Novità della settimana

Dal 10.01.2000 al 17.01.2000

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Sommario

TRASMISSIONE TELEMATICA - DATI CONCERNENTI I CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE

COMUNICATO MINISTERO DELLE FINANZE

DIRITTI E DEPOSITI DOGANALI - VERSAMENTO - NUOVE MODALITà

DECRETO 27 dicembre 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

imposte sui redditi - dual income tax 

SCHERMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 13.01.2000"

IMPOSTE SUI REDDITI - TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri, in commissione dei trenta

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - CODICI TRIBUTO PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE

RISOLUZIONE 24.12.1999, n. 167/E

IVA - VENDITA DI TESSERE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI

RISOLUZIONE 27.12.1999, n. 170/E

ADDIZIONALI IRPEF - RATEIZZAZIONE - CHIARIMENTI

COMUNICATO diramato il 13.12.2000 dal Ministero delle finanze

SANZIONI - MODELLO DI VERSAMENTO F23 - NUOVI CODICI TRIBUTO

CIRCOLARE 14.01.2000, n. 11/E

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri, ora inviato alla commissione dei trenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO MINISTERO DELLE FINANZE

"Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999 recante

"Modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione".

In breve

Il comunicato apporta, delle correzioni formali al decreto il epigrafe che non ne alterano tuttavia il suo contenuto. Si ricorda che il decreto citato in epigrafe ha apportato delle correzioni al D.M. 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, al fine di inserire la disciplina di trasmissione dei dati rilevanti dei contratti di affitto e di locazione soggetti a registrazione.

Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14- 01- 2000  

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DECRETO 27 dicembre 1999

"Nuove modalità di pagamento e di deposito presso gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. 

In breve

Il decreto rende possibile effettuare i versamenti dei diritti doganali mediate bonifici bancari secondo le modalità e procedure indicate dal decreto stesso. Si ricorda che fino ad ora i versamenti dovevano essere eseguiti secondo le modalità indicate dall'articolo 77 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973) e relative norme di attuazione.

Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14- 01- 2000  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

SCHERMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 13.01.2000"

"Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 16 dicembre 1997, n. 463, e n. 466. In materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese."

In breve

Lo schema di decreto, il quale ha già acquisito il parere della  apposita commissione parlamentare, introduce integrazioni e correzioni al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  relativo alla utilizzazione di procedure telematiche  per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari, e al decreto legislativo n. 466/97, relativo al riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese. Il decreto peraltro già sommariamente commentato dal Ministero delle finanze con un Comunicato stampa sarà esaminato nel dettaglio nelle pagine che seguono.

Procedure telematiche in materia di  atti immobiliari

L'articolo 1 del provvedimento stabilisce che per le formalità degli atti relativi a diritti sugli immobili, quali la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione, l’annotazione e la voltura catastale si dovrà provvedere con delle procedure telematiche. A tal fine il decreto ha previsto un apposito modello unico informatico per l’esecuzione delle formalità sopra indicate da utilizzare dopo il pagamento dei tributi dovuti, che saranno liquidati dai pubblici ufficiali. In ogni caso è stabilito che l’attivazione del servizio, i soggetti interessati e le tipologie di atti soggetti alla procedura telematica saranno stabiliti con decreto interministeriale, da emanare dopo il 30 giugno 2000.

In proposito si vedano anche le Novità del 13 dicembre 1999, dove si è commentato più nel dettaglio lo schema di decreto di prima approvazione.

Attuazione della c.d. SuperDIT

Il decreto, dando attuazione alle integrazioni dei criteri di delega già contenuti nell’articolo 3, comma 162 della legge 662/96, operate dal collegato fiscale alla manovra finanziaria per il 1999 (legge 133/99), prevede due interventi.

Il primo intervento, stabilisce l’applicazione del meccanismo della DIT con riferimento ad un moltiplicatore dell’aumento di capitale investito: Il secondo, limitato alle imprese individuali e alle società di persone, prevede l’applicazione del regime DIT con riferimento all’intero patrimonio netto

Coefficienti moltiplicativi del patrimonio sottoposto al regime DIT

Il decreto stabilisce che la variazione in aumento del capitale investito rispetto al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996 sul quale ogni anno si determina la parte di reddito sottoposta all'aliquota ridotta, sia incrementata del 20% per l’esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per gli esercizi successivi. In ogni caso, è mantenuto fermo il principio secondo cui il valore massimo della variazione in aumento non può eccedere il valore del patrimonio netto.

Determinazione del patrimonio dit con riferimento all'intero patrimonio netto 

Il decreto stabilisce che le persone fisiche in contabilità ordinaria e le società di persone determini il patrimonio DIT con riferimento all'intero patrimonio netto escluso l'utile d'esercizio risultante dal bilancio.  

