DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n.542

"Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA."

In breve

Il decreto, apporta considerevoli modifiche ai decreti che regolano i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, la gestione e l'utilizzo dei crediti compensabili e le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Inoltre apporta delle correzioni volte a chiarire alcuni principi generali già desumibili dalle norme oggi in vigore. Data la numerosità delle modifiche il commento al decreto sarà effettuato in un documento separato al quale si può accede direttamente

Appresso si darà un breve commento ad ogni articolo di cui si compone il decreto  

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Sommario

Articolo 1 

(Presentazione delle dichiarazioni)

Termini di approvazione e utilizzo dei modelli di dichiarazione

chiarita la distinzione tra presentazione e trasmissione della dichiarazione

tutte le dichiarazioni presentate nel mese di maggio

I versamenti delle imposte  emergenti dalla dichiarazione devono essere effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione a nulla rilevando i termini previsti la trasmissione telematica delle dichiarazioni

Modello 770 entro il 31 maggio

Tardiva presentazione della dichiarazione dopo 90 giorni dai termini di presentazione

Confermato che il 770 entra in unico con meno di 20 dipendenti

Esclusa da UNICO le dichiarazione Iva delle società che attuano la liquidazione Iva di gruppo da articolo 73 ultimo comma DPR n. 633/1972.

Trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni per le società ed enti pubblici e privati diversi dalle società con capitale sociale superiore a 5 miliardi

Trasmissione telematica diretta anche dalle società del gruppo in cui una società possiede un capitale sociale superiore ai 5 miliardi. Possibile inoltre la trasmissione delle dichiarazione dalle persone fisiche.

confermato l'obbligo per l'intermediario abilitato del rilascio della ricevuta di presentazione delle dichiarazioni e confermato inoltre che la stessa fa prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione

Termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni per i soggetti ABILITATI

Termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tardive o da ravvedimento operoso

Dichiarazioni dell'impresa in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa in esercizio provvisorio solo ai fini IRAP

La dichiarazione Iva in forma autonoma deve essere presentata entro il mese di maggio e trasmessa entro il mese di giugno

Qualora il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno precedente  non sia ancora scaduto i curatori fallimentari sono temuti a presentare la dichiarazione entro 4 mesi dalla nomina

Le dichiarazioni IVA con termine mobile, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa,  se scadenti tra il 1 gennaio e 31 maggio,  devono essere presentate entro maggio

Articolo 2 

(dichiarazioni e versamenti periodici)

Articolo 3

 (Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti d'imposta)

Le ritenute versate in eccesso sono scomputabili da qualsiasi successivo versamento

Le ritenute che non trovano capienza possono essere scomputate dalle ritenute dovute negli esercizi successivi, chieste in compensazione o chieste a rimborso

I sostituti che non hanno più di tre sostituiti versano le ritenute entro il termine per versare il saldo delle imposte sui redditi

Le altre disposizioni dello schema di decreto

La dichiarazione IRAP autonoma deve esser presentata nei termini di presentazione previsti per i soggetti IRPEG

Le eccedenze d'imposta cedute all'interno dei gruppi sono compensabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Il conguaglio Iva annuale viene stralciato dall'art.30 del DPR 633/1972 e inserito nell'art.6 dello schema di decreto

Anche l'art.33 del DPR n. 633/72 transita nell'art.7 dello schema di decreto in commento

Quarto trimestre al 16 febbraio per tutti i contribuenti trimestrali

Escluse dalla compensazione i crediti e i debiti trasferiti dalle società del gruppo nella liquidazione Iva di gruppo. Recepite inoltre le disposizioni riguardanti i rimborsi infrannuali anticipate dal ministero .

Dichiarazioni IRAP su modelli approvati nel 1998 se dovuto ancora acconto.. 

La dichiarazione 770 per i sostituti che hanno corrisposto compensi a più di 50 soggetti deve essere presentata su supporto Magnetico in posta solamente per il 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Termini di approvazione dei modelli di dichiarazione e loro utilizzo

Il comma 1 dell'articolo in commento riscrive completamente il primo comma dell'art.1 del DPR 322/1998. Nel nuovo testo i modelli di dichiarazione approvati entro il 15 febbraio di ogni anno devono essere utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta precedente nel caso in cui si ha coincidenza tra periodo d'imposta e anno solare; nei casi in cui il contribuente abbia l'esercizio sociale a cavallo d'anno il modello approvato il 15 febbraio dovrà essere utilizzato solamente per le dichiarazioni relative agli esercizi in corso al 31.12 dell'anno precedente a quello di approvazione. Quindi, ad esempio, il modello di dichiarazione approvato entro il  15.2.00 dovrà essere utilizzato per gli esercizi in corso al 31.12.1999.

