DECRETO LEGISLATIVO 18.2.2000, n. 56
DECRETO 21.01.2000
CIRCOLARE 28.2.2000, n. 32/E
CIRCOLARE 17.02.2000, n. 25/E
DECRETO 10.03.2000
EMENDAMENTO presentato in senato il 14.03.2000 dalla maggioranza di Governo
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente 17.03.2000 dal Consiglio dei ministri
RISOLUZIONE 10.3.2000, n. 29
DOCUMENTO predisposto dall'ufficio studi dei ragionieri commercialisti
CIRCOLARE ASSONIME n. 14 del 13 marzo 2000
DECRETO
LEGISLATIVO 18.2.2000, n. 56
"Disposizioni
in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133." In breve E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che introduce significative novità in materia di federalismo fiscale e di cui si era già data notizia al momento della sua prima approvazione avvenuta il 13 gennaio 2000 (vedi Novità del 17 gennaio 2000). Il provvedimento, che, fra le altre misure, prevede un aumento di uno 0,4% delle aliquote dell’addizionale regionale per il 2000 e una riduzione in misura corrispondente delle aliquote IRPEF a partire dal 2001, entrerà in vigore il 30 marzo 2000. Inoltre è prevista l’abolizione dei trasferimenti erariali alle regioni, con particolare riferimento al Fondo sanitario nazionale ed in luogo di tali trasferimenti è prevista una compartecipazione delle regioni al gettito dell’Iva dell'ACCISA e dell’IRPEF con meccanismi di gradualità. Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 15-03-2000
DECRETO
21.01.2000
"Regolamento recante norme
concernenti le modalità di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e
le relative regolazioni contabili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341 In breve Il decreto ministeriale ha stabilito, confermando quanto era già stato anticipato dalla C.M. 33/E del 1999, le modalità di fruizione delle agevolazioni automatiche per le aree depresse previste dal decreto legge 244/95, convertito dalla L. 341/95. In particolare nell’articolo 2 il provvedimento ha individuato gli adempimenti che dovranno essere posti in essere dai beneficiari dell’agevolazione per la materiale fruizione dell'agevolazione. Il decreto ha stabilito che i beneficiari delle agevolazioni potranno usufruire dell'agevolazione in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di liquidazione. L’agevolazione potrà però essere fruita solo presso il concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Il beneficiario in occasione del primo versamento dovrà consegnare al concessionario uno dei due esemplari del modulo ricevuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme naturalmente al modello F24 nel quale dovrà indicare l’importo dell’agevolazione che utilizza per il pagamento e il relativo codice tributo. Oltre a ciò il provvedimento ha disciplinato i tempi della trasmissione telematica dei flussi di notizie che dovranno transitare dal Ministero dell’industria ai concessionari della riscossione, i controlli che dovranno essere posti in essere dai concessionari e infine le regolazioni contabili. Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16-03-2000
CIRCOLARE
28.2.2000, n. 32/E
"Articolo 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 -
Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative al canone (COSAP) ed alla tassa
(TOSAP) per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche." In breve La circolare ministeriale ha fornito chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 18 della legge 448/1999 in materia di canone e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le aziende che erogano pubblici servizi. Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 17-03-2000
CIRCOLARE
17.02.2000, n. 25/E
"Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni. Art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al
differimento dei termini di opertatività della tariffa di cui all'articolo 49
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In breve La Circolare ricorda che l'articolo 33 della legge finanziaria 2000 (L. n. 488/1999) elimina il termine del 1° gennaio 2000 quale data di inizio del regime tariffario per la gestione dei rifiuti solidi urbani disponendo che tale regime avrà inizio nei termini previsti dal regime transitorio di cui al D.P.R. 158/99. I chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze riguardano appunto il regime transitorio disciplinato dall'art. 11 del regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con cui è stato elaborato il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Quest'ultimo articolo è stato peraltro modificato dal comma 6 dell'art. 33 l.f. che ha abrogato il