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Risoluzione 7 del 26.01.00 MATERIA FISCALE: Riscossione OGGETTO Articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 21 luglio 1999, n.259 - Modalita' di versamento di imposte sostitutive o ritenute. TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
All'Associazione Bancaria Italiana
All'Ascotributi
Alle Poste Italiane S.p.a.
Alla Sogei
Alla Struttura di Gestione
e, per conoscenza,
Al Consorzio Nazionale dei Concessionari
Ufficio R.I.
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L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 luglio 1999, n.
259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999, ha portato
alcune modificazioni al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che
hanno interessato il regime tributario dei redditi conseguiti da soggetti non
residenti, i criteri di determinazione della base imponibile dei proventi
derivanti da operazioni di pronti contro termine e riporto su titoli e valute
estere, nonche' da determinate operazioni che generano redditi diversi di
natura finanziaria.
L'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 1999
stabilisce che dette modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999 e
il successivo comma 4 dispone che: " Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli
altri redditi realizzati, nonche' per redditi di capitale divenuti esigibili
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme o
i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o
per le ritenute dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1,
sono indicate nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva e le
ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi
dovuti a saldo".
Tuttavia, il comma 5 dello stesso articolo prevede che tale versamento
possa essere effettuato direttamente dagli intermediari abilitati, in luogo
del contribuente e dietro specifica opzione dello stesso. In tal caso gli
intermediari effettuano il relativo versamento entro il medesimo termine di
versamento delle imposte applicate nel mese di dicembre 1999.
Cio' premesso, si rende necessario disporre circa le modalita' di
versamento delle suddette imposte sia da parte dei contribuenti in occasione
della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 1999, sia da parte degli intermediari
abilitati.
Al riguardo, considerato che trattasi di un versamento derivante dalla
applicazione di una disposizione di carattere transitorio, e, quindi, di un
versamento una tantum, la scrivente ritiene che non sia opportuno istituire
nuovi codici-tributo: i contribuenti possono quindi utilizzare il codice 1240
istituito per un analogo versamento di imposte su redditi di natura
finanziaria in sede di presentazione della dichiarazione (imposta sostitutiva
di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 239 del 1996) e i sostituti d'imposta
potranno utilizzare i codici-tributo istituiti ai fini dei versamenti che gli
stessi normalmente effettuano.
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