Considerazioni

La disposizione non consente alle società aventi il periodo a cavallo d'anno che si chiude anteriormente al  31.12 di ogni anno di usufruire dello slittamento del termine  per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti a maggio previsto dall'articolo 2 del dpr 322/98. Si ricorda infatti che, l'articolo sopra indicato dispone che se il termini per la presentazione della dichiarazione  cade tra il 1 gennaio e il 31 maggio la dichiarazione deve essere presentata nel mese di maggio. Combinando le disposizioni richiamate emerge che se ad esempio l'esercizio chiude il 30.10.99 e l'approvazione del bilancio avviene il 15 dicembre, la presentazione della dichiarazione e i versamenti ad essa riferiti devono essere effettuati entro e non oltre il 15 gennaio 2000.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiarita la distinzione tra presentazione e trasmissione della dichiarazione

Le lettere a), b) e c) del comma 2 dello steso articolo 1 DPR n. 542/1999  modificano l’espressione verbale “presentazione in via telematica” in trasmissione telematica. In questo modo chiariscono definitivamente la distinzione tra presentazione della dichiarazione (obbligo del contribuente) e trasmissione della dichiarazione (obbligo dell'intermediario).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tutte" le dichiarazioni presentate entro il mese di maggio

La lettera d) dell'articolo 1 in commento modifica una disposizione già contenuta nell'art.2, comma 4 del DPR 322/98 attualmente in vigore

 Il comma 4 dell'articolo 1, D.P.R.  n. 322/98, in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto n. 542/1999, prevedeva che, qualora le dichiarazioni dovevano essere presentate sui modelli approvati il 15 febbraio dello stesso anno, se il termine per presentare la dichiarazione scadeva tra il 1 gennaio ed il 30 aprile, la dichiarazione doveva essere presentata entro il mese di maggio. Tale disposizione era evidentemente orientata a prevedere una sola scadenza per la presentazione della dichiarazione (mese di maggio) per i soggetti con termine mobile di presentazione nonché per fare in modo che il maggior numero di soggetti presentassero la dichiarazione sui nuovi modelli.

La nuova formulazione del comma 4 non fa altro che portare il termine del 30 aprile al 31 maggio e chiarire le motivazioni della norma appena esposte fino ad ora indicate solamente nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione. Infatti la modifica comporta che, le dichiarazioni da presentare sui modelli approvati entro ilo 15 febbraio dello stesso anno, i cui termini scadono tra il 1 gennaio ed il 31 maggio la dichiarazione deve essere presentata entro il mese di maggio. Il secondo inciso del nuovo comma 4 dispone che, nel caso in cui si debbano utilizzare i modelli approvati il 15 febbraio dell'anno precedente la disposizione appena indicata non si applica e che,  la dichiarazione dovrà essere presentata sui vecchi modelli nel termine stabilito senza poter usufruire della proroga.

Approfondimenti

Un esempio può essere fatto nei riguardi di un soggetto IRPEG con esercizio a cavallo d'anno che si conclude nel mese di luglio 1999 non tenuto all'approvazione del bilancio. La società dovrà presentare la propria dichiarazione entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta, quindi entro il 30.1.2000 dello stesso anno. il contribuente, seguendo le nuove impostazioni, dovrà presentare la propria dichiarazione utilizzando i modelli approvati entro il 15.2.1999 [1][1] e non quelli approvati il 15.2.2000. In questo caso il nostro soggetto non può quindi usufruire del comma 4 in discorso e dovrà quindi presentare la propria dichiarazione entro il 30.1.1999 utilizzando i vecchi modelli di dichiarazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I versamenti delle imposte emergenti dalla dichiarazione devono essere effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione a nulla rilevando i termini previsti la trasmissione telematica delle dichiarazioni

La lettera e) dell'articolo 1 inserisce  il comma 4-bis nell'art.2 del dpr 322/1998. 

 Il nuovo comma dispone che i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni non rilevano ai fini del versamento delle imposte. 

Spunti critici 

La disposizione appare superflua in quanto appare ovvio che quando per indicare i termini per effettuare il versamento si fa riferimento alla presentazione delle dichiarazioni, le norme si riferiscono ai termini di presentazione e non a quelli di trasmissione telematica.

