DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n.542"Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA." In breve Il
decreto, apporta considerevoli modifiche ai decreti che regolano i termini e le
modalità di presentazione delle dichiarazioni, la gestione e l'utilizzo dei
crediti compensabili e le modalità di trasmissione telematica delle
dichiarazioni. Inoltre apporta delle correzioni volte a chiarire alcuni principi
generali già desumibili dalle norme oggi in vigore. Appresso si darà un breve commento ad ogni articolo di cui si compone il decreto Clicca su (Presentazione delle dichiarazioni)
Articolo 2 (dichiarazioni e versamenti periodici) Articolo 3
Le altre disposizioni dello schema di decreto
Termini di approvazione dei modelli di dichiarazione e loro utilizzoIl comma 1 dell'articolo in commento riscrive completamente il primo
comma dell'art.1 del DPR 322/1998. Nel nuovo testo i modelli di dichiarazione
approvati entro il 15 febbraio di ogni anno devono essere utilizzati per la
presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta precedente nel
caso in cui si ha coincidenza tra periodo d'imposta e anno solare; nei casi in
cui il contribuente abbia l'esercizio sociale a cavallo d'anno il modello
approvato il 15 febbraio dovrà essere utilizzato solamente per le dichiarazioni
relative agli esercizi in corso al 31.12 dell'anno precedente a quello di
approvazione. Quindi, ad esempio, il modello di dichiarazione approvato entro il
15.2.00 dovrà essere utilizzato per gli esercizi in corso al 31.12.1999. Considerazioni La
disposizione non consente alle società aventi il periodo a cavallo d'anno che
si chiude anteriormente al 31.12 di ogni anno di usufruire dello
slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni e dei
relativi versamenti a maggio previsto dall'articolo 2 del dpr 322/98. Si
ricorda infatti che, l'articolo sopra indicato dispone che se il termini per
la presentazione della dichiarazione cade tra il 1 gennaio e il 31
maggio la dichiarazione deve essere presentata nel mese di maggio. Combinando
le disposizioni richiamate emerge che se ad esempio l'esercizio chiude il
30.10.99 e l'approvazione del bilancio avviene il 15 dicembre, la
presentazione della dichiarazione e i versamenti ad essa riferiti devono
essere effettuati entro e non oltre il 15 gennaio 2000.
Chiarita la distinzione tra presentazione e trasmissione della dichiarazioneLe
lettere a), b) e c) del comma 2 dello steso articolo 1 DPR n. 542/1999
modificano l’espressione verbale “presentazione in via telematica” in
trasmissione telematica. In questo modo chiariscono definitivamente la
distinzione tra presentazione della dichiarazione (obbligo del contribuente) e
trasmissione della dichiarazione (obbligo dell'intermediario).
"Tutte" le dichiarazioni presentate entro il mese di maggioLa
lettera d) dell'articolo 1 in commento modifica una disposizione già contenuta
nell'art.2, comma 4 del DPR 322/98 attualmente in vigore Il
comma 4 dell'articolo 1, D.P.R. n.
322/98, in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto n. 542/1999,
prevedeva che, qualora le dichiarazioni dovevano essere presentate sui modelli
approvati il 15 febbraio dello stesso anno, se il termine per presentare la
dichiarazione scadeva tra il 1 gennaio ed il 30 aprile, la dichiarazione doveva
essere presentata entro il mese di maggio. Tale disposizione era evidentemente
orientata a prevedere una sola scadenza per la presentazione della dichiarazione
(mese di maggio) per i soggetti con termine mobile di presentazione nonché per
fare in modo che il maggior numero di soggetti presentassero la dichiarazione
sui nuovi modelli. La
nuova formulazione del comma 4 non fa altro che portare il termine del 30 aprile
al 31 maggio e chiarire le motivazioni della norma appena esposte fino ad ora
indicate solamente nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione.
