Risoluzione 29 del 10.03.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Prestazioni di servizio eseguite in Italia su beni provenienti da altro Stato membro - Quesito posto dallo Studio ....

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ------------------------------- Con l'unita istanza, diretta anche a codesta Direzione Regionale, lo Studio indicato in oggetto ha fatto presente che una societa' nazionale, nell'ambito della propria attivita' consistente nella lavorazione di memorie per computer, riceve da un committente identificato ai fini IVA in un altro Stato membro beni (fette di silicio-Dies) da sottoporre a lavorazione. In particolare viene specificato che al termine di un complesso ciclo produttivo i beni ottenuti (memoria e modulo), se funzionanti, vengono spediti, su ordine del committente comunitario, fuori dal territorio italiano; la stessa societa', invece, direttamente o tramite terzi, sempre per espressa volonta' del committente, provvede alla distruzione dei prodotti che, a seguito dell'esito negativo del collaudo finale, risultano non funzionanti. L'istante ha inoltre evidenziato che "il committente corrispondera' a fronte di ogni prodotto lavorato, indipendentemente dall'esito positivo o negativo del collaudo finale che portera' ad avere rispettivamente prodotti funzionanti e prodotti non funzionanti, un corrispettivo predeterminato". Cio' posto, si chiede di conoscere se anche in presenza di beni distrutti nel territorio dello Stato per la prestazione della suddetta lavorazione possa farsi utile riferimento, ai fini della fatturazione, alla disposizione di cui all'art. 40, comma 4-bis, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, devesi preliminarmente far presente che per il combinato disposto dagli artt. 40, comma 4-bis, e 46, comma 2, del citato D.L. n. 331 del 1993 le prestazioni di servizi relative a beni mobili, eseguite in Italia, costituiscono operazioni non imponibili "se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato". Pertanto, in linea di principio, il presupposto necessario per l'applicazione del beneficio in esame e' costituito dall'invio dei beni finiti in altro Stato membro, circostanza che non sempre si verifica nella fattispecie sopra descritta. Tuttavia, attesa la peculiarita' del caso prospettato e per evitare appesantimenti procedimentali relativi alla richiesta di rimborso da parte del committente comunitario, si ritiene che la prova dell'avvenuta distruzione dei beni scartati perche' difettosi possa considerarsi sostitutiva della condizione della loro spedizione all'estero, sempreche' di tale circostanza sia stata fatta epressa menzione in apposita clausola contrattuale. Ai fini di quanto precede si rende necessario, inoltre, che i materiali di risulta non possano di per se' formare oggetto di ulteriore utilizzazione e che si provveda all'attuazione della specifica procedura prevista per la distruzione dei beni di cui all'art. 2, quarto comma, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Tale procedura, come e' noto, prescrive: a)la redazione di una comunicazione scritta da inviare agli Uffici della Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione dei beni; b)la redazione di un apposito verbale compilato da pubblici funzionari, da Ufficiali della Guardia di Finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione dei beni; c)la compilazione obbligatoria del documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dall'emittente, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione. Si richiama, in proposito, la Circolare n. 193/E del 23.7.98, con cui la Direzione Centrale per l'Accertamento e la Programmazione ha fornito istruzioni in materia. Tutto cio' premesso, si esprime l'avviso che le prestazioni di servizio di cui trattasi possano essere fatturate in regime di non imponibilita' IVA, ai sensi dell'art. 40, comma 4-bis, del citato Decreto Legge n. 331 del 1993, ancorche' i beni risultanti dalla lavorazione non siano inviati in altro Stato membro, ma vengano distrutti in Italia nei limiti sopra richiamati. Si prega codesta Direzione Regionale di portare quanto sopra a conoscenza dello Studio richiedente, tramite il competente Ufficio delle Entrate di Roma.

 
 
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Aggiornato il: 25 marzo 2000