Forse l'unico dubbio poteva insorgere per le società con capitale sociale superiore a 5 miliardi o per i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. Infatti, come si vedrà dalle modifiche indicate più avanti, i soggetti sopra indicati possono, ora per previsione normativa, presentare la propria dichiarazione entro i termini per la trasmissione telematica. Pertanto dal momento che i soggetti irpeg in base all'art. 8 del D.P.R. 602/1973, sono obbligati ad effettuare il versamento delle somme emergenti dalla dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa si poteva pensare che anche il versamento fosse prorogato al termine di trasmissione della dichiarazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello 770 entro il 31 maggio

Il Comma 2 lettera f) conferma che il termine per presentare il modello 770 passa dal 30 aprile al 31 maggio; la trasmissione telematica è invece prevista per il mese di giugno

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Tardiva presentazione della dichiarazione dopo 90 giorni dai termini di presentazione

Il Comma 2 lettera g) dell'articolo in commento modifica il comma 7 dell'art.2 del DPR 322/98  portando il termine della tardiva presentazione della dichiarazione da 30 giorni a 90 giorni fatte sempre salve le sanzioni amministrative. Si ricorda che il termine per adempiere al ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione - lettera c) del'art.13 del D.Lgs 472/1997 - è stato adeguato al nuovo termine di 90 giorni dall'articolo  2 del del D.Lgs 506/1999.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confermato che il 770 entra in unico con meno di 20 dipendenti

Il Comma 3 lettera a) dell'articolo 1 in commento, a conferma di  quanto anticipato dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione UNICO-99, porta da 10 a 20 il numero dei soggetti al disotto dei quali è necessario inserire il modello 770 di dichiarazione dei sostituti d'imposta nel modello unico di dichiarazione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclusa da UNICO le dichiarazione Iva delle società che attuano la liquidazione Iva di gruppo da articolo 73 ultimo comma DPR n. 633/1972

Il Comma 3 lettera a),  n. 2  aggiunge un periodo al comma 1 dell'art.3 DPR 322/1998. Il nuovo periodo, confermando quanto anticipato con le istruzioni ad UNICO-99 società di capitali, esclude dalla dichiarazione unificata annuale le dichiarazioni delle società del gruppo che attua la "liquidazione Iva di gruppo".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni per le società ed enti pubblici e privati diversi dalle società con capitale sociale superiore a 5 miliardi

La lettera b), comma 3 dell'articolo 1 del DPR n. 542/1999 prevede in quali casi il termini di presentazione delle dichiarazioni coincide con il termine di trasmissione telematica In sintesi il nuovo comma indica che i soggetti IRPEG indicati nelle lettere a) (società di capitali) e b) (enti pubblici e privati diversi dalle società che svolgono attività commerciale) che nell'anno solare precedente possedevano un capitale sociale superiore a 5 miliardi o che comunque hanno un numero di dipendenti superiore a 50 unità  possono in alternativa:

ü      trasmettere direttamente la loro dichiarazione all'amministrazione finanziaria

ü      avvalersi di un soggetto abilitato.

Inoltre viene anche confermato che i soggetti abilitati per la trasmissione telematica possono presentare la propria dichiarazione entro i più ampi termini previsti per la trasmissione telematica.

Approfondimenti

La norma consente a tutti coloro che sono dotati di chiave telematica per la trasmissione delle dichiarazioni, di presentare la propria dichiarazione entro i più ampi termini previsti per la trasmissione telematica.

Nei caso in cui è lo steso professionista a predisporre la dichiarazione dei contribuenti  (di norma è così) non vedo perché si debba affannare a predisporre tutte le dichiarazioni nei termini di presentazione senza sfruttare il più ampio termine per la trasmissione telematica. Per usufruire della proroga sarebbe infatti sufficiente indicare nei protocolli di trasmissione e nella ricevuta rilasciata al contribuente con l'impegno a trasmettere, una data che rientra ne termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni. Ovviamente salvo controlli della gdf nel frattempo.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione telematica diretta anche dalle società del gruppo in cui una società possiede un capitale sociale superiore ai 5 miliardi o con un numero di dipendenti superiore a 50, Possibile inoltre la trasmissione delle dichiarazioni da parte delle persone fisiche.

La lettera c) del comma 3 dell'articolo  in esame aggiunge due commi all'art.3 del DPR 322/1998. 

Il neo comma 2-bis prevede che una società collegata ad altra che abbia un capitale sociale superiore a 5 miliardi possa trasmettere le dichiarazioni del gruppo di imprese. Per quanto concerne il criterio di collegamento tra le società, rilevante per la disposizione, si deve far riferimento all'art.43-ter del DPR 602/73. 

