

Schema di disegno di legge delega recante "Interventi per
favorire lo sviluppo della previdenza complementare" approvato il
04.02.2000 dal Consiglio dei ministri.
ARTICOLO 1
(Interventi per favorire lo
sviluppo della previdenza complementare)
1.Al fine di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, il Governo
è delegato a emanare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge uno o più decreti legislativi con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) destinazione degli accantonamenti annuali relativi al trattamento di fine
rapporto (Tfr) di cui all’articolo 2120 del Codice civile, alle forme
pensionistiche complementari previste dall’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, prevedendo, nel
rispetto del principio "pro-rata":
1) la possibilità da parte dei lavoratori per i quali non sussistano o non
operino le fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, di destinare gli accantonamenti annuali al Tfr a
fondi intercategoriali istituiti con le modalità descritte dall’articolo 3
del predetto decreto legislativo o alle forme pensionistiche previste
dall’articolo 9 dal medesimo decreto;
2) il diritto per i lavoratori di optare per modalità diverse di destinazione
dei predetti accantonamenti annuali al Tfr con predisposizione di misure e
strumenti idonei che assicurino in tali casi prestazioni equivalenti, sotto i
profili del rischio, del rendimento e della liquidità, a tutte quelle previste
dalla normativa vigente con riguardo al trattamento di fine rapporto e la
canalizzazione delle disponibilità finanziarie così derivanti verso la piccola
e media impresa e l’artigianato;
3) la riduzione dei limiti temporali di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e la loro definizione anche per il
fondo intercategoriale di cui al punto 1) della presente lettera;
b) soppressione contestuale, garantendo gli equilibri di finanza pubblica, del
contributo destinato al Fondo di garanzia istituito ai sensi dell’articolo 2
della legge 29 maggio 1982 n. 297, per la quota relativa al trattamento di fine
rapporto, con assunzione della garanzia della prestazione equivalente di cui al
punto 2) della lettera a) a carico del bilancio dello Stato e abolizione
dell’accantonamento di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
c) definizione, relativamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con riferimento alle quote maturande del
trattamento di fine rapporto, dei livelli e delle modalità di destinazione alle
forme di previdenza complementare tenendo conto del decreto del presidente del
Consiglio dei ministri attuativo dell’accordo quadro del 29 luglio 1999 e
prevedendo:
1) l’integrale destinazione ai fondi pensione del trattamento di fine
rapporto, attraverso l’elevazione della quota di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri attuativo
dell’accordo quadro del 29 luglio 1999, ai sensi dell’articolo 2, commi 5,
6, 7, 8 e 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo lo schema virtuale di cui all’articolo 2, commi 3 e 5,
del predetto decreto;
2) il versamento effettivo ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto
fino a un importo di ulteriori lire 500 miliardi annui rispetto a quelli
previsti dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
d) predisposizione di misure e modalità specifiche di attuazione di quanto
previsto dal presente provvedimento, in caso di presenza di forme di previdenza
integrativa obbligatoria anche attraverso la trasformazione in forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni;
e) raccordo delle norme delegate di cui al presente articolo con le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 299, e al decreto legislativo
attuativo dell’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
f) utilizzo, per il concorso alla copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione della presente delega, delle economie conseguenti al decreto
legislativo attuativo dell’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
anche per gli effetti prodotti dalle disposizioni contenute nella presente
delega.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal
Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, ai fini
dell’espressione del parere, entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto per l’esercizio della relativa delega. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine senza che le competenti
Commissioni abbiano espresso il predetto parere, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalità di cui al comma 2, attenendosi ai principi
e ai criteri direttivi di cui al comma 1.