COMUNICATO MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 1999
SCHERMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 13.01.2000"
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri, in commissione dei trenta
RISOLUZIONE
24.12.1999, n. 167/E
RISOLUZIONE
27.12.1999, n. 170/E
COMUNICATO diramato il 13.12.2000 dal Ministero delle finanze
CIRCOLARE 14.01.2000, n. 11/E
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri, ora inviato alla commissione dei trenta
COMUNICATO
MINISTERO DELLE FINANZE "Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999 recante "Modalità tecniche di
trasmissione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di
affitto da sottoporre a registrazione". In breve Il comunicato apporta, delle correzioni formali al decreto il epigrafe che non ne alterano tuttavia il suo contenuto. Si ricorda che il decreto citato in epigrafe ha apportato delle correzioni al D.M. 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, al fine di inserire la disciplina di trasmissione dei dati rilevanti dei contratti di affitto e di locazione soggetti a registrazione. Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14- 01- 2000
SCHERMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 13.01.2000" "Disposizioni correttive ed
integrative dei decreti legislativi 16 dicembre 1997, n. 463, e n. 466. In
materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la
semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di
ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese." In breve Lo schema di decreto, il quale
ha già acquisito il parere
della apposita commissione
parlamentare, introduce integrazioni e correzioni al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, relativo
alla utilizzazione di procedure telematiche
per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti
immobiliari, e al decreto legislativo n. 466/97, relativo al riordino delle
imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese. Il decreto peraltro già sommariamente commentato dal Ministero delle
finanze con un Comunicato
stampa sarà esaminato nel dettaglio nelle pagine che seguono. Procedure telematiche in materia
di atti immobiliari L'articolo 1 del provvedimento stabilisce che per le formalità degli atti relativi a diritti sugli immobili, quali la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione, l’annotazione e la voltura catastale si dovrà provvedere con delle procedure telematiche. A tal fine il decreto ha previsto un apposito modello unico informatico per l’esecuzione delle formalità sopra indicate da utilizzare dopo il pagamento dei tributi dovuti, che saranno liquidati dai pubblici ufficiali. In ogni caso è stabilito che l’attivazione del servizio, i soggetti interessati e le tipologie di atti soggetti alla procedura telematica saranno stabiliti con decreto interministeriale, da emanare dopo il 30 giugno 2000. In proposito si vedano anche le Novità
del 13 dicembre 1999, dove si è commentato più nel dettaglio lo schema
di decreto di prima approvazione. Attuazione della c.d. SuperDIT Il decreto, dando attuazione alle integrazioni dei criteri di delega già contenuti nell’articolo 3, comma 162 della legge 662/96, operate dal collegato fiscale alla manovra finanziaria per il 1999 (legge 133/99), prevede due interventi. Il primo intervento, stabilisce
l’applicazione del meccanismo della DIT con riferimento ad un moltiplicatore
dell’aumento di capitale investito: Il secondo, limitato alle imprese
individuali e alle società di persone, prevede l’applicazione del regime DIT
con riferimento all’intero patrimonio netto Coefficienti moltiplicativi del patrimonio sottoposto al regime DIT Il decreto stabilisce che la
variazione in aumento del capitale investito rispetto al capitale esistente alla
chiusura dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996 sul quale ogni anno si
determina la parte di reddito sottoposta all'aliquota ridotta, sia incrementata
del 20% per l’esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e
del 40 per cento per gli esercizi successivi. In ogni caso, è mantenuto fermo
il principio secondo cui il valore massimo della variazione in aumento non può
eccedere il valore del patrimonio netto. Determinazione del patrimonio dit con riferimento all'intero patrimonio netto Il decreto stabilisce che le persone fisiche in contabilità ordinaria e le società di persone determini il patrimonio DIT con riferimento all'intero patrimonio netto escluso l'utile d'esercizio risultante dal bilancio. Correlazioni Dal momento che nel nuovo articolo 5 de D,Lgs 466/1997 rimane il più ampio riferimento a tutti gli articoli precedenti dello steso decreto legislativo, si deve ritenere che per tali soggetti rimane comunque la possibilità di applicare al patrimonio netto base DIR i moltiplicatori previsti dall'articolo 1. Infatti come indicato dal primo comma dell'articolo 5 le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili se compatibili. E sicuramente l'applicazione di coefficienti moltiplicativi non è affatto incompatibile. Eliminazione delle restrizioni della base DIT Limitatamente alle persone
fisiche e le società di persone, lo schema di decreto prevede che a decorrere
dal periodo d'imposta 2000, la base di riferimento della DIT (che ricordo essere
costituita dall’intero patrimonio netto più gli incrementi) non è più
subordinata alla riduzione dei debiti da finanziamento e degli investimenti in
beni strumentali nuovi, come invece prima disponeva il comma 4 dell'articolo 5
del D.Lgs n. 466/97. Considerazioni Non ci
si deve dimenticare che l'applicazione della DIT per i soggetti IRPEF in
contabilità ordinaria è comunque stabilita, in quanto compatibili, dagli
articoli 1, 2, 3, 4, dello stesso decreto n. 466/97. L'articolo 5 del D.Lgs n.
