Risoluzione 7 del 26.01.00 MATERIA FISCALE: Riscossione OGGETTO Articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 21 luglio 1999, n.259 - Modalita' di versamento di imposte sostitutive o ritenute. TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate All'Associazione Bancaria Italiana All'Ascotributi Alle Poste Italiane S.p.a. Alla Sogei Alla Struttura di Gestione e, per conoscenza, Al Consorzio Nazionale dei Concessionari Ufficio R.I. ------------------------------ L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999, ha portato alcune modificazioni al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che hanno interessato il regime tributario dei redditi conseguiti da soggetti non residenti, i criteri di determinazione della base imponibile dei proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e valute estere, nonche' da determinate operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria. L'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 1999 stabilisce che dette modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999 e il successivo comma 4 dispone che: " Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi realizzati, nonche' per redditi di capitale divenuti esigibili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1, sono indicate nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva e le ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovuti a saldo". Tuttavia, il comma 5 dello stesso articolo prevede che tale versamento possa essere effettuato direttamente dagli intermediari abilitati, in luogo del contribuente e dietro specifica opzione dello stesso. In tal caso gli intermediari effettuano il relativo versamento entro il medesimo termine di versamento delle imposte applicate nel mese di dicembre 1999. Cio' premesso, si rende necessario disporre circa le modalita' di versamento delle suddette imposte sia da parte dei contribuenti in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1999, sia da parte degli intermediari abilitati. Al riguardo, considerato che trattasi di un versamento derivante dalla applicazione di una disposizione di carattere transitorio, e, quindi, di un versamento una tantum, la scrivente ritiene che non sia opportuno istituire nuovi codici-tributo: i contribuenti possono quindi utilizzare il codice 1240 istituito per un analogo versamento di imposte su redditi di natura finanziaria in sede di presentazione della dichiarazione (imposta sostitutiva di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 239 del 1996) e i sostituti d'imposta potranno utilizzare i codici-tributo istituiti ai fini dei versamenti che gli stessi normalmente effettuano. |
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