Correlazioni

Dal momento che nel nuovo articolo 5 de D,Lgs 466/1997 rimane il più ampio riferimento a tutti gli articoli precedenti dello steso decreto legislativo, si deve ritenere che per tali soggetti rimane comunque la possibilità di applicare al patrimonio netto base DIR i moltiplicatori previsti dall'articolo 1. Infatti come indicato dal primo comma dell'articolo 5 le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili se compatibili. E sicuramente l'applicazione di coefficienti moltiplicativi non è affatto incompatibile. 

Eliminazione delle restrizioni della base DIT

Limitatamente alle persone fisiche e le società di persone, lo schema di decreto prevede che a decorrere dal periodo d'imposta 2000, la base di riferimento della DIT (che ricordo essere costituita dall’intero patrimonio netto più gli incrementi) non è più subordinata alla riduzione dei debiti da finanziamento e degli investimenti in beni strumentali nuovi, come invece prima disponeva il comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs  n. 466/97.

Considerazioni

Non ci si deve dimenticare che l'applicazione della DIT per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria è comunque stabilita, in quanto compatibili, dagli articoli 1, 2, 3, 4, dello stesso decreto n. 466/97. L'articolo 5 del D.Lgs n. 466/97 impone infatti solamente delle regole derogatorie volte ad adattare e, in qualche modo semplificare, il calcolo della base DIT per soggetti d'imposta in genere più piccoli e più restii agli aumenti di capitale. Pertanto, in applicazione dell'articolo 2 del D.Lgs  n. 466/97, dal patrimonio DIT calcolato nei modi sopra indicati è necessario sottrarre:

a) incremento delle   consistenze dei titoli  e  valori mobiliari diversi  dalle  partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;          

b) il corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o  comunque facente  capo allo stesso soggetto economico.

E' evidente che l'ipotesi prevista dalla lettera b) (poco probabile, nel caso di soggetti economici molto piccoli) vuole evitare che con un unico incremento patrimoniale si usufruisca due volte delle riduzione delle imposte.

Rilevanza del reddito DIT alla formazione degli scaglioni d'imposta IRPEF

L'articolo 2 comma 1, let. b) n. 2) stabilisce, mantenendo ferma la tassazione al 19% del reddito d’impresa oggetto dell’agevolazione che, ai fini della determinazione delle aliquote sugli altri redditi, il predetto reddito agevolato deve concorrere alla formazione del reddito complessivo solo fino ad un importo che non può superare quello del primo scaglione dell’IRPEF (attualmente 15 milioni di lire.)

  Approfondimenti

Si ricorda che l’art.5 comma 2 del decreto DIT attualmente in vigore prevede che, il reddito sottoposto all’aliquota del 19% partecipa comunque alla formazione degli scaglioni di reddito IRPEF. Se questa disposizione era incomprensibile nel 1997, dal momento che al primo scaglione di tassazione corrispondeva un’aliquota del 10%, attualmente con la prima aliquota al 19% (18,5 + 0,5 di addizionale regionale) le cose sostanzialmente non cambiano. Infatti per ottenere un timido vantaggio in termini di minori imposte pagate è necessario che il reddito DIT sia superiore a L. 15 milioni (primo scaglione IRPEF). In questo caso la riduzione di imposte pagate sarà pari alla  parte di reddito DIT che eccede tale scaglione per il differenziale di aliquota marginale IRPEF applicabile.

La disposizione modificativa comporta l'eliminazione parziale di questa iniquità, consentendo quindi di avere prima un differenziale positivo di risparmio.

Con degli esempi rendiamo evidente gli effetti della modifica.

 Considerando un reddito totale di L. 50 milioni di cui il reddito sottoposto all'aliquota DIT di L. 30 milioni  i valori saranno tassati nel seguente modo:

  L. 30 milioni aliquota del 19% per un'imposta complessiva di L.  5,700

  L. 20 milioni saranno tassate secondo le aliquote corrispondenti ai scaglioni determinati nel modo seguente:

  Calcolo del reddito partecipante agli scaglioni IRPEF

Reddito sottoposto a DIT che partecipa alla formazione dei scaglioni     L. 15  milionì   

Parte restante di reddito sottoposto a tassazione                                        L.  20 milioni

TOTALE reddito partecipante al calcolo degli scaglioni                      L. 35 milioni

In sostanza ai fini del calcolo delle aliquote a cui sottoporre il reddito di L, 20 milioni ci si deve comportare come se il reddito da sottoporre a tassazione è di L. 35 milioni di cui però 15 milioni sono già stati tassati . Pertanto

L. 15 milioni al 27%

L. 5 milioni al 34%

Imposizione totale:

L. 30 milioni al 19%     Imposta         L. 5.700.000

L. 15 milioni al 27%     Imposta         L. 4.050.000

L. 5 milioni al 34%       Imposta          L. 1.700.000

Totale debito d'imposta                  L. 11.450.000

Regole attualmente in vigore

In assenza di tale norma modificativa invece, tutti i 30 milioni corrispondenti al reddito DIT dovevano essere calcolati interamente nella determinazione degli scaglioni IRPEF determinando quindi un reddito utile per il calcolo degli scagioni pari a L. 50 milioni.

