Novità della settimana

Dal 06.03.2000 al 13.03.2000

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Sommario

 

DICHIARAZIONI - IVA ANNUALE E DICHIARAZIONE PERIODICA - TRASMISSIONE TELEMATICA - SPECIFICHE TECNICHE

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 2000

IMPOSTE SUI REDDITI - DISCIPLINA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - RIFORMA

DECRETO LEGISLATIVO 18.02.1999, n. 47  

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

SANZIONI PENALI - CONCETTO DI INFEDELE DICHIARAZIONE - NUOVA DEFINIZIONE

ARTICOLO  a cura di Raffaello Lupi

IRAP - COSTITUZIONALITÀ - MODELLO DI RICORSO AVVERSO ISTANZA DI RIMBORSO

RICORSO TIPO a cura dell'Arcol Lombarda, Commento di  Angelo Di Leva

TRASMISSIONE TELEMATICA - RICHIESTE DI ABILITAZIONE AL SERVIZIO - PROCEDURE

COMUNICATO Stampa diramato l'8.03.2000 dal Ministero delle finanze

IVA - AUTOMOBILI DATE IN USO AI DIPENDENTI . IMPONIBILITà

RISOLUZIONE 07.03.2000, n. 25

IVA INTRACOMUNITARIA - OPERAZIONI DI TENTATA VENDITA DA PARTE DI UN SOGGETTO RESIDENTE IN ALTRO STATO MEMBRO

RISOLUZIONE 10.03.2000, n. 30/E

SANZIONI PENALI - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCHEMA DI DECRETO

Relazione di accompagnamento -  ampio stralcio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 2000

"Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni annuali IVA/2000 e IVA periodica."

In breve

Il decreto approva le specifiche tecniche dei files, da adottare per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Iva 2000 e dichiarazioni periodiche

Si ricorda che la trasmissione telematica delle dichiarazioni Iva annuale, da presentare entro il mese di maggio 2000, dovrà avvenire entro il mese di giugno 2000. Le dichiarazioni periodiche, da quest'anno obbligatorie per tutti i soggetti (per le persone fisiche con volume di affari superiore a L 50 milioni)  dovranno invece essere trasmesse  entro il mese successivo a quello previsto per la presentazione. Ad esempio, la dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio 2000, dovrà doveva essere presentata da contribuenti entro la fine di febbraio 2000 e dovrà essere trasmessa dagli intermediari entro il mese di marzo 2000.

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07-03-2000 (Suppl. Ordinario n.39)  

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DECRETO LEGISLATIVO 18.02.1999, n. 47

"Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133."

In breve

Si tratta del decreto legislativo che modifica la tassazione fiscale dei fondi pensioni e delle altre forme ci previdenza complementare, già brevemente commentato in occasione della pubblicazione sui quotidiani del testo risultate dall'approvazione definitiva (vedi Novità del 14 febbraio 2000)..

Il decreto legislativo , emanato in attuazione della delega per introdurre forme individuali di previdenza (c.d. terzo pilastro) nonché per riformare il regime fiscale delle assicurazioni vita contenuta nel collegato fiscale alla finanziaria 1999 (art. 3, legge n. 133/1999), entrerà in vigore il 1° giugno 2000 ma avrà effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

La riforma ha interessato anche la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto e delle rendite vitalizie, considerati come strumenti aventi funzione previdenziale e il cui trattamento tributario deve essere, quindi, assimilato a quello delle altre forme collettive o individuali di previdenza.

Per quanto riguarda la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, si deve tenere conto che la previdenza privata, a differenza di quella pubblica, si caratterizza per essere una previdenza a contribuzione definita e a capitalizzazione.  I contributi versati vengono investiti sul mercato dei capitali e producono rendimenti finanziari che concorrono a determinare l’entità della prestazione da erogare al momento del pensionamento.

La prestazione pensionistica complementare è, pertanto, formata in parte dalla restituzione dei contributi che inizialmente hanno goduto della detassazione ovvero della deduzione dal reddito imponibile, in virtù del principio sul quale si basa la disciplina fiscale della previdenza (principio del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali) e in parte dai rendimenti finanziari che si sono prodotti nella fase di accumulo. Considerato che la parte corrispondente alla restituzione dei contributi dedotti deve essere assoggettata a imposta come una prestazione pensionistica (e cioè con imposta progressiva), la nuova normativa in linea con la riforma delle pensioni del 1995 (legge n. 335/1995) prevede da un lato, la detassazione dei contributi cui corrisponde la tassazione in pari misura della prestazione pensionistica, e, dall’altro, la tassazione dei rendimenti finanziari presso il fondo pensione secondo le regole previste per la tassazione dei redditi finanziari cui corrisponde l’esenzione in pari misura del relativo importo della prestazione pensionistica. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è stata introdotta l’esenzione per la gestione dei fondi pensione, in considerazione della sostanziale equiparazione tra essi e i fondi comuni d’investimento.

