annullate dalle Commissioni tributarie.
Alla Direzione Regionale delle Entrate
per il Friuli Venezia-Giulia.
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Sono state segnalate alla Scrivente alcune incongruenze nella
applicazione, da parte degli uffici di codesta Direzione Regionale,
dell'articolo 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare, in taluni casi:
1) per i ruoli emessi dai centri di servizio, vi sarebbero incertezze circa
l'individuazione dell'ufficio che deve assumere l'iniziativa dell'avvio
della procedura di rimborso;
2) l'esecuzione dei rimborsi da corrispondere, ai sensi della norma citata,
sulla base di sentenze delle commissioni tributarie favorevoli al
ricorrente sarebbe considerata preclusa in assenza della preventiva
notifica della sentenza stessa.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
1) Una volta intervenuta la sentenza favorevole al ricorrente, la procedura di
rimborso puo' essere avviata tanto dal centro di servizio (che, a seguito
dell'istanza di rimborso eventualmente presentata dal contribuente, puo'
richiedere la necessaria documentazione all'ufficio delle entrate o delle
imposte dirette che ha rappresentato l'Amministrazione Finanziaria in
giudizio) quanto dall'ufficio delle entrate o delle imposte dirette (che, a
seguito della ricezione del dispositivo della sentenza, puo' inviare di
propria iniziativa la documentazione in parola al centro di servizio),
fermo restando, naturalmente, che la competenza ad emettere il
provvedimento di sgravio del ruolo annullato dalla commissione tributaria
spetta, comunque, al centro di servizio che l'ha sottoscritto.
2) Secondo l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, se il ricorso di parte
viene accolto, "il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto
statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i
relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato
d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".
Ebbene, la disposizione in argomento e' diretta esclusivamente ad
individuare il termine entro il quale l'Amministrazione e' tenuta a
restituire al ricorrente le somme da esso pagate in dipendenza di un atto
tributario e non dovute per effetto di una sentenza della commissione
tributaria.
In effetti, come gia' affermato dalle Direzioni Regionali delle
Entrate per il Piemonte (cfr. nota prot. n. 97156089 del 24/12/1997) e per la
Lombardia (cfr. nota prot. n. 5-10241 dell'11/2/2000), l'effettivo fondamento
dell'obbligo di restituzione gravante sull'Amministrazione e' costituito dalla
pronuncia giurisdizionale favorevole al contribuente, e non dalla notifica
della stessa.
Pertanto, si ritiene che l'art. 68, comma 2, del d.lgs n. 546 del
1992, non imponga all'Amministrazione di attendere la notifica della sentenza
favorevole al contribuente per dare corso al relativo rimborso. Ne deriva che
il rimborso di cui allo stesso art. 68, comma 2, puo' essere disposto, dopo
che il competente ufficio sia venuto a conoscenza dell'esito del giudizio, a
prescindere dalla predetta notifica.
In particolare, l'ufficio puo' provvedere al rimborso dopo che il
dispositivo della sentenza gli e' stato comunicato dalla segreteria della
commissione tributaria ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992;
cio', naturalmente, limitatamente ai casi in cui il dispositivo stesso
contenga tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'importo da
rimborsare.