MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO Trattamento tributario dell'indennita' sostitutiva di mensa.
TESTO
Alla Direzione Regionale delle
Entrate per il Lazio
Via del Clementino n. 91
Roma
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Con lettera del 10 marzo 1999, la societa' per azioni "AUTOSTRADE",
con sede in via A. Bergamini, n. 50, ha chiesto chiarimenti in merito
all'indennita' sostitutiva di mensa di cui all'art. 48, comma 2, lett. c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In particolare, la predetta societa' ha rappresentato che, nello
svolgimento della propria attivita' istituzionale (costruzione e gestione di
autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale,
infrastrutture di sosta ed intermodali nonche' le relative adduzioni), si
avvale sia di strutture periferiche di coordinamento, il cui personale dispone
del servizio di mensa aziendale, sia di strutture operative (caselli e posti
di manutenzione) collocate nelle pertinenze dell'asse autostradale e distanti
da centri abitati, il cui personale riceve, contrattualmente, un'indennita'
sostitutiva di mensa di lire 5.000 giornaliere.
La societa' ritiene che questa indennita' non debba concorrere ai fini
della determinazione del reddito di lavoro dipendente, atteso che il personale
impiegato in dette strutture operative sarebbe altrimenti costretto ad
utilizzare la propria vettura per recarsi ai posti di ristoro, ricorrendo
comunque alla viabilita' ordinaria (e non alla rete autostradale) e
percorrendo distanze non compatibili con la pausa lavorativa contrattualmente
prevista.
Al riguardo, e' opportuno precisare che l'articolo 4 del decreto
legislativo 23 marzo 1998, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 1998, ha modificato l'articolo 48, comma 2, lettera c), nella
parte in cui disciplina il trattamento fiscale delle somme (indennita')
erogate ai dipendenti in sostituzione della somministrazione del vitto e del
servizio di mensa.
In particolare, per effetto della modifica apportata, le predette
somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un
importo complessivo giornaliero di lire 10.240 soltanto se corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone ove manchino strutture o
servizi di ristorazione.
In base a detta modifica, mentre le prestazioni sostitutive del
servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura
dei cosiddetti "buoni pasto", sono sempre escluse dalla tassazione fino
all'importo di lire 10.240, le indennita' di mensa, come sopra chiarito,
fruiscono della citata soglia di esclusione dalla formazione del reddito
soltanto se attribuite agli addetti ai cantieri edili, nonche' agli addetti ad
altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive
ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.
La nuova previsione normativa, peraltro, non consente di individuare
criteri di carattere generale per stabilire la sussistenza di "unita'
produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione"
essendo necessaria una verifica dei singoli casi concreti. Con riferimento a
tale locuzione si puo' ritenere, in linea di principio, che l'esclusione
dell'importo fino a 10.240 lire possa riguardare soltanto quelle categorie di
lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
. avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi,
quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare
articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa
pasto, viene attribuita una indennita' sostitutiva di mensa;
. essere addetti ad una unita' produttiva. Sono esclusi, quindi, coloro che
non sono stabilmente assegnati ad una "unita'" intesa come sede di lavoro;
. ubicazione della suddetta unita' in un luogo che, in relazione al periodo di
pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di
mezzi di trasporto, al piu' vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di
buoni pasto.
Tutto cio' premesso la scrivente ritiene che, nel caso prospettato
dalla societa' istante, l'indennita' di mensa corrisposta al personale delle
strutture operative, pari complessivamente a lire 5000 giornaliere, possa non
costituire, per i percipienti, reddito di lavoro dipendente qualora,
ovviamente, siano contemporaneamente soddisfatte le condizioni precedentemente
elencate.