In tal caso tutti i 20 milioni cadono nel terzo scaglione d'imposta (che ricordo va da L. 30 a L. 60 milioni) sottoposto all'aliquota del 34%, determinando un'imposizione totale di L. 12.500.000, corrispondente alla somma di L. 6.800.000 (20 milioni al 34%) più L. 5.700.000 (30 milioni al 19%).  

Spunti critici

In sostanza la modifica ha un effetto solamente per redditi agevolati superiori a L. 15 milioni, i quali, considerando un tasso di remunerazione ordinaria del capitale investito del 7% (misura stabilita per il 1997 e 1998) corrispondono ad un patrimonio DIT pari a L. 214.000.000.  

Irrilevanza delle modifica nel calcolo degli acconti d'imposta

Il secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento modificativo prevede che l'applicazione delle modifiche introdotte alla DIT entrerà in vigore il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e che non hanno effetto ai fini della determinazione dell’acconto per il primo periodo di applicazione.

  Considerazioni

E' avvio che la disposizione è rivolta solamente a coloro che intendono effettuare il calcolo degli acconti 2000 su base previsionale.

Il sole 24 ore di venerdì 14 gennaio 2000, pagina 22

Italia oggi di venerdì 14 gennaio 2000, pagina 26

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri, ora inviato alla commissione dei trenta

"Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria "

In breve

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge n. 133/99, elimina la disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e altri contribuenti avuto riguardo al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria. Mentre infatti l'articolo 48 del TUIR, attualmente in vigore, esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi sanitari versati per la generalità dei dipendenti fino ad un importo massimo di L. 7 milioni, i contribuenti che vogliono istituire una polizza sanitaria per proprio conto non hanno la possibilità di alcuna deduzione dal reddito dei versamenti effettuati ai fondi sanitari.

Altro obbiettivo delle delega, ovviamente attuato nello schema di decreto legislativo, è quello di assicurare un trattamento fiscale più favorevole ai fondi integrativi del Ssn, rispetto ai  fondi che non si adeguano alle previsioni dell’articolo 9 del Dlgs 229/99 (vedi Relazione di accompagamento).

Alla luce di quanto sopra indicato le modifiche all'articolo 10 e all'articolo 48 del TUIR mirano da un lato ad inserire nell'articolo 10 (applicabile tutti i contribuenti indistintamente), la possibilità di deduzione dal reddito le somme versate ai fondi integrativi del Ssn e, allo stesso tempo, dato il vincolo della parità di gettito dato dalla delega, a ridurre gli importi dei versamenti ai fondi preesistenti che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendete, secondo le gradualità indicate nelle seguenti tabelle allegate.

Contributi versati ai Fondi integrativi al Ssn deducibili dal reddito

Anni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 e succ.

Milioni

2

2

2

3

3

3.5

3,5

4

Importo dei contributi versati ai fondi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Anni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 e succ.

Milioni

7

7

7

6

5,5

5

4,5

4

3,5

La stessa norma consente di cumulare, anche se in modo limitato:

·        la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi al Ssn

·        i contributi versati dal datore di lavoro che non partecipano alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Infatti, come anche indicato nella Relazione di accompagamento, è previsto che  i due benefici possano essere cumulati "entro il limite complessivo di 9 milioni fino al 2002, e di 6,5 milioni negli anni successivi: ciò significa che non concorrerà a formare il reddito l’importo risultante dalla differenza tra 6,5 milioni e il contributo versato a uno dei fondi integrativi del Ssn, fermi restando i limiti di importo rispettivamente indicati."

Il sole 24 ore di venerdì 14 gennaio 2000, pag. 23 

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RISOLUZIONE 24.12.1999, n. 167/E

"Istituzione codici-tributo per accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, omessa impugnazione dell'avviso di accertamento - Addizionale regionale all'Irpef."

In breve

Il Ministero delle finanze ha istituito nuovi codici tributo per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento con riguardo all’Addizionale regionale IRPEF.

