Risposte fornite dal ministero delle Finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000, la nona conferenza via satellite del Sole-24 Ore, che si è svolta martedì scorso da 27 città.

SANZIONI

I debiti del ravvedimento compensabili con i crediti

Si chiede di conoscere quali siano i termini e le relative sanzioni del ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 per le seguenti fattispecie: dichiarazione annuale per le imposte sui redditi; dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta; dichiarazione annuale Iva; dichiarazione periodica Iva; dichiarazione di successione. Si chiede inoltre: se ed entro quale termine è possibile il ravvedimento anche per la correzione di soli errori formali; se l'imposta dovuta a seguito del ravvedimento può essere compensata con altri crediti del contribuente sia in senso "verticale" che "orizzontale".

Riassumiamo in una tabella i vari casi possibili, indicando tra parentesi la misura attualmente prevista che verrà sostituita quando entrerà in vigore il provvedimento correttivo del Dlgs 472/97:

Imposte dirette e Iva

OMESSA DICHIARAZIONE

- entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione

1/8 del minimo

VIOLAZIONI SOSTANZIALI

entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione

(1/6 del minimo)

1/5 del minimo

VIOLAZIONI FORMALI

- entro tre mesi

nessuna sanzione

- entro il termine previsto per la presentazione della successiva dichiarazione

 
 (1/6 del minimo)

1/5 del minimo

OMESSI PAGAMENTI

- entro 30 giorni dalla scadenza del termine

1/8 del minimo

- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è commessa l'infrazione  

 (1/6 del minimo)

1/5 del minimo


Dichiarazione di successione

OMESSA DICHIARAZIONE

- entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione

1/8 del minimo

- entro un anno dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione

 (1/6 del minimo)

1/5 del minimo

VIOLAZIONI SOSTANZIALI

- entro un anno dalla commessa violazione

(1/6 del minimo)

1/5 del minimo


VIOLAZIONI FORMALI

- entro tre mesi dalla commessa violazione

nessuna sanzione

 

- entro un anno  dalla commessa violazione

(1/6 del minimo)

1/5 del minimo

Per "violazioni formali" si considerano le omissioni e gli errori che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

Per "violazioni sostanziali" si considerano le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni rilevabili cioè sia in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa.

In ordine alla compensazione delle imposte derivanti dal ravvedimento si precisa che i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale precedente possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta.

Pertanto si ritiene, in linea di principio, che i debiti emergenti a seguito del ravvedimento di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/97, possono essere compensati con i crediti del periodo d'imposta precedente, fatta eccezione dei crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate, che possono essere computati in detrazione ai fini di ridurre i debiti Iva emergenti dalle successive liquidazioni periodiche.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, è possibile la compensazione dell'Iva a debito emergente dal ravvedimento relativo a omissioni ed errori rilevanti ai fini delle liquidazioni periodiche, ma solo con la cosiddetta procedura semplificata. Fermo restando il versamento, entro i termini stabiliti dall’articolo 13, con il modello F23 delle sanzioni ridotte.

Il percorso per la regolarizzazione delle dichiarazioni Iva periodiche

In caso di ravvedimento con la procedura "speciale" indicata nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni Iva periodiche, come occorre comportarsi nelle ipotesi di omessa fatturazione e/o di indebita detrazione riferite allo stesso anno? Quali righi e caselle vanno compilati? Inoltre, gli interessi moratori vanno calcolati solo in caso di dichiarazione a debito ovvero anche per le dichiarazioni a credito? È opportuna una mappa con le diverse ipotesi anche in ordine alla misura delle sanzioni ridotte.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del Dlgs 472/97 il ravvedimento va operato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

In caso di ravvedimento con procedura "semplificata" relativo alle dichiarazioni Iva periodiche infedeli, la regolarizzazione può essere effettuata, inserendo nel rigo VP8 le variazioni d’imposta e nei righi dal VP1 al VP3 le variazioni dell'imponibile, previa barratura della casella 2 posta nell'intestazione del riquadro.

Nel rigo VP8 vanno indicate le variazioni d’imposta comprensive degli eventuali interessi compensativi dovuti dai soggetti che hanno optato per la liquidazione trimestrale dell'imposta maggiorati degli interessi moratori dovuti per il ravvedimento.

È possibile utilizzare la procedura semplificata fino al termine di presentazione dell'ultima dichiarazione periodica del periodo d'imposta, relativa cioè al mese di dicembre o al quarto trimestre dell'anno.

Nell'ipotesi di omessa fatturazione e/o indebita detrazione che abbia dato origine all'omesso o carente versamento dell'imposta, la regolarizzazione comporta il pagamento delle sanzioni ridotte per omessa fatturazione e/o indebita detrazione e per omesso pagamento, oltre al versamento dell'imposta e degli interessi moratori.

In linea generale, come peraltro affermato dalle circolari 180 e 192 del 1998, il ravvedimento opera su singole violazioni e di conseguenza sia sulle violazioni prodromiche che su quelle indotte. In nessun caso, quindi, il ravvedimento operato su violazioni indotte si estende sulle violazioni prodromiche e viceversa.

Resta inteso che nelle fattispecie omissive o commissive distinte, il ravvedimento relativo a una violazione non dipende dal ravvedimento delle altre, fermo restando il potere degli uffici finanziari di irrogare le sanzioni previste per le violazioni non oggetto di regolarizzazione.

In alternativa alla procedura semplificata si potrà presentare una dichiarazione periodica integrativa relativa al periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione originaria. Se la violazione originaria ha provocato l'infedeltà delle successive dichiarazioni occorre procedere alla regolarizzazione di tutte le dichiarazioni periodiche prodotte.

Nell'ipotesi di "dichiarazioni irregolari", e cioè di dichiarazioni periodiche nelle quali sono stati indicati dati errati non rilevanti ai fini della determinazione o pagamento dell'imposta, la regolarizzazione può essere operata, presentando dichiarazioni integrative, entro tre mesi senza applicazione di sanzioni o nel termine di presentazione delle dichiarazioni annuali con il contestuale pagamento della sanzione ridotta di 83 mila lire.

In caso di omissione delle dichiarazioni periodiche la regolarizzazione va operata, entro trenta giorni, presentando ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), la dichiarazione e provvedendo al pagamento della sanzione ridotta pari a 1/8 del minimo.

 
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Aggiornato il: 11 marzo 2000