Risoluzione 30 del 10.03.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Quesiti vari.

TESTO 

Alla Camera di Commercio di di Vicenza e, per conoscenza, Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto Al Dipartimento delle Dogane Direzione Centrale per i Servizi Doganali ------------------------------ Con nota n. 15943/BL del 8 luglio 1999 codesta Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza ha posto una serie di quesiti riguardanti il trattamento fiscale, ai fini IVA, di operazioni di tentata vendita realizzate in Italia da parte di soggetti passivi d'imposta comunitari, senza stabile organizzazione ne' rappresentante fiscale sul territorio dello Stato. In particolare e' stato chiesto se: 1) per l'introduzione e la circolazione in Italia con mezzo proprio di beni provenienti da altro Stato membro, sia sufficiente l'emissione di un documento di trasporto che indichi la qualita', natura e descrizione dei beni e di una autofattura pro-forma che ne indichi il valore; 2) per eventuali cessioni effettuate in Italia l'operatore comunitario debba emettere fattura senza addebito di IVA, con l'obbligo di riportare nella stessa il proprio numero identificativo IVA e quello del cessionario italiano; 3) l'acquirente italiano debba emettere autofattura per l'assolvimento dell'imposta; 4) se il cedente comunitario debba riportare sulla fattura la dicitura "operazione non imponibile IVA". In ordine ai summenzionati quesiti si fa presente quanto segue: 1) in base alle disposizioni dell'art. 1 del DPR 14 agosto 1996, n. 472, l'emissione del documento di trasporto per beni viaggianti non e' obbligatoria, fatta eccezione per tabacchi, fiammiferi e prodotti soggetti ad accisa, ad imposte di consumo o al regime di vigilanza fiscale di cui all'art. 21, 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per i quali continuano, peraltro, ad applicarsi le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel DPR 6 ottobre 1978 n.627. Analogamente, non appare obbligatoria l'emissione di fattura pro-forma. La movimentazione dei predetti beni deve risultare da annotazione nell'apposito registro di cui all'art. 50, comma 5, del d.l. del 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427; 2-3-4) in via preliminare si osserva, come gia' evidenziato al paragrafo 1.3 della circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, che l'introduzione in Italia da altri Stati membri di beni per tentata vendita e' sottratto alla disciplina degli acquisti intracomunitari per effetto della previsione contenuta nell'art. 38, comma 5, lett. a) del gia' citato d.l. n. 331 del 1993, che fa riferimento, tra l'altro, anche all'ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato di beni che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali. Tuttavia, nel momento in cui vengono meno le condizioni per l'applicazione della disposizione in questione (es: il bene viene venduto in Italia o vi resta definitivamente ovvero supera la durata temporale di permanenza nel territorio dello Stato prevista dai regolamenti comunitari che definiscono il regime dell'ammissione temporanea) l'introduzione del bene nel territorio dello Stato descritta nel precedente paragrafo si configura come un'operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario, con obbligo, da parte del soggetto comunitario, di assolvere i relativi adempimenti, anche mediante nomina di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. La successiva cessione da parte dell'operatore comunitario nei confronti dell'acquirente italiano, infine, rileva quale operazione interna da assoggettare all'imposta nazionale.

 
 
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Aggiornato il: 19 marzo 2000