Novità della settimana

Dal 29.02.2000 al 06.03.2000

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Sommario

RISCOSSIONE - RIMBORSI AUTOMATICI DI IMPORTO INFERIORE A 5 MILIONI - ARTICOLO 14 LEGGE 48871999 - ATTUAZIONE

DECRETO 22 febbraio 2000

CAPITAL GAIN - PROVENTI DOSTRIBUITI DAI FONDI COMUNI - RIMBORSI D'IMPOSTA AI SOGGETTI NON RESIDENTI - MODALITà

DECRETO 16 dicembre 1999, n.546

IMPOSTE SUI REDDITI - irPEF - FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - DEDUZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n.41

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

AGEVOLAZIONE VISCO -  chiarimenti vari - TELEFISCO

RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

IVA - SANZIONI - SUPERAMENTO DEL PLAFOND - PROCEDURA SEMPLIFICATA DI REGOLARIZZAZIONE - fattura elettronica -  TELEFISCO

RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

Lavoro dipendente - certificazione tributaria - sanzioni  in materia di errata indicazione dei dati  riguardanti gli investimenti all'estero - quadro w della dichiarazione - telefisco

RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

IRAP - COSTI DEL PERSONALE - ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI - TRANSFER PRICING - DEDUCIBILITà - telefisco

RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

SANZIONI - VIOLAZIONI SOSTANZIALI COMMESSE in DICHIARAZIONe RAVVEDIMENTO OPEROSO - MODALITà APPLICATIVE

RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

Dual INCOME tax - rettifica ammortamenti anticipati - rilevanza - super dit - limite dei 500 miliardi

RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

SANZIONI PENALI TRIBUTARIE - RIFORMA - APPROVAZIONE DEFINITIVA

SCHEMA di D.Lgs , approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 03.03.2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 22 febbraio 2000

"Determinazione delle modalità di attuazione dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e di individuazione degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso in esso previsti."

In breve

Il decreto di attuazione all'articolo 14 delle legge finanziaria 2000 (legge n. 488/1999), fissa le modalità operative per erogare i rimborsi delle imposte per importi inferiori a L. 5 milioni che, i contribuenti alla data del 31.12.1993, avevano richiesto e non hanno ancora ottenuto.                                              

L'esecuzione dei rimborsi (imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, iva e in generale le imposte indirette nonché l'allora vigente CSSN), dovrà avvenire automaticamente senza nessun ulteriore adempimento da parte dei contribuenti. L'amministrazione infatti dopo la verifica della spettanza del rimborso procederà con l'invio degli assegni.

Spunti critici

Ai contribuenti mancano ancora i rimborsi dei crediti di importo superiore a L. 5 milioni e quelli emergenti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1993 e, considerando l'entrata in vigore dei versamenti unificati a compensazione (articolo 17, D.Lgs n. 241/97), fino all'anno 1998 per le persone fisiche, mentre per gli altri soggetti dal 1999 (si ricorda infatti che l'entrata in vigore della compensazione è stata scaglionata nel tempo: dal 1998 per le persone fisiche, dal 1999 per gli altri soggetti).

Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28-02-2000  

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DECRETO 16 dicembre 1999, n.546

"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi."

In breve

Il decreto del ministero delle finanze (entrerà in vigore il prossimo 16 marzo) fissa le modalità con cui erogare i rimborsi ai soggetti non residenti nel territorio italiano che hanno percepito proventi dalle società gestrici dei fondi comuni italiani.

Si ricorda infatti che l'articolo 9, commi da 1 a 3 dispone che i soggetti residenti nei cosiddetti «Paesi in» (inclusi cioè nella lista dei Paesi che consentono lo scambio d’informazioni di cui al Dm 4 settembre 1996, e non inclusi nella lista dei Paesi a bassa fiscalità di cui al Dm 24 aprile 1992) che hanno sottoscritto quote dai fondi comuni mobiliari aperti o chiusi e Sicav italiani o dai cosiddetti "fondi lussemburghesi", hanno diritto al rimborso pari al 15% dei proventi percepiti in relazione alle quote possedute.

Evidentemente l'obbiettivo è quello di sterilizzare i proventi percepiti dall'imposta sostitutiva del 12,5% che gli "intermediari finanziari" devono sul risultato netto della gestione.