Infatti la modifica comporta che, le dichiarazioni da presentare sui modelli
approvati entro ilo 15 febbraio dello stesso anno, i cui termini scadono tra il
1 gennaio ed il 31 maggio la dichiarazione deve essere presentata entro il mese
di maggio. Il secondo inciso del nuovo comma 4 dispone che, nel caso in cui si
debbano utilizzare i modelli approvati il 15 febbraio dell'anno precedente la
disposizione appena indicata non si applica e che, la dichiarazione dovrà
essere presentata sui vecchi modelli nel termine stabilito senza poter usufruire
della proroga. Approfondimenti Un
esempio può essere fatto nei riguardi di un soggetto IRPEG con esercizio a
cavallo d'anno che si conclude nel mese di luglio 1999 non tenuto
all'approvazione del bilancio. La società dovrà presentare la propria
dichiarazione entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta, quindi entro il
30.1.2000 dello stesso anno. il contribuente, seguendo le nuove impostazioni,
dovrà presentare la propria dichiarazione utilizzando i modelli approvati
entro il 15.2.1999 [1][1]
e non quelli approvati il 15.2.2000. In questo caso il nostro soggetto non può
quindi usufruire del comma 4 in discorso e dovrà quindi presentare la propria
dichiarazione entro il 30.1.1999 utilizzando i vecchi modelli di
dichiarazione.
I versamenti delle imposte emergenti dalla dichiarazione devono essere effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione a nulla rilevando i termini previsti la trasmissione telematica delle dichiarazioniLa lettera e) dell'articolo 1 inserisce il comma 4-bis nell'art.2
del dpr 322/1998. Il
nuovo comma dispone che i termini previsti per la trasmissione telematica delle
dichiarazioni non rilevano ai fini del versamento delle imposte. Spunti
critici La
disposizione appare superflua in quanto appare ovvio che quando per indicare i
termini per effettuare il versamento si fa riferimento alla presentazione
delle dichiarazioni, le norme si riferiscono ai termini di presentazione e non
a quelli di trasmissione telematica. Forse
l'unico dubbio poteva insorgere per le società con capitale sociale superiore
a 5 miliardi o per i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Infatti, come si vedrà dalle modifiche indicate più avanti, i soggetti sopra
indicati possono, ora per previsione normativa, presentare la propria
dichiarazione entro i termini per la trasmissione telematica. Pertanto dal
momento che i soggetti irpeg in base all'art. 8 del D.P.R. 602/1973, sono
obbligati ad effettuare il versamento delle somme emergenti dalla
dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa si
poteva pensare che anche il versamento fosse prorogato al termine di
trasmissione della dichiarazione
Modello 770 entro il 31 maggioIl Comma 2 lettera f) conferma che il termine per presentare il modello 770 passa dal 30 aprile al 31 maggio; la trasmissione telematica è invece prevista per il mese di giugno .
Tardiva presentazione della dichiarazione dopo 90 giorni dai termini di presentazioneIl
Comma 2 lettera g) dell'articolo
in commento modifica il comma 7 dell'art.2 del DPR 322/98
portando il termine della tardiva
presentazione della dichiarazione da 30 giorni a 90 giorni fatte sempre
salve le sanzioni amministrative. Si ricorda che il termine per adempiere al
ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione - lettera c)
del'art.13 del D.Lgs 472/1997 - è stato adeguato al nuovo termine di 90 giorni
dall'articolo 2 del del D.Lgs
506/1999.
Confermato che il 770 entra in unico con meno di 20 dipendentiIl Comma 3 lettera a) dell'articolo 1 in commento, a conferma di quanto anticipato dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione UNICO-99, porta da 10 a 20 il numero dei soggetti al disotto dei quali è necessario inserire il modello 770 di dichiarazione dei sostituti d'imposta nel modello unico di dichiarazione.
Esclusa da UNICO le dichiarazione Iva delle società che attuano la liquidazione Iva di gruppo da articolo 73 ultimo comma DPR n. 633/1972Il Comma 3 lettera a), n. 2 aggiunge un periodo al comma 1 dell'art.3 DPR 322/1998. Il nuovo periodo, confermando quanto anticipato con le istruzioni ad UNICO-99 società di capitali, esclude dalla dichiarazione unificata annuale le dichiarazioni delle società del gruppo che attua la "liquidazione Iva di gruppo".
Trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni per le società ed enti pubblici e privati diversi dalle società con capitale sociale superiore a 5 miliardiLa
lettera b), comma 3 dell'articolo 1 del DPR n. 542/1999 prevede in quali casi il
termini di presentazione
delle dichiarazioni coincide con il termine di trasmissione telematica In
sintesi il nuovo comma indica che i soggetti IRPEG indicati nelle lettere a)
(società di capitali) e b) (enti pubblici e privati diversi dalle società che
svolgono attività commerciale) che nell'anno solare precedente possedevano un
capitale sociale superiore a 5 miliardi o che comunque hanno un numero di
dipendenti superiore a 50 unità possono
in alternativa: ü
trasmettere direttamente la loro
dichiarazione all'amministrazione finanziaria ü
avvalersi di un soggetto abilitato. Inoltre
viene anche confermato che i soggetti abilitati per la trasmissione telematica
possono presentare la propria dichiarazione entro i più ampi termini previsti
per la trasmissione telematica. Approfondimenti La norma consente a tutti coloro che sono
dotati di chiave telematica per la trasmissione delle dichiarazioni, di
presentare la propria dichiarazione entro i più ampi termini previsti per la
trasmissione telematica. Nei caso in cui è lo steso professionista
a predisporre la dichiarazione dei contribuenti (di norma è così) non
vedo perché si debba affannare a predisporre tutte le dichiarazioni nei
termini di presentazione senza sfruttare il più ampio termine per la
trasmissione telematica. Per usufruire della proroga sarebbe infatti
sufficiente indicare nei protocolli di trasmissione e nella ricevuta
rilasciata al contribuente con l'impegno a trasmettere, una data che rientra
ne termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni. Ovviamente salvo
controlli della gdf nel frattempo.
Trasmissione telematica diretta anche dalle società del gruppo in cui una società possiede un capitale sociale superiore ai 5 miliardi o con un numero di dipendenti superiore a 50, Possibile inoltre la trasmissione delle dichiarazioni da parte delle persone fisiche.La
lettera c) del comma 3 dell'articolo in
esame aggiunge due commi all'art.3 del DPR 322/1998. Il
neo comma 2-bis prevede che una società collegata ad altra che abbia un
capitale sociale superiore a 5 miliardi possa trasmettere le dichiarazioni del
gruppo di imprese. Per quanto concerne il criterio di collegamento tra le società,
rilevante per la disposizione, si deve far riferimento all'art.43-ter del DPR
602/73. Il
futuro neo comma 2-ter invece esprime una disposizione di principio, prevedendo
che gli altri soggetti diversi dalle società con capitale sociale superiore a 5
miliardi possono trasmettere
direttamente la propria dichiarazione. Spunti
critici Si
deve ritenere quindi che anche un semplice privato cittadino può chiedere la
propria chiave di trasmissione per trasmettere la propria dichiarazione.
Ovviamente servirà quantomeno una circolare in cui viene spiegato il servizio
e come accedervi.
Confermato l'obbligo per l'intermediario abilitato del rilascio della ricevuta di presentazione delle dichiarazioni rilasciata dall'intermediario abilitato. Confermato inoltre che la stessa fa prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.Le
lettere e) g) ed h) introducono pari dignità tra banca, posta e soggetto
abilitato alla trasmissione della dichiarazione e disciplinano il caso della
trasmissione diretta della dichiarazione. Infatti
la lettera e) impone all'intermediario di rilasciare la copia della
dichiarazione contenente la ricevuta e l'impegno a trasmettere la dichiarazione
(obbligo che dovevano assolvere già per le dichiarazioni 1999 redditi 1998) la
lettera g) dell'articolo 1 prevede che la data di consegna
all'intermediario, al pari di quella alla posta e alla banca, è anche la data
di presentazione della dichiarazione. Per
i soggetti che si avvalgono della trasmissione diretta (società con capitale
sociale superiore a 5 miliardi e soggetti abilitati alla trasmissione) la
dichiarazione si considera presentata il giorno della trasmissione. In
fine la lettera h) concede piena prova alla ricevuta rilasciata dall'abilitato
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione così come chi trasmette
direttamente la propria dichiarazione può avvalersi della comunicazione
dell'amministrazione finanziaria dell'avvenuto ricevimento.
