

Risposte fornite dal ministero
delle Finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000, la nona conferenza
via satellite del Sole-24 Ore, che si è svolta martedì scorso da 27 città.
Iva
Quando l’azienda passa ai figli
Un imprenditore individuale cessa l’attività il 31 gennaio 2000 donando
l’unica azienda ai figli che costituiranno una Snc. Le istruzioni alla
dichiarazione Iva 2000 prevedono che nel caso di modificazioni da ditta
individuale in società, avvenuta dal 1° gennaio 2000 al termine di
presentazione della dichiarazione, in caso di trasferimento al nuovo soggetto
del debito o del credito Iva, la dichiarazione debba essere effettuata dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
La società non è tenuta alla presentazione di una propria dichiarazione, in
quanto costituita dopo il 31 dicembre 1999. Si chiede se le modalità di
presentazione corrette sono le seguenti: la società presenta la dichiarazione
Iva in via autonoma relativamente alle operazioni del dante causa;
l’imprenditore presenta il modello Unico 2000, a eccezione della parte Iva.
Nel caso in cui nell’atto di donazione non è stabilito che il debito e il
credito relativi all’Iva rimangono a carico del donante, la società donataria
è tenuta alla presentazione della dichiarazione Iva per il 1999.
Pertanto, come prospettato dalle istruzioni per la compilazione della
dichiarazione Iva 1999, la società deve indicare i dati del soggetto donante
nella parte riservata al contribuente e i dati propri nel riquadro riservato al
dichiarante, previa indicazione del codice 9 nella casella relativa al codice di
carica.
Il soggetto donante è tenuto alla presentazione del modello Unico 2000, a
eccezione della parte Iva.
Liquidazioni periodiche: il computo del pro-rata
La dichiarazione annuale Iva scade a maggio o giugno (modello Unico), ma il
pro-rata deve essere calcolato in via provvisoria in ognuna delle
liquidazioni/dichiarazioni periodiche, che scadono già nel mese di febbraio.
L’attuale articolo 19-bis del Dpr 633 non riproduce la disposizione del
vecchio articolo 19, comma 3, sul calcolo provvisorio del pro-rata con la
percentuale dell’anno precedente. Tenendo conto della sfasatura tra prima
liquidazione periodica e successiva dichiarazione annuale, a partire da quale
conteggio mensile o trimestrale si tiene conto del pro-rata dell’anno
precedente? Oppure il mancato richiamo nell’attuale articolo 19-bis sta a
significare che durante l’anno la detrazione è operata per intero e viene
limitata solo in sede di dichiarazione annuale?
Il criterio indicato dall’articolo 19, comma 3 del Dpr 633 del 1972 — nella
formulazione precedente alle modifiche apportate dal Dlgs 313 del 1997 — in
base al quale i soggetti interessati alla regola del pro-rata in corso d’anno
devono applicare una percentuale provvisoria di detrazione basata sul pro-rata
dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno, è attualmente
riportato dall’articolo 19, comma 5, dello stesso decreto. Tale norma dispone
espressamente che i soggetti che esercitano sia attività che danno diritto alla
detrazione, sia attività che danno luogo a operazioni esenti, in corso d’anno
operano una detrazione provvisoria con l’applicazione della percentuale di
detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
Anche in base alle nuove disposizioni in vigore in tema di detrazione, quali
risultano a seguito delle modifiche apportate al Dpr 633 del 1972 dal Dlgs 313
del 1997, occorre fare riferimento alla percentuale di detrazione dell’anno
precedente già dalla prima liquidazione/dichiarazione periodica. La stessa
disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 5, stabilisce, infatti, che in
ciascun anno la determinazione del pro-rata definitivo deve essere realizzata,
mediante eventuale conguaglio, alla fine dell’anno, anche se il predetto
conguaglio risulterà in sede di dichiarazione annuale.
Così la regolarizzazione dello "splafonamento"
Per regolarizzare lo splafonamento dell’esportatore abituale, è stata
pubblicata una risoluzione, datata 10 marzo 1999, con il numero 39186, che
suggerisce una procedura totalmente a carico dell’acquirente, responsabile
della richiesta oltre i limiti, senza più chiedere note di variazione al
fornitore, che non ha nessuna responsabilità al riguardo. Si chiede se questa
posizione è condivisa dall’amministrazione centrale (verosimilmente la
risoluzione è di una direzione regionale), che potrebbe opportunamente farne
oggetto di una propria circolare.