Infatti, il D.Lgs n. 218/1997, allarga all'Addizionale regionale IRPEF la possibilità di ridurre le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione in caso di definizione per mancata impugnazione da parte dei contribuenti. In particolare ai fini del versamento delle sanzioni ridotte dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

3806 - Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Accertamento con adesione;

3807 - Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Conciliazione giudiziale;

3808 - Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Omessa impugnazione – (art. 15, D.Lgs. n. 218/97);

3809 - Sanzioni relative ai codici-tributo 3806, 3807, 3808.

Modalità di compilazione del modello di versamento unificato a compensazione

I codici-tributo sono utilizzabili sia per il versamento in autotassazione che per il versamento da parte dei sostituti di imposta. I versamenti devono essere effettuati presso le banche, i concessionari e gli uffici postali attraverso il modello di pagamento F24.
Nella Sezione 4 del modello di pagamento sopracitato devono essere indicati i codici tributo relativi a ciascun versamento, la regione alla quale gli stessi devono affluire ed il periodo di riferimento nella forma AAAA, che corrisponde all'anno d'imposta per il quale si effettua la definizione.

La risoluzione commentata, non è stata oggetto di pubblicazione  

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RISOLUZIONE 27.12.1999, n. 170/E

"Attività di vendita ad operatori nazionali, comunitari ed extracomunitari di tessere per pedaggio di autostrade estere."

In breve

La risoluzione ministeriale ha chiarito che il rilascio di tessere di società autostradali estere da parte di una società italiana a favore di autotrasportatori nazionali per il pagamento del pedaggio delle autostrade estere è escluso dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera a) del DPR 633/72.

Il documento ha infatti chiarito  che tali operazioni devono essere qualificate come prestazioni relative all’utilizzo di un bene immobile situato al di fuori del territorio dello Stato e quindi escluse dall’Iva per carenza del presupposto territoriale

La risoluzione commentata, non è stata oggetto di pubblicazione

 

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COMUNICATO diramato il 13.12.2000 dal Ministero delle finanze

"problemi riscontrati in materia di rateizzazioni delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente, di credito d'imposta sui marittimi e di irap per le amministrazioni pubbliche."

In breve

Il comunicato espleta una serie di chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione delle ritenute da addizionale regionale e provinciale all'IRPEF. In particolare chiarisce che il versamento rateale dell'addizionale comunale all'irpef, disposto con la L. 488/99 (articolo 6, comma 12) è applicabile sin dal conguaglio da effettuare entro il 28 febbraio 2000 anche se la legge finanziaria (L. 488/99) è entrata in vigore il 1.1.2000.

Inoltre è spiegato che il numero di rate in cui può essere suddiviso il debito di imposta può essere anche inferiore a 11 a 10 o a 9, come era stato indicato con il comunicata del 17.12.1999. Infatti sia il sostituto autonomamente, (quando ad esempio l'importo della rata sarebbe ridicolo), che il sostituto insieme con il dipendente possono decidere una rateazione composta con un numero inferiore di rate.

Da ultimo viene appurato che nel caso in cui le operazioni di conguaglio sono fatte nel mese di dicembre, il versamento della prima rata di addizionale deve essere fatta entro il 15.02.2000.

Italia oggi di sabato 15 gennaio 2000, pag. 25

Il sole 24 ore di sabato 15 gennaio 2000, pag. 19

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CIRCOLARE 14.01.2000, n. 11/E

"Decreto ministeriale 17 dicembre 1998 - Aggiornamento allegati"

In breve

La circolare, in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1 del D.M. 17.12.1998 (G.U,.. n. 301 del 29.12.1998), aggiorna alcuni allegati al decreto di approvazione del modello di versamento F23. In particolare sono aggiornati molti dei codici tributo previsti per il versamento delle sanzioni.

La circolare inoltre, lamentando l'inottemperanza degli agenti "riscossori" nell'affissione degli elenchi contenenti i codici tributo, suggerisce di Collegarsi con il sito Internet del Ministero delle finanze.

Italia oggi di sabato 15 gennaio 2000, pag. 27

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri, ora inviato alla commissione dei trenta

"Disposizioni in materia di federalismo fiscale"

In breve

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio, ed ora inviato all’esame dell’apposita commissione parlamentare, ha introdotto, in attuazione di quanto disposto dal collegato fiscale alla manovra finanziaria per il 1999 (legge 133/99), interventi in materia di federalismo fiscale.

In particolare il provvedimento prevede l’abolizione dei trasferimenti erariali alle regioni, con particolare riferimento al Fondo sanitario nazionale ed in luogo di tali trasferimenti prevede una compartecipazione delle regioni al gettito dell’Iva e dell’IRPEF con meccanismi di gradualità e l'aumento dell'addizionale regionale all'irpef a compartecipazione. 

Il sole 24 ore di sabato 15 gennaio 2000, pag. 

 

                                                        

 
 
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Aggiornato il: 05 febbraio 2000