Il futuro neo comma 2-ter invece esprime una disposizione di principio, prevedendo che gli altri soggetti diversi dalle società con capitale sociale superiore a 5 miliardi possono trasmettere direttamente la propria dichiarazione. 

Spunti critici 

Si deve ritenere quindi che anche un semplice privato cittadino può chiedere la propria chiave di trasmissione per trasmettere la propria dichiarazione. Ovviamente servirà quantomeno una circolare in cui viene spiegato il servizio e come accedervi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confermato l'obbligo per l'intermediario abilitato del rilascio della ricevuta di presentazione delle dichiarazioni rilasciata dall'intermediario abilitato. Confermato inoltre che la stessa fa prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Le lettere e) g) ed h) introducono pari dignità tra banca, posta e soggetto abilitato alla trasmissione della dichiarazione e disciplinano il caso della trasmissione diretta della dichiarazione. 

Infatti la lettera e) impone all'intermediario di rilasciare la copia della dichiarazione contenente la ricevuta e l'impegno a trasmettere la dichiarazione (obbligo che dovevano assolvere già per le dichiarazioni 1999 redditi 1998) la lettera g) dell'articolo 1  prevede che la data di consegna all'intermediario, al pari di quella alla posta e alla banca, è anche la data di presentazione della dichiarazione.

Per i soggetti che si avvalgono della trasmissione diretta (società con capitale sociale superiore a 5 miliardi e soggetti abilitati alla trasmissione) la dichiarazione si considera presentata il giorno della trasmissione.

In fine la lettera h) concede piena prova alla ricevuta rilasciata dall'abilitato dell'avvenuta presentazione della dichiarazione così come chi trasmette direttamente la propria dichiarazione può avvalersi della comunicazione dell'amministrazione finanziaria dell'avvenuto ricevimento.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine di trasmissione delle dichiarazioni per i soggetti abilitati.

Dal momento in cui alcuni soggetti possono trasmettere direttamente la propria dichiarazione  (Intermediari abilitati e quelli indicati nell'art.3 commi 2, 2-bis e 2-ter del DPR 322/1998) può accadere che per alcune dichiarazioni non sia previsto un termine specifico per la trasmissione telematica loro riferito che, come si è indicato, costituisce il loro termine di presentazione. 

Pertanto la lettera f) de comma 3 articolo 1 del decreto correttivo, inserendo il comma 7-bis  nell'art.3 del DPR 322/98, prevede che tali soggetti trasmettono la propria dichiarazione entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione cartacea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni da ravvedimento operoso

Sempre la lettera f) del comma in esame inserisce il comma 7-ter nell'art.3 del DPR 322/98. Secondo tale comma i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono trasmettere le dichiarazioni loro presentate in ritardo, rispetto ai termini ordinari, entro un mese dalla data indicata nella ricevuta di presentazione della dichiarazione se ormai è scaduto il termine per la trasmissione telematica.

Spunti critici 

La disposizione comporta che se il contribuente persona fisica presenta la dichiarazione il 29 ottobre la trasmissione telematica deve avvenire entro il giorno dopo, mentre se avviene il 1 novembre dovrà essere presentata il 1 dicembre.

Una possibile soluzione

Per la trasmissione della dichiarazione si dovrebbe garantire all'intermediario sempre un mese di tempo ad esempio, prevedendo  che se la dichiarazione viene presentata entro il mese antecedente a quello previsto per la trasmissione telematica la dichiarazione deve essere trasmessa nei termini ordinari di trasmissione, mentre se viene presentata dopo tale termine allora la trasmissione deve avvenire entro un mese dalla data indicata nella ricevuta di presentazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazioni dell'impresa in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa in esercizio provvisorio solo ai fini IRAP

Secondo le disposizioni dell'art.5 comma 4 del DPR 322/98, prima in vigore, le dichiarazioni relative alle società in fallimento o liquidazione coatta amministrativa sono presentate dal curatore o liquidatore:

entro quattro mesi dalla nomina per il periodo pre-fallimentare;

 entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento per quella in periodo fallimentare;

 nel caso il fallimento si protraeva per più di un anno solare la dichiarazione doveva essere presentata nei termini ordinari solamente nel caso di esercizio provvisorio.

La modifica apportata dal comma 5 dell'articolo 1 in commento dispone che per gli esercizi provvisori dovrà essere presentata la sola dichiarazione IRAP.