Termine di trasmissione delle dichiarazioni per i soggetti abilitati.Dal
momento in cui alcuni soggetti possono trasmettere direttamente la propria
dichiarazione (Intermediari
abilitati e quelli indicati nell'art.3 commi 2, 2-bis e 2-ter del DPR 322/1998)
può accadere che per alcune dichiarazioni non sia previsto un termine specifico
per la trasmissione telematica loro riferito che, come si è indicato,
costituisce il loro termine di presentazione. Pertanto
la lettera f) de comma 3 articolo 1 del decreto correttivo, inserendo il comma
7-bis nell'art.3 del DPR 322/98,
prevede che tali soggetti trasmettono la propria dichiarazione entro un mese
dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione cartacea.
Termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni da ravvedimento operosoSempre la lettera f) del comma in esame inserisce il comma 7-ter
nell'art.3 del DPR 322/98. Secondo tale comma i soggetti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni devono trasmettere le dichiarazioni
loro presentate in ritardo, rispetto ai termini ordinari, entro un mese dalla
data indicata nella ricevuta di presentazione della dichiarazione se ormai è
scaduto il termine per la trasmissione telematica. Spunti
critici La
disposizione comporta che se il contribuente persona fisica presenta la
dichiarazione il 29 ottobre la trasmissione telematica deve avvenire entro il
giorno dopo, mentre se avviene il 1 novembre dovrà essere presentata il 1
dicembre. Una
possibile soluzione Per la trasmissione della dichiarazione si
dovrebbe garantire all'intermediario sempre un mese di tempo ad esempio,
prevedendo che se la dichiarazione viene presentata entro il mese
antecedente a quello previsto per la trasmissione telematica la dichiarazione
deve essere trasmessa nei termini ordinari di trasmissione, mentre se viene
presentata dopo tale termine allora la trasmissione deve avvenire entro un
mese dalla data indicata nella ricevuta di presentazione.
Dichiarazioni dell'impresa in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa in esercizio provvisorio solo ai fini IRAPSecondo le disposizioni dell'art.5 comma 4 del DPR 322/98, prima
in vigore, le dichiarazioni relative alle società in fallimento o
liquidazione coatta amministrativa sono presentate dal curatore o liquidatore:
La modifica apportata dal comma 5 dell'articolo 1 in commento dispone
che per gli esercizi provvisori dovrà essere presentata la sola dichiarazione
IRAP. Ovviamente alla chiusura del fallimento dovranno essere presentate le altre dichiarazioni relativamente a tutto il periodo di esercizio provvisorio fallimentare, mentre la dichiarazione IRAP dovrà abbracciare solamente l'ultima frazione di periodo rimasto scoperto.
La dichiarazione Iva in forma autonoma deve essere presentata entro il mese di maggio e trasmessa entro il mese di giugnoLa lettera a) del comma 6, art.1 del D.P.R. n. 542/1999, modifica il
primo comma dell'art.8 del DPR 322/98. La modifica porta il termine di presentazione della dichiarazione Iva
autonoma dal 15 marzo al 31 maggio. La trasmissione telematica dovrà avvenire
entro il mese di giugno da parte:
Le banche e le poste dovranno trasmettere la dichiarazione entro il mese
di novembre
Qualora il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno precedente non sia ancora scaduto i curatori fallimentari sono temuti a presentare la dichiarazione entro 4 mesi dalla nomina.La modifica apportata dalla lettera b) del comma 6 risolve il problema
ai curatori che in passato assumevano l'incarico pochi giorni prima della
scadenza del termini per presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno
d'imposta precedente a quello di dichiarazione di fallimento. Infatti in questo
caso seguendo la vecchia formulazione dell'art.8 comma 4 erano tenuti a
presentare la dichiarazione Iva del periodo precedente a quello di dichiarazione
di fallimento nei termini ordinari con ovvi problemi operativi. Con l'attuale
formulazione normativa invece il curatore qualora il termine per presentare la
dichiarazione non sia già scaduto (in qual caso il responsabile per l'omessa
presentazione della dichiarazione sarà il contribuente) dovrà presentare la
