Risoluzione 41 del 30.03.00 

MATERIA FISCALE: Irpef 

OGGETTO Trattamento tributario dell'indennita' sostitutiva di mensa. 



TESTO
                                        Alla Direzione Regionale delle        
                                        Entrate per il Lazio                  
                                        Via del Clementino n. 91              
                                        Roma                                  
                       ---------------------------                            
        Con lettera   del  10 marzo 1999, la societa' per azioni "AUTOSTRADE",
con sede   in   via   A.   Bergamini,  n. 50, ha chiesto chiarimenti in merito
all'indennita' sostitutiva di mensa di cui all'art. 48, comma 2, lett. c), del
testo unico   delle  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.                                    
        In particolare,   la   predetta   societa' ha rappresentato che, nello
svolgimento della   propria attivita' istituzionale (costruzione e gestione di
autostrade, infrastrutture   di   trasporto  limitrofe alla rete autostradale,
infrastrutture di   sosta   ed  intermodali nonche' le relative adduzioni), si
avvale sia di strutture periferiche di coordinamento, il cui personale dispone
del servizio   di mensa aziendale, sia di strutture operative (caselli e posti
di manutenzione)  collocate nelle pertinenze dell'asse autostradale e distanti
da centri   abitati,  il cui personale riceve, contrattualmente, un'indennita'
sostitutiva di mensa di lire 5.000 giornaliere.                               
        La societa' ritiene che questa indennita' non debba concorrere ai fini
della determinazione del reddito di lavoro dipendente, atteso che il personale
impiegato in    dette    strutture   operative sarebbe altrimenti costretto ad
utilizzare la   propria   vettura  per recarsi ai posti di ristoro, ricorrendo
comunque alla    viabilita'    ordinaria    (e   non alla rete autostradale) e
percorrendo distanze  non compatibili con la pausa lavorativa contrattualmente
prevista.                                                                     
        Al riguardo,   e'   opportuno   precisare che l'articolo 4 del decreto
legislativo 23   marzo  1998, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25   marzo   1998, ha modificato l'articolo 48, comma 2, lettera c), nella
parte in   cui   disciplina   il  trattamento fiscale delle somme (indennita')
erogate ai   dipendenti in sostituzione della somministrazione del vitto e del
servizio di mensa.                                                            
        In particolare,   per   effetto  della modifica apportata, le predette
somme non   concorrono   a  formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un
importo complessivo   giornaliero  di lire 10.240 soltanto se corrisposte agli
addetti ai    cantieri    edili,    ad  altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o   ad   unita' produttive ubicate in zone ove manchino strutture o
servizi di ristorazione.                                                      
        In base   a   detta   modifica,  mentre le prestazioni sostitutive del
servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura
dei cosiddetti   "buoni   pasto",   sono  sempre escluse dalla tassazione fino
all'importo di   lire   10.240,   le indennita' di mensa, come sopra chiarito,
fruiscono della   citata   soglia   di esclusione dalla formazione del reddito
soltanto se attribuite agli addetti ai cantieri edili, nonche' agli addetti ad
altre strutture   lavorative   a   carattere temporaneo o ad unita' produttive
ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.             
        La nuova   previsione normativa, peraltro, non consente di individuare
criteri di    carattere    generale    per stabilire la sussistenza di "unita'
produttive ubicate   in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione"
essendo necessaria   una verifica dei singoli casi concreti. Con riferimento a
tale locuzione   si   puo'   ritenere, in linea di principio, che l'esclusione
dell'importo fino  a 10.240 lire possa riguardare soltanto quelle categorie di
lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:  
. avere  un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi,
  quindi, tutti  i dipendenti  ai quali, proprio in funzione della particolare
  articolazione dell'orario   di lavoro che non consente di fruire della pausa
  pasto, viene attribuita una indennita' sostitutiva di mensa;                
. essere   addetti  ad una unita' produttiva. Sono esclusi, quindi, coloro che
  non sono stabilmente assegnati ad una "unita'" intesa come sede di lavoro;  
. ubicazione della suddetta unita' in un luogo che, in relazione al periodo di
  pausa concesso   per  il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di
  mezzi di  trasporto, al piu' vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di
  buoni pasto.                                                                
        Tutto cio'   premesso   la scrivente ritiene che, nel caso prospettato
dalla societa'   istante, l'indennita' di mensa corrisposta al personale delle
strutture operative,  pari complessivamente a lire 5000 giornaliere, possa non
costituire, per    i    percipienti,    reddito  di lavoro dipendente qualora,
ovviamente, siano contemporaneamente soddisfatte le condizioni precedentemente
elencate.                                                                     
 
 
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Aggiornato il: 09 aprile 2000