DECRETO
31.03.2000
DECRETO 29.03.2000
CIRCOLARE D.R.E. della Lombardia 07.03.2000. n. 12
RISOLUZIONE 10.03.2000, n. 46
CIRCOLARE
D.R.E. Lombardia 7 aprile 2000, n.11
RELAZIONE del Secit
ARTICOLO
a cura di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
DECRETO
31.03.2000
"Estensione
dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del
nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli
articoli 17, comma 2, lettera h-ter), e 24, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241." In breve Si tratta del modello di versamento F24 che, a decorrere dal 1 maggio prossimo sostituisce quello attualmente in vigore. Delle novità del nuovo modello si è gia parlato nelle Novità del 10 aprile 2000, in occasione della pubblicazione del decreto e delle avvertenze sui quotidiani economici, alle quali pertanto si fa completo rinvio.
DECRETO
29.03.2000
"Approvazione del modello di dichiarazione agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1999 e delle
relative istruzioni" In breve Si tratta del decreto con cui viene approvato il modello di dichiarazione ICI, da presentare per dichiarare le eventuali variazioni della proprietà o dei diritti reali ceduti o acquistati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (per un approfondimento delle variazioni che fanno insorgere l'obbligo, Angelo Butani, in Il sole 24 ore del 13.04.2000) entro i termini per la presentazione delle dichiarazione annuale relativa l'anno in cui avviene la variazione che fa insorgere l'obbligo.. E' appena il caso di precisare che l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, disciplinando l'autonomia impositiva dei comuni, prevede che i comuni tramite regolamento possono prevedere forme diverse di comunicazione delle variazioni in questione, anche con tempistiche diverse da quelle delineate dal D.Lgs 504/1993. Pertanto si consiglia di osservare prioritariamente se il Comune di ubicazione degli immobili ha usufruito dell'autonomia concessagli dalla legge disponendo in modo difforme da quanto detto nelle righe che precedono. Si ricorda inoltre che in materia di autonomia regolamentare dei comuni il Ministero delle finanze si è espresso con la C.M. 31.12.1998, N. 296/E, messa in evidenza con le Novità del 18 gennaio 1999. In tale occasione l'amministrazione ha tenuto a chiarire che nel caso di approvazione del regolamento comunale relativamente alla dichiarazione ove fosse approvato il regolamento nel corso del 1999: q “il contribuente non deve più presentare la dichiarazione o denuncia di variazione ICI (nell’ipotesi in cui il regolamento proposto venga adottato nel 2000, l’esonero comincerà a decorrere nel 2001 per l’anno di imposta 2000)”;
CIRCOLARE D.R.E. della Lombardia 07.03.2000. n. 12"Imposte indirette
insufficiente versamento dell’acconto - Variazioni della percentuale di
riferimento - Soglia di non punibilità prevista dall'articolo 2, comma 4, lett.
b) della legge 23 marzo 1977, n. 97, nella misura del 75% - Obiettiva incertezza
sulla postata delle disposizioni - Inapplicabilità." In breve La circolare appare particolarmente interessante avuto riguardo alle conclusioni espresse riguardanti la condizione di obbiettiva incertezza, quale causa i non punibilità indicata dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs n. 472/97. La questione affrontata verte sulla distonia normativa, emersa tra i periodi d'imposta 1980 e 1988[1], tra l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 3 della legge 23.03.01997, n. 97 (disciplina degli acconti). Infatti mentre, a seguito di modifiche normative, l'articolo 1 prevedeva versamenti in acconto sempre superiori, passando dall'originario 75% al 90%, 92% e 98%, l'articolo 2, comma 3, rimando sempre ancorato all'originaria misura di acconto, prevedeva che in caso di insufficiente versamento degli acconti, gli interessi e le sanzioni dovessero essere applicate solamente se il versamento dell’acconto risultava inferiore al 75% del debito d'imposta emergente dal periodo d'imposta in corso. Sulla base di quanto sopra evidenziato l'ufficio imposte dirette di Maggenta ha chiesto se il