21 dei 25 articoli del Decreto
legislativo recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205" approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri il
03.03.2000. TITOLO I Definizioni ARTICOLO 1 Definizioni 1.Ai fini del presente
decreto legislativo: a) per "fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli
altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie,
emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che
indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a
quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli
effettivi; b) per "elementi
attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che
concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o
delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto; c) per
"dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in
qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o
persone fisiche; d) il "fine di
evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi
l’evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di
conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito
d’imposta, e del fine di consentirli a terzi; e) riguardo ai fatti
commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o
rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le
imposte" e il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono
riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale
si agisce; f) per "imposta
evasa" si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e
quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso
di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da
terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta
prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo
termine; g) le soglie di punibilità
riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare
dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta
esposto nella dichiarazione. TITOLO II Delitti CAPO I Delitti in materia di
dichiarazione ARTICOLO 2 Dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1.È punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2.Il fatto si considera
commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili
obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti
dell’amministrazione finanziaria. 3.Se l’ammontare degli
elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la
reclusione da sei mesi a due anni. ARTICOLO 3 Dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici 1.Fuori dei casi previsti
dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla
base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e
avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento, indica
in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente: a) l’imposta evasa è
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta
milioni; b) l’ammontare
complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o,
comunque, è superiore a lire tre miliardi. ARTICOLO 4 Dichiarazione infedele 1.Fuori dei casi previsti
dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una
delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente: a) l’imposta evasa è
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento
milioni; b) l’ammontare
complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o,
comunque, è superiore a lire quattro miliardi. ARTICOLO 5 Omessa dichiarazione 1.È punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi
o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta
milioni. 2.Ai fini della
disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione
presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o
non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. ARTICOLO 6 Tentativo 1.I delitti previsti
dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. ARTICOLO 7 Rilevazioni nelle
scritture contabili e nel bilancio 1.Non danno luogo a fatti
punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e
nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione
dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione
contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle
quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel
bilancio. 2.In ogni caso, non danno
luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per
cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si
tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste
nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli. CAPO II Delitti in materia di
documenti e pagamento di imposte ARTICOLO 8 Emissione di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti 1.È punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a
terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2.Ai fini
dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il
rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del
medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 3.Se l’importo non
rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire
trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a
due anni. ARTICOLO 9 Concorso di persone nei
casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1.In deroga
all’articolo 110 del Codice penale: a) l’emittente di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il
medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo
2; b) chi si avvale di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il
medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo
8. ARTICOLO 10 Occultamento o
distruzione di documenti contabili 1.Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in
parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
volume di affari. ARTICOLO 11 Sottrazione fraudolenta
al pagamento di imposte 1.Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul
valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei
a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. TITOLO III Disposizioni comuni ARTICOLO 12 Pene accessorie 1.La condanna per taluno
dei delitti previsti dal presente decreto importa: a) l’interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a un
anno e non superiore a tre anni; c) l’interdizione dalle
funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non
inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; d) l’interdizione
perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della
sentenza a norma dell’articolo 36 del Codice penale. 2.La condanna per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione
dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre
anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e
8, comma 3. ARTICOLO 13 Circostanza attenuante. Pagamento del debito
tributario 1.Le pene previste per i
delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si
applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari
relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante
pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione
all’accertamento previste dalle norme tributarie. 2.A tale fine, il
pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la
violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato a
norma dell’articolo 19, comma 1. 3.Della diminuzione di
pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della
pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell’articolo 53 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. ARTICOLO 14
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