secondo periodo della lett. d) del comma 1 ed i commi 2, 3 e 4. Le disposizioni abrogate prevedevano ulteriori disposizioni transitorie per i comuni che si trovavano in particolari condizioni in merito al raggiungimento del tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto l'art. 11 in questione si è ridotto al solo comma 1, in cui è stato previsto per tutti i comuni un unico periodo transitorio, articolato in vari anni. Appresso si riporta schematicamente la gradualità con cui in nuovo sistema tariffario dovrà entrare in vigore: ¨ 1 gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento; ¨ 1 gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento; ¨ 1 gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonche' per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999 Si ricorda infine che il comma 2 dell'art. 33 introduce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1999 il comma 1-bis con cui si stabilisce che resta comunque ferma la possibilità per i comuni di attivare il sistema tariffario in via sperimentale, anche prima del termine previsto per l'entrata in vigore della tariffa. Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18-03-2000
DECRETO 10.03.2000"Approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello
770/2000." In breve Il decreto approva il formato telematico dei file contenenti le dichiarazioni dei sostituti d'imposta da trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria. Si ricorda che dall'anno in corso in base alle modifiche operate dall'articolo 1 del D.P.R. 542/1999 all'articolo 2 del D.P.R. n. 322/98, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta da presentare autonomamente (non inclusi in unico perché si ha più di 20 sostituiti o perché si ha un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare o ancora perché si deve presentare solamente tale dichiarazione) dovranno essere presentate dai contribuenti entro il 31 maggio 2000 e trasmesse all'amministrazione finanziaria dagli intermediari entro il mese di giugno dello stesso anno. Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18-03-2000
imposte sui redditi - Controlled Foreign Corporation (cfc) emendamento al collegato fiscale 2000EMENDAMENTO presentato in senato il 14.03.2000 dalla maggioranza"Come cambiano le regole per le
Cfc" In breve Si tratta della disposizione antielusiva prevista dall'articolo 1 dello schema di legge collegato fiscale, secondo cui i redditi conseguiti dalle società controllate, residenti in paesi a "fiscalità privilegiata" (da individuarsi con decreto) sono considerati prodotti in Italia ed ivi tassati quali reddito d'impresa. In sostanza la norma mira ad eliminare lo schermo societario creato al fine di spostare l'imposizione dei redditi dall'Italia ai paesi a bassa fiscalità. La norma è stata analizzata nei dettagli in sede di esame della prima bozza di legge finanziaria (vedi Novità del 22 novembre 1999). Rispetto alla versione precedente l'emendamento denota parecchie novità. In particolare: ¨ percentuale di partecipazione detenuta - Nella versione precedente dell'articolo 1 l'applicazione dell'introducendo art. 127.bis scattava solamente in caso di possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o comunque di importo superiore a L. 15 miliardi, l'emendamento proposto dalla maggioranza non indica più nessun limite; ¨ partecipazioni indirette, gruppi a catena - la nuova formulazione del primo comma "dell'articolo 127-bis" include nel suo ambito di applicazione anche i controlli indiretti delle Holding a catena; ¨ dalla residenza alla localizzazione - nella versione in commento dell'articolo 127-bis, ai fini dell'applicazione della norma antielusiva, prevede che sia sufficiente che l'impresa controllata sia localizzata nel paese a fiscalità privilegiata a prescindere quindi dalla residenza.. Appare evidente, che la localizzazione debba essere valutata con lo spirito della norma. Nel senso cioè che la localizzazione comporti la tassazione nello Stato in cui è localizzata e non in altro Stato; ¨ Prova contraria - Il comma 6 della precedente versione dell'articolo 127-bis indicava che i contribuenti potevano disapplicare la norma dando prova che la società estera svolgeva effettivamente attività industriale. La disposizione contenuta nell'artico 127-bis proposto dalla maggioranza (ora comma 5) affianca a tale disposizione anche la detenzione delle partecipazioni per motivi, per così dire, strategici di assetto operativo. Infatti è disposto che la norma antielusiva non si applica nei casi in cui venga dimostrato che la detenzione della