Il quesito prende spunto dalla nota della direzione centrale per
l’Accertamento, n. 39186 del 10 marzo 1999. Si ritiene di poter confermare la
procedura consentita dalla predetta direzione centrale per la regolarizzazione
degli acquisti effettuati, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del
Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base di dichiarazione di intento del
cessionario o committente, oltre il limite dell’ammontare consentito
(plafond).
In particolare, in alternativa alla richiesta al proprio cedente o prestatore di
effettuare le corrispondenti variazioni in aumento dell’Iva non addebitata in
fattura, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633 del 1972, è consentito allo
stesso cessionario o committente di regolarizzare l’operazione nel modo
seguente:
emissione di autofattura in duplice esemplare;
versamento dell’imposta non applicata in fattura, oltre gli interessi e le
relative sanzioni ridotte, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre
1997, n. 472. In particolare, il versamento di regola andrà effettuato, per
quanto riguarda l’imposta e gli interessi, con l’utilizzo del modello F24 e,
per quanto riguarda le sanzioni, mediante l’utilizzo del modello F23.
Peraltro, in un’ottica semplificativa del sistema, il versamento
dell’imposta e degli interessi potrebbe anche essere effettuato attraverso la
contabilizzazione in sede di liquidazione periodica, con indicazione nel rigo
VP8, colonna 1, della dichiarazione mensile o trimestrale;
annotazione dell’autofattura unicamente nel registro degli acquisti;
presentazione di un esemplare dell’autofattura al competente ufficio Iva o
delle Entrate, analogamente alla procedura prevista dall’articolo 6, comma 8,
del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.
La procedura ha il pregio di non coinvolgere più il cedente o prestatore nella
regolarizzazione dell’operazione, atteso che, come è stato più volte
affermato dalla stessa amministrazione finanziaria, la responsabilità circa la
regolarità e correttezza della dichiarazione di intento (sulla quale si fonda
l’operazione agevolata) e, quindi, anche relativamente alla sussistenza di
plafond ancora disponibile, incombe unicamente sull’acquirente del bene o del
servizio.
Come sopra detto, è comunque possibile regolarizzare l’operazione con la
richiesta di variazione al proprio cedente o prestatore, fermo restando
l’obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni a carico del
cessionario o committente.
Invece, non sembra conforme allo spirito del sistema una procedura basata su una
mera contabilizzazione in sede di dichiarazione periodica, trattandosi di una
"regolarizzazione" che prescinderebbe dall’emissione di un documento
contabile rettificativo dellla originaria fattura.
Sanatoria per gli errori delle periodiche ’99
Anche in relazione all’avvio della procedura nel 1999, molte dichiarazioni
risultano errate, specie per quanto riguarda l’imponibile delle vendite e
degli acquisti, senza che vi siano stati effetti nel calcolo dell’imposta.
Queste violazioni possono - alla luce del correttivo al Dlgs 471 - essere
considerate violazioni formali e per il 1999 essere sanate senza sanzioni
rispondendo alla richiesta di chiarimenti da parte dell’ufficio?
La violazione prospettata è di carattere formale, poiché non comporta
variazioni dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta (mese
o trimestre).
Lo schema di decreto integrativo e correttivo dei decreti legislativi 18
dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, già approvato dal Consiglio dei ministri,
aggiunge all’articolo 25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma
3-bis, il comma 3-ter, che prevede nei casi di omissioni ed errori relativi alle
dichiarazioni presentate nel 1999, che non incidono sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, la non applicazione della sanzione prevista
dall’articolo 8 del Dlgs 471 del 1997, a condizione che l’autore della
violazione provveda alla regolarizzazione entro trenta giorni dall’invito
degli uffici finanziari.
Atteso che il comma aggiunto si riferisce genericamente alle dichiarazioni
presentate nel 1999, si ritiene che in esso vadano comprese anche le
dichiarazioni Iva periodiche.