

Schema di decreto legislativo recante
ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18
dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative
tributarie, approvato il 17.03.2000 dal dal Consiglio dei ministri.
ARTICOLO1
Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi
1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nell’articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione
dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi:
1)al comma 1, primo periodo, la parola "periodica" è soppressa;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "anche se è omessa la
dichiarazione" sono inserite le seguenti: "periodica o quella";
3)al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Se la violazione
riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma
3";
b)nell’articolo 8, riguardante le violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni, al comma 1, dopo le parole
"dell’imposta sul valore aggiunto"sono aggiunte le seguenti
",compresa quella periodica,";
c)nell’articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla
contabilità, al comma 4, le parole "gli obblighi indicati nei commi 1 e
2" sono sostituite dalle parole "gli obblighi in materia di imposta
sul valore aggiunto e di imposte dirette";
d)nell’articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole
"prescritta dalla legge tributaria" sono inserite le seguenti
"anche se non".
e)nell’articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di
garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute
dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a
quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto
dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.".
ARTICOLO2
Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dai decreti
legislativi n. 203 del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)nell’articolo 12, riguardante concorso di violazioni e continuazione:
1)il comma 4 è sostituito dal seguente: "4.Le previsioni dei commi 1, 2 e
3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e
alle imposte sulla produzione e sui consumi.";
2)il comma 5 è sostituito dal seguente: "5.Quando violazioni della stessa
indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione
base aumentata dalla metà al triplo. Se l’Ufficio non contesta tutte le
violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando
in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle
violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione
danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici
diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze
precedentemente emanate";
b)nell’articolo 13, riguardante il ravvedimento:
1)al comma 1, lettera b), le parole "ad un sesto del minimo" sono
sostituite dalle seguenti "ad un quinto del minimo";
2)alla lettera c) del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"c) ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa
presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul
valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni";
c)nell’articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:
1)al comma 3, le parole: "Nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso";
2)al comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "sempre entro il
termine di sessanta giorni dalla sua notificazione";
3)al comma 6, le parole: "di sessanta giorni dalla sua notificazione"
sono sostituite dalle seguenti: "previsto per la proposizione del
ricorso";
d)nell’articolo 17, riguardante l’irrogazione immediata delle sanzioni, al
comma 2, le parole: "entro sessanta giorni dalla notificazione del
provvedimento", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso";
e)nell’articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1, primo
periodo, la parola "maggior" è sostituita dalla seguente:
"diverso";
f)nell’articolo 25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma 3-bis sono
aggiunti i seguenti: "3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle
dichiarazioni presentate nell’anno 1999, che non incidono sulla determinazione
o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l’autore
delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta
giorni dall’invito dell’ufficio.
3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro
il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni
presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli
anni dal 1995 al 1998 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono ridotte
della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento
dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto
in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio
nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di
consegna del ruolo.
3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater,
inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di invio della comunicazione stessa.
3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente
rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il
termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l’intero
importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della
relativa cartella.
3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a
seguito dell’invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata
con decreto del ministro delle Finanze.".
ARTICOLO3
Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni
amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui
consumi, nonché di altri tributi indiretti
1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle
sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e
sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)l’articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 (Sanzioni in
materia di imposta sugli spettacoli) 1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, concernente l’imposta sugli intrattenimenti, sono
apportate le seguenti modificazioni :
a) l’articolo 32 è sostituito dal seguente : "Articolo 32 (Sanzioni
amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l’annotazione
delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di
titoli di accesso) 1. Per l’omessa fatturazione o annotazione delle operazioni
indicate nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il
duecento per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente
documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa
sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione
o nell’annotazione un’imposta inferiore a quella dovuta.
2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2
e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per
la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli
reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento
dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire
cinquecentomila.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di
certificazione dei corrispettivi, ovvero per l’emissione degli stessi per
importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento
dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione
si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi
relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli apparecchi misuratori fiscali.";
b) l’articolo 33 è sostituito dal seguente: "Articolo 33 (Altre
violazioni) 1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni
per :
a) l’irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti
obbligatori;
c) l’omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei
titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l’omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei
proventi delle case da gioco;
g) l’omessa o infedele fornitura dei dati di cui all’articolo 74-quater,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
h) l’omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli
abbonamenti al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all’ufficio delle
entrate competente.
2. Per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle
biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire
otto milioni.
3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei
misuratori fiscali è punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni.
4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei
corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di
effettuazione dell’operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i
predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a
quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni.".
2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta
sugli spettacoli fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli
apparecchi da divertimento per i quali l’imposta sugli intrattenimenti è
determinata con le modalità previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.
3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di
imposta sugli intrattenimenti è l’ufficio delle entrate nella cui
circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.";
b) nell’articolo 12, comma 1, lettera d), riguardante le sanzioni relative
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, la parola
"cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila";
c) nell’articolo 13, comma 1, riguardante sanzioni in materia di imposta
comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni:
1) nella lettera a), le parole: "il comma 10" sono sostituite dalle
seguenti: "ultimo comma";
2) nella lettera b), all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la
parola "duecentomila" è sostituita dalla seguente:
"centomila".
ARTICOLO4
Decorrenza
1.Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1º aprile
1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso
sfavorevole al contribuente.
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