

Norma
di Comportamento n. 139 approvata
dalla Commissione dell’Associazione dottori commercialisti di Milano, in
materia di «regime del mandato d’acquisto di servizi senza rappresentanza ai
fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap».
Nell’ambito del mandato d’acquisto di servizi senza rappresentanza,
eventuali limiti alla detraibilità dell’Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 1
del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 si producono esclusivamente in capo al mandante.
L’effetto derivante dall’eventuale indeducibilità di costi ai fini del
reddito d’impresa o dell’irap si produce direttamente ed esclusivamente in
capo al mandante.
Nel caso in cui un soggetto riceva il mandato di acquistare servizi per conto
del mandante ai sensi dell’articolo 1705 del Codice civile (mandato senza
rappresentanza), il mandatario è tenuto, ai fini Iva, a fatturare al mandante
un importo pari al costo maggiorato dell’eventuale compenso di
intermediazione.
Nel caso in cui l’Iva relativa all’acquisto di un servizio sia — per il
mandatario — in tutto o in parte indetraibile per effetto dell’articolo 19
bis 1 del Dpr 633/72, il regime di esenzione di cui all’articolo 10, numero 27
quinquies del Dpr 633/72 non si applica in quanto questa norma riguarda
esclusivamente le cessioni di beni a Iva totalmente indetraibile e non, anche,
le prestazioni di servizi. Pertanto il mandatario fattura al mandante il costo
del servizio, comprensivo dell’eventuale compenso a esso spettante, con
applicazione dell’Iva secondo l’aliquota propria del servizio. Poiché per
il mandante la prestazione ricevuta mantiene la stessa natura che aveva in capo
al mandatario, anche il mandante dovrebbe essere soggetto ai limiti di
detraibilità Iva di cui all’articolo 19 bis 1 citato.
Questa interpretazione, tuttavia, risulta in contrasto con l’articolo 17, par.
2 della Direttiva 77/388/CEE, in quanto determina l’indetraibilità
dell’imposta sulle prestazioni di servizi impiegate in operazioni soggette a
Iva.
In realtà l’interposizione del mandatario ha una funzione esclusivamente
strumentale per motivi connessi al contratto di mandato. Egli quindi non può
essere destinatario dei limiti di detraibilità dell’articolo 19 bis 1.
Per assicurare anche sul piano fiscale la piena trasferibilità delle posizioni
soggettive in capo al mandante, è necessario che in capo al mandatario non si
applichi l’indetraibilità di cui al citato articolo 19 bis 1.
Ai fini contabili, il mandatario deve includere fra i ricavi solamente la
commissione e gli accessori ad esso spettanti, senza che ciò comporti una
compensazione di partite. Anche ai fini delle imposte sui redditi, solo le
eventuali commissioni e relativi accessori sono componenti positivi, in quanto
non è prevista una disposizione che nell’ambito del reddito d’impresa
riproponga il comportamento prescritto dall’articolo 3, terzo comma, ultimo
periodo del Dpr. 633/1972.
Consegue che l’eventuale indeducibilità, totale o parziale, dei costi
relativi ai servizi acquistati dal reddito d’impresa o dalla base imponibile
Irap (ad esempio, telefonia cellulari, leasing auto, spese di rappresentanza
ecc.), si produce direttamente in capo al mandante.
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