Ovviamente alla chiusura del fallimento dovranno essere presentate le altre dichiarazioni relativamente a tutto il periodo di esercizio provvisorio fallimentare, mentre la dichiarazione IRAP dovrà abbracciare solamente l'ultima frazione di periodo rimasto scoperto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione Iva in forma autonoma deve essere presentata entro il mese di maggio e trasmessa entro il mese di giugno

La lettera a) del comma 6, art.1 del D.P.R. n. 542/1999, modifica il primo comma dell'art.8 del DPR 322/98. La modifica  porta il termine di presentazione della dichiarazione Iva autonoma dal 15 marzo al 31 maggio. La trasmissione telematica dovrà avvenire entro il mese di giugno da parte:

 dei soggetti abilitati alla trasmissione,

dalle società con capitale sociale superiore a 5 miliardi che trasmettono la dichiarazione direttamente o che hanno un numero di dipendenti superiore a 50,

dalle società che trasmetto le dichiarazioni del gruppo societario al quale appartengono

dei soggetti che hanno richiesto la chiave per trasmettere la propria dichiarazione.

Le banche e le poste dovranno trasmettere la dichiarazione entro il mese di novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno precedente  non sia ancora scaduto i curatori fallimentari sono temuti a presentare la dichiarazione entro 4 mesi dalla nomina.

La modifica apportata dalla lettera b) del comma 6 risolve il problema ai curatori che in passato assumevano l'incarico pochi giorni prima della scadenza del termini per presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta precedente a quello di dichiarazione di fallimento. Infatti in questo caso seguendo la vecchia formulazione dell'art.8 comma 4 erano tenuti a presentare la dichiarazione Iva del periodo precedente a quello di dichiarazione di fallimento nei termini ordinari con ovvi problemi operativi. Con l'attuale formulazione normativa invece il curatore qualora il termine per presentare la dichiarazione non sia già scaduto (in qual caso il responsabile per l'omessa presentazione della dichiarazione sarà il contribuente) dovrà presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno precedente entro 4 mesi dalla nomina.

Per quanto riguarda la dichiarazioni delle operazione effettuate tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di dichiarazione di fallimento dovrà essere presentata entro 4 mesi dalla nomina, mentre quella relativa ai periodi di vigenza del fallimento dovrà essere presentata ne modi e termini ordinari.

Riepilogando secondo le nuove disposizioni il curatore deve presentare:

   la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello dell'apertura della procedura concorsuale entro 4 mesi dalla nomina se i termini ordinari non siano ancora scaduti;

   presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la dichiarazione di fallimento sempre entro 4 mesi dalla nomina;

   nel caso in cui la procedura concorsuale si prolunghi per più di un periodo d'imposta la dichiarazione annuale nei tempi e modi ordinari.

 

  

Le dichiarazioni IVA con termine mobile, quelle in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa,  se scadenti tra il 1 gennaio e 31 maggio,  devono essere presentate entro maggio.

L'ultimo periodo del nuovo comma quattro dell'art.8 DPR 322/98 - sostituito dalla lettera b) comma 6 dell'art.1 dello schema di decreto - prevede anche per le dichiarazioni Iva, al pari delle dichiarazioni dei redditi e unificate, da presentare sui modelli approvati entro il 20 dicembre lo slittamento del termine al 31 maggio di ogni anno.

Questa disposizione potrebbe agevolare i curatori fallimentari. Infatti qualora la dichiarazione Iva che il curatore fallimentare deve presentare per il periodo d'imposta precedente alla dichiarazione di fallimento o per il periodo pre-fallimentare,  che ricordo deve essere presentata entro 4 mesi dalla nomina,  scade tra il 1 gennaio e il 31 maggio la dichiarazione deve essere presentata entro maggio.

 

Considerazioni

Dalle modifiche al DPR 322/98, si evince la volontà di riunire in una sola data il termine per presentare le dichiarazioni da presentare sui nuovi modelli. Questa nuova impostazione, una volta assimilata dai contribuenti, semplifica loro la vita e allo stesso tempo consente all'amministrazione finanziaria di assumere la maggior parte delle dichiarazioni in una sola data.

 

 

L'articolo i esame apporta modifiche al decreto che ha riunito le disposizioni Iva riguardanti le liquidazioni e dichiarazioni periodiche Iva - DPR 100/1998.