partecipazione non è finalizzata alla localizzazione di parte dei redditi in paesi a fiscalità privilegiata. In entrambe le ipotesi: svolgimento di effettiva attività industriale, per motivi di assetto operativo, è ora previsto il ricorso al diritto di interpello (articolo 21 della legge n. 413/1991). ¨ I redditi attribuiti vanno a tassazione separata - Secondo la vecchia formulazione dell'introducendo articolo 127-bis era previsto che i redditi prodotti dalla società estera venissero tassati in Italia alla stregua dei redditi d'impresa sommando le relative componenti positive e negative di reddito ai redditi d'impresa conseguiti in Italia, senza peraltro la possibilità di scomputare le perdite prodotte negli esercizi precedenti. Dal momento che questa poteva creare dei problemi di determinazione dell'imposta, la nuova versione prevede, al contrario che i redditi attributi alla società italiana vengano tassati separatamente con l'aliquota media applicata dal soggetto residente ,che tuttavia non può essere inferiore al 27%. La base imponibile è determinata secondo le regole del reddito d'impresa dettate dal titolo IV del TUIR, ad esclusione viene della tassazione frazionata delle plusvalenze (articolo 54, comma 4) e degli ammortamenti anticipati, accellerati e decellerati (articolo 67, comma 3). E' ammesso il riporto delle perdite (articolo 102 del TUIR), ed inoltre viene disposta l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 96 e nell'articolo 96-bis del TUIR. Si fa
notare che l'applicabilità delle disposizioni previste per le società madri
figlie aventi le caratteristiche indicate dallo stesso articolo 96-bis TUIR e
nel rispetto dei limiti di entità e tempo ivi previsti (partecipazione del 25%
per più di un anno) comporta l'esenzione del 95% del reddito attribuito al
soggetto residente, determinato nei modi sopra indicati. Mentre l'applicabilità
dell'articolo 96 TUIR, applicabile a tutte le altre società collegate
(ovviamente anche controllate) che non siano extra UE con regime fiscale
privilegiato, comporta che il reddito attribuito alla società controllante ai
sensi dell'articolo 127-bis sia tassato solamente al 40%. ¨ Determinazione della base imponibile nella prema formulazione dell'articolo 127-bis era indicato che gli utili distribuiti dalle società controllate erano assoggettati a tassazione solamente per la parte eccedente quella già assoggettata ad imposizione quale reddito d'impresa attribuito. Per effettuare un esempio se il reddito d'impresa attribuito alla controllante italiana è di L. 1000 mentre l'utile distribuito è di L. 1200, gli utili distribuiti concorrono solamente per L. 200. La versione attuale conferma la disposizione sopra indicata (senza peraltro indicare alcun limite temporale di applicazione della disposizione, prima indicato nell'esercizio in corso al 31.10.1999), ¨ Scomputo delle imposte pagate nello stato estero - La nuova versione dell'introducendo articolo 127-bis,a differenza della prima bozza di articolo, prevede che, dalle imposte determinate nei modi sopra indicati debbano essere sottratte: - le imposte pagate a titolo definitivo dal soggetto estero nel proprio stato; - le imposte pagate dal soggetto italiano nello stato in cui è localizzata la società controllata per il rimpatrio dei dividendi; ¨
L'articolo 127-bis
applicabile anche alle banche e assicurazioni - Il richiamo delle
disposizioni previste dagli articoli 103, e 103-bis del TUIR determina
l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 127-bis anche alle imprese di
assicurazione e imprese bancarie. ¨
Disciplina delle società
madri figlie in paesi extra UE e
credito d'imposta limitato per le imposte pagate all'estero. - Oltre alle
modifiche inerenti "cfc" l'articolo 1 del collegato fiscale proposto
dalla maggioranza propone due altre modifiche al TUIR . La prima modifica
inserisce il comma 4-bis all'articolo 96-bis prevedendo che la disciplina dei
redditi conseguiti dalle società madri figlie, possa esse applicata anche nei
casi di partecipazioni in società domiciliate in
paesi non appartenenti alla UE che prevedono un regime di imposizione non
privilegiato, da individuarsi tramite decreto ministeriale, Ovviamente rimane
fermo che presupposto per l'applicazione delle disciplina è la detenzione della
partecipazione al capitale sociale superiore al 25% da più di un anno. La
seconda modifica riscrive completamente l'articolo 106-bis del TUIR. la modifica
in sostanza indica che il credito
d'imposta per imposte pagate all'estero indicato nell'articolo 15 del TUIR può