La richiesta di rimborso deve essere presentata alla società di gestione (fondo comune o sicav che sia), mentre invece l'erogazione viene fatta attraverso la banca italiana in cui, necessariamente, devono essere depositati i Titoli.

In via transitoria è disposto che:

·   per le quote sottoscritte anteriormente al 1º luglio 1998, il valore di partenza è quello risultante dai prospetti periodici a tale data e pertanto il provento agevolato è quello maturato dal 1º luglio;

·   se la richiesta di pagamento è stata presentata anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento (16 marzo 2000) la richiesta è valida (non deve essere rifatta), ma la documentazione deve essere integrata tenendo conto del nuovo regolamento. La precisazione è importante perché conferma la validità delle richieste già raccolte in questi anni dai gestori, pur in assenza della disciplina regolamentare.

Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01-03-2000  

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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n.41

"Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133."

In breve

Il decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge n. 133/99, elimina la disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e altri contribuenti avuto riguardo al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria. Infatti mentre l'articolo 48 del TUIR, attualmente in vigore, esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi sanitari versati dal datore di lavoro per la generalità dei dipendenti fino ad un importo massimo di L. 7 milioni, i contribuenti che vogliono istituire una polizza sanitaria per proprio conto non hanno la possibilità di alcuna deduzione dal reddito dei versamenti effettuati ai fondi sanitari.

Altro obbiettivo delle delega, ovviamente attuato dal decreto legislativo, è quello di ristabilire la parità di trattamento assicurando tuttavia un trattamento fiscale più favorevole ai fondi integrativi del Ssn, rispetto ai  fondi che non si adeguano alle previsioni dell’articolo 9 del Dlgs 229/99 (vedi Relazione di accompagamento).

Alla luce di quanto sopra indicato le modifiche all'articolo 10 e all'articolo 48 del TUIR mirano da un lato ad inserire nell'articolo 10 (applicabile tutti i contribuenti indistintamente), la possibilità di deduzione dal reddito le somme versate ai fondi integrativi del Ssn e, allo stesso tempo, dato il vincolo della parità di gettito dato dalla delega, a ridurre gli importi dei versamenti ai fondi preesistenti che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendete, secondo le gradualità indicate nelle seguenti tabelle allegate.

Si rende evidente che rispetto alla versione dello schema di decreto andata all'esame della commissione dei trenta, il D.Lgs n. 41/2000 prevede che la deducibilità dei contributi versati al fondi integrativi del SSN decorra dal 2001; lo schema di decreto prevedeva invece dal 2000 (in proposito Novità del 17 gennaio 2000).

Contributi versati ai Fondi integrativi al Ssn deducibili dal reddito

Anni

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 e succ.

Milioni

2

2

3

3

3.5

3,5

4

Importo dei contributi versati ai fondi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente 

Anni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 e succ.

Milioni

7

7

7

6

5,5

5

4,5

4

3,5

La stessa norma consente di cumulare, anche se in modo limitato:

·        la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi al Ssn

·        i contributi versati dal datore di lavoro che non partecipano alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Infatti, come anche indicato nella Relazione di accompagamento, è previsto che  i due benefici possano essere cumulati "entro il limite complessivo di 9 milioni fino al 2002, e di 6,5 milioni negli anni successivi: ciò significa che non concorrerà a formare il reddito l’importo risultante dalla differenza tra 6,5 milioni e il contributo versato a uno dei fondi integrativi del Ssn, fermi restando i limiti di importo rispettivamente indicati."

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03-03-2000 

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

"Risposte fornite dal Ministero delle finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000"

In breve

Nell'ambito dell'incontro tra Ministero delle finanze e "Il sole 24 ore" denominato comunemente quale Telefisco sono emersi dei chiarimenti in ordine all'ambito applicativo della C.d. agevolazione Visco (articolo 2, commi da 8 a 11 della Legge 133/1999[1], per l'esame dettagliato dell'agevolazione si rinvia alle Novità del 22 marzo 1999)

Appresso si elencano i principali chiarimenti, peraltro evidenziati da Roberto Lugano In Il sole 24 ore del 01.03.2000, pag. 29

¨      possono beneficare dell’agevolazione anche le imprese sorte dopo la data del 18 maggio 1999 - ovviamente dal momento che l'agevolazione ha natura temporanea anni 1999  e 2000, dette imprese potranno in concreto usufruire dell'agevolazione se operano per almeno per un lasso temporale compreso negli anni di applicazione dell'agevolazione ;

