

Risoluzione 82 del 06.06.00
MATERIA FISCALE: Irpeg
OGGETTO Quesito in ordine al trattamento fiscale delle riserve in sospensione
d'imposta ex art. 4 D.Lgs. 358/97.
TESTO
Alla Direzione Regionale delle Entrate
per il Molise
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Con apposito quesito indirizzato alla competente Direzione Regionale
delle Entrate, nonche' alla scrivente, la societa' ... S.p.A., con sede in
Isernia, ha chiesto di conoscere un parere in merito alla seguente operazione
di riorganizzazione aziendale.
La societa' istante detiene una partecipazione di controllo del 40%
nella societa' ... GROUP S.p.A. Quest'ultima utilizza la societa' ...
SERVICES S.p.A. per il completamento del proprio ciclo produttivo.
Volendo rafforzare il controllo sulla ... GROUP S.p.A., la societa'
... intende acquisire il 100% del capitale sociale della societa' ...
SERVICES, mediante fusione per incorporazione della stessa.
In conseguenza di detta operazione, la societa' ... dovra' procedere
ad un riduzione del proprio patrimonio netto (11,8 miliardi ante fusione), al
fine di assorbire il patrimonio netto dell'incorporata negativo per 10
miliardi circa, in conseguenza di perdite gestionali.
A tal fine viene chiesto di sapere se sia possibile procedere alla
copertura di dette perdite utilizzando una "riserva in sospensione d'imposta"
formatasi a seguito del conferimento, effettuato ai sensi dell'articolo 4 del
D.Lgs. 358/1997, di un'azienda precedentemente posseduta alla societa' ...
GROUP S.p.A.
Viene precisato, altresi', che l'operazione di fusione prospettata
intende raggiungere unicamente obiettivi di natura economica in una logica di
perseguimento di economie di scala e, dunque, di maggiori profitti. Si
prescinde, dunque, da qualsiasi motivazione di ordine fiscale, atteso che la
societa' incorporante non utilizzera', ai fini fiscali, le perdite della
societa' incorporata.
A riguardo si precisa che la riserva formatasi in conseguenza del
conferimento d'azienda effettuato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 358 del 1997
non costituisce, fiscalmente, un fondo in sospensione d'imposta, bensi' una
libera posta del patrimonio netto.
Il dato testuale della norma, che non reca una specifica disciplina
fiscale per la riserva da conferimento, trova piena corrispondenza con la sua
struttura e la sua ratio.
Nel contesto dell'art. 4 del d.lgs. 358 citato, i nuovi valori da
conferimento sono privi di rilevanza fiscale sia per la conferente che per la
conferitaria, a differenza di quanto era previsto dalle precedenti leggi di
carattere agevolativo temporaneo (ad es. dalla L. 576 del 1975 e dalla L 904
del 1977), che attribuivano pieno riconoscimento ai valori assunti dalla
conferitaria.
Su tale differenza si fonda il diverso trattamento delle riserve in
sospensione.
L'iscrizione del fondo in sospensione d'imposta era finalizzata, in
quel contesto, ad evitare una piu' o meno rapida monetizzazione - attraverso
la sua distribuzione ai soci - del vantaggio fiscale immediatamente conseguito
dalla conferitaria, cui erano consentiti maggiori ammortamenti e minori
redditi imponibili.
Poiche' la legge ammetteva il salto d'imposta, solo tendenzialmente
destinato a ricomporsi nel momento in cui la conferente avesse realizzato le
azioni o quote ricevute, la particolare disciplina delle riserve dava evidenza
ad un arricchimento patrimoniale unicamente utilizzabile per coprire perdite
d'esercizio.
Nei conferimenti agevolati la sospensione sui maggiori valori
attribuiti in sede di conferimento permaneva - per la conferente - sia
nell'Attivo, con riguardo alle azioni o quote della conferitaria il cui valore
fiscale rimaneva inferiore a quello di libro, sia nel Passivo, nella apposita
"riserva". Tra la sospensione nell'Attivo e quella nel Passivo sussisteva una
reciproca interrelazione.
Il realizzo delle partecipazioni, implicandone l'imponibilita',
riduceva, per pari importo, la riserva da considerare fiscalmente in
sospensione d'imposta.
Viceversa, il concorso al reddito della riserva distribuita provocava
il contestuale incremento del valore fiscale della partecipazione.
Soltanto il suo utilizzo a copertura di perdite, non configurando
fattispecie imponibile, non aveva alcun effetto d'affrancamento del valore
fiscale della partecipazione.
Nel sistema attuale, introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 358/97 i
maggiori valori non sono fiscalmente riconosciuti ne' per la conferente, ne'
per la conferitaria.
Essi vanno considerati valori in sospensione d'imposta nel senso che
determinano l'emersione di una plusvalenza tassabile solo al momento del loro
realizzo.
Il compito di raccordare la situazione civilistica a quella fiscale
viene assolto da un prospetto di riconciliazione in cui vanno, per l'appunto,
raffrontati i dati iscritti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
In un tale sistema, non si crea, neppure nell'immediato, alcun salto
d'imposta che richieda di essere "moderato" da istituti di pura cautela, quali
i fondi in sospensione, il cui fine era impedire la monetizzazione, in favore
dei soci, delle plusvalenze emerse.
Il conto che impropriamente nell'istanza viene denominato "riserva in
sospensione d'imposta", e', dunque, esclusivamente una voce di natura
civilistica che, ai fini fiscali, e' liberamente utilizzabile per la
copertura di perdite d'esercizio e liberamente distribuibile ai soci senza
alcun onere impositivo per la societa'. E cio' senza alcun effetto di
affrancamento dei valori in sospensione iscritti nell'Attivo che si renderanno
comunque imponibili al momento del loro realizzo.
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