Risoluzione 14 del 14.02.00

  MATERIA FISCALE: Iva

  OGGETTO IVA - Disciplina applicabile alla trasmissione di informazioni di carattere economico-finanziario tramite linee telefoniche dedicate - Quesito.

TESTO

                               Alla Direzione Regionale delle Entrate   per la Lombardia                        

 

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        Lo  studio   di   consulenza  legale e tributaria D.T.T.I. ha posto un  

quesito concernente   l'applicabilita' dell'aliquota IVA del 4% - prevista dal

n. 18,  Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per

i prodotti   editoriali   e   per i dispacci  delle agenzie di stampa - ad una

particolare attivita'    di    trasmissione    di    informazioni di carattere

economico-finanziario effettuata da una societa' statunitense.               

        Trattasi della   trasmissione   di  notizie e informazioni, fornite ai

propri clienti    attraverso   terminali  collegati  tramite linee telefoniche

dedicate.  Le   informazioni   concernono   i  prezzi di azioni, obbligazioni,

valute, materie   prime,   bilanci di societa' quotate,   notizie di carattere

economico  e   generale   relative  a determinati paesi; inoltre, in relazione

alle societa'   ed   ai prodotti  di investimento,  sono forniti dati storici,

previsioni, funzioni analitiche  e  relative descrizioni di supporto.        

        Le informazioni  sono evidenziate sul monitor del cliente  il quale ha

la facolta'   di   salvarle   al   fine di elaborarle ulteriormente  oppure di

stamparle su carta. In ogni caso le informazioni in oggetto non possono essere

diffuse  senza   il   preventivo  consenso della societa' fornitrice  la quale

detiene l'esclusivita' delle stesse.                                          

        In relazione  all'aliquota IVA applicabile all'attivita' sommariamente

descritta, si   fa   presente  che, ai sensi del citato n. 18 della Tabella A,

 parte seconda,   sono soggetti alla aliquota IVA del 4% i giornali e notiziari

 quotidiani, i   dispacci  delle   agenzie di stampa, i libri, i periodici,  ad

 esclusione dei giornali  e  periodici pornografici  e dei cataloghi diversi da

 quelli di informazione libraria, etc.                                        

 Per la    individuazione    oggettiva   dei prodotti menzionati, torna

 utile richiamare   quanto  precisato nella circolare  n. 328/E del 24 dicembre

 1997 in  relazione  all'art. 74, comma 1, lettera c), che detta un particolare

 regime di applicazione dell'imposta per i suddetti prodotti. In tale occasione

 e' stato    chiarito    che    la   nozione di "prodotti editoriali" e' atta a

 comprendere ogni   bene   che  "de iure condito" possa essere qualificato come

 tale. Pertanto,   poiche'   in   base   alla  vigente  normativa la nozione di

 pubblicazione e'  limitata ai prodotti cartacei, deve essere escluso che siano

 considerati prodotti editoriali  beni merceologicamente diversi.             

 Sulla base   di tale affermazione, la trasmissione di informazioni per

 via telematica   non   e'  collocabile tra i prodotti  editoriali in quanto e'

 priva dell'elemento     oggettivo     caratterizzante  l'attivita' editoriale,

 consistente, allo stato attuale della normativa, nella diffusione  di notizie,

 informazioni, idee etc, tramite  supporto cartaceo.                          

 Ne' e'    possibile     ricondurre   l'attivita' di trasmissione delle

 informazioni in esame nell'ambito dei dispacci delle agenzie di stampa.      

 A tale   proposito   si   osserva   che secondo la comune accezione il

 dispaccio di   agenzia  e' rappresentato da una notizia  flash  che verra' poi

 elaborata dalle  imprese editrici, per essere diffusa attraverso gli organi di

 informazione.                                                                 

 In merito   al quesito posto va rilevato che i dati, trasmessi secondo

 le modalita' sopra descritte, sono gia' oggetto di elaborazione da parte della

 societa'  che   li    fornisce,  tanto che essi sono  suscettibili soltanto di

 ulteriori  elaborazioni    per     utilizzazioni   personalizzate da parte dei

 clienti, e   ne  e' preclusa  la successiva diffusione essendo detenuti in via

 esclusiva dalla societa' che li fornisce.                                    

 Deve, quindi,   concludersi  che il tipo di attivita' in questione  e'

 sostanzialmente   riconducibile  ad una prestazione di servizi consistente nel

 fornire  agli    operatori    economici    abbonati,  in tempo reale e per via

 telematica,  dati   commerciali  "organizzati in sistema", utilizzabili per lo

 svolgimento della propria attivita' e non per fini divulgativi.              

 A tali  prestazioni non e' applicabile l'aliquota IVA del 4%, prevista

 per i  dispacci delle agenzie di stampa, risultando esse per caratteristiche e

 finalita' estranee all'attivita'  tipica di tali agenzie.                    

        Si prega   di comunicare il contenuto  della presente nota allo studio

professionale istante.                                                        

 

 
 
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Aggiornato il: 27 febbraio 2000