dichiarazione Iva relativa all'anno precedente entro 4 mesi dalla nomina. Per quanto riguarda la dichiarazioni delle operazione effettuate tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data di dichiarazione di fallimento dovrà
essere presentata entro 4 mesi dalla nomina, mentre quella relativa ai periodi
di vigenza del fallimento dovrà essere presentata ne modi e termini ordinari. Riepilogando secondo le nuove disposizioni il curatore deve presentare:
Le dichiarazioni IVA con termine mobile, quelle in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, se scadenti tra il 1 gennaio e 31 maggio, devono essere presentate entro maggio.L'ultimo periodo del nuovo comma quattro dell'art.8 DPR 322/98 -
sostituito dalla lettera b) comma 6 dell'art.1 dello schema di decreto - prevede
anche per le dichiarazioni Iva, al pari delle dichiarazioni dei redditi e
unificate, da presentare sui modelli approvati entro il 20 dicembre lo
slittamento del termine al 31 maggio di ogni anno. Questa
disposizione potrebbe agevolare i curatori fallimentari. Infatti qualora la
dichiarazione Iva che il curatore fallimentare deve presentare per il periodo
d'imposta precedente alla dichiarazione di fallimento o per il periodo
pre-fallimentare, che ricordo deve essere presentata entro 4 mesi dalla
nomina, scade tra il 1 gennaio e il 31 maggio la dichiarazione deve
essere presentata entro maggio. Considerazioni
Dalle modifiche al DPR 322/98, si
evince la volontà di riunire in una sola data il termine per presentare le
dichiarazioni da presentare sui nuovi modelli. Questa nuova impostazione, una
volta assimilata dai contribuenti, semplifica loro la vita e allo stesso tempo
consente all'amministrazione finanziaria di assumere la maggior parte delle
dichiarazioni in una sola data.
L'articolo i esame apporta modifiche al decreto che ha riunito le
disposizioni Iva riguardanti le liquidazioni e dichiarazioni periodiche Iva -
DPR 100/1998. Appresso si evidenziano le novità apportate che, per la maggior parte,
già ampiamente anticipate al 1998 da parte del Ministero con comunicati e
istruzioni ai modelli di dichiarazione (comunicato 23.2.1999 e D.M. 26.2.1999
contenente il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione periodica
Iva): Ø
il termine per effettuare le liquidazioni passa dal 15 passa al 16 di ogni mese Ø
la dichiarazione deve essere presentata anche con eccedenza a credito; Ø
sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche: §
i soggetti esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche; §
gli entri pubblici. Ø
le persone fisiche presentano la dichiarazione periodica solamente se nell'anno
solare precedente hanno dichiarato un volume d'affari superiore a 50 milioni; Ø
nel caso in cui il soggetto tiene contabilità Iva separate sia nel caso in cui
per entrambe effettua le liquidazioni mensili che nel caso in cui per una di
esse effettua liquidazioni trimestrali le dichiarazioni periodiche da presentare
entro gli stessi termini sono riunite in una sola dichiarazione Ø
è confermato che le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il
mese di scadenza del termine per effettuare le liquidazioni periodiche mentre il
termine per effettuare la trasmissione telematica è previsto per il mese
successivo; Oltre che ai contribuenti che effettuano le liquidazioni mensili, le
dichiarazioni periodiche devono essere presentate dai contribuenti che
effettuano le liquidazioni trimestralmente - rinvio all'art.33[2][2]
nonché a quelli che operano attività sottoposte ai regimi speciali di
liquidazione previsti dall'art.74 del DPR 633772. L’articolo in commento
estende l’applicazione della dichiarazione periodica anche ai soggetti che
effettuano operazioni di erogazione acqua, gas, energia elettrica e simili
sottoposti al regime speciale previsto dalla lettera e) dell'art.73 del decreto
Iva. Si ricorda che tali regimi sono attualmente regolamentati dal D.M. 16
dicembre 1980. - Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia
elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano (Gazz. Uff. n. 349 del 22 dicembre
1980) Le dichiarazioni periodiche secondo l'art.10 dello schema di decreto in esame entrano in vigore nel 1999 per i soli soggetti IRPEG mentre per le società di persone fisiche entrano in vigore a partire dall'anno d'imposta 2000.