calcolo previsionale dell'acconto calcolato nella misura del 75%, anziché sulla percentuale effettiva d'acconto, potesse indurre obbiettiva incertezza nell'ambito applicativo della norma tale da comportare causa di non punibilità. La circolare da prima chiarisce che sul punto, mentre il Ministero delle finanze è stato coerente nella considerazione che il calcolo previsionale dell'acconto doveva essere ancorato sulle percentuali di acconto via via stabile (vedi Nota n. 17.07.1997, n. 984/E e R.M. 30.10.1986) la giurisprudenza e la dottrina prevalente, di opinione contraria, ritenevano che il calcolo previsionale doveva rimanere legato alla percentuale del 75 prevista dall'articolo 2, comma 3 della legge del 1977. La D.R.E. della Lombardia fa inoltre notare che di recente la Cassazione con sentenza 10.09.1999, n. 9645, accogliendo l'interpretazione del Ministero delle finanze, ha specificatamente disposto che la misura previsionale dell’acconto doveva essere commisurata alle percentuali effettive di acconto. Ala luce delle considerazioni sopra esposte la circolare evidenzia che l'obbiettiva incertezza deve essere valutata sia exsate nella considerazione della singola norma a prestarsi ad interpretazioni difformi, tutte sostenibili in corrispondenza dell'assenza di istruzioni ministeriali, sia ex-post nella fase di applicazione in cui deve essere valutato il numero di soggetti che si sono comportati in modo diverso rispetto a quello poi ritenuto aderente al dettato normativo. Inoltre l'ufficio del Ministero
delle finanze ritiene importante ai fini dell'applicazione delle condizioni di
obbiettiva incertezza che il dubbio sull'ambito applicativo della norma sussista
tra tutti gli interpreti della norma fiscale (Ministero delle finanze,
Giurisprudenza e Dottrina). Elemento, quest'ultimo che, nel caso in questione,
non è presente dal momento che il Ministero delle finanze si è sempre espresso
secondo l'interpretazione stabilita poi conforme
alla legge dalla Corte di cassazione. Spunti critici La
circolare appare condivisibile quando vede la Corte di cassazione quale soggetto
deputato a dare l'interpretazione delle legge conforme al dettato normativo, ma
non altrettanto, avuto riguardo alle condizioni necessarie per il riconoscimento
dell'obbiettiva incertezza. Sembra
infatti che l'obbiettiva incertezza debba essere valutata solamente con
riferimento alle interpretazioni del Ministero delle finanze e non avuto
riguardo a tutta la platea degli interpreti delle leggi tributarie. In modo che
se il Ministero delle finanze da un'interpretazione difforme o, non prende
posizione, si può osservare la posizione della dottrina e della giurisprudenza,
se invece la posizione dell'amministrazione finanziaria è univocamente conforme
all'orientamento all'interprete delle leggi (Cassazione) allora l'obiettiva
incertezza è esclusa. Italia oggi
di martedì 11 aprile 2000, pag. 30
RISOLUZIONE 10.03.2000, n. 46"Rimborso di somme pagate a seguito di iscrizioni a
ruolo annullate dalle commissioni tributarie" In breve La risoluzione da interpretazione all'articolo 68, comma 2 del D.Lgs n. 546/1992, con riferimento all'indicazione dell'ufficio deputato all'erogazione del rimborso delle imposte versate in pendenza di giudizio che dopo la sentenza della commissione tributaria non risultano dovute e, della necessità o meno, sempre ai fini del rimborso, della preventiva notifica della decisione che accoglie il ricorso del contribuente. Il Ministero delle finanze chiarisce che, fermo restando che l'annullamento del ruolo compete necessariamente al centro di servizio imposte dirette ed indirette che lo ha emesso. La procedura di rimborso può essere attivata: § direttamente dal centro di servizio imposte dirette ed indirette a seguito di eventuale istanza di sgravio presentata dal contribuente; § dall'ufficio delle entrate che a seguito della comunicazione del disposto della sentenza comunica di propria iniziativa la documentazione al centro di servizio imposte dirette ed indirette. Avuto riguardo al secondo dubbio interpretativo la risoluzione indica che "l'effettivo fondamento dell'obbligo di restituzione gravante sull'amministrazione finanziaria è costituito dalla pronuncia giurisprudenziale favorevole al contribuente, e non dalla notifica della stessa". Pertanto la notifica delle sentenza indicata nel secondo comma del predetto articolo 68, deve essere vista solamente come elemento utile per indicare il termine ultimo per procedere al rimborso e non come elemento essenziale per procedere al rimborso stesso. Italia oggi