¨      i soggetti che presentano il modello vecchio per la prossima dichiarazione dei redditi compileranno un prospetto a parte per il calcolo del reddito agevolato - si tratta delle situazioni in cui il modello di dichiarazione non consente di evidenziare la scelta fatta dal contribuente. In questo caso si dovrà compilare il modello base tenendo conto dell'agevolazione ed evidenziare i dati riguardanti gli investimenti  agevolati compilando il quadro RJ della nuova dichiarazione. Il quadro RJ dovrà essere conservato e non allegato alla dichiarazione;

¨      gli investimenti rilevano al netto di eventuali contributi in conto impianti - ;Il ministero chiarisce che nei casi i cui gli investimenti agevolati vengono posti in essere in ragione di un contributo specifico - sia quale credito d'imposta che finanziamento -  per l'acquisto del bene strumentale agevolato, l'ammontare su cui applicare l'aliquota agevolata dovrà essere ridotto in ragione dei contributi riconosciuti.

¨      nel calcolo degli investimenti netti non si considerano (in negativo) gli ammortamenti sui beni nuovi oggetto dell’agevolazione - In sostanza, dagli investimenti agevolati, non devono essere sottratti gli ammortamenti calcolati sui beni oggetto dell'agevolazione. Si ristabilisce così l'uniformità di trattamento tra beni in leasing (dai quali non deve essere dedotto il canone) e gli investimenti in beni strumentali nuovi;

¨      le cessioni di beni pesano per il corrispettivo -  Si ricorda infatti che l'agevolazione è calcolata in riferimento  agli incrementi di patrimonio netto corrispondenti agli acquisti di beni strumentali nuovi al netto delle cessioni e delle quote di ammortamento dedotte.

¨      l’agevolazione spetta anche per i beni strumentali che l’impresa concede a terzi in comodato - Dallo scritto sembra che il Ministero delle finanze voglia chiarire che se l'investimento è inerente all'attività d'impresa, come anche il ricorso al comodato d'uso, l'agevolazione deve essere comunque riconosciuta. Si pensa si tratti delle imprese che vendono caffè in cialde agli uffici, dando in comodato d'uso la macchina utile per la produzione delle bevande;

¨      l'agevolazione è applicabile solamente sul valore dei beni entrati in funzione nel 2000 - Il Ministero delle finanze precisa infatti che per ottenere l'agevolazione, i beni strumentali nuovi acquistati negli anni di applicazione dell'agevolazione devono entrare in funzione nel 2000 (ultimo anno di applicazione dell'agevolazione Secondo Roberto Lugano in "Il sole 24 ore" del 03.03.2000, pag. 22 la precisazione rischia di spiazzare, in tutto od in parte, gli investimenti in beni strumentali in corso alla fine del 2000°..

Il sole 24 ore di venerdì 3 marzo 2000, pag. 22  

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RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

"Risposte fornite dal Ministero delle finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000"

In breve

Come è noto nei casi in cui l'esportatore abituale, rilasciando la dichiarazione di intento al proprio fornitore, può acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, nei limiti del plafond.  Nei casi di superamento del plafond disponibile l'esportatore sarà soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 4 del D.Lgs n. 471/1997 (dal cento al duecento per cento del tributo non addebitato). Il ministero precisa che per regolarizzare la posizione (addivenendo quindi al ravvedimento operoso) l'esportatore ha due strade alternative per regolarizzare la sua posizione:

·   chiedere la collaborazione del proprio fornitore tramite l'emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. 633/1972; nel qual caso l'esportatore dovrà versare solamente le sanzioni (mod. F23) e gli interessi (Mod. F24);

·   emettere una'autofattura dove evidenziare l'imposta non versata e procedere quindi alle conseguenti operazioni di versamento dell'imposta e degli interessi (Mod. F24) e delle sanzioni ridotte (Mod F23). In questo casso, al fine di regolarizzare anche l'eventuale "dichiarazione periodica infedele", si dovrà includere nella successiva dichiarazione periodica l'imposta e gli interessi nel rigo VP8.

Fattura elettronica

Il Ministero ha chiarito che nel caso di commercio elettronico è possibile trasmettere alla controparte la fattura anche usufruendo di procedure informatiche. Cosa che non è possibile per scontrini e ricevute fiscali date le procedure particolari di emissione a cui questi ultimi sono sottoposti.