Passando all'analisi del decreto delegato  si rileva è strutturato in quattro capi distinti:

¨      Capo I, intitolato "Disciplina del risparmio previdenziale", istituisce le forme pensionistiche individuali, da attuarsi attraverso i fondi pensione aperti (art. 9, D.Lgs. n. 124/1993) o mediante contratti di assicurazione sulla vita. Contiene, inoltre, la disciplina della deduzione dal reddito dei contributi destinati sia ai fondi pensione (nuovi e vecchi, e, cioè, istituiti sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge n. 421/1992,) sia alle forme pensionistiche individuali;

¨      Capo II, intitolato "Disciplina della gestione del risparmio previdenziale", riforma il trattamento tributario delle forme pensionistiche, complementari e individuali, fondi vecchi e nuovi, aperti e chiusi, interni od esterni al patrimonio del datore di lavoro;

¨      Capo III , intitolato la "Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto", introduce un regime meno favorevole per le prestazioni in capitale, specie nel caso di prestazione in capitale superiore ad 1/3 del montante maturato, al fine esplicito di incentivare la richiesta di prestazioni periodiche sotto forma di rendita. Prevede, inoltre, un regime differenziato di tassazione per le rivalutazioni del TFR;

¨      Capo IV, intitolato "Contratti di assicurazione e disposizioni varie e finali", riforma, innanzitutto, la disciplina dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, limitando il beneficio fiscale a quelli aventi per oggetto l’assicurazione del rischio morte o dell’invalidità permanente, nonché del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. I contratti assicurativi sono stati distinti da quelli aventi carattere puramente finanziario e da quelli a copertura di un generico rischio infortunio.

Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09-03-2000 (Suppl. Ordinario n.41/L)

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      QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO  a cura di Raffaello Lupi

"Pianificazione fiscale a rischio d'impresa"

In breve

L'autore mette in evidenza che la nuova definizione di dichiarazione infedele, a cui fare riferimento per l'applicazione dei nuovi reati tributari (schema di D.Lgs definitivamente approvato il 03.03.2000 dal Consiglio dei ministri - vedi Novità del 6 marzo 2000) comprende anche le indicazioni di imposte inferiori o crediti superiori dichiarate  per effetto di interpretazioni non riconosciute aderenti alle norme dagli ufficio dell'amministrazione finanziaria in sede di verifica. Si tratta in sostanza dei comportamenti che, più o meno di frequente, le grandi imprese adottano al fine di ottenere un lecitp risparmio di imposte che, tuttavia, non sfocia in elusione fiscale (articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973)

L'illustre dottrina fa  rilevare inoltre che, nel testo del decreto definitivamente approvato la "Palese infondatezza dell'interpretazione" (articolo 1, comma 2 della prima versione del decreto (vedi Novità del 10 gennaio 2000) è stata sostituita dall'"obbiettiva incertezza" (articolo 15, vedi Novità del 6 marzo 2000).

Sebbene entrambe le definizioni portano alla stesso fine della non applicabilità delle sanzioni, si fondano su presupposti ben diversi. Infatti mentre la palese infondatezza dell'interpretazione attiene anche alla condizione soggettiva dell'autore della violazione, l'obbiettiva incertezza ne prescinde. L'obbiettiva incertezza deve essere valutata in concreto sulla base degli della prassi amministrativa, degli orientamenti giurisprudenziali e dalla dottrina prevalente. Per estremizzare il concetto, nel caso dell'obbiettiva incertezza, l'esimente non si applica anche nella denegata ipotesi in cui l'interpretazione adottata se pur logica e aderente alla norma, non risulta avallata da nessuno dei soggetti sopra indicati (amministrazione, commissioni tributarie/ Cassazione e dottrina).

Il sole 24 ore di martedì 7 marzo 2000, pag. 21  

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RICORSO TIPO a cura dell'Arcol Lombarda, Commento di  Angelo Di Leva

"Prosegue la battaglia dei professionisti per affermare l'incostituzionalità dell'imposta regionale - Rimborsi Irap, è pronto il ricorso - Il collegio di difesa dell'Arcol ha messo a punto lo schema" 

In breve

Si tratta dello schema di ricorso avverso il silenzio rifiuto della richiesta di rimborso dell'Irap "erroneamente" versata, presentata sulla base della presunta incostituzionalità dell'imposta.