essere memorizzato nel canestro B della maggiorazione di conguaglio. ¨
Entrata in vigore - Mentre
la vecchia formulazione prevedeva l'entrata in vigore dal 31.12.1999 la nuova
versione lega l'entrata in vigore delle nuove disposizioni all'emanazione dei
decreti di attuazione che individuano i paesi a fiscalità privilegiata, si
presume dal 2001. Spunti
critici e considerazioni Si
segnale che le novità evidenziate nell'emendamento sono state commentate in
prima battuta da Marco
Piazza in
"Il sole 24 ore" del
15.03.2000 e Jean
Marie Del Bo, in
il Il sole 24 ore" del
15.03.2000. Sebbene l'emendamento risolve alcuni problemi presenti nella vecchia
versione (si vedano le novità del Novità
del 22 novembre 1999) altri
ne rimangono ancora aperti. Uno tra tutti è la definizione di controllo da
adottare ai fini dell'applicabilità della norma. Appare evidente che in assenza
di parametri indicati dalla norma fiscale l'unica definizione di controllo è
quella dettata dal codice civile. Nella definizione di controllo il codice
civile include anche la c.d. influenza dominante in virtù di particolari
vincoli contrattuali, che non necessariamente consenta il controllo del
pacchetto azionario di maggioranza (anche relativa). L'influenza dominante
prescinde da qualsiasi partecipazione azionaria, essa si esplica attraverso
particolari rapporti contrattuali che pongono la società controllata in una
dipendenza economica con la società controllante. Appare evidente che questo
tipo di controllo non debba avere rilevanza ai fini dell'applicabilità
dell'articolo 127-bis. Infatti nel caso dell'influenza dominante non si
evidenzia il presupposto di applicazione della norma costitutivo dall'intento
elusivo. . Altro
problema non risolto dalla norma presentata dalla maggioranza è l'asimmetria
dei criteri di determinazione del reddito tra impresa controllata, che
ovviamente determina il reddito secondo le regole vigenti nel Paese in cui
è localizzata, e impresa controllante, che invece deve determinare il
reddito secondo le regole dettate dal titolo IV del TUIR. Dall'esame
trasversale della norma concepita dalla maggioranza emerge che nei casi in cui
risultano applicabili gli articoli 96 e 96-bis del TUIR, il reddito della società
controllata attribuito alla società controllante per effetto dell'articolo
127-bis, nel primo caso rileva solamente per il 40%, nel secondo caso è esente
per il 95%.[1] La norma ha una sua logicità. Infatti l'obbiettivo è quello di tassare secondo il medesimo regime sia gli utili distribuiti dalle predette società sia i redditi prodotti dalle stesse attribuiti alla società controllante residente in Italia. In tutto questo tuttavia non è ancora chiara la relazione che sussiste tra gli articoli sopra citati e l'introducendo articolo 127-bis. Infatti considerando i limiti di applicabilità degli articoli 96 e 96-bis appare assai difficile trovare dei casi concreti che possano rientrare in entrambi gli ambiti applicativi delle norme in questione: art. 127-bis e artt. 96 e 96-bis. Italia
oggi di mercoledì 15 marzo 2000, pag. 27
SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente 17.03.2000 dal Consiglio
dei ministri
"disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni
amministrative tributarie" In breve Lo schema di decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2000 dopo il parere dell’apposita commissione parlamentare (lo schema di decreto approdato alla commissione dei trenta è stato commentato con le Novità del 3 gennaio 2000) ed ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede numerose significative modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo tributario introdotto dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997. Le modifiche apportate dal provvedimento, che interessano sia i principi generali del nuovo sistema sanzionatorio recati dal D.lgs. 472/97 sia alcune previsioni sanzionatorie relative ai singoli tributi, decorreranno retroattivamente dal 1° aprile 1998 fatta eccezione per quelle più sfavorevoli al contribuente che ovviamente saranno ancorate invece all’entrata in vigore del provvedimento. Le prime modifiche, recate dall’articolo 1, interessano sostanzialmente la dichiarazione periodica Iva. Viene infatti eliminata la sanzione proporzionale a cui soggiacevano le violazioni di omessa o infedele dichiarazione periodica Iva ed in luogo di tale sanzione viene prevista una sanzione fissa da 500.000 lire a 4 milioni di lire. Tale sanzione viene quindi a coincidere con quella prevista per le dichiarazioni periodiche irregolari disposta dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs 