Risoluzione 7 del 26.01.00

MATERIA FISCALE: Riscossione

OGGETTO Articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 21 luglio 1999, n.259 - Modalita' di versamento di imposte sostitutive o ritenute.

TESTO
                               Alle Direzioni Regionali delle Entrate         
                               All'Associazione Bancaria Italiana             
                               All'Ascotributi                                
                               Alle Poste Italiane S.p.a.                     
                               Alla Sogei                                     
                               Alla Struttura di Gestione                     
                  e, per  conoscenza,                                         
                               Al Consorzio Nazionale dei Concessionari       
                                  Ufficio R.I.                                
                        ------------------------------                        
        L'articolo 2,   comma   1, del decreto legislativo  21 luglio 1999, n.
259, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999, ha portato
alcune modificazioni   al   decreto legislativo  21 novembre 1997, n. 461, che
hanno interessato  il regime tributario dei redditi conseguiti da soggetti non
residenti, i   criteri   di  determinazione della base imponibile dei proventi
derivanti da  operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e valute
estere, nonche'   da   determinate  operazioni che generano redditi diversi di
natura finanziaria.                                                           
        L'articolo 2,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 1999
stabilisce che   dette modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999 e
il successivo comma 4 dispone che: " Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli
altri redditi   realizzati, nonche' per redditi di capitale divenuti esigibili
anteriormente alla  data di entrata in vigore del presente decreto, le somme o
i valori  assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o
per le   ritenute   dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1,
sono indicate   nella   dichiarazione  dei redditi. L'imposta sostitutiva e le
ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi
dovuti a saldo".                                                              
        Tuttavia, il comma 5 dello stesso articolo prevede che tale versamento
possa essere   effettuato  direttamente dagli intermediari abilitati, in luogo
del contribuente   e   dietro  specifica opzione dello stesso. In tal caso gli
intermediari effettuano   il  relativo versamento entro il medesimo termine di
versamento delle imposte applicate nel mese di dicembre 1999.                 
        Cio' premesso,   si   rende  necessario disporre circa le modalita' di
versamento delle   suddette imposte sia da parte dei contribuenti in occasione
della presentazione   della   dichiarazione   dei  redditi relativa al periodo
d'imposta in   corso   al   1   gennaio  1999, sia da parte degli intermediari
abilitati.                                                                    
        Al riguardo, considerato che trattasi di un versamento derivante dalla
applicazione di   una  disposizione di carattere transitorio, e, quindi, di un
versamento una   tantum,  la scrivente ritiene che non sia opportuno istituire
nuovi codici-tributo:  i contribuenti possono quindi utilizzare il codice 1240
istituito per    un    analogo    versamento   di imposte su redditi di natura
finanziaria in  sede di presentazione della dichiarazione (imposta sostitutiva
di cui   all'art.  4, comma 2, D.Lgs. n. 239 del 1996) e i sostituti d'imposta
potranno utilizzare  i codici-tributo istituiti ai fini dei versamenti che gli
stessi normalmente effettuano.                                                
 
 
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Aggiornato il: 05 febbraio 2000