DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 2000
DECRETO
LEGISLATIVO 18.02.1999, n. 47
ARTICOLO a cura di Raffaello Lupi
RICORSO TIPO a cura dell'Arcol Lombarda, Commento di Angelo Di Leva
COMUNICATO Stampa diramato l'8.03.2000 dal Ministero delle finanze
RISOLUZIONE 07.03.2000, n. 25
RISOLUZIONE
10.03.2000, n. 30/E
Relazione
di accompagnamento - ampio stralcio
DICHIARAZIONI - IVA ANNUALE E DICHIARAZIONE PERIODICA - TRASMISSIONE TELEMATICA - SPECIFICHE TECNICHEDECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 2000"Approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
dichiarazioni annuali IVA/2000 e IVA periodica." In breve Il decreto approva le specifiche tecniche dei files, da adottare per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Iva 2000 e dichiarazioni periodiche Si ricorda che la trasmissione telematica delle dichiarazioni Iva annuale, da presentare entro il mese di maggio 2000, dovrà avvenire entro il mese di giugno 2000. Le dichiarazioni periodiche, da quest'anno obbligatorie per tutti i soggetti (per le persone fisiche con volume di affari superiore a L 50 milioni) dovranno invece essere trasmesse entro il mese successivo a quello previsto per la presentazione. Ad esempio, la dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio 2000, dovrà doveva essere presentata da contribuenti entro la fine di febbraio 2000 e dovrà essere trasmessa dagli intermediari entro il mese di marzo 2000. Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 07-03-2000 (Suppl. Ordinario n.39)
DECRETO LEGISLATIVO 18.02.1999, n. 47"Riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133." In breve Si tratta del decreto legislativo che modifica la tassazione fiscale dei fondi pensioni e delle altre forme ci previdenza complementare, già brevemente commentato in occasione della pubblicazione sui quotidiani del testo risultate dall'approvazione definitiva (vedi Novità del 14 febbraio 2000).. Il decreto legislativo , emanato in attuazione della delega per introdurre forme individuali di previdenza (c.d. terzo pilastro) nonché per riformare il regime fiscale delle assicurazioni vita contenuta nel collegato fiscale alla finanziaria 1999 (art. 3, legge n. 133/1999), entrerà in vigore il 1° giugno 2000 ma avrà effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. La riforma ha interessato anche la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto e delle rendite vitalizie, considerati come strumenti aventi funzione previdenziale e il cui trattamento tributario deve essere, quindi, assimilato a quello delle altre forme collettive o individuali di previdenza. Per quanto riguarda la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, si deve tenere conto che la previdenza privata, a differenza di quella pubblica, si caratterizza per essere una previdenza a contribuzione definita e a capitalizzazione. I contributi versati vengono investiti sul mercato dei capitali e producono rendimenti finanziari che concorrono a determinare l’entità della prestazione da erogare al momento del pensionamento. La prestazione pensionistica
complementare è, pertanto, formata in parte dalla restituzione dei contributi
che inizialmente hanno goduto della detassazione ovvero della deduzione dal
reddito imponibile, in virtù del principio sul quale si basa la disciplina
fiscale della previdenza (principio del rinvio della tassazione del reddito
accantonato per finalità previdenziali) e in parte dai rendimenti finanziari
che si sono prodotti nella fase di accumulo. Considerato che la parte
corrispondente alla restituzione dei contributi dedotti deve essere assoggettata
a imposta come una prestazione pensionistica (e cioè con imposta progressiva),
la nuova normativa in linea con la riforma delle pensioni del 1995 (legge n.