Il sole 24 ore di domenica 5 marzo 2000, pag. 9  

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RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

"Risposte fornite dal Ministero delle finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000"

In breve

I chiarimenti riguardano la determinazione del fringe benefit nei casi di prestiti concessi ai dipendenti, a vari chiarimenti in ordine: alle modalità applicative della certificazione tributaria (c.d. visto pesante), all'ambito applicativo della nuova sanzione connessa alle irregolarità formali commesse in sede di redazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1 del D.Lgs n. 471/1997).

In merito a quest'ultimo punto, commentato anche da Marco Piazza (Rendite finanziare - applicabili le disposizioni previste dal decreto 471/97 - Sanzioni leggere sul quadro "W". In Il sole 24 ore del 01.03.2000, pag. 22) il Ministero delle finanze chiarisce che la sanzione di L. 1 milione per l'omessa indicazione delle c.d. consistenza degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria (sezione II del quadro W) e la sanzione variabile dal 5% al 25% degli importi non dichiarati prevista per l'omessa indicazione del "trasferimenti" (sezione III del quadro W) non sono più applicabili state la nuova disciplina del sistema sanzionatorio non penale.

IL dicastero crede infatti che, in base all'articolo 16, comma 2 combinato con l'articolo 8, comma 1 del D.Lgs n. 471/1997 la disposizione sanzionatoria prevista dall'articolo 5, commi 2 e 4 del D.L. 167/1990 convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si debba ritenere abrogata tacitamente. Pertanto per le infrazioni sopra indicate si applica la sanzione da L. 500 mila a 4 milioni prevista per le violazioni formali commesse in sede di compilazione della dichiarazione annuale (articolo 8. comma 1 del D.Lgs n. 471/1997).

Il sole 24 ore di giovedì 2 marzo 2000, pag. 22

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RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

"Risposte fornite dal Ministero delle finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000"

In breve

La parte dedicata all'IRAP comprende alcune spiegazioni avuto riguardo alle ultime innovazioni riguardanti la determinazione della base imponibile apportate recente D.Lgs n. 505/1999.

I maggiori chiarimenti, peraltro commentati da  Gian Paolo Tosoni  ("Irap Le spese rilevano anche se non destinate a tutti i dipendenti - Costi aziendali a deduzione ampia", i il sole 24 ore del 01.03.2000, pag. 23) si possono riassumere nei seguenti:

·   i costi sostenuti per i servizio resi alla generalità dei dipendenti rilevano ai fine del calcolo della base IRAP, anche solamente parte dei dipendenti usufruiscono della possibilità loro concessa. La deduzione o meno infatti è ancorata alla possibilità che il servizio possa essere usufruito da tutti a nulla rilevando le scelte dei dipendenti;

·   come sembra ovvio i rimborsi spese a pie di lista sono deducibili nei limiti indicati dal TUIR;

·   nella circolare n. 141/1998 il ministero chiariva che i costi sostenuti per l'acquisto dei beni assegnati ai soci non erano deducibili IRAP, partendo dalla considerazione che il controvalore delle sanzioni era escluso dalla base imponibile. Dopo le recenti modifiche apportate dal ricordato D.Lgs 505/1999 i ricavi emergenti dall'autoconsumo rimangono assoggettati ad imposizione Irap questo fa sorgere la naturale deducibilità dei costi ad esso afferenti..

·   le disposizioni sul transfer pricing disposte dall'articolo 76, comma 5 sono applicabili anche ai fini IRAP.

Il sole 24 ore di mercoledì 3  marzo 2000, pag. 22    

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RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

"Risposte fornite dal Ministero delle finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000" 

In breve

Il Ministero delle finanze coglie l'occasione per riassumere le modalità concrete per ottemperare al ravvedimento operoso nelle violazioni commesse in dichiarazione.

Tra i tanti chiarimenti, includenti anche alcune delle modifiche[2] in corso d'opera apportate dallo schema di decreto legislativo approvato il 5 gennaio 2000 (vedi Novità del 3 gennaio 2000) meritano di essere segnalato quello riguardante il ravvedimento in materia di dichiarazione periodiche.