Articolo
3
(Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti d'imposta).Le ritenute versate in eccesso sono scomputabili da qualsiasi successivo versamentoL'art.3 apporta modifiche al DPR n. 445/1997 con il quale si è
introdotta la possibilità ai sostituti d'imposta di scomputare dai successivi
versamenti quelli effettuati in misura eccedente rispetto a quanto
effettivamente trattenuto al sostituito. La nuova formulazione del primo comma
dell'art.1 del decreto, a differenza della precedente, consente di effettuare la
compensazione verticale verso tutte le tipologie di ritenute e non solo tra le
medesime categorie di reddito come si doveva in passato (ritenute su redditi di
capitale lavoro dipendente o lavoro autonomo).
Le ritenute che non trovano capienza possono essere scomputate dalle ritenute dovute negli esercizi successivi, chieste in compensazione o chieste a rimborsoLa lettera b) e c) dell'art.3 in commento apportano delle modifiche ai
commi 3 e 4 dell'art.1 del DPR 445/97 con riferimento al modi di utilizzazione
delle eccedenze di ritenute in questione, anch’esse già indicate dal
Ministero in via interpretativa con sue circolari ed nelle istruzioni alle
dichiarazione 770-99. Dalle modifiche
risulta infatti che se nell'esercizio non ci sono versamenti di ritenute
sufficientemente capienti rispetto al credito vantato il contribuente
nell'esercizio successivo può scegliere di:
I sostituti che non hanno più di tre sostituiti versano le ritenute entro il termine per versare il saldo delle imposte sui redditi.Il secondo comma del'art.3 del D.P.R. n. 542/1999 riscrive il secondo
articolo del DPR 445/97. Secondo la nuova formulazione i sostituti d'imposta che
erogano redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e di ammontare
complessivo inferiore a L. 2.000.000 possono effettuare il versamento delle
ritenute entro la sola data prevista per il versamento del saldo delle imposte
sui redditi. L'art. 2 prima in vigore prevedeva invece che il versamento doveva
avvenire in tre date differenti Nel caso i cui nel corso del periodo d'imposta uno dei due limiti viene
superato si deve iniziare a rispettare i termini ordinari di versamento.
La dichiarazione IRAP autonoma deve esser presentata nei termini di presentazione previsti per i soggetti IRPEGL'at.4 dello schema di decreto prevede che nel caso in cui il contribuente è tenuto a presentare solamente la dichiarazione IRAP i termini che deve rispettare sono quelli previsti per i soggetti IRPEG indicati nei commi 2 e 3 dell'art.2 del DPR 322/98.
Le eccedenze d'imposta cedute all'interno dei gruppi sono compensabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessioneL'art.5 del decreto in parola dispone che i crediti ceduti all'interno
dei gruppi secondo le disposizioni impartite dall'art.43-ter del DPR 602/73 sono
compensabili dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'eccedenza si
genera in capo al soggetto cedente. Approfondimenti Per
chiarire il concetto è necessario fare un esempio. Si ipotizzi che
l'eccedenza d’imposta in capo al soggetto cedente sia generata
da un eccedenza di versamenti in acconto sul dovuto. Tale eccedenza
diviene credito cedibile solamente nel momento in cui si presenta la
dichiarazione dei redditi e non si chiede il rimborso dell'eccedenza .
Pertanto se ad esempio una società presenta la propria dichiarazione nel mese
di maggio 1999 l'eccedenza si crea ed è utilizzabile dalla società a partire
dal maggio 1999. Secondo la disposizione in commento, nel caso i cui la nostra società
cede il suo credito nel corso del 1999 la società cessionaria può portare a
compensazione lo stesso solamente a decorrere dal 1.1.2000. A
tale conclusione tuttavia si arrivava in via interpretativa seguendo le norme
attualmente in vigore. infatti come è noto il credito ceduto nel 1999 se non
utilizzato per compensare l’IRPEG entra a far parte della dichiarazione del
cessionario relativa al 1999 presentata ad esempio nel mense di maggio 2000. A
questo punto è utile ricordare che, in base all'art.17 del D.Lgs 241/97, i
crediti compensabili sono solamente quelli emergenti dalle dichiarazioni o
denunce periodiche. Dal momento in cui il Ministero delle finanze ha chiarito
(vedi istruzioni alla dichiarazione dei reddti UNICO-99) che, i crediti
emergenti dalla dichiarazione sono compensabili sin dal giorno successivo a
quello di chiusura dell'esercizio per il quale la dichiarazione è
presentata,. (nel caso dell'esempio dal 1.1.2000) il nostro credito rimaneva
comunque compensabile in detto anno.