466/97 impone infatti solamente delle regole derogatorie volte ad adattare e, in
qualche modo semplificare, il calcolo della base DIT per soggetti d'imposta in
genere più piccoli e più restii agli aumenti di capitale. a)
incremento delle consistenze
dei titoli e valori mobiliari diversi
dalle partecipazioni
rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30
settembre 1996;
b) il corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. E'
evidente che l'ipotesi prevista dalla lettera b) (poco probabile, nel caso di
soggetti economici molto piccoli) vuole evitare che con un unico incremento
patrimoniale si usufruisca due volte delle riduzione delle imposte. Rilevanza del
reddito DIT alla formazione degli scaglioni d'imposta IRPEF L'articolo 2 comma 1, let. b) n. 2) stabilisce, mantenendo ferma la tassazione al 19% del reddito d’impresa oggetto dell’agevolazione che, ai fini della determinazione delle aliquote sugli altri redditi, il predetto reddito agevolato deve concorrere alla formazione del reddito complessivo solo fino ad un importo che non può superare quello del primo scaglione dell’IRPEF (attualmente 15 milioni di lire.) Si
ricorda che l’art.5 comma 2 del decreto DIT attualmente in vigore prevede che,
il reddito sottoposto all’aliquota del 19% partecipa comunque alla formazione
degli scaglioni di reddito IRPEF. Se questa disposizione era incomprensibile nel
1997, dal momento che al primo scaglione di tassazione corrispondeva
un’aliquota del 10%, attualmente con la prima aliquota al 19% (18,5 + 0,5 di
addizionale regionale) le cose sostanzialmente non cambiano. Infatti per
ottenere un timido vantaggio in termini di minori imposte pagate è necessario
che il reddito DIT sia superiore a L. 15 milioni (primo scaglione IRPEF). In
questo caso la riduzione di imposte pagate sarà pari alla
parte di reddito DIT che eccede tale scaglione per il differenziale di
aliquota marginale IRPEF applicabile. La
disposizione modificativa comporta l'eliminazione parziale di questa iniquità, consentendo quindi di avere prima un
differenziale positivo di risparmio. Con degli esempi rendiamo evidente gli effetti della modifica. Considerando
un reddito totale di L. 50 milioni di cui il reddito sottoposto all'aliquota DIT
di L. 30 milioni i valori saranno
tassati nel seguente modo: Reddito
sottoposto a DIT che partecipa Parte
restante di reddito sottoposto a tassazione
L. 20 milioni TOTALE
reddito partecipante al calcolo degli scaglioni
L. 35 milioni In
sostanza ai fini del calcolo delle aliquote a cui sottoporre il reddito di L, 20
milioni ci si deve comportare come se il reddito da sottoporre a tassazione è
di L. 35 milioni di cui però 15 milioni sono già stati tassati L. 15
milioni al 27% L. 5
milioni al 34% Imposizione totale: L. 30
milioni al 19% Imposta
L. 5.700.000 L. 15
milioni al 27% Imposta
L. 4.050.000 L. 5
milioni al 34%
Imposta
L. 1.700.000 Totale debito d'imposta
L. 11.450.000 Regole attualmente in vigore In
assenza di tale norma modificativa invece, tutti i 30 milioni corrispondenti al
reddito DIT dovevano essere calcolati interamente nella determinazione degli