Il Ministero chiarisce, in questo riassumendo quanto indicato nelle istruzioni alla nuova dichiarazione periodica Iva che, il ravvedimento nei casi di dichiarazione infedele può essere effettuato mediante l'inserimento dell'imponibile o dell'imposta, causa dell'infedeltà, in una successiva dichiarazione periodica relativa allo stesso anno per il quale si è presentata la dichiarazione periodica infedele.

Inoltre viene riaffermato che oltre alle sanzioni previste per le violazioni prodromiche all'evazione (omessa fatturazione e/o registrazione e indebita detrazione) se del caso è necessario versare anche le eventuali sanzioni previste per l'omesso versamento[3]

Nei casi in cui non si vuole o non si può adoperare la procedura c.d. semplificata, si dovrà presenta nuovamente la dichiarazione periodica infedele, più tutte le successive dichiarazioni eventualmente irregolari perché inficiate dall'infedeltà della prima (chi riportano valori della precedente dichiarazione periodica non corrispondenti al vero).

In questi casi oltre alle sanzioni previste per le violazioni prodromiche, si dovranno anche versare le sanzioni previste per l'irregolarità delle successive dichiarazioni (1/6 di L. 500 mila). se ripresentate oltre 3 mesi dalla scadenza di presentazione. Il ministero ritiene infatti applicabile il comma 4 dell'articolo 13, previsto per le violazioni che non incidono sulla determinazione e pagamento del tributo o sugli accertamenti. Pertanto se la regolarizzazione avviene ell'interno dei 3 mesi previsti dal comma da ultimo citato per tale violazione non è dovuta alcuna sanzione.

Spunti critici

L?interpretazione oltre ad essere fumosa ed incompleta in quanto include solamente parte delle modifiche apportate dallo scherma di schema di decreto legislativo approvato il 5 gennaio 2000 (vedi Novità del 3 gennaio 2000) appare grossolanamente in contrasto con uno dei principio dell'ornamento tributario: disparità di trattamento.

Infatti come si è evidenziato, l'ammontare delle sanzioni da versare non dipendono dalla commissione di un comportamento idoneo a violare un precetto normativo, bensì dalle modalità con cui si pone in essere il ravvedimento: se con procedura semplificata o meno.

Il sole 24 ore di venerdì 3 marzo 2000, pag. 22

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RISPOSTE A QUESITI posti al Ministero delle finanze

"Risposte fornite dal Ministero delle finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000"

In breve

Tra le delucidazioni fornite in "Telfisco" Il Ministero delle finanze precisa che gli incrementi patrimoniali emergenti  dalle riduzioni del fondo ammortamenti anticipati in applicazione della riclassificazione consigliata dal principio contabile n. 25 non rilevano ai fini del reddito sottoposto all'aliquota ridotta della Dual Incombe tax (in proposito vedi anche Primo Ceppellini)

Secondo il Ministero delle finanze infatti, sebbene la riduzione del fondo ammortamento con il conseguente incremento del valore dei cespiti ai quali si riferiva, produce delle riduzioni di utili futuri con il conseguente decremento della base DIT (già decrementata negli anni di imputazione degli ammortamenti anticipati), esistono delle concrete difficoltà applicative per rendere tali valori rilevanti ai fini della Dual Incombe Tax.  Le difficoltà applicative dalla necessaria distinzione tra ammortamenti anticipati formati prima e dopo il 30 settembre 1996 (data dalla quale rilevano gli incrementi patrimoniali DIT) e dalla stratificazione delle perdite negli anni di ammortamento anticipato.

Infatti gli incrementi patrimoniali che per effetto di perdine non possono essere assoggettati ad aliquota ridotta possono essere portati avanti nel tempo solamente per 5 esercizi successivi (articolo 2 comma 3 del D.Lgs  n. 466/97). Pertanto solamente se si è prodotto utile in uno dei successivi 5 esercizi all'incremento patrimoniale emergente dalle minori quote di ammortamento accantonate (per effetto della cancellazione delle quote di ammortamento anticipato), può esistere una parte di reddito sottoposto all'aliquota ridotta del 19%. In sostanza si  deve analizzare se negli anni passati i minori decrementi patrimoniali dovuti alle minori quote di ammortamento avrebbero potuto usufruire dell'aliquota ridotta.

