Risoluzione 14 del 14.02.00 TESTO
Alla Direzione Regionale delle Entrate
per la Lombardia
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Lo studio
di consulenza
legale e tributaria D.T.T.I. ha posto un quesito concernente
l'applicabilita' dell'aliquota IVA del 4% - prevista dal n. 18, Tabella
A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per i prodotti editoriali
e per i dispacci
delle agenzie di stampa - ad una particolare attivita'
di trasmissione
di informazioni
di carattere economico-finanziario effettuata da una societa'
statunitense.
Trattasi della trasmissione
di notizie e informazioni,
fornite ai propri clienti
attraverso terminali
collegati tramite linee
telefoniche dedicate. Le
informazioni concernono
i prezzi di azioni,
obbligazioni, valute, materie
prime, bilanci di
societa' quotate, notizie
di carattere economico e
generale relative
a determinati paesi; inoltre, in relazione alle societa'
ed ai prodotti
di investimento, sono
forniti dati storici, previsioni, funzioni analitiche
e relative descrizioni di
supporto.
Le informazioni sono
evidenziate sul monitor del cliente il
quale ha la facolta' di
salvarle al
fine di elaborarle ulteriormente oppure
di stamparle su carta. In ogni caso le informazioni in
oggetto non possono essere diffuse senza
il preventivo
consenso della societa' fornitrice
la quale detiene l'esclusivita' delle stesse.
In relazione all'aliquota
IVA applicabile all'attivita' sommariamente descritta, si
fa presente
che, ai sensi del citato n. 18 della Tabella A, parte seconda,
sono soggetti alla aliquota IVA del 4% i giornali e notiziari quotidiani, i
dispacci delle agenzie
di stampa, i libri, i periodici, ad esclusione dei giornali
e periodici pornografici
e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, etc.
Per la
individuazione oggettiva
dei prodotti menzionati, torna utile richiamare
quanto precisato nella
circolare n. 328/E del 24
dicembre 1997 in relazione
all'art. 74, comma 1, lettera c), che detta un particolare regime di applicazione dell'imposta per i suddetti
prodotti. In tale occasione e' stato
chiarito che
la nozione di
"prodotti editoriali" e' atta a comprendere ogni
bene che
"de iure condito" possa essere qualificato come tale. Pertanto,
poiche' in
base alla
vigente normativa la
nozione di pubblicazione e'
limitata ai prodotti cartacei, deve essere escluso che siano considerati prodotti editoriali
beni merceologicamente diversi.
Sulla base
di tale affermazione, la trasmissione di informazioni per via telematica
non e'
collocabile tra i prodotti editoriali
in quanto e' priva dell'elemento
oggettivo caratterizzante
l'attivita' editoriale, consistente, allo stato attuale della normativa,
nella diffusione di notizie, informazioni, idee etc, tramite supporto
cartaceo.
Ne' e'
possibile ricondurre
l'attivita' di trasmissione delle informazioni in esame nell'ambito dei dispacci
delle agenzie di stampa.
A tale proposito
si osserva
che secondo la comune accezione il dispaccio di
agenzia e' rappresentato
da una notizia flash
che verra' poi elaborata dalle
imprese editrici, per essere diffusa attraverso gli organi di informazione.
In merito
al quesito posto va rilevato che i dati, trasmessi secondo le modalita' sopra descritte, sono gia' oggetto di
elaborazione da parte della societa' che
li fornisce,
tanto che essi sono suscettibili
soltanto di ulteriori elaborazioni
per utilizzazioni
personalizzate da parte dei clienti, e
ne e' preclusa
la successiva diffusione essendo detenuti in via esclusiva dalla societa' che li fornisce.
Deve, quindi,
concludersi che il tipo di
attivita' in questione e' sostanzialmente
riconducibile ad una
prestazione di servizi consistente nel fornire agli
operatori economici
abbonati, in tempo reale e
per via telematica, dati
commerciali "organizzati
in sistema", utilizzabili per lo svolgimento della propria attivita' e non per fini
divulgativi.
A tali prestazioni
non e' applicabile l'aliquota IVA del 4%, prevista per i dispacci
delle agenzie di stampa, risultando esse per caratteristiche e finalita' estranee all'attivita'
tipica di tali agenzie.
Si prega di
comunicare il contenuto della
presente nota allo studio professionale istante.
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