335/1995) prevede da un lato, la detassazione dei contributi cui corrisponde la
tassazione in pari misura della prestazione pensionistica, e, dall’altro, la
tassazione dei rendimenti finanziari presso il fondo pensione secondo le regole
previste per la tassazione dei redditi finanziari cui corrisponde l’esenzione
in pari misura del relativo importo della prestazione pensionistica. Ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, è stata introdotta l’esenzione per la
gestione dei fondi pensione, in considerazione della sostanziale equiparazione
tra essi e i fondi comuni d’investimento. Passando all'analisi del decreto delegato si rileva è strutturato in quattro capi distinti: ¨ Capo I, intitolato "Disciplina del risparmio previdenziale", istituisce le forme pensionistiche individuali, da attuarsi attraverso i fondi pensione aperti (art. 9, D.Lgs. n. 124/1993) o mediante contratti di assicurazione sulla vita. Contiene, inoltre, la disciplina della deduzione dal reddito dei contributi destinati sia ai fondi pensione (nuovi e vecchi, e, cioè, istituiti sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge n. 421/1992,) sia alle forme pensionistiche individuali; ¨ Capo II, intitolato "Disciplina della gestione del risparmio previdenziale", riforma il trattamento tributario delle forme pensionistiche, complementari e individuali, fondi vecchi e nuovi, aperti e chiusi, interni od esterni al patrimonio del datore di lavoro; ¨ Capo III , intitolato la "Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto", introduce un regime meno favorevole per le prestazioni in capitale, specie nel caso di prestazione in capitale superiore ad 1/3 del montante maturato, al fine esplicito di incentivare la richiesta di prestazioni periodiche sotto forma di rendita. Prevede, inoltre, un regime differenziato di tassazione per le rivalutazioni del TFR; ¨ Capo IV, intitolato "Contratti di assicurazione e disposizioni varie e finali", riforma, innanzitutto, la disciplina dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, limitando il beneficio fiscale a quelli aventi per oggetto l’assicurazione del rischio morte o dell’invalidità permanente, nonché del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. I contratti assicurativi sono stati distinti da quelli aventi carattere puramente finanziario e da quelli a copertura di un generico rischio infortunio. Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 09-03-2000 (Suppl. Ordinario n.41/L)
ARTICOLO a cura di Raffaello Lupi"Pianificazione fiscale a rischio d'impresa" In breve L'autore mette in evidenza che la nuova definizione di dichiarazione infedele, a cui fare riferimento per l'applicazione dei nuovi reati tributari (schema di D.Lgs definitivamente approvato il 03.03.2000 dal Consiglio dei ministri - vedi Novità del 6 marzo 2000) comprende anche le indicazioni di imposte inferiori o crediti superiori dichiarate per effetto di interpretazioni non riconosciute aderenti alle norme dagli ufficio dell'amministrazione finanziaria in sede di verifica. Si tratta in sostanza dei comportamenti che, più o meno di frequente, le grandi imprese adottano al fine di ottenere un lecitp risparmio di imposte che, tuttavia, non sfocia in elusione fiscale (articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973) L'illustre dottrina fa
rilevare inoltre che, nel testo del decreto definitivamente approvato la
"Palese infondatezza dell'interpretazione" (articolo 1, comma 2 della
prima versione del decreto (vedi Novità
del 10 gennaio 2000) è
stata sostituita dall'"obbiettiva incertezza" (articolo 15, vedi Novità
del 6 marzo 2000). Sebbene entrambe le definizioni portano alla stesso fine della non applicabilità delle sanzioni, si fondano su presupposti ben diversi. Infatti mentre la palese infondatezza dell'interpretazione attiene anche alla condizione soggettiva dell'autore della violazione, l'obbiettiva incertezza ne prescinde. L'obbiettiva incertezza deve essere valutata in concreto sulla base degli della prassi amministrativa, degli orientamenti giurisprudenziali e dalla dottrina prevalente. Per estremizzare il concetto, nel caso dell'obbiettiva incertezza, l'esimente non si applica anche nella denegata ipotesi in cui l'interpretazione adottata se pur logica e aderente alla norma, non risulta avallata da nessuno dei soggetti sopra indicati (amministrazione, commissioni tributarie/ Cassazione e dottrina). Il
sole 24 ore di martedì 7 marzo 2000, pag. 21
RICORSO TIPO a cura dell'Arcol Lombarda, Commento di Angelo Di Leva"Prosegue la battaglia dei professionisti per
affermare l'incostituzionalità dell'imposta regionale - Rimborsi Irap, è