di mercoledì 12 aprile 2000, pag. 27
CIRCOLARE D.R.E. Lombardia 7 aprile 2000, n.11"Autotutela
autoannullamento d'ufficio degli atti impositivi - Ufficio incompetente -
Competenza residuale della direzione regionale delle entrate in caso di grave
inerzia - Responsabilità dei dipendenti e funzionari - Chiarimenti e
istruzioni." In breve La DRE della Lombardia, forse subissata da istanze di richiesta annullamento atti, si preoccupa di chiarire alcuni aspetti applicativi dell'articolo 1 del D.M. 11.02.1997, n. 37. In particolare viene sottolineato che la competenza per l'annullamento di provvedimenti amministrativi macroscopicamente viziati spetta all'ufficio che ha emesso l'atto ovvero, all'ufficio competente per l'accertamento d'ufficio. La competenza della D.R.E. è limitata solamente ai casi di annullamento di atti per importi (imposta, sanzioni e interessi) superiori al miliardo e in tutti i casi in cui sia configurabile grave inerzia dell'ufficio competente nel riesame della questione posta all'attenzione dal contribuente con apposita istanza. Secondo la direzione regionale lombarda, sebbene l'esercizio dell'autotutela resta comunque un potere discrezionale, nel senso che l'annullamento dell'atto non è un obbligo ma una facoltà, dell'amministrazione finanziaria, nel caso in cui l'ufficio verifica l'errore commesso, "l'ufficio stesso non possiede un potere discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o meno i propri errori" (in proposito anche C.M: 05.08.1998, n. 198). Premesso ciò il documento chiarisce che l'inerzia dell'ufficio si configura grave quando coesistono almeno due delle seguenti situazioni: § l'ufficio non risponde sull'esito della verifica "entro 120 giorni" dalla presentazione dell'istanza; § l'ammontare delle imposte interessi e sanzioni superi il miliardo; § vi sia stato un errore sulla persona un errore sul presupposto o vi sia stata una duplicazione dell'imposta. La circolare chiarisce infatti
che il passaggio di competenze tra un ufficio ad un altro non può che essere
giustificato da "casi assolutamente
patologici come tali passibili di eventuali sanzioni disciplinari, a carico del
responsabile dell'ufficio competente rimasto "gravemente"
inerte"I Al paragrafo n. 5 la circolare spiega che nei casi di inerzia grave il contribuente deve presentare istanza alla D.R.E. competente in cui denunciare e dimostrare la grave inerzia dell'ufficio competente e dovrà altresì allegare tutti gli atti necessari alla comprensione della questione posta all'attenzione. Sebbene il potere di annullamento degli atti in via sostitutiva compete solamente al direttore regionale, lo stesso si avvale della Commissione per l'autotutela (in Lombardia istituita con il D.M. 02.02.2000, n. 2). Le richieste di autotutela in via sostitutiva dovranno pertanto essere indirizzate alla Direzione regionale delle entrate per la Lombardia - Commissione per l'autotutela - Via Manin, 25, Milano. Italia oggi
di mercoledì 12 aprile 2000, pag. 29
RELAZIONE
del Secit
"Lo studio-indagine dei
super ispettori tributari sulle prospettive di evoluzione del commercio
elettronico via Internet e rischi di evasione dell'Iva e degli altri
tributi." In breve La prima parte del documento effettuata un'analisi delle varie modalità di commercio elettronico ( diretto ed indiretto) [2] nonché illustra le diverse e conseguenti forme di pagamento elettronico esperibili. Ovviamente tutta l'analisi è
effettuata nell'ottica dell'influenza o meno nell'attività di controllo da
parte dei verificatori delle attività poste in essere. Tuttavia dal documento
possono essere estrapolati gli orientamenti futuri in tema di tassazione