scaglioni IRPEF determinando quindi un reddito utile per il calcolo degli
scagioni pari a L. 50 milioni. In tal
caso tutti i 20 milioni cadono nel terzo scaglione d'imposta (che ricordo va da
L. 30 a L. 60 milioni) sottoposto all'aliquota del 34%, determinando
un'imposizione totale di L. 12.500.000,
corrispondente alla somma di L. 6.800.000 (20 milioni al 34%) più L. 5.700.000
(30 milioni al 19%). Spunti
critici In
sostanza la modifica ha un effetto solamente per redditi agevolati superiori a
L. 15 milioni, i quali, considerando un tasso di remunerazione ordinaria del
capitale investito del 7% (misura stabilita per il 1997 e 1998) corrispondono ad
un patrimonio DIT pari a L. 214.000.000. Irrilevanza delle
modifica nel calcolo degli acconti d'imposta Il secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento modificativo prevede che l'applicazione delle modifiche introdotte alla DIT entrerà in vigore il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e che non hanno effetto ai fini della determinazione dell’acconto per il primo periodo di applicazione. E' avvio che la disposizione è
rivolta solamente a coloro che intendono effettuare il calcolo degli acconti
2000 su base previsionale. Il
sole 24 ore di venerdì 14 gennaio 2000, pagina 22 Italia oggi di venerdì 14 gennaio 2000, pagina 26
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 13.01.2000 dal Consiglio dei ministri, ora inviato alla commissione dei trenta"Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di
assistenza sanitaria In breve Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge n. 133/99, elimina la disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e altri contribuenti avuto riguardo al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria. Mentre infatti l'articolo 48 del TUIR, attualmente in vigore, esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi sanitari versati per la generalità dei dipendenti fino ad un importo massimo di L. 7 milioni, i contribuenti che vogliono istituire una polizza sanitaria per proprio conto non hanno la possibilità di alcuna deduzione dal reddito dei versamenti effettuati ai fondi sanitari. Altro obbiettivo delle delega, ovviamente attuato nello schema di decreto legislativo, è quello di assicurare un trattamento fiscale più favorevole ai fondi integrativi del Ssn, rispetto ai fondi che non si adeguano alle previsioni dell’articolo 9 del Dlgs 229/99 (vedi Relazione di accompagamento). Alla luce di quanto sopra
indicato le modifiche all'articolo 10 e all'articolo 48 del TUIR mirano da un
lato ad inserire nell'articolo 10 (applicabile tutti i contribuenti
indistintamente), la possibilità di deduzione dal reddito le somme versate ai
fondi integrativi del Ssn e, allo stesso tempo, dato il vincolo della parità di
gettito dato dalla delega, a ridurre gli importi dei versamenti ai fondi
preesistenti che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendete, secondo le gradualità indicate nelle seguenti tabelle allegate. Contributi versati ai Fondi integrativi al Ssn deducibili dal
reddito
Importo dei contributi versati ai fondi che non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente.