pronto il ricorso - Il collegio di difesa dell'Arcol ha messo a punto lo
schema" In breve Si tratta dello schema di ricorso avverso il silenzio rifiuto della richiesta di rimborso dell'Irap "erroneamente" versata, presentata sulla base della presunta incostituzionalità dell'imposta. Come si ricorderà infatti il 13.01.1999 la stessa associazione aveva pubblicato, sempre sul quotidiano "Italia oggi", il modello tipo di istanza di rimborso per il recupero dei versamenti Irap. L'associazione fonda il ricorso sul presunto contrasto tra presupposti dell'imposta e: articolo 3 (principio di uguaglianza), articolo 23 (riserva di legge), articolo 53 (capacità contributiva), articoli 76 e 77 (esercizio della potestà legislativa). Il ricorso motiva il conflitto con l'articolo 3 asserendo che l'imposta mette sullo stesso piano due soggetti diversi; imprese e professionisti sotto il profilo delle modalità di produzione del valore aggiunto, presupposto dell'Irap. Limitatamente all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, il ricorso indica che la tabella A) allegata al D.M. 5.5.1998 (in G.U. n. 123 del 25.5.1998) di fatto è determinante per la determinazione dell'ammontare di tributo da versare, andando pertanto a confligere con l'articolo 23 della costituzione nella parte in cui impone la riserva di legge (relativa) per le prestazioni imposte. Dal canto suo anche l'articolo 53 appare violato dall'IRAP in quanto sottopone a tassazione un reddito che viene poi erogato ad altri soggetti: dipendenti e finanziatori. In fine viene posto l'accento
sul conflitto tra legge delega (articolo 3, comma 143 della legge n. 662/1996),
nella parte in cui impone che l'imposta venga istituita al fine di ridurre il
carico impositivo dei lavoratori autonomi, mentre invece l'associazione ritiene
che, di fatto, l'imposizione su questi soggetti è incrementata. Spunti critici Si fa
rilevare che in generale l'IRAP non è un'imposta personale che colpisce i
redditi prodotti dalla persona, bensì un imposta reale che colpisce la
ricchezza in quanto tale. La ricchezza prodotta è quella indicata dal suo
presupposto di applicazione e cioè: "l'esercizio abituale di una attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi." Detto ciò, appare irrilevante la
qualificazione giuridica del soggetto che produce la ricchezza. Chi la produce
viene tassato indipendentemente se trattasi di produzione effettuata nell'ambito
del lavoro autonomo o d'impresa. Per
quanto riguarda invece la presunta conflittualità con l'articolo 53 della
costituzione si fa rilevare che l'imposta colpisce il valore aggiunto prodotto
in relazione all'attività di combinazione dei fattori produttivi: lavoro,
capitale e natura. La ricchezza prodotta viene tassata indipendentemente dalla
sua distribuzione ai propri dipendenti o ai propri finanziatori. In altre parole
l'impresa che produce valore aggiunto per 400 con un costo del lavoro di L. 100 e interessi per L. 50 è
tassata alla stregua di un'altra società che producendo sempre L: 400 di valore
aggiunto non ha nel libro paga nessun dipendente e non è indebitata. Italia oggi
di giovedì 9 marzo 2000, pag. 44
COMUNICATO
Stampa diramato l'8.03.2000 dal Ministero delle finanze
"Procedure di trasmissione telematica delle
dichiarazioni dei redditi" In breve Il comunicato indica che, la richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica può essere effettuata dai soggetti che possiedono o, possiederanno i requisiti richiesti all'atto della trasmissione delle dichiarazioni, senza vincoli di tempo. Ovviamente dovranno premunirsi delle chiavi di autentificazione in tempo utile per la trasmissione. Inoltre viene indicato che i professionisti, abilitati alla trasmissione, che intendono avvalesi delle chiavi di autentificazione delle proprie associazioni di categoria ( articolo 3 del D.M. 18.02.1999) possono richiedere solamente la certificazione dei requisiti richiesti, evitando quindi la procedura di generazione delle chiavi. Le domande di abilitazione al servizio possono essere richieste tramite il servizio Fax n. 16474. Italia
oggi di giovedì 9 marzo 2000, pag. 33
RISOLUZIONE 07.03.2000, n. 25"Iva - Auto aziendali messe a disposizione del