internazionale delle transazioni informatiche di cui si discute. Infatti, una
volta definito che l'attività svolta dal sito Internet di commercializzazione
si sostanzia i una prestazione di servizio, i problemi emergenti dall'E-commerce
emergono dalle considerazioni circa la territorialità fiscale delle transazioni
sottostanti sia in ambito comunitario che ovviamente extracomunitario. Ambito Italiano In ambito italiano non esiste
una regolamentazione fiscale ad oc per il commercio elettronico, esistono
tuttavia delle interpretazioni ufficiali che mirano ad assimilare la pratica in
discussione a forme di "commercio a distanza" già note nella pratica
fiscale. Imposta sul valore aggiunto Il commercio elettronico indiretto che, si ricorda, è quello in cui il sito Internet mette in contatto solamente acquirente e venditore non pone particolari problemi. In questi casi infatti sussiste ed è evidente il trasporto materiale dei beni o l'effettuazione della prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto. Al contrario per il commercio elettronico diretto, svolto tutto internamente al sito Internet, pone dei problemi sia dal punto dei controlli sia dal punto di vista dell'individuazione della territorialità dell'operazione. Nel caso dell'E-Commerce indiretto: § se il venditore è soggetto residente in Italia e il bene si trova in Italia si configura una normale operazione Iva imponibile in Italia; § se il venditore è residente in Italia mentre il bene viene spedito in altro paese comunitario, si tratta di una cessione comunitaria, e ovviamente sarà acquisto comunitario nell'ipotesi inversa; §
se viene il venditore è soggetto residente in Italia e il bene
viene spedito fuori dai confini comunitari si tratta di una esportazione non soggetta mentre si tratta
di un'impostazione nel caso in cui il venditore è residente in altro Paese
extra UE e l'acquirente è italiano. Nel caso di commercio elettronico diretto la prestazione del servizio o la cessione del bene avviene direttamente sfruttando la rete telematica. In sostanza si tratta di cessioni di software ovvero di prestazioni di gioco d'azzardo o altre ancora effettuate direttamente dal terminale personale. In questi casi il SECIT prende atto che l'orientamento attuale, "de Jure cotendo", forse per semplificare, è quello di definire tali pratiche quali prestazioni di servizio. Tuttavia anche per far osservare la diversa angolazione dei problemi, la relazione osserva sia le ipotesi di cessione di beni che di prestazione di servizi. § nei casi in cui il venditore è soggetto residente in Italia l'applicazione dell'imposta in Italia o in latro paese membro dipende dalla residenza del destinatario ovvero del paese in cui il bene viene utilizzato (lettere da d) ad f) dell'articolo 7 DPR n. 633/1972); § nei casi in cui il cedente è residente in un paese della UE: ü se l'operazione è definita quale cessione di beni si configura acquisto intracomunitario per il soggetto acquirente; ü se invece l'operazione è una prestazione di servizi sarà imponibile in Italia se ivi utilizzata. § nel caso di importazione da paesi terzi: ü se si configura cessione di beni l'iva è assolta in dogana sul valore complessivo del supporto comprensivo dei dati e delle istruzioni contenute, ü se invece si tratta di prestazione di servizio l'imponibilità è limitata al valore del servizio prestato. Il SECIT non nasconde che tale
assimilazione denota dei problemi nell'espletamento degli accertamenti e dei
controlli. Imposte sui redditi Avuto riguardo alla imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei servizi Web di commercio elettronico il Secit ha chiarito che ovviamente costituiscono presupposto per l'applicazione sia dell'IRPEF che dell'IRPEG ma che tuttavia pongono dei problemi in ordine all'accertabilità di tali redditi che non all'individuazione della territorialità di imposizione del reddito loro prodotto. In particolare deve essere chiarito se e in quali casi un sito web può definirsi stabile organizzazione. Il Secit riferisce che eminenti giuristi di livello internazionale sono dell'idea che un sito web o un server non possono essere considerati stabile organizzazione. Pertanto, continua la relazione,