Riguardo alla c.d. Super DIT regime DIT che, si ricorda, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 7% e l'aliquota media 20% applicabile alle società con capitale sociale inferiore a L. 500 miliardi per i primi tre esercizi di quotazione in uno dei mercati regolamentati Europei (regime recentemente modificato dal D.Lgs n. 505/1999 commentato con le Novità del 27 dicembre 1999) il Ministero precisa che:

¨      il raggiungimento del limite di L. 500 miliardi di patrimonio netto rileva per l'esercizio successivo a quello in cui si verifica;

¨      l'eventuale superamento e quindi l'applicazione dell'aliquota DIT ordinaria del 19%, ha effetto anche nelle ipotesi in cui il reddito agevolato (per riporto da in capienza) deriva da esercizi in cui si aveva diritto all'aliquota agevolata.

Il sole 24 ore di sabato 4  marzo 2000, pag. 22

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SCHEMA di D.Lgs , approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 03.03.2000.

«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» 

In breve

Il decreto definitivamente approvato si propone di sostituire il Titolo I della Legge n. 516/1982 ( c.d. legge manette agli evasori) regolando direttamente la disciplina della sanzioni penali in materia tributaria. Il provvedimento si snoda in 25 articoli. 

In primo luogo sono individuati le fattispecie penalmente rilevanti in materia di dichiarazione:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,

- dichiarazione infedele all’omessa dichiarazione.

Le violazioni appena indicate sono tuttavia destinate ad avere rilevanza penale solo se l’imposta evasa è superiore a determinati valori "soglia", più elevati di quelli indicati dalla legge n. 516/1982.. Elemento importante ed innovativo rispetto al passato è l’irrilevanza delle violazioni di obblighi contabili che non sfociano nella presentazione di una dichiarazione. In sostanza da una visone di insieme delle norme del decreto sembra che la logica sia quella di passare dalla punizione delle violazioni prodromiche all'evasione (comportamenti che lascia presagire ad intenti evasivi, (logica inserita nella legge 516/1982) alla punizione dei soli comportamenti che sfociano effettivamente in evasione d'imposta, al centro della quale ci sono le dichiarazioni. Si deve infatti considerare che se il contribuente abbia effettivamente la volontà di evadere sicuramente non riporta i dati che testimoniano la sua evasione nella dichiarazione.

Sono regolate penalmente le seguenti violazioni

- emissione di fatture per operazioni inesistenti

- occultamento o distruzione di documenti contabili.

A queste si aggiungono le disposizioni in materia di competenza territoriale, di principio di specialità e sui rapporti fra procedimento penale e tributario.

Da segnalare abrogazione dell'articolo 20, legge 7 gennaio 1929 n. 4, - principio di ultrattività della legge penale tributaria. Pertanto dall'entrata in vigore del presente decreto verranno cancellati di fatto una serie di procedimenti penali attualmente in corso. 

Un primo commento particolare alle profonde innovazioni apportate al sistema sanzionatorio penale dallo schema di decreto, è stato dato nelle Novità del 10 gennaio 2000 in occasione della pubblicazione della prima bozza di decreto.

Si anticipa che, in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, verrà effettuato un commento trasversale delle singole disposizioni del decreto, comprendente i chiarimenti forniti nella relazione accompagnatoria

Il sole 24 ore di sabato 4 marzo 2000, pag. 19

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[1] Si ricorda che l'agevolazione è stata introdotta con il D.L. n. 63/99 del quale quindi la legge 133/99 sostanzia la sua conversione in legge, con alcune modificazioni.-

[2] Mettendo a confronto il decreto correttivo con le risposte del ministero al quesito si sottolinea che mentre alcune innovazioni sono state considerate: aumento della sanzione ridotta da 1/6 ad 1/5 e riduzione del lasso temporale per ravvedersi in materia di omessa presentaziione della dichiarazione periodica, altre modifiche sono state ignorate. In particolare non si è detto nulla per quanto riguarda l'applicazione o meno in sede di ravvedimento operoso della nuova sanzione fissa da L. 500 mila a L: 4 milioni prevista per l'omessa ed infedele dichiarazione periodica. -

[3] Appare evidente che le sanzioni per omesso versamento non sono dovute se le dichiarazione "infedele" e quelle successive si chiudevano a credito. E' necessario in sostanza ripercorre a ritroso la storia successiva alla dichiarazione peruiodica errata e osservare  se l'errore ha provocato  o meno un omesso versamento  - 

 
 
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Aggiornato il: 19 marzo 2000