Appresso si evidenziano le novità apportate che, per la maggior parte, già ampiamente anticipate al 1998 da parte del Ministero con comunicati e istruzioni ai modelli di dichiarazione (comunicato 23.2.1999 e D.M. 26.2.1999 contenente il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione periodica Iva):

Ø      il termine per effettuare le liquidazioni passa dal 15 passa al 16 di ogni mese

Ø      la dichiarazione deve essere presentata anche con eccedenza a credito;

Ø      sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche:

§    i soggetti esonerati per l'anno in corso dalla presentazione della dichiarazione;

§    i soggetti esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni  periodiche;

§    gli entri pubblici.

Ø      le persone fisiche presentano la dichiarazione periodica solamente se nell'anno solare precedente hanno dichiarato un volume d'affari superiore a 50 milioni;

Ø      nel caso in cui il soggetto tiene contabilità Iva separate sia nel caso in cui per entrambe effettua le liquidazioni mensili che nel caso in cui per una di esse effettua liquidazioni trimestrali le dichiarazioni periodiche da presentare entro gli stessi termini sono riunite in una sola dichiarazione 

Ø      è confermato che le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il mese di scadenza del termine per effettuare le liquidazioni periodiche mentre il termine per effettuare la trasmissione telematica è previsto per il mese successivo;

Oltre che ai contribuenti che effettuano le liquidazioni mensili, le dichiarazioni periodiche devono essere presentate dai contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestralmente - rinvio all'art.33[2][2] nonché a quelli che operano attività sottoposte ai regimi speciali di liquidazione previsti dall'art.74 del DPR 633772. L’articolo in commento estende l’applicazione della dichiarazione periodica anche ai soggetti che effettuano operazioni di erogazione acqua, gas, energia elettrica e simili sottoposti al regime speciale previsto dalla lettera e) dell'art.73 del decreto Iva. 

Si ricorda che tali regimi sono attualmente regolamentati dal D.M. 16 dicembre 1980. - Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano (Gazz. Uff. n. 349 del 22 dicembre 1980)

Le dichiarazioni periodiche secondo l'art.10 dello schema di decreto in esame entrano in vigore nel 1999 per i soli soggetti IRPEG mentre per le società di persone fisiche entrano in vigore a partire dall'anno d'imposta 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ritenute versate in eccesso sono scomputabili da qualsiasi successivo versamento

L'art.3 apporta modifiche al DPR n. 445/1997 con il quale si è introdotta la possibilità ai sostituti d'imposta di scomputare dai successivi versamenti quelli effettuati in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente trattenuto al sostituito. La nuova formulazione del primo comma dell'art.1 del decreto, a differenza della precedente, consente di effettuare la compensazione verticale verso tutte le tipologie di ritenute e non solo tra le medesime categorie di reddito come si doveva in passato (ritenute su redditi di capitale lavoro dipendente o lavoro autonomo). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ritenute che non trovano capienza possono essere scomputate dalle ritenute dovute negli esercizi successivi, chieste in compensazione o chieste a rimborso

La lettera b) e c) dell'art.3 in commento apportano delle modifiche ai commi 3 e 4 dell'art.1 del DPR 445/97 con riferimento al modi di utilizzazione delle eccedenze di ritenute in questione, anch’esse già indicate dal Ministero in via interpretativa con sue circolari ed nelle istruzioni alle dichiarazione 770-99.

Dalle modifiche risulta infatti che se nell'esercizio non ci sono versamenti di ritenute sufficientemente capienti rispetto al credito vantato il contribuente nell'esercizio successivo può scegliere di:

scomputarle dai versamenti di ritenute che eventualmente deve effettuare,

 utilizzarle in compensazione;

  prevedere il riporto all'esercizio successivo o chiederne il rimborso in dichiarazione.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sostituti che non hanno più di tre sostituiti versano le ritenute entro il termine per versare il saldo delle imposte sui redditi.

Il secondo comma del'art.3 del D.P.R. n. 542/1999 riscrive il secondo articolo del DPR 445/97. Secondo la nuova formulazione i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e di ammontare complessivo inferiore a L. 2.000.000 possono effettuare il versamento delle ritenute entro la sola data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L'art. 2 prima in vigore prevedeva invece che il versamento doveva avvenire in tre date differenti 

Nel caso i cui nel corso del periodo d'imposta uno dei due limiti viene superato si deve iniziare a rispettare i termini ordinari di versamento.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione IRAP autonoma deve esser presentata nei termini di presentazione previsti per i soggetti IRPEG

L'at.4 dello schema di decreto prevede che nel caso in cui il contribuente è tenuto a presentare solamente la dichiarazione IRAP i termini che deve rispettare sono quelli previsti per i soggetti IRPEG indicati nei commi 2 e 3 dell'art.2 del DPR 322/98.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le eccedenze d'imposta cedute all'interno dei gruppi sono compensabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione

L'art.5 del decreto in parola dispone che i crediti ceduti all'interno dei gruppi secondo le disposizioni impartite dall'art.43-ter del DPR 602/73 sono compensabili dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.