471/1997.. Viene inoltre prevista una riduzione della sanzione per gli omessi versamenti relativi a crediti assistiti da garanzia effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, non presente nella prima versione dello schema di decreto legislativo. E' previsto infatti che in tali casi la sanzione è ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo. Pertanto, ad esempio, se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni la sanzione del 30% sarà ridotta a 3/15 se viene effettuato dopo 4 giorni la riduzione sarà di 4/15 e così via fino ad arrivare al 15 giorno per la quale dovrà esse corrisposta la sanzione piena del 30%. Rimane ovviamente ferma l'applicazione della riduzione da ravvedimento operoso (articolo 13, lettere a) e b) del D.Lgs n. 472/1997), che non ha nulla a che vedere con tale forma di riduzione. Le modifiche all'articolo 12 del D.Lgs n. 472/1997 proposte dal n. 1 della lettera a) dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo prevedono che l'istituto del concorso della continuazione venga applicato in modo separato per: · tributi erariali · tributi erariali doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi; · tributi di competenza di altri enti impositori (Enti territoriali quali Regioni, Province, Comuni) Le modifiche previste dal n. 2 della stessa lettera a), orientate all'amministrazione finanziaria, prevedono che l'applicazione del cumulo giuridico non può essere condizionata dalla progressività con cui l'Ufficio irroga le sanzioni o da fatto che diversi atti di irrogazione o accertamento hanno dato vita a più contenziosi distinti. Infatti nel primo caso, in "nuovo" comma 4 dell'articolo 12, prevede che l'ufficio in seguito dovrà rideterminare la sanzione dovuta considerando quanto gia stato irrogato e versato dal contribuente da altro ufficio o in tempi diversi. Nel secondo caso è previsto che il giudice investito dell'ultima controversia, dovrà rideterminare la sanzione complessivamente dovuta, tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze emanate in precedenza. Inoltre vengono apportate le
seguenti modifiche in materia di ravvedimento operoso: la riduzione della
sanzione per le ipotesi di ravvedimento di cui alla lettera b) dell'articolo 13
del D.Lgs 472/97, cioè quelle relative alle violazioni diverse dall'omessa
presentazione della dichiarazione o dall'omesso versamento nei trenta giorni,
viene fissata ad 1/5 della sanzione minima prevista e non più ad 1/6; la
regolarizzazione per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva
deve essere effettuata entro 30 giorni e non più entro i 90 giorni
previsti per le dichiarazioni annuali. Oltre a ciò viene chiarito che il termine per aderire alla definizione agevolata o alla definizione in via breve delle sanzioni irrogate a quello previsto per proporre ricorso avverso lo stesso atto, rendendo così applicabile anche a questa scadenza la sospensione feriale. E’ poi estesa alle dichiarazioni presentate nel corso del 1999 la sanatoria già prevista per la regolarizzazione degli errori formali nelle dichiarazioni 1998. Anche questa sanatoria riguarda solamente gli errori formali che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo e si perfeziona con la regolarizzazione dell'omissione o dell'errore entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ufficio. Viene inoltre prevista una riduzione del 50% delle sanzioni iscritte nei ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito del controllo formale delle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998 e dell'Iva presentate negli anni dal 1995 al 1998. Gli importi ridotti dovuti saranno comunicati al contribuente entro il secondo mese successivo a quello dalla notifica del ruolo dai concessionari della riscossione e per aderire a tale sanatoria il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di consegna della predetta comunicazione. Infine l’articolo 3 del
provvedimento adegua la disciplina sanzionatoria al nuovo regime tributario
previsto per il settore degli spettacoli e apporta modifiche alle sanzioni
previste per gli errori formali commessi nella denuncia concernente la tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi interni e per l'omessa denuncia ICIAP. Spunti critici Si
chiarisce che, dal momento che la riduzione prevista dall'articolo 1, lettera e)
dello schema di decreto definitivamente approvato, inerisce agli aspetti
sanzionatori connessi agli omessi versamenti, si ritiene sia applicabile il
principio del favor rei, previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.Lgs n.
