Risposte fornite dal ministero delle Finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000, la nona conferenza via satellite del Sole-24 Ore, che si è svolta martedì scorso da 27 città.

Iva

Quando l’azienda passa ai figli

Un imprenditore individuale cessa l’attività il 31 gennaio 2000 donando l’unica azienda ai figli che costituiranno una Snc. Le istruzioni alla dichiarazione Iva 2000 prevedono che nel caso di modificazioni da ditta individuale in società, avvenuta dal 1° gennaio 2000 al termine di presentazione della dichiarazione, in caso di trasferimento al nuovo soggetto del debito o del credito Iva, la dichiarazione debba essere effettuata dal soggetto risultante dalla trasformazione.

La società non è tenuta alla presentazione di una propria dichiarazione, in quanto costituita dopo il 31 dicembre 1999. Si chiede se le modalità di presentazione corrette sono le seguenti: la società presenta la dichiarazione Iva in via autonoma relativamente alle operazioni del dante causa; l’imprenditore presenta il modello Unico 2000, a eccezione della parte Iva.

Nel caso in cui nell’atto di donazione non è stabilito che il debito e il credito relativi all’Iva rimangono a carico del donante, la società donataria è tenuta alla presentazione della dichiarazione Iva per il 1999.

Pertanto, come prospettato dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Iva 1999, la società deve indicare i dati del soggetto donante nella parte riservata al contribuente e i dati propri nel riquadro riservato al dichiarante, previa indicazione del codice 9 nella casella relativa al codice di carica.

Il soggetto donante è tenuto alla presentazione del modello Unico 2000, a eccezione della parte Iva.

Liquidazioni periodiche: il computo del pro-rata

La dichiarazione annuale Iva scade a maggio o giugno (modello Unico), ma il pro-rata deve essere calcolato in via provvisoria in ognuna delle liquidazioni/dichiarazioni periodiche, che scadono già nel mese di febbraio. L’attuale articolo 19-bis del Dpr 633 non riproduce la disposizione del vecchio articolo 19, comma 3, sul calcolo provvisorio del pro-rata con la percentuale dell’anno precedente. Tenendo conto della sfasatura tra prima liquidazione periodica e successiva dichiarazione annuale, a partire da quale conteggio mensile o trimestrale si tiene conto del pro-rata dell’anno precedente? Oppure il mancato richiamo nell’attuale articolo 19-bis sta a significare che durante l’anno la detrazione è operata per intero e viene limitata solo in sede di dichiarazione annuale?

Il criterio indicato dall’articolo 19, comma 3 del Dpr 633 del 1972 — nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal Dlgs 313 del 1997 — in base al quale i soggetti interessati alla regola del pro-rata in corso d’anno devono applicare una percentuale provvisoria di detrazione basata sul pro-rata dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno, è attualmente riportato dall’articolo 19, comma 5, dello stesso decreto. Tale norma dispone espressamente che i soggetti che esercitano sia attività che danno diritto alla detrazione, sia attività che danno luogo a operazioni esenti, in corso d’anno operano una detrazione provvisoria con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

Anche in base alle nuove disposizioni in vigore in tema di detrazione, quali risultano a seguito delle modifiche apportate al Dpr 633 del 1972 dal Dlgs 313 del 1997, occorre fare riferimento alla percentuale di detrazione dell’anno precedente già dalla prima liquidazione/dichiarazione periodica. La stessa disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 5, stabilisce, infatti, che in ciascun anno la determinazione del pro-rata definitivo deve essere realizzata, mediante eventuale conguaglio, alla fine dell’anno, anche se il predetto conguaglio risulterà in sede di dichiarazione annuale.