La stessa norma consente di cumulare, anche se in modo limitato: · la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi al Ssn · i contributi versati dal datore di lavoro che non partecipano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Infatti, come anche indicato
nella Relazione
di accompagamento, è
previsto che i due benefici possano
essere cumulati "entro il limite
complessivo di 9 milioni fino al 2002, e di 6,5 milioni negli anni successivi:
ciò significa che non concorrerà a formare il reddito l’importo risultante
dalla differenza tra 6,5 milioni e il contributo versato a uno dei fondi
integrativi del Ssn, fermi restando i limiti di importo rispettivamente
indicati." Il
sole 24 ore di venerdì 14 gennaio 2000, pag. 23
RISOLUZIONE 24.12.1999, n. 167/E "Istituzione codici-tributo per accertamento con
adesione, conciliazione giudiziale, omessa impugnazione dell'avviso di
accertamento - Addizionale regionale all'Irpef." In breve Il Ministero delle finanze ha istituito nuovi codici tributo per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento con riguardo all’Addizionale regionale IRPEF. Infatti, il D.Lgs n. 218/1997, allarga all'Addizionale regionale IRPEF la possibilità di ridurre le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione in caso di definizione per mancata impugnazione da parte dei contribuenti. In particolare ai fini del versamento delle sanzioni ridotte dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo: 3806 - Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Accertamento con adesione; 3807 - Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Conciliazione giudiziale; 3808 - Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Omessa impugnazione – (art. 15, D.Lgs. n. 218/97); 3809 - Sanzioni relative ai codici-tributo 3806, 3807,
3808. Modalità di
compilazione del modello di versamento unificato a compensazione I codici-tributo sono
utilizzabili sia per il versamento in autotassazione che per il versamento da
parte dei sostituti di imposta. I versamenti devono essere effettuati presso le
banche, i concessionari e gli uffici postali attraverso il modello di pagamento
F24. La
risoluzione commentata, non è stata oggetto di pubblicazione
RISOLUZIONE
27.12.1999, n. 170/E "Attività di vendita ad operatori nazionali,
comunitari ed extracomunitari di tessere per pedaggio di autostrade
estere." In breve La risoluzione ministeriale ha chiarito che il rilascio di tessere di società autostradali estere da parte di una società italiana a favore di autotrasportatori nazionali per il pagamento del pedaggio delle autostrade estere è escluso dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera a) del DPR 633/72. Il documento ha infatti chiarito che tali operazioni devono essere qualificate come prestazioni relative all’utilizzo di un bene immobile situato al di fuori del territorio dello Stato e quindi escluse dall’Iva per carenza del presupposto territoriale La
risoluzione commentata, non è stata oggetto di pubblicazione
COMUNICATO diramato il 13.12.2000 dal Ministero delle finanze "problemi riscontrati in materia di rateizzazioni
delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente, di credito d'imposta sui
marittimi e di irap per le amministrazioni pubbliche." In breve Il comunicato espleta una serie di chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione delle ritenute da addizionale regionale e provinciale all'IRPEF. In particolare chiarisce che il versamento rateale dell'addizionale comunale all'irpef, disposto con la L. 488/99 (articolo 6, comma 12) è applicabile sin dal conguaglio da effettuare entro il 28 febbraio 2000 anche se la legge finanziaria (L. 488/99) è entrata in vigore il 1.1.2000. Inoltre è spiegato che il numero di rate in cui può essere suddiviso il debito di imposta può essere anche inferiore a 11 a 10 o a 9, come era stato indicato con il comunicata del 17.12.1999. Infatti sia il sostituto autonomamente, (quando ad esempio l'importo della rata sarebbe ridicolo), che il sostituto insieme con il dipendente possono decidere una rateazione composta con un numero inferiore di rate. Da ultimo viene appurato che nel caso in cui le operazioni di conguaglio sono fatte nel mese di dicembre, il versamento della prima rata di addizionale deve essere fatta entro il 15.02.2000. Italia
oggi di sabato 15 gennaio 2000, pag. 25 Il
sole 24 ore di sabato 15 gennaio 2000, pag. 19
CIRCOLARE 14.01.2000, n. 11/E"Decreto ministeriale 17 dicembre 1998 - Aggiornamento
allegati" In breve La circolare, in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1 del D.M. 17.12.1998 (G.U,.. n. 301 del 29.12.1998), aggiorna alcuni allegati al decreto di approvazione del modello di versamento F23. In particolare sono aggiornati molti dei codici tributo previsti per il versamento delle sanzioni. La circolare inoltre, lamentando l'inottemperanza degli agenti "riscossori" nell'affissione degli elenchi contenenti i codici tributo, suggerisce di Collegarsi con il sito Internet del Ministero delle finanze. Italia
oggi di sabato 15 gennaio 2000, pag. 27
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale" In breve Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio, ed ora inviato all’esame dell’apposita commissione parlamentare, ha introdotto, in attuazione di quanto disposto dal collegato fiscale alla manovra finanziaria per il 1999 (legge 133/99), interventi in materia di federalismo fiscale. In particolare il provvedimento prevede l’abolizione dei trasferimenti erariali alle regioni, con particolare riferimento al Fondo sanitario nazionale ed in luogo di tali trasferimenti prevede una compartecipazione delle regioni al gettito dell’Iva e dell’IRPEF con meccanismi di gradualità e l'aumento dell'addizionale regionale all'irpef a compartecipazione. Il sole 24 ore di sabato 15 gennaio 2000, pag.
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