472/1997, illustrato nei paragrafi precedenti. In applicazione del principio
appena richiamato risulta quindi che la riduzione della sanzione disposta dal
decreto correttivo risulterà applicabile anche alle violazioni commesse prima
della data di entrata in vigore delle disposizioni modificative
favorevoli al contribuente, fissata dall'articolo 4 dello schema di decreto
legislativo correttivo al 1.4.1998 (data di entrata in vigore del nuovo sistema
sanzionatorio).. Si fa
rilevare inoltre che nei casi di omissione della presentazione della
dichiarazione periodica Iva, sia ammissibile il ravvedimento entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la
violazione è stata commessa, e, in tal caso, troverà ingresso il disposto
dell’articolo 13, lettera b), del D.Lgs. n. 472/97, con conseguente riduzione
della sanzione ad un sesto della sanzione minima prevista (pari a L.83.000).
Quanto affermato, trova giustificazione nel fatto che nessuna norma[i]
prevede che la dichiarazione periodica presentata con ritardo superiore a 90
giorni sia equiparata all’omissione (diversamente da quanto previsto
espressamente per le dichiarazioni annuali). Pertanto, la regolarizzazione deve
ritenersi consentita entro il più ampio termine di cui alla lettera b)
dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 (analogamente a quanto previsto per le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività). Rimane
inteso che anche dopo l'entrata in vigore della modifica, resta sempre possibile
regolarizzare l'omessa presentazione delle dichiarazione anche dopo il termine
dei 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva
relativa all'anno in cui si è commessa la violazione versando 1/6, ai sensi
della lettera b) dell'articolo 13. Infatti l'inserimento di un vincolo temporale
più breve rispetto all'ordinario termine di regolarizzazione di 90 giorni non
comporta la nullità della dichiarazione periodica come invece è previsto
dall'articolo 2, comma 7 del D.P.R. n. 322/98, applicabile anche alle
dichiarazioni annuali Iva. La fattispecie è equiparabile ai casi di omesso
versamento che, se regolarizzati entro 30 giorni si applica la riduzione ad 1/8,
(articolo 13, lett. a) ), mentre se
regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel quale si è commesso l'omesso versamento, si applica la riduzione
ad 1/6 prevista dalla lettera b)
dell'articolo 13. Si sottolinea,
inoltre, che la violazione in argomento, pur sanzionata alla stregua della
omissione della dichiarazione annuale, è da considerarsi nel novero delle
violazioni di carattere formale e non certamente di ordine sostanziale, posto
che non è certamente da tale adempimento che dipende la determinazione ed il
pagamento del tributo, dovendosi considerare la dichiarazione periodica quale
riepilogo delle liquidazioni periodiche Il
sole 24 ore di sabato 18 marzo 2000, pag. 17
RISOLUZIONE
10.3.2000, n. 29
"Prestazioni di servizio eseguite in Italia su beni
provenienti da altro Stato membro - Quesito posto dallo Studio .... " In breve La risoluzione ministeriale ha chiarito, in risposta ad uno specifico quesito di una società italiana che ripara memorie di computer provenienti da un soggetto passivo di imposta comunitario, che il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 40, comma 4-bis, del D.L. 331/1993, può tornare applicabile anche se i beni risultanti dalla lavorazione non vengono inviati in altro Stato membro, ma sono distrutti in Italia. Il documento ha infatti precisato che se per espressa volontà contrattuale del committente della lavorazione è stabilito che i beni non recuperabili devono essere distrutti in Italia allora tale distruzione, se viene effettuata attuando la specifica procedura prevista dall’art. 2, del D.P.R. 441/1997, può essere considerata sostitutiva della loro spedizione all'estero, tenuto anche conto che i beni non possono comunque formare oggetto di ulteriore utilizzazione. La
risoluzione non è stata oggetto di pubblicazione
DOCUMENTO predisposto dall'ufficio studi dei ragionieri commercialisti"Visto di conformità - Le indicazioni sono tratte dal
programma di aggiornamento professionale sulla certificazione tributaria" In breve Si tratta del vademecum