Così la regolarizzazione dello "splafonamento"

Per regolarizzare lo splafonamento dell’esportatore abituale, è stata pubblicata una risoluzione, datata 10 marzo 1999, con il numero 39186, che suggerisce una procedura totalmente a carico dell’acquirente, responsabile della richiesta oltre i limiti, senza più chiedere note di variazione al fornitore, che non ha nessuna responsabilità al riguardo. Si chiede se questa posizione è condivisa dall’amministrazione centrale (verosimilmente la risoluzione è di una direzione regionale), che potrebbe opportunamente farne oggetto di una propria circolare.

Il quesito prende spunto dalla nota della direzione centrale per l’Accertamento, n. 39186 del 10 marzo 1999. Si ritiene di poter confermare la procedura consentita dalla predetta direzione centrale per la regolarizzazione degli acquisti effettuati, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base di dichiarazione di intento del cessionario o committente, oltre il limite dell’ammontare consentito (plafond).

In particolare, in alternativa alla richiesta al proprio cedente o prestatore di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento dell’Iva non addebitata in fattura, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633 del 1972, è consentito allo stesso cessionario o committente di regolarizzare l’operazione nel modo seguente:

emissione di autofattura in duplice esemplare;

versamento dell’imposta non applicata in fattura, oltre gli interessi e le relative sanzioni ridotte, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, il versamento di regola andrà effettuato, per quanto riguarda l’imposta e gli interessi, con l’utilizzo del modello F24 e, per quanto riguarda le sanzioni, mediante l’utilizzo del modello F23. Peraltro, in un’ottica semplificativa del sistema, il versamento dell’imposta e degli interessi potrebbe anche essere effettuato attraverso la contabilizzazione in sede di liquidazione periodica, con indicazione nel rigo VP8, colonna 1, della dichiarazione mensile o trimestrale;

annotazione dell’autofattura unicamente nel registro degli acquisti;

presentazione di un esemplare dell’autofattura al competente ufficio Iva o delle Entrate, analogamente alla procedura prevista dall’articolo 6, comma 8, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.

La procedura ha il pregio di non coinvolgere più il cedente o prestatore nella regolarizzazione dell’operazione, atteso che, come è stato più volte affermato dalla stessa amministrazione finanziaria, la responsabilità circa la regolarità e correttezza della dichiarazione di intento (sulla quale si fonda l’operazione agevolata) e, quindi, anche relativamente alla sussistenza di plafond ancora disponibile, incombe unicamente sull’acquirente del bene o del servizio.

Come sopra detto, è comunque possibile regolarizzare l’operazione con la richiesta di variazione al proprio cedente o prestatore, fermo restando l’obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni a carico del cessionario o committente.

Invece, non sembra conforme allo spirito del sistema una procedura basata su una mera contabilizzazione in sede di dichiarazione periodica, trattandosi di una "regolarizzazione" che prescinderebbe dall’emissione di un documento contabile rettificativo dellla originaria fattura.

Sanatoria per gli errori delle periodiche ’99

Anche in relazione all’avvio della procedura nel 1999, molte dichiarazioni risultano errate, specie per quanto riguarda l’imponibile delle vendite e degli acquisti, senza che vi siano stati effetti nel calcolo dell’imposta. Queste violazioni possono - alla luce del correttivo al Dlgs 471 - essere considerate violazioni formali e per il 1999 essere sanate senza sanzioni rispondendo alla richiesta di chiarimenti da parte dell’ufficio?

La violazione prospettata è di carattere formale, poiché non comporta variazioni dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta (mese o trimestre).

Lo schema di decreto integrativo e correttivo dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, già approvato dal Consiglio dei ministri, aggiunge all’articolo 25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma 3-bis, il comma 3-ter, che prevede nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nel 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la non applicazione della sanzione prevista dall’articolo 8 del Dlgs 471 del 1997, a condizione che l’autore della violazione provveda alla regolarizzazione entro trenta giorni dall’invito degli uffici finanziari.

Atteso che il comma aggiunto si riferisce genericamente alle dichiarazioni presentate nel 1999, si ritiene che in esso vadano comprese anche le dichiarazioni Iva periodiche.

 

 
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Aggiornato il: 11 marzo 2000