Il conguaglio Iva annuale viene stralciato dall'art.30 del DPR 633/1972 e inserito nell'art.6 dello schema di decretoL'art.6 del D.P.R. n. 542/1999 disciplina direttamente il conguaglio Iva
annuale ora inserito nell'art.30 del DPR 633/72, apportando inoltre due
innovazioni, peraltro già anticipate dal Ministero delle finanze per il
conguaglio 1998:
Dall'articolo 11 dello stesso schema abroga il primo comma del'art.30
del decreto IVA. Spunti critici Prevedere
una norma fuori sistema in materia di adempimenti potrebbe creare delle
confusioni, sarebbe stato meglio inserire l'articolo nel DPR 100/1998 di
disciplina delle liquidazioni e dichiarazioni periodiche Iva
Anche l'art.33 del DPR n. 633/72 transita nell'art.7 dello schema di decreto in commentoL'art.7 del D.P.R. n. 542/1999 disciplina direttamente (senza cioè
apportare modifiche al più idoneo DPR 100/1998 o il DPR 633/1972) le
semplificazioni delle liquidazioni per i contribuenti minori (ora disciplinate
dall’art.33 del D.P.R. 633/1972, anche qui senza nessun motivo apparente)
apportando, per la maggior parte, una serie di aggiustamenti di natura solamente
formale: in particolare:
Quarto trimestre al 16 febbraio per tutti i contribuenti trimestraliNovità di una certa rilevanza è quella indicata dall'ultimo periodo
della lettera a) dell'art.7 del D.P.R. n. 542/1999. La norma introduce il quarto
trimestre a regime per tutti i soggetti trimestrali. Tuttavia l'imposta divenuta
esigibile nel 4 trimestre deve essere versata insieme all'eventuale conguaglio
il 16 marzo di ogni anno. Tale versamento che come è noto fino ad oggi è
applicabile solamente per i regimi speciali dall'entrata in vigore dello schema
di decreto in commento è rivolto anche a tutti i contribuenti minimi che optano
per il regime trimestrale dei versamenti. Spunti
critici
La disposizione è stata adottata al fine
di ottemperare ad obblighi comunitari. Infatti la CEE vuole avere i dati Iva
dei contribuenti CEE entro il mese di febbraio di ogni anno. La modifica
normativa assicura l'ottenimento di tutti i dati entro il 28 febbraio di ogni
anno: data entro la quale è necessario presentare la dichiarazione periodica.
Osservato il drafting della modifica si ritiene che non viene modificata
la possibilità di differire il versamento del debito Iva relativo alle
operazioni comprese nell'ultimo periodo al termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
Escluse dalla compensazione i crediti e i debiti trasferiti dalle società del gruppo nella liquidazione Iva di gruppo. Recepite inoltre le disposizioni riguardanti i rimborsi infrannuali anticipate dal ministero .L'art.8 del
decreto, anche qui dando autorità normativa a novità già anticipate dal
Ministero (vedi istruzioni alla dichiarazione Iva periodica D.M. 26.2.1999 in
G.U. 5.3.1999, n. 53 comunicati del Ministero delle finanze 23.2.99 e del
12.4.1999. In particolare:
Dichiarazioni IRAP su modelli approvati nel 1998 se dovuto ancora acconto
La dichiarazione 770 per i sostituti che hanno corrisposto compensi a più di 50 soggetti deve essere presentata su supporto Magnetico in posta solamente per il 1999.Il comma 4
dell’art. 10 da conferma a quanto anticipato per il 1999 dal Ministero avuto
riguardo alle modalità di presentazione delle dichiarazioni 770-99 da parte da
sostituti con più di “50 sostituiti”.