il reddito prodotto da società estere in Italia andrà tassato nel paese di
origine mentre il reddito prodotto all'estero da società residenti in Italia
operanti all'estero dovrà essere tassato in Italia. Spunti critici Le
conclusioni a cui giunge il Secit non appaio aderenti al dettato normativo e
alle recenti indicazioni fornite dall'OCSE. Infatti come è noto in ipotesi di
applicazione delle disposizioni del TUIR i redditi che si reputano prodotti in
Italia da soggetti residenti all'estero senza stabile organizzazione sono
comunque tassati in Italia, salva l'esistenza di convenzioni contro le doppie
imposizioni, mentre i redditi conseguiti all'estero sono tassati in Italia ai
quali ed è riconosciuto un credito d'imposta (articolo 15 e 92 del TUIR) per le
eventuali imposte pagate all'estero. Inoltre, sempre in materia di imposte sui redditi viene completamente ignorata la proposta di modifica alo schema OCSE di convenzione contro le doppie imposizione (Vedi Novità del 25 ottobre 1999). In
questa sede si ricorda che secondo tale proposta: §
Sito
web - Fintanto che il sito web non può
essere considerato una «persona» (come definita dal Commentario all’articolo
3), non può essere considerato una stabile organizzazione della società per
effetto delle disposizioni contenute nel paragrafo 5 del Commentario
all’articolo 5. §
Server
- Per
il server i requisiti per essere considerato stabile organizzazione, sono quelli
di risiedere stabilmente in un posto definito per un sufficiente periodo di
tempo (così come indicato dal paragrafo 1 del Commentario all’articolo 5), a
nulla rileva che il server sia spostabile o sia fisso Tuttavia fintanto che l’Isp
(Internet server provider) non ha
l’autorità per concludere contratti in nome e per conto della società
che svolge il commercio elettronico tramite siti web, non può essere
considerato una stabile organizzazione della società. Al contrario se le
transazioni elettroniche svolte tramite l’elaboratore rimangono confinate fra
le attività ausiliarie e preparatorie trattate dal paragrafo 4 del Commentario
all’articolo 5, il server non costituisce una stabile organizzazione. La posizione della UE In ambito comunitario la Comunicazione delle comunità ha compilato una comunicazione al parlamento europeo e ad altri organi della UE (COM(97)0157 - C4-0297/97) in cui si chiedeva l'adozione di una direttiva comunitaria diretta a prevedere un sistema Iva basato sull'imposizione all'origine. Secondo questo sistema ogni "operatore on the Web" dovrebbe aprire una posizione Iva in uno dei Paesi UE in cui opera e applicare quindi l'imposta secondo le regole di detto paese, compresa la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati da operatori economici residenti nella EU. In sostanza la proposta mira ad allargare i confini dell'Italia ai fini dell'applicazione dell'iva a tutta l'Europa per le attività di commercio elettronico, anticipando quindi entrata in vigore definitiva della VI direttiva comunitaria limitatamente a questa forma di commercio. Ovviamente la comunicazione di cui si discute indica inoltre le linee guida a cui la direttiva proposta dovrà essere permeata, per la lettura delle quali si rinvia alla relazione in commento. Italia Oggi
di sabato 15 aprile 2000, inserto
ARTICOLO a cura di
Primo Ceppellini e Roberto Lugano
"Dichiarazioni - la circolare del Ministero non ha
chiarito tutte le questioni aperte - Per gli incentivi della "Visco"