predisposto dall'ordine dei ragionieri commercialisti per l'applicazione della
certificazione tributaria prevista dall'articolo 36 del D.Lgs n. 241/1997
(Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs
n. 490/1998). Si ricorda che i componenti positivi e negativi oggetto della
certificazione tributaria per il periodo d’imposta 1999 sono stati individuati
dal D.M. 29.12.1999,commentato con le Novità del 10 gennaio 2000 .(per
un approfondimento della certificazione tributaria si rinvia alle Novità del 14 giungo
1999). E' appena il caso di indicare che la stessa
amministrazione finanziaria ha dato un primo commento al decreto, con il Comunicato stampa del 30
dicembre 1999. Il
sole 24 ore di sabato 18 marzo 2000,(inserto) Italia
oggi di sabato 18 marzo 2000,(inserto)
CIRCOLARE
ASSONIME n. 14 del 13 marzo 2000,
"Riforma tributaria - Imposte sui redditi - Modifiche
alla disciplina della Dit - Decreti legislativi 23 dicembre 1999, n. 505
(articolo 12) e 18 gennaio 2000, n. 9 (articolo 2)." In breve La circolare dell'associazione
delle società per azioni illustra le novità al regime DIT introdotte dai
decreti correttivi indicate in epigrafe. Si ricorda preliminarmente che al D.Lgs n. 505/1999 è stato oggetto di
commento con le Novità
del 27 dicembre 1999) mentre il D.Lgs n. 9/2000
è stato commentato con le Novità
del 14 febbraio 2000). 1.
Applicazione dei moltiplicatori La circolare, oltre ad illustrare le disposizioni modificative esprime le seguenti considerazioni: ¨ limite all'incremento del patrimonio investito comma 4, articolo 1 D.Lgs n. 466/1997 - L'Assonime è del parere che la variazione del capitale investito da confrontare con il patrimonio netto risultante dal bilancio escluso il reddito dell'esercizio al fine di verificare il rispetto del limite indicato dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs n. 466/1997, deve essere assunta includendovi gli incrementi emergenti dall'applicazione dei moltiplicatori inseriti nel comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs n. 466/1997; ¨ i moltiplicatori sono applicati sugli incrementi al lordo dei decrementi - L'associazione ritiene che i moltiplicatori devono essere applicati sugli incrementi di capitale investito prima della considerazione dei decrementi: sia di carattere permanente sia di carattere reversibile emergenti dall'applicazione delle norme antielusive (articoli 2 e 3 del D.Lgs n. 466/1997) . ¨
Reale effetto dei
moltiplicatori - Il documento mette in evidenza che combinando la
disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4
dell'articolo 1 del D.Lgs n. 466/1997, con i moltiplicatori introdotti
dal D.Lgs n. 9/2000, di fatto comporta l'inclusione nella determinazione della
base su cui applicare il tasso di remunerazione ordinaria del capitale
investito: § dei conferimenti in denaro effettuati prima del 30.06.1996 (data a decorre dalla quale rilevano gli incrementi di patrimonio netto); § dei conferimenti in natura; § dei conferimenti in denaro indicati dalla lettere a) e b) dell'articolo 3 del D.Lgs n. 466/1997 trattati alla stregua dei conferimenti in natura; § eventuali riduzioni della base DIT per effetto di applicazione di norme antielusive; § riserve indisponibili costituite a fronte di plusvalenze emergenti dalle rivalutazioni di partecipazioni effettuate a fronte dell'applicazione. La circolare dell'Assonime rende evidente che la velocità con cui si raggiunge una base DIT pari al patrimonio netto iscritto in bilancio, sarà tanto più alta quanto è più alto il rapporto tra incremento del capitale investito e capitale netto. ¨
Decorrenza di applicazione
dei nuovi moltiplicatori - la decorrenza è fissata nel periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, che per le imprese di
assicurazioni e banche coincide anche con il primo periodo di applicazione della
Dual Income Tax (articolo 7, comma 1 del D.Lgs n. 466/1997). La circolare
precisa altresì che, le imprese di assicurazione e banche inizieranno, pertanto
ad applicare sull'incremento di capitale investito prodotto a decorrere
dall'esercizio in corso al 30.09.1996, le maggiorazioni previste dal nuovo comma