Approfondimenti

Per chiarire il concetto è necessario fare un esempio. Si ipotizzi che  l'eccedenza d’imposta in capo al soggetto cedente sia  generata  da un eccedenza di versamenti in acconto sul dovuto. Tale eccedenza diviene credito cedibile solamente nel momento in cui si presenta la  dichiarazione dei redditi e non si chiede il rimborso dell'eccedenza . Pertanto se ad esempio una società presenta la propria dichiarazione nel mese di maggio 1999 l'eccedenza si crea ed è utilizzabile dalla società a partire dal maggio 1999. Secondo  la disposizione in commento, nel caso i cui la nostra società cede il suo credito nel corso del 1999 la società cessionaria può portare a compensazione lo stesso solamente a decorrere dal 1.1.2000.

A tale conclusione tuttavia si arrivava in via interpretativa seguendo le norme attualmente in vigore. infatti come è noto il credito ceduto nel 1999 se non utilizzato per compensare l’IRPEG entra a far parte della dichiarazione del cessionario relativa al 1999 presentata ad esempio nel mense di maggio 2000.

 A questo punto è utile ricordare che, in base all'art.17 del D.Lgs 241/97, i crediti compensabili sono solamente quelli emergenti dalle dichiarazioni o denunce periodiche. Dal momento in cui il Ministero delle finanze ha chiarito (vedi istruzioni alla dichiarazione dei reddti UNICO-99) che, i crediti emergenti dalla dichiarazione sono compensabili sin dal giorno successivo a quello di chiusura dell'esercizio per il quale la dichiarazione è presentata,. (nel caso dell'esempio dal 1.1.2000) il nostro credito rimaneva comunque compensabile in detto anno.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conguaglio Iva annuale viene stralciato dall'art.30 del DPR 633/1972 e inserito nell'art.6 dello schema di decreto

L'art.6 del D.P.R. n. 542/1999 disciplina direttamente il conguaglio Iva annuale ora inserito nell'art.30 del DPR 633/72, apportando inoltre due innovazioni, peraltro già anticipate dal Ministero delle finanze per il conguaglio 1998:

data della scadenza del versamento del conguaglio passa dal 15 al 16 marzo;

tasso di interesse per lo slattamento del versamento al termine previsto per presentare la dichiarazione dal 0,5 al 0,4 per mese o frazione.

Dall'articolo 11 dello stesso schema abroga il primo comma del'art.30 del decreto IVA.

Spunti critici 

Prevedere una norma fuori sistema in materia di adempimenti  potrebbe creare delle confusioni, sarebbe stato meglio inserire l'articolo nel DPR 100/1998 di disciplina delle liquidazioni e dichiarazioni periodiche Iva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche l'art.33 del DPR n. 633/72 transita nell'art.7 dello schema di decreto in commento

L'art.7 del D.P.R. n. 542/1999 disciplina direttamente (senza cioè apportare modifiche al più idoneo DPR 100/1998 o il DPR 633/1972) le semplificazioni delle liquidazioni per i contribuenti minori (ora disciplinate dall’art.33 del D.P.R. 633/1972, anche qui senza nessun motivo apparente) apportando, per la maggior parte, una serie di aggiustamenti di natura solamente formale:

in particolare:

al primo e ultimo comma fa espresso riferimento al DPR 442/97 per esercizio delle opzioni;

 per i versamenti periodici dei trimestrali passa dal 5 al 16 del mese (obbligo già desumibile dall'art.17 del D.Lgs 241/1997 dopo la modifica apportata dal D.Lgs 422/98);

 il versamento in unica soluzione passa dal 15 al 16 (come sopra desumibile già dalle norme in vigore)

  il tasso di interesse da applicare per il differimento del versamento in unica soluzione passa dal 0,5 al 0,4 (novità anticipata dalle istruzioni alla dichiarazione Iva-99).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarto trimestre al 16 febbraio per tutti i contribuenti trimestrali

Novità di una certa rilevanza è quella indicata dall'ultimo periodo della lettera a) dell'art.7 del D.P.R. n. 542/1999. La norma introduce il quarto trimestre a regime per tutti i soggetti trimestrali. Tuttavia l'imposta divenuta esigibile nel 4 trimestre deve essere versata insieme all'eventuale conguaglio il 16 marzo di ogni anno. Tale versamento che come è noto fino ad oggi è applicabile solamente per i regimi speciali dall'entrata in vigore dello schema di decreto in commento è rivolto anche a tutti i contribuenti minimi che optano per il regime trimestrale dei versamenti.