ancora un decalogo di incertezze." In breve Il breve scritto evidenzia dei dubbi rimasti aperti e le nuove perplessità sorte dopo l'emanazione della circolare del ministero delle finanze n. 51 del 2000 (vedi Novità del 27 marzo 2000), avuto riguardo agli ambiti applicativi della c.d. "agevolazione Visco". La prima perplessità riguarda le indicazioni fornite circa la partecipazione alla formazione degli investimenti in beni strumentali nuovi rilevanti per l'agevolazione nei casi in cui il bene viene costruito in appalto. La circolare evidenzia che in questi casi per la determinazione della quota parte d'opera non ancora conclusa alla fine dell'esercizio si deve fare riferimento agli importi liquidati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. L'autore precisa che la valutazione dell'opera a stato di avanzamento di lavori si realizza solamente nei casi in cui la realizzazione dell'opera si protrae per un periodo superiore a 12 mesi (artiocolo 60 del TUIR). Se al contrario l'opera si realizza per un periodo inferiore a 12 mesi, sebbene a cavallo d'anno, la valutazione deve essere effettuata solamente al compimento dell'opera (articolo 75 del TUIR). L'autore ritiene che il Ministro delle finanze nella circolare si voleva riferire solamente alla prima fattispecie (articolo 60 TUIR). Inoltre in merito allo stesso punto viene fatta rilevare la discrasia tra il chiarimento appena affrontato e la precisazione, sempre contenuta nella stessa circolare, secondo cui l'investimento rileva solamente se il bene entra in funzione in uno dei due esercizi agevolati. Nei casi di valutazione a stato di avanzamento il bene alla fine dei due anni potrebbe non esistere ancora. Viene poi messo in evidenza che sebbene il Ministero delle finanze abbia inteso includere nell'agevolazione i beni d'investimento costruiti in economia, limita la rilevanza a quelli la cui produzione è iniziata in uno dei due esercizi agevolati. L'autore si chiede come ci si debba comportare per opere in economia iniziate ad esempio nel 1998. Lo scritto precisa inoltre che in considerazione che nell'agevolazione sono inclusi gli investimenti effettuati tramite contratti di leasing, dalle riduzioni oltre che gli ammortamenti e le cessioni di beni dovrebbero essere sottratti le eventuali cessioni dei contatti di leasing. Viene fatto rilevare che mentre la circolare, ai fini di uniformare il trattamento tra investimenti in leasing e investimenti tramite l'acquisto di beni nuovi, chiarisce che le quote di ammortamento calcolate sui beni oggetto dell'agevolazione non rilevano, le istruzioni alla compilazione del quadro RJ includono ancora tale voce tra le riduzioni. L'autore mette in evidenza che il Ministero delle finanze nella circolare n. 51 chiarisce che il riferimento all'articolo 4 del D.Lgs sulla DIT è effettuato solamente al fine di determinare l'ammontare di patrimonio netto rilevate ai fini dell'applicazione dell'agevolazione e non si deve intendere quale riferimento ai criteri dettati per tale altra forma di incentivo alla capitalizzazione. Pertanto, indica l'autore, non dovrebbe rendersi applicabile neanche l'altra norma contenuta nell'articollo 1, comma 1 ultimo periodo del D.Lgs n. 466/1997, secondo cui nei casi di esercizio a cavallo d'anno il conferimento deve essere ragguagliato al periodo di tempo interessato. Da ultimo gli autori si chiedono se la norma, attualmente contenuta nel collegato alla legge finanziaria 2000, che prevede il riporto avanti nel tempo dei valori che non hanno potuto usufruire dell'agevolazione possa essere applicata a proprio piacimento per il riporto di soli valori positivi e non anche di quelli negativi. In altre parole ci si chiede se in un periodo d'imposta non ho usufruito dell'agevolazione perché ho avuto un incremento di patrimonio associato solamente a disinvestimenti, devo portare avanti nel tempo gli incrementi di patrimonio o anche i decrementi di investimenti o solamente i primi?. Gli autori inoltre si chiedono se il riporto avanti nel tempo è una mera facoltà o un obbligo ? Il
sole 24 ore di venerdì 14 aprile 2000, pag, 20 [1]
Dal periodo d'imposta 1989 la disciplina degli acconti è stata riformulata
dal D.L.69/1989, convertito dalla legge n. 154/1989, abrogando quindi
completamente la vecchia disciplina. - [2]
Mentre il commercio elettronico diretto interessa prodotti informatici
scaricabili direttamente dal sito che li commercializza, il commercio
elettronico indiretto riguarda la commercializzazione di prodotti o servizi
che verranno spediti successivamente dalla società produttrice o effettuati
dal prestatore del servizio. - |
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