1, articolo 1 del D.Lgs n. 466/1997. 2. Disposizioni riguardanti le persone fisiche e le società di persone ¨ I conferimenti in denaro rilevano per l'intero periodo anche se effettuati in corso d'anno - Si ricorda preliminarmente che a seguito delle modifiche operate dal D.Lgs n. 9/2000 alle persone fisiche e alle società di persone l'applicazione della DIT avviene con riferimento all'intero patrimonio netto (escluso l'utile d'esercizio). Secondo l'Assonime il mancato richiamo all'articolo 1, comma 5 del D.Lgs n. 466/1997 nella determinazione della misura dell'incremento del capitale investito, determina che i conferimenti in denaro rilevano per l'intero importo anche se effettuati in corso d'anno. ¨ Rimangono applicabili le norme antielusive disposte dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs n. 466/1997 - La circolare chiarisce l'eliminazione ad opera dall'articolo 2, comma 1, lett. b), dei vincoli per la determinazione dell'ammontare della base DIT prima disposti dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs n. 466/1997 (riduzione dei debiti di finanziamento al netto dei crediti di finanziamento e acquisto di beni strumentali nuovi compresi i beni in leasing) non evita l'applicazione delle norme antielusive disposte dagli articolo 2 e 3 dello stesso decreto DIT. ¨ Computo nella base DIT dei conferimenti in natura - Dal momento che la norma per determinare la base DIT di riferimento per i soggetti IRPEF fa riferimento all'intero patrimonio netto emergente dal bilancio, l'Assonime si chiede se, per questi soggetti, siano rilevanti anche i conferimenti in natura, comunque inclusi nel patrimonio netto. Si aggiunge che un a interpretazione difforme da quella prospettata dall'associazione delle società per azioni comporterebbe una evidente disparità di trattamento tra soggetti IRPEG che, anche se gradualmente, possono includere nella base DIT i conferimenti in natura e soggetti IRPEF che non potranno usufruirne. Riduzione temporanea delle
aliquote di DIT per le società di nuova quotazione Nel paragrafo la circolare evidenzia le modifiche apportate al regime DIT delle società di nuova quotazione, apportate dall'articolo 12 del D.Lgs 505/1999 (vedi Novità del 27 dicembre 1999). In proposito da prima la circolare ricorda che tali innovazioni comportano: ¨ l'inclusione nel beneficio temporaneo che prevede l'applicazione dell'aliquota DIT del 7% a fronte del 19% e dell'aliquota media del 20% a fronte del 27%, alle società residenti in Italia che vengono quotate in mercati regolamentati di Paesi appartenenti alla UE; ¨ la disapplicazione del regime agevolativo temporaneo indicato nel punto precedente nei casi di società con un capitale netto escluso l'utile d'esercizio, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento superiore a L. 500 miliardi. Avuto riguardo alla innovazione indicata nel secondo punto, l'associazione scrivente ritiene che la verifica del superamento del limite di inapplicabilità sia da osservare con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta dei primi tre agevolati. Pertanto per ognuno dei tre periodi d'imposta successivi alla quotazione, ai fini dell'applicazione delle aliquote DIT inferiori, è necessario osservare il bilancio relativo al periodo precedente. Il
sole 24 ore di venerdì 17 e domenica 19 marzo 2000, pag. 21 e pag. 9
[1]
Si ricorda che l'articolo 96 non si applica nei casi di copllegamento in
società non UE con regime fiscale privilegiato individuate con il D.M.
24.04.1992. Dal canto suo, l'articolo 96-bis si applica invece solamente
alle condizioni delineate dal comma 2 del predetto articolo e, dopo le
modifiche proposte dallo stesso articolo 1 dello schema di legge collegato
fiscale 2000 in commento, anche avuto riguardo alle società extra UE con
regime fiscale non privilegiato. [i]
Sebbene il Ministero delle finanze equipari ai fini sanzionatori la
dichiarazione periodica alla dichiarazione annuale, ciò non vuol dire che
lo ste4sso discorso possa essere esteso alle modalità di presentazione
fissate dall'articolo 8 del D.P.R. n. 322/98. Le modalità e termini di
presentazione delle dichiarazioni periodiche sono specificatamente indicate
dall'articolo 1 del D.P.R. n. 100/98, al quale pertanto occorre far
riferimento. |
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