Si ricorda che questa disposizione, con diverso tenore, era prevista dal
comma 5 dell’art.4 del D.P.R. 322/98, disposizione ora soppressa dall’art.1
comma 4 del D.P.R. n. 542/1999. La storia della disposizione. Con
la Circolare n.2-sup. del 20 aprile 1999, avente ad oggetto il differimento
della presentazione delle dichiarazioni, nel commentare il comma 5 dell’unico
articolo del D.P.C.M. 1.4.1999 si è indicato che, salvo che non si sia
presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato entro il 31 maggio,
nel caso in cui si sono corrisposti compensi ed emolumenti ad un numero di
dipendenti non inferiore a 50, la dichiarazione dei sostituti d’imposta è
presentata ad un Ufficio postale entro il mese di settembre 1999 su supporto
magnetico. Dalla citata disposizione, che ricordiamo vale solamente per
il 1999, si affacciavano quindi le seguenti soluzioni: ü
nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di
dipendenti inferiori a 20 la
dichiarazione è presentata tramite UNICO/99.; ü
nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di
dipendenti inferiori a 50 ma superiori a
20, la dichiarazione si presenta in forma autonoma in posta in banca o
tramite un intermediario abilitato entro il 31.5.1999 (salvo quanto si dirà in
seguito); ü
nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di
dipendenti superiore a 50, la
dichiarazione è presentata tramite un Ufficio postale (ad esclusione delle
banche) su supporti magnetici entro il 30.9.1999, ovvero tramite trasmissione
diretta o per mezzo di un intermediario abilitato entro il 31.5.1999 nella forma
più congeniale all’intermediario abilitato. È
evidente che la disposizione contenuta nel comma 5 del D.P.C.M. 1.4.1999
presentava una evidente disparità di trattamento tra coloro che nel 1998
avevano corrisposto compensi od emolumenti ad un numero inferiore a 50,
obbligati alla scadenza del 31.5.1999, da quelli che invece ne avevano più di
50 e che possono quindi presentare la dichiarazione entro il termine più ampio
del 30.9.1999. Le novità
apportate dal D.M. 19.4.1999
Con il D.M. 19.4.1999, con il quale sono state approvate le
specifiche tecniche da seguire per la predisposizione Modelli 770/99 su supporti
magnetici, il ministero elimina lo
squilibrio visto sopra. Infatti
l’articolo 3 del decreto da ultimo citato dispone che, anche nel caso in cui
si siano corrisposti compensi ed emolumenti ad un numero di dipendenti inferiore
a 50, e sempre se qualora per lui fosse più agevole, il sostituto può
presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma unificata ad un
ufficio postale su supporto magnetico entro il 30.9.1999. Successivamente con il comunicato, che fa seguito all’art.3
del decreto appena annotato. è indicato che coloro che “qualora risulti più agevole per il contribuente e l’intermediario,
quest’ultimo può restituire al contribuente stesso parte della dichiarazione
su supporto cartaceo e parte su supporto magnetico”. Pertanto, conclude il
ministero, gli abilitati e le società del gruppo che trasmettono il Mod. 770
entro il mese di settembre possono rilasciare entro lo stesso termine la copia
della dichiarazione con l’impegno a trasmettere e la ricevuta contenente la
data ed il numero di protocollo che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione. In sostanza, coloro che decidono utilizzare questa forma di
presentazione a mezzo intermediario, possono differire la presentazione del
modello stesso al 30.9.1999, così come avviene nel caso di presentazione in
posta. Resta fermo che l’intermediario dovrà comunque rispettare
il termine del 30.9.1999 per l’invio telematico della dichiarazione per la
quale ha assunto l’impegno. E’ appena il caso di specificare che come anche
indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO-99 persone fisiche
(§ 5.5, pag. 17 della Gazzetta Ufficiale) l’amministrazione finanziari ha
tempo 5 giorni per rilasciare la ricevuta di avvenuta ricezione della
dichiarazione. ![]()
[1][1] Infatti al
31.12.98 era in corso
l’esercizio 1998/1999 che si conclude nel luglio 1999 per dichiarare il
quale si deve utilizzare i modelli approvati il 31.12.1998. Al 31.12.99 è
in corso l’anno d’imposta 1999/2000 per il quale si devono utilizzare i
modelli approvati il 15.2.00
- [2][2] Dal momento che lo stesso schema di D.P.R. ritiene
abrogato l’art.33 (art.11) disciplinando direttamente le disposizioni Iva
ivi contenute (art.7) sarebbe meglio fare riferimento a questo nuovo
articolo) -
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