Spunti critici 

La disposizione è stata adottata al fine di ottemperare ad obblighi comunitari. Infatti la CEE vuole avere i dati Iva dei contribuenti CEE entro il mese di febbraio di ogni anno. La modifica normativa assicura l'ottenimento di tutti i dati entro il 28 febbraio di ogni anno: data entro la quale è necessario presentare la dichiarazione periodica. Osservato il drafting della modifica si ritiene che non viene  modificata la possibilità di differire il versamento del debito Iva relativo alle operazioni comprese nell'ultimo periodo al termine di presentazione della dichiarazione annuale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escluse dalla compensazione i crediti e i debiti trasferiti dalle società del gruppo nella liquidazione Iva di gruppo. Recepite inoltre le disposizioni riguardanti i rimborsi infrannuali anticipate dal ministero .

L'art.8 del decreto, anche qui dando autorità normativa a novità già anticipate dal Ministero (vedi istruzioni alla dichiarazione Iva periodica D.M. 26.2.1999 in G.U. 5.3.1999, n. 53 comunicati del Ministero delle finanze 23.2.99 e del 12.4.1999.

In particolare:

nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo prevista dall'ultimo comma dell'art.73 del DPR 633/72 sono ammessi alla compensazione solamente i debiti ed i crediti emergenti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo;

 la richiesta di rimborso infrannuale prevista dal secondo comma dell'art.38-bis del dpr 633/72 è effettuata tramite la presentazione della dichiarazione periodica iva trimestrale ovvero quella relativa all'ultimo mese del trimestre all'ufficio Iva o Ufficio delle entrate se istituito;

 i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione, al fine di  chiedere il rimborso infra-annuale, possono presentare una dichiarazione Iva periodica anche se non tenuti

 i soggetti ammessi al rimborso infra-annuale possono portare in compensazione l'imposta a credito emergente dalle dichiarazioni trimestrali;

  anche i gruppi che si avvalgono della liquidazioni di gruppo possono portare a compensazione i crediti Iva emergenti dalle liquidazioni periodiche riepilogative di gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazioni IRAP su modelli approvati nel 1998 se dovuto ancora acconto

Il primo comma dell’art.10 dello schema di D.P.R., anche qui dando conferma a quanto indicato dal ministero, indica che le dichiarazioni da presentare nel corso del 1999 devono essere redatte utilizzando i modelli approvati nel corso del 1998 se è dovuto ancora acconto mentre se è dovuto il saldo si devono utilizzare i modelli approvati nel corso del 1999.  

Precisazioni

La disposizione si è resa necessaria in quanto nei modelli approvati nel corso del 1999 mancavano dei righi essenziali i soggetti che ancora devono o meglio dovevano versare ancora il secondo acconto IRAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione 770 per i sostituti che hanno corrisposto compensi a più di 50 soggetti deve essere presentata su supporto Magnetico in posta solamente per il 1999. 

Il comma 4 dell’art. 10 da conferma a quanto anticipato per il 1999 dal Ministero avuto riguardo alle modalità di presentazione delle dichiarazioni 770-99 da parte da sostituti con più di “50 sostituiti”.  Si ricorda che questa disposizione, con diverso tenore, era prevista dal comma 5 dell’art.4 del D.P.R. 322/98, disposizione ora soppressa dall’art.1 comma 4 del D.P.R. n. 542/1999.

 

La storia della disposizione.

 

Con la Circolare n.2-sup. del 20 aprile 1999, avente ad oggetto il differimento della presentazione delle dichiarazioni, nel commentare il comma 5 dell’unico articolo del D.P.C.M. 1.4.1999 si è indicato che, salvo che non si sia presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato entro il 31 maggio, nel caso in cui si sono corrisposti compensi ed emolumenti ad un numero di dipendenti non inferiore a 50, la dichiarazione dei sostituti d’imposta è presentata ad un Ufficio postale entro il mese di settembre 1999 su supporto magnetico.

Dalla citata disposizione, che ricordiamo vale solamente per il 1999, si affacciavano quindi le seguenti soluzioni:

ü