Risoluzione 46 del 10.04.00 

MATERIA FISCALE: Riscossione 


OGGETTO Rimborso di somme pagate a seguito di iscrizioni a ruolo
annullate dalle Commissioni tributarie. 



                            Alla Direzione Regionale delle Entrate            
                                 per il Friuli Venezia-Giulia.                
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        Sono state    segnalate    alla    Scrivente alcune incongruenze nella
applicazione, da    parte    degli    uffici   di codesta Direzione Regionale,
dell'articolo 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.               
        In particolare, in taluni casi:                                       
1) per i ruoli emessi dai centri di servizio, vi sarebbero  incertezze   circa
   l'individuazione dell'ufficio  che deve  assumere  l'iniziativa  dell'avvio
   della procedura di rimborso;                                               
2) l'esecuzione   dei  rimborsi da corrispondere, ai sensi della norma citata,
   sulla base    di    sentenze    delle  commissioni tributarie favorevoli al
   ricorrente sarebbe    considerata    preclusa   in assenza della preventiva
   notifica della sentenza stessa.                                            
        Al riguardo, si osserva quanto segue.                                 
1) Una volta intervenuta la sentenza favorevole al ricorrente, la procedura di
   rimborso puo'   essere avviata tanto dal centro di servizio (che, a seguito
   dell'istanza di   rimborso  eventualmente presentata dal contribuente, puo'
   richiedere la   necessaria documentazione all'ufficio delle entrate o delle
   imposte dirette   che   ha   rappresentato l'Amministrazione Finanziaria in
   giudizio) quanto dall'ufficio delle entrate o delle imposte dirette (che, a
   seguito della   ricezione   del dispositivo della sentenza, puo' inviare di
   propria iniziativa   la   documentazione  in parola al centro di servizio),
   fermo restando,    naturalmente,    che    la    competenza  ad emettere il
   provvedimento di   sgravio del ruolo annullato dalla commissione tributaria
   spetta, comunque, al centro di servizio che l'ha sottoscritto.             
2) Secondo  l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, se il ricorso di parte
   viene accolto,   "il   tributo   corrisposto in eccedenza rispetto a quanto
   statuito dalla   sentenza   della commissione tributaria provinciale, con i
   relativi interessi   previsti   dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato
   d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".        
   Ebbene, la    disposizione    in    argomento  e' diretta esclusivamente ad
   individuare il   termine   entro   il   quale l'Amministrazione e' tenuta a
   restituire al   ricorrente le somme da esso pagate in dipendenza di un atto
   tributario e   non   dovute   per effetto di una sentenza della commissione
   tributaria.                                                                
        In effetti,   come   gia'   affermato  dalle Direzioni Regionali delle
Entrate per  il Piemonte (cfr. nota prot. n. 97156089 del 24/12/1997) e per la
Lombardia (cfr.  nota prot. n. 5-10241 dell'11/2/2000), l'effettivo fondamento
dell'obbligo di restituzione gravante sull'Amministrazione e' costituito dalla
pronuncia giurisdizionale   favorevole   al contribuente, e non dalla notifica
della stessa.                                                                 
        Pertanto, si   ritiene   che  l'art. 68, comma 2, del d.lgs n. 546 del
1992, non  imponga all'Amministrazione di attendere la notifica della sentenza
favorevole al  contribuente per dare corso al relativo rimborso. Ne deriva che
il rimborso   di  cui allo stesso art. 68, comma 2, puo' essere disposto, dopo
che il   competente ufficio sia venuto a conoscenza dell'esito del giudizio, a
prescindere dalla predetta notifica.                                          
        In particolare,   l'ufficio   puo'  provvedere al rimborso dopo che il
dispositivo della   sentenza   gli  e' stato comunicato dalla segreteria della
commissione tributaria ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992;
cio', naturalmente,   limitatamente   ai   casi   in cui il dispositivo stesso
contenga tutti   gli   elementi  necessari alla determinazione dell'importo da
rimborsare.                                                                   
 
 
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Aggiornato il: 27 aprile 2000