

Relazione al Dlgs sul regime fiscale dei contributi ai Fondi
sanitari approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri.
L’articolo 48, comma 2 lettera a) del Tuir prevede che non concorrano alla
formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore dipendente a enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità "a disposizione di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000". Qualora i contributi versati superino
il predetto limite complessivo, gli stessi concorrono, per la parte eccedente, a
formare il reddito di lavoro dipendente. L’agevolazione è limitata ai
lavoratori dipendenti mentre, per la generalità dei contribuenti, non è
prevista la deduzione dei contributi facoltativi per l’assistenza, compresa
quella sanitaria, né la deduzione o la detrazione dei premi versati per polizze
assicurative sanitarie. L’articolo 10, comma 1, lettera l), della legge n.
133/99 delega il Governo ad attuare una revisione organica del trattamento e del
regime fiscale per i contributi sanitari di assistenza sanitaria, fissando i
seguenti principi:
- assicurare
un trattamento fiscale più favorevole ai fondi integrativi del Ssn rispetto ai
fondi che non si adeguano alle previsioni dell’articolo 9 del Dlgs 229/99;
- garantire, per questi ultimi, la parità di trattamento;
- mantenere invariato il gettito fiscale complessivo.
Nuovi fondi integrativi
Con le modifiche proposte si attribuisce un beneficio fiscale
progressivamente crescente ai contributi versati da tutti i contribuenti ai
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale costituiti in base alle nuove
disposizioni dell’articolo 9 del Dl 502/92 come modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché ai contributi versati ai
preesistenti fondi sanitari che si sono adeguati alle medesime disposizioni. Per
consentire la deducibilità di detti contributi anche ai soggetti non titolari
di un rapporto di lavoro dipendente, la previsione è stata inserita
nell’articolo 10 del Tuir, ossia tra gli oneri deducibili dal reddito
complessivo. L’articolazione temporale prevista è la seguente: (Si veda la
tabella 1).
Fondi preesistenti
Per i lavoratori dipendenti, inoltre, rimane la possibilità di usufruire
della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei
contributi versati ai fondi o alle casse sanitarie preesistenti che non si sono
adeguati alla nuova disciplina; in tali casi l’importo che non concorre alla
formazione del reddito è fissato nell’importo attuale (7 milioni) per gli
anni 2000-2002, in lire 6 milioni per l’anno 2003 e successivamente ridotto, a
decorrere dal 2004, di 500 mila lire annue fino a raggiungere 3,5 milioni (nel
2008).
La ratio della disposizione è quella di ridurre con gradualità il beneficio
fiscale attualmente garantito ai fondi e alle casse, nell’arco temporale che
sarà presumibilmente necessario per la nascita e lo sviluppo dei nuovi fondi
integrativi del Ssn. (Per gli importi si veda la tabella 2).
Cumulo dei benefici
La norma è congegnata in modo da consentire di cumulare i due benefici
entro il limite complessivo di 9 milioni fino al 2002, e di 6,5 milioni negli
anni successivi: ciò significa che non concorrerà a formare il reddito
l’importo risultante dalla differenza tra 6,5 milioni e il contributo versato
a uno dei fondi integrativi del Ssn, fermi restando i limiti di importo
rispettivamente indicati. (Per i limiti del cumulo si veda la tabella "così
il cumulo del bonus").
In caso di cumulo, dunque, la riduzione del beneficio fiscale complessivo è
limitata a 0,5 milioni (dal 2003) ed è resa necessaria dall’obbligo di
mantenere invariato il gettito fiscale; le maggiori entrate che verranno così
reperite serviranno, infatti, a compensare gli sgravi concessi ai nuovi fondi
che verranno istituiti per i contribuenti fino a oggi esclusi da ogni
agevolazione: lavoratori autonomi eccetera.
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