Risoluzione 82 del 06.06.00 

MATERIA FISCALE: Irpeg 



OGGETTO Quesito in ordine al trattamento fiscale delle riserve in sospensione 
d'imposta ex art. 4 D.Lgs. 358/97. 



TESTO
                                       Alla Direzione Regionale delle Entrate 
                                            per il Molise                     
                     ------------------------------------                     
        Con apposito   quesito indirizzato alla competente Direzione Regionale
delle Entrate,   nonche'  alla scrivente, la societa' ...  S.p.A., con sede in
Isernia, ha  chiesto di conoscere un parere in merito alla seguente operazione
di riorganizzazione aziendale.                                                
        La societa'   istante  detiene una partecipazione di controllo del 40%
nella  societa'   ...  GROUP S.p.A.   Quest'ultima   utilizza  la societa' ...
SERVICES S.p.A. per il completamento del proprio ciclo produttivo.            
        Volendo rafforzare   il controllo sulla ...  GROUP S.p.A., la societa'
...   intende   acquisire  il 100%  del  capitale  sociale della  societa' ...
SERVICES, mediante fusione per incorporazione della stessa.                   
        In conseguenza  di detta operazione, la societa' ...  dovra' procedere
ad un  riduzione del proprio patrimonio netto (11,8 miliardi ante fusione), al
fine di   assorbire   il   patrimonio   netto dell'incorporata negativo per 10
miliardi circa, in conseguenza di perdite gestionali.                         
        A tal   fine   viene chiesto di sapere se sia possibile procedere alla
copertura di  dette perdite utilizzando una "riserva in sospensione d'imposta"
formatasi a  seguito del conferimento, effettuato ai sensi dell'articolo 4 del
D.Lgs. 358/1997, di un'azienda  precedentemente  posseduta   alla societa' ...
GROUP S.p.A.                                                                  
        Viene precisato,   altresi',   che l'operazione di fusione prospettata
intende raggiungere  unicamente obiettivi di natura economica in una logica di
perseguimento di   economie   di   scala   e, dunque, di maggiori profitti. Si
prescinde, dunque,   da qualsiasi motivazione di ordine fiscale, atteso che la
societa' incorporante   non   utilizzera',   ai fini fiscali, le perdite della
societa' incorporata.                                                         
        A riguardo   si   precisa  che la riserva formatasi in conseguenza del
conferimento d'azienda effettuato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 358 del 1997
non costituisce,   fiscalmente,  un fondo in sospensione d'imposta, bensi' una
libera posta del patrimonio netto.                                            
        Il dato   testuale  della norma, che non reca una specifica disciplina
fiscale per  la riserva da conferimento, trova piena corrispondenza con la sua
struttura e la sua ratio.                                                     
        Nel contesto   dell'art.   4  del d.lgs. 358 citato, i nuovi valori da
conferimento sono  privi di rilevanza fiscale sia per la conferente che per la
conferitaria, a   differenza  di quanto era previsto dalle precedenti leggi di
carattere agevolativo   temporaneo (ad es. dalla L. 576 del 1975 e dalla L 904
del 1977),   che   attribuivano   pieno riconoscimento ai valori assunti dalla
conferitaria.                                                                 
        Su tale   differenza  si fonda il diverso trattamento delle riserve in
sospensione.                                                                  
        L'iscrizione del   fondo  in sospensione d'imposta era finalizzata, in
quel contesto,   ad evitare una piu' o meno rapida monetizzazione - attraverso
la sua distribuzione ai soci - del vantaggio fiscale immediatamente conseguito
dalla conferitaria,   cui   erano   consentiti  maggiori ammortamenti e minori
redditi imponibili.                                                           
        Poiche' la   legge  ammetteva il salto d'imposta, solo tendenzialmente
destinato a   ricomporsi nel momento in cui la conferente avesse realizzato le
azioni o quote ricevute, la particolare disciplina delle riserve dava evidenza
ad un   arricchimento patrimoniale unicamente utilizzabile per coprire perdite
d'esercizio.                                                                  
        Nei conferimenti    agevolati    la    sospensione sui maggiori valori
attribuiti in   sede   di   conferimento   permaneva - per la conferente - sia
nell'Attivo, con riguardo alle azioni o quote della conferitaria il cui valore
fiscale rimaneva  inferiore a quello di libro, sia nel Passivo, nella apposita
"riserva". Tra  la sospensione nell'Attivo e quella nel Passivo sussisteva una
reciproca interrelazione.                                                     
        Il realizzo    delle    partecipazioni,  implicandone l'imponibilita',
riduceva, per    pari    importo,    la  riserva da considerare fiscalmente in
sospensione d'imposta.                                                        
        Viceversa, il  concorso al reddito della riserva distribuita provocava
il contestuale incremento del valore fiscale della partecipazione.            
        Soltanto il   suo   utilizzo  a copertura di perdite, non configurando
fattispecie imponibile,   non   aveva alcun effetto d'affrancamento del valore
fiscale della partecipazione.                                                 
        Nel sistema   attuale,   introdotto   dall'art.  4 del d.lgs. 358/97 i
maggiori valori  non sono fiscalmente riconosciuti  ne' per la conferente, ne'
per la conferitaria.                                                          
        Essi vanno   considerati valori in sospensione d'imposta nel senso che
determinano l'emersione  di una plusvalenza tassabile solo al momento del loro
realizzo.                                                                     
        Il compito   di  raccordare la situazione civilistica a quella fiscale
viene assolto  da un prospetto di riconciliazione in cui vanno, per l'appunto,
raffrontati i dati iscritti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 
        In un   tale sistema, non si crea, neppure nell'immediato, alcun salto
d'imposta che richieda di essere "moderato" da istituti di pura cautela, quali
i fondi  in sospensione, il cui fine era impedire la monetizzazione, in favore
dei soci, delle plusvalenze emerse.                                           
        Il conto  che impropriamente nell'istanza viene denominato "riserva in
sospensione d'imposta",    e',    dunque,    esclusivamente una voce di natura
civilistica che,    ai    fini    fiscali,  e' liberamente utilizzabile per la
copertura di   perdite   d'esercizio e liberamente distribuibile ai soci senza
alcun onere   impositivo   per   la   societa'.  E cio' senza alcun effetto di
affrancamento dei valori in sospensione iscritti nell'Attivo che si renderanno
comunque imponibili al momento del loro realizzo.                             
 
 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 16 luglio 2000