Come si ricorderà infatti il 13.01.1999 la stessa associazione aveva pubblicato, sempre sul quotidiano "Italia oggi", il modello tipo di istanza di rimborso per il recupero dei versamenti Irap.

L'associazione fonda il ricorso sul presunto contrasto tra presupposti dell'imposta e: articolo 3 (principio di uguaglianza), articolo 23 (riserva di legge), articolo 53 (capacità contributiva), articoli 76 e 77 (esercizio della potestà legislativa).

Il ricorso motiva il conflitto con l'articolo 3 asserendo che l'imposta mette sullo stesso piano due soggetti diversi; imprese e professionisti sotto il profilo delle modalità di produzione del valore aggiunto, presupposto dell'Irap.

Limitatamente all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, il ricorso indica che la tabella A) allegata al D.M. 5.5.1998 (in G.U. n. 123 del 25.5.1998) di fatto è determinante per la determinazione dell'ammontare di tributo da versare, andando pertanto a confligere con l'articolo 23 della costituzione nella parte in cui impone la riserva di legge (relativa) per le prestazioni imposte.

Dal canto suo anche l'articolo 53 appare violato dall'IRAP in quanto sottopone a tassazione un reddito che viene poi erogato ad altri soggetti: dipendenti e finanziatori.

In fine viene posto l'accento sul conflitto tra legge delega (articolo 3, comma 143 della legge n. 662/1996), nella parte in cui impone che l'imposta venga istituita al fine di ridurre il carico impositivo dei lavoratori autonomi, mentre invece l'associazione ritiene che, di fatto, l'imposizione su questi soggetti è incrementata.

Spunti critici

Si fa rilevare che in generale l'IRAP non è un'imposta personale che colpisce i redditi prodotti dalla persona, bensì un imposta reale che colpisce la ricchezza in quanto tale. La ricchezza prodotta è quella indicata dal suo presupposto di applicazione e cioè: "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi." Detto ciò, appare irrilevante la qualificazione giuridica del soggetto che produce la ricchezza. Chi la produce viene tassato indipendentemente se trattasi di produzione effettuata nell'ambito del lavoro autonomo o d'impresa.

Per quanto riguarda invece la presunta conflittualità con l'articolo 53 della costituzione si fa rilevare che l'imposta colpisce il valore aggiunto prodotto in relazione all'attività di combinazione dei fattori produttivi: lavoro, capitale e natura. La ricchezza prodotta viene tassata indipendentemente dalla sua distribuzione ai propri dipendenti o ai propri finanziatori. In altre parole l'impresa che produce valore aggiunto per 400  con un costo del lavoro di L. 100 e interessi per L. 50 è tassata alla stregua di un'altra società che producendo sempre L: 400 di valore aggiunto non ha nel libro paga nessun dipendente e non è indebitata. Ad essere sottoposto all'Irap è il valore aggiunto e non il costo del lavoro o agli interessi passivi come tenta di asserire l'associazione..

Italia oggi di giovedì 9 marzo 2000, pag. 44

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COMUNICATO Stampa diramato l'8.03.2000 dal Ministero delle finanze

"Procedure di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi"

In breve

Il comunicato indica che, la richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica può essere effettuata dai soggetti che possiedono o, possiederanno i requisiti richiesti all'atto della trasmissione delle dichiarazioni, senza vincoli di tempo. Ovviamente dovranno premunirsi delle chiavi di autentificazione in tempo utile per la trasmissione. Inoltre viene indicato che i professionisti, abilitati alla trasmissione, che intendono avvalesi delle chiavi di autentificazione delle proprie associazioni di categoria ( articolo 3 del D.M. 18.02.1999) possono richiedere solamente la certificazione dei requisiti richiesti, evitando quindi la procedura di generazione delle chiavi.

Le domande di abilitazione al servizio possono essere richieste tramite il servizio Fax n. 16474.

Italia oggi di giovedì 9 marzo 2000, pag. 33

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RISOLUZIONE 07.03.2000, n. 25

"Iva - Auto aziendali messe a disposizione del dipendente dietro corrispettivo - Trattamento applicabile 

In breve

Il documento più che una risoluzione, sembra una risposta ad un articolo in cui si asseriva l'esenzione dall'imposta dei corrispettivi riconosciuti dai dipendenti per l'uso dell'automobile aziendale, sulla base dell'articolo 10, n. 27-quiquies del D.P.R. n. 633/72.