dipendente dietro corrispettivo - Trattamento applicabile In breve Il documento più che una risoluzione, sembra una risposta ad un articolo in cui si asseriva l'esenzione dall'imposta dei corrispettivi riconosciuti dai dipendenti per l'uso dell'automobile aziendale, sulla base dell'articolo 10, n. 27-quiquies del D.P.R. n. 633/72. La possibile esenzione nasce dalla compinazione tra articolo 19bis-1, lett. c) ed il predetto n. 27-quinquies dell'articolo 10. Come è noto l'articolo 19-bis 1 lettera c) dispone l'indetraibilità oggettiva degli autoveicoli non compresi nella tabella B), non adibiti a trasposto pubblico e non costituenti oggetto dell'attività propria dell'impresa. Al pari la norma contenuta nel n.27-quinquies dispone l'esenzione dall'iva delle cessioni dei beni per i quali non si è potuto detrarre l'iva a monte neanche parzialmente. Sebbene la norma di esenzione faccia riferimento solamente alle "cessioni di beni" lo stesso Ministero delle finanze (forse norma richiamata dallo stesso autore a cui il Ministero risponde) fa rilevare che l'articolo 16, comma 3 dispone che le prestazioni di sevizi finalizzate alla produzione di un bene seguono l'aliquota Iva propria del bene. Premesso ciò la Risoluzione pone l'accento sul fatto che l'articolo 13.B c. 1 della sesta direttiva CEE (n. 77/388 del 17 maggio 1977), recepita nell'articolo 10, n. 27-quinquies, mira ad evitare la "doppia tassazione del bene che si ricollegherebbe al trasferimento definitivo dello stesso, ma non intende detassare anche le utilizzazioni che del bene, acquistato senza operare la detrazione, di facciano prima di cederlo." A supporto di questa interpretazione della norma comunitaria il Ministero delle finanze indica che un'interpretazione difforme creerebbe alcuni paradossi incompatibili con il sistema complessivo di applicazione dell'imposta. Sulla base di quanto sopra il
Ministro chiarisce che dal momento che n. 27-quiquies dell'articolo 10 si
applica anche nei casi di percentuale di detraibilità pari a zero,
risulterebbero non sottoposti al tributo: i noleggi locazioni e simili e le
locazioni finanziarie a prescindere dalla natura del cespite oggetto
dell'operazione come ad esempio nei casi delle aziende bancarie che avendo la
percentuale di detraibilità pari a zero danno in locazione immobili strumentali
per natura normalmente assoggettate all'aliquota ordinaria del 20%. Spunti critici L'interpretazione
del Ministero delle finanze appare forte nella motivazione logico giuridica
dell'interpretazione adottata, molto meno nei riguardi dell'esempio portato a
supporto. Infatti, il prorata di detrazione pari a "0" si ha solamente
quando tutte le operazioni poste in essere sono esenti, quando anche solamente
una, che non sia tuttavia occasionale, è soggetta all'imposta il prorata,
se pur minimo, diventa positivo, eliminando la possibilità di applicare la
norma di esenzione. Italia oggi
di mercoledì 8 marzo 2000, pag. 29
IVA INTRACOMUNITARIA - OPERAZIONI DI TENTATA VENDITA DA PARTE DI UN SOGGETTO RESIDENTE IN ALTRO STATO MEMBRORISOLUZIONE
10.03.2000, n. 30/E
"Risposte a diversi questi in materia di Iva In breve La circolare chiarisce che in
ipotesi d'introduzione in Italia di beni dal altro Stato membro da un soggetto
non residente e senza stabile organizzazione in Italia per la tentata vendita,
sono esclusi dalla disciplina degli acquisti intracomunitari in quanto
equiparabili ai beni introdotti temporaneamente per le operazioni di
perfezionamento passivo (articolo 38, comma 5, lett. a) del D.L 331/1994.
Tuttavia, nel caso di perdita dei beni di tale "status" (perché
trascorso il limite di tempo previsto per il regime di immissione temporanea o
perché il bene resta definitivamente in Italia o ancora viene venduto)
l'operazione viene assimilata ad un acquisito comunitario con le relative
conseguenze. Spunti critici Anche
se la risoluzione non è molto chiara sul punto, si ritiene che nel caso di
vendita del bene, il soggetto residente in altro stato membro debba emettere
fattura senza l'applicazione dell'imposta. Il soggetto italiano dal conto suo
dovrà integrare la fattura o procedere con l'autofatturazione e registrale
l'operazione sia in dare che in avere dei registri Iva. Italia oggi
di Sabato 11 marzo 2000, pag. 33
Relazione
di accompagnamento - ampio
stralcio
"Nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto , ai sensi
dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" approvato dal
Consiglio dei ministri venerdì 3 marzo 2000."" In breve Si tratta della relazione allo schema di decreto legislativo che ridisciplina interamente la materia dei reti fiscali, in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale, (vedi Novità del 6 marzo 2000). Delle importanti precisazioni contenute nel documento si darà evidenza in sede di commento organico delle norme del decreto legislativo, effettuato successivamente in occasione dell'annuncio si pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il sole 24 ore di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e sabato 11 marzo 2000
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