Relazione al Dlgs sul regime fiscale dei contributi ai Fondi sanitari approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri.

L’articolo 48, comma 2 lettera a) del Tuir prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore dipendente a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità "a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000". Qualora i contributi versati superino il predetto limite complessivo, gli stessi concorrono, per la parte eccedente, a formare il reddito di lavoro dipendente. L’agevolazione è limitata ai lavoratori dipendenti mentre, per la generalità dei contribuenti, non è prevista la deduzione dei contributi facoltativi per l’assistenza, compresa quella sanitaria, né la deduzione o la detrazione dei premi versati per polizze assicurative sanitarie. L’articolo 10, comma 1, lettera l), della legge n. 133/99 delega il Governo ad attuare una revisione organica del trattamento e del regime fiscale per i contributi sanitari di assistenza sanitaria, fissando i seguenti principi:
- assicurare un trattamento fiscale più favorevole ai fondi integrativi del Ssn rispetto ai fondi che non si adeguano alle previsioni dell’articolo 9 del Dlgs 229/99;

- garantire, per questi ultimi, la parità di trattamento;

- mantenere invariato il gettito fiscale complessivo.

Nuovi fondi integrativi
Con le modifiche proposte si attribuisce un beneficio fiscale progressivamente crescente ai contributi versati da tutti i contribuenti ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale costituiti in base alle nuove disposizioni dell’articolo 9 del Dl 502/92 come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché ai contributi versati ai preesistenti fondi sanitari che si sono adeguati alle medesime disposizioni. Per consentire la deducibilità di detti contributi anche ai soggetti non titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la previsione è stata inserita nell’articolo 10 del Tuir, ossia tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo. L’articolazione temporale prevista è la seguente: (Si veda la tabella 1).

Fondi preesistenti
Per i lavoratori dipendenti, inoltre, rimane la possibilità di usufruire della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati ai fondi o alle casse sanitarie preesistenti che non si sono adeguati alla nuova disciplina; in tali casi l’importo che non concorre alla formazione del reddito è fissato nell’importo attuale (7 milioni) per gli anni 2000-2002, in lire 6 milioni per l’anno 2003 e successivamente ridotto, a decorrere dal 2004, di 500 mila lire annue fino a raggiungere 3,5 milioni (nel 2008).

La ratio della disposizione è quella di ridurre con gradualità il beneficio fiscale attualmente garantito ai fondi e alle casse, nell’arco temporale che sarà presumibilmente necessario per la nascita e lo sviluppo dei nuovi fondi integrativi del Ssn. (Per gli importi si veda la tabella 2).

Cumulo dei benefici
La norma è congegnata in modo da consentire di cumulare i due benefici entro il limite complessivo di 9 milioni fino al 2002, e di 6,5 milioni negli anni successivi: ciò significa che non concorrerà a formare il reddito l’importo risultante dalla differenza tra 6,5 milioni e il contributo versato a uno dei fondi integrativi del Ssn, fermi restando i limiti di importo rispettivamente indicati. (Per i limiti del cumulo si veda la tabella "così il cumulo del bonus").

In caso di cumulo, dunque, la riduzione del beneficio fiscale complessivo è limitata a 0,5 milioni (dal 2003) ed è resa necessaria dall’obbligo di mantenere invariato il gettito fiscale; le maggiori entrate che verranno così reperite serviranno, infatti, a compensare gli sgravi concessi ai nuovi fondi che verranno istituiti per i contribuenti fino a oggi esclusi da ogni agevolazione: lavoratori autonomi eccetera.

 

 
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Aggiornato il: 11 marzo 2000