

Risposte fornite dal
ministero delle Finanze ai quesiti dei partecipanti a Telefisco 2000, la nona
conferenza via satellite del Sole-24 Ore, che si è svolta martedì scorso da 27
città.
SANZIONI
I debiti del ravvedimento compensabili con i crediti
Si chiede di conoscere quali siano i termini e le relative sanzioni del
ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 per le seguenti fattispecie:
dichiarazione annuale per le imposte sui redditi; dichiarazione annuale dei
sostituti d’imposta; dichiarazione annuale Iva; dichiarazione periodica Iva;
dichiarazione di successione. Si chiede inoltre: se ed entro quale termine è
possibile il ravvedimento anche per la correzione di soli errori formali; se
l'imposta dovuta a seguito del ravvedimento può essere compensata con altri
crediti del contribuente sia in senso "verticale" che
"orizzontale".
Riassumiamo in una tabella i vari casi possibili, indicando tra parentesi la
misura attualmente prevista che verrà sostituita quando entrerà in vigore il
provvedimento correttivo del Dlgs 472/97:
Imposte dirette e Iva
OMESSA DICHIARAZIONE
- entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della
dichiarazione
1/8 del minimo
VIOLAZIONI SOSTANZIALI
entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è
stata commessa la violazione
(1/6 del minimo)
1/5 del minimo
VIOLAZIONI FORMALI
- entro tre mesi
nessuna sanzione
- entro il termine
previsto per la presentazione della successiva dichiarazione
(1/6 del minimo)
1/5 del minimo
OMESSI PAGAMENTI
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine
1/8 del minimo
- entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è commessa
l'infrazione
(1/6 del minimo)
1/5 del minimo
Dichiarazione di successione
OMESSA DICHIARAZIONE
- entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della
dichiarazione
1/8 del minimo
- entro un anno dal
termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione
(1/6
del minimo)
1/5 del minimo
VIOLAZIONI SOSTANZIALI
- entro un anno dalla commessa violazione
(1/6 del minimo)
1/5 del minimo
VIOLAZIONI FORMALI
- entro tre mesi dalla commessa violazione
nessuna sanzione
- entro un anno
dalla commessa violazione
(1/6 del minimo)
1/5 del minimo
Per "violazioni formali" si considerano le omissioni e gli errori che
non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
Per "violazioni sostanziali" si considerano le omissioni e gli errori
che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni
rilevabili cioè sia in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla
dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa.
In ordine alla compensazione delle imposte derivanti dal ravvedimento si precisa
che i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale precedente possono essere
utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso
il periodo d'imposta.
Pertanto si ritiene, in linea di principio, che i debiti emergenti a seguito del
ravvedimento di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/97, possono essere compensati
con i crediti del periodo d'imposta precedente, fatta eccezione dei crediti Iva
risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate, che possono essere
computati in detrazione ai fini di ridurre i debiti Iva emergenti dalle
successive liquidazioni periodiche.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, è possibile la compensazione dell'Iva a debito
emergente dal ravvedimento relativo a omissioni ed errori rilevanti ai fini
delle liquidazioni periodiche, ma solo con la cosiddetta procedura semplificata.
Fermo restando il versamento, entro i termini stabiliti dall’articolo 13, con
il modello F23 delle sanzioni ridotte.
Il percorso per la regolarizzazione delle dichiarazioni Iva periodiche
In caso di ravvedimento con la procedura "speciale" indicata nelle
istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni Iva periodiche, come occorre
comportarsi nelle ipotesi di omessa fatturazione e/o di indebita detrazione
riferite allo stesso anno? Quali righi e caselle vanno compilati? Inoltre, gli
interessi moratori vanno calcolati solo in caso di dichiarazione a debito ovvero
anche per le dichiarazioni a credito? È opportuna una mappa con le diverse
ipotesi anche in ordine alla misura delle sanzioni ridotte.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del Dlgs 472/97 il ravvedimento
va operato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.
In caso di ravvedimento con procedura "semplificata" relativo alle
dichiarazioni Iva periodiche infedeli, la regolarizzazione può essere
effettuata, inserendo nel rigo VP8 le variazioni d’imposta e nei righi dal VP1
al VP3 le variazioni dell'imponibile, previa barratura della casella 2 posta
nell'intestazione del riquadro.
Nel rigo VP8 vanno indicate le variazioni d’imposta comprensive degli
eventuali interessi compensativi dovuti dai soggetti che hanno optato per la
liquidazione trimestrale dell'imposta maggiorati degli interessi moratori dovuti
per il ravvedimento.
È possibile utilizzare la procedura semplificata fino al termine di
presentazione dell'ultima dichiarazione periodica del periodo d'imposta,
relativa cioè al mese di dicembre o al quarto trimestre dell'anno.
Nell'ipotesi di omessa fatturazione e/o indebita detrazione che abbia dato
origine all'omesso o carente versamento dell'imposta, la regolarizzazione
comporta il pagamento delle sanzioni ridotte per omessa fatturazione e/o
indebita detrazione e per omesso pagamento, oltre al versamento dell'imposta e
degli interessi moratori.
In linea generale, come peraltro affermato dalle circolari 180 e 192 del 1998,
il ravvedimento opera su singole violazioni e di conseguenza sia sulle
violazioni prodromiche che su quelle indotte. In nessun caso, quindi, il
ravvedimento operato su violazioni indotte si estende sulle violazioni
prodromiche e viceversa.
Resta inteso che nelle fattispecie omissive o commissive distinte, il
ravvedimento relativo a una violazione non dipende dal ravvedimento delle altre,
fermo restando il potere degli uffici finanziari di irrogare le sanzioni
previste per le violazioni non oggetto di regolarizzazione.
In alternativa alla procedura semplificata si potrà presentare una
dichiarazione periodica integrativa relativa al periodo nel corso del quale è
stata commessa la violazione originaria. Se la violazione originaria ha
provocato l'infedeltà delle successive dichiarazioni occorre procedere alla
regolarizzazione di tutte le dichiarazioni periodiche prodotte.
Nell'ipotesi di "dichiarazioni irregolari", e cioè di dichiarazioni
periodiche nelle quali sono stati indicati dati errati non rilevanti ai fini
della determinazione o pagamento dell'imposta, la regolarizzazione può essere
operata, presentando dichiarazioni integrative, entro tre mesi senza
applicazione di sanzioni o nel termine di presentazione delle dichiarazioni
annuali con il contestuale pagamento della sanzione ridotta di 83 mila lire.
In caso di omissione delle dichiarazioni periodiche la regolarizzazione va
operata, entro trenta giorni, presentando ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettera c), la dichiarazione e provvedendo al pagamento della sanzione ridotta
pari a 1/8 del minimo.