere fra i ricavi solamente la commissione e gli accessori ad esso spettanti, senza che ciò comporti una compensazione di partite. Anche ai fini delle imposte sui redditi, solo le eventuali commissioni e relativi accessori sono componenti positivi, in quanto non è prevista una disposizione che nell’ambito del reddito d’impresa riproponga il comportamento prescritto dall’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo del Dpr. 633/1972.

Consegue che l’eventuale indeducibilità, totale o parziale, dei costi relativi ai servizi acquistati dal reddito d’impresa o dalla base imponibile Irap (ad esempio, telefonia cellulari, leasing auto, spese di rappresentanza ecc.), si produce direttamente in capo al mandante.

 
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Aggiornato il: 26 febbraio 2000