La possibile esenzione nasce dalla compinazione tra articolo 19bis-1, lett. c) ed il predetto n. 27-quinquies dell'articolo 10. Come è noto l'articolo 19-bis 1 lettera c) dispone l'indetraibilità oggettiva degli autoveicoli non compresi nella tabella B), non adibiti a trasposto pubblico e non costituenti oggetto dell'attività propria dell'impresa. Al pari la norma contenuta nel n.27-quinquies dispone l'esenzione dall'iva delle cessioni dei beni per i quali non si è potuto detrarre l'iva  a monte neanche parzialmente.

Sebbene la norma di esenzione faccia riferimento solamente alle "cessioni di beni" lo stesso Ministero delle finanze (forse norma richiamata dallo stesso autore a cui il Ministero risponde) fa rilevare che l'articolo 16, comma 3 dispone che le prestazioni di sevizi finalizzate alla produzione di un bene seguono l'aliquota Iva propria del bene.

Premesso ciò la Risoluzione pone l'accento sul fatto che l'articolo 13.B c. 1 della sesta direttiva CEE (n. 77/388 del 17 maggio 1977), recepita nell'articolo 10, n. 27-quinquies, mira ad evitare la "doppia tassazione del bene che si ricollegherebbe al trasferimento definitivo dello stesso, ma non intende detassare anche le utilizzazioni che del bene, acquistato senza operare la detrazione, di facciano prima di cederlo." A supporto di questa interpretazione della norma comunitaria il Ministero delle finanze indica che un'interpretazione difforme creerebbe alcuni paradossi incompatibili con il sistema complessivo di applicazione dell'imposta.

Sulla base di quanto sopra il Ministro chiarisce che dal momento che n. 27-quiquies dell'articolo 10 si applica anche nei casi di percentuale di detraibilità pari a zero, risulterebbero non sottoposti al tributo: i noleggi locazioni e simili e le locazioni finanziarie a prescindere dalla natura del cespite oggetto dell'operazione come ad esempio nei casi delle aziende bancarie che avendo la percentuale di detraibilità pari a zero danno in locazione immobili strumentali per natura normalmente assoggettate all'aliquota ordinaria del 20%.

Spunti critici

L'interpretazione del Ministero delle finanze appare forte nella motivazione logico giuridica dell'interpretazione adottata, molto meno nei riguardi dell'esempio portato a supporto. Infatti, il prorata di detrazione pari a "0" si ha solamente quando tutte le operazioni poste in essere sono esenti, quando anche solamente una, che non sia tuttavia occasionale,  è soggetta all'imposta il prorata, se pur minimo, diventa positivo, eliminando la possibilità di applicare la norma di esenzione.

Italia oggi di mercoledì 8 marzo 2000, pag. 29  

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RISOLUZIONE 10.03.2000, n. 30/E

"Risposte a diversi questi in materia di Iva 

In breve

La circolare chiarisce che in ipotesi d'introduzione in Italia di beni dal altro Stato membro da un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia per la tentata vendita, sono esclusi dalla disciplina degli acquisti intracomunitari in quanto equiparabili ai beni introdotti temporaneamente per le operazioni di perfezionamento passivo (articolo 38, comma 5, lett. a) del D.L 331/1994. Tuttavia, nel caso di perdita dei beni di tale "status" (perché trascorso il limite di tempo previsto per il regime di immissione temporanea o perché il bene resta definitivamente in Italia o ancora viene venduto) l'operazione viene assimilata ad un acquisito comunitario con le relative conseguenze.

Spunti critici

Anche se la risoluzione non è molto chiara sul punto, si ritiene che nel caso di vendita del bene, il soggetto residente in altro stato membro debba emettere fattura senza l'applicazione dell'imposta. Il soggetto italiano dal conto suo dovrà integrare la fattura o procedere con l'autofatturazione e registrale l'operazione sia in dare che in avere dei registri Iva.

Italia oggi di Sabato 11 marzo 2000, pag. 33  

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Relazione di accompagnamento -  ampio stralcio

"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto , ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 3 marzo 2000.""

In breve

Si tratta della relazione allo schema di decreto legislativo che ridisciplina interamente la materia dei reti fiscali, in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale, (vedi Novità del 6 marzo 2000). Delle importanti precisazioni contenute nel documento si darà evidenza in sede di commento organico delle norme del decreto legislativo, effettuato successivamente in occasione dell'annuncio si pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il sole 24 ore di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e sabato 11 marzo 2000

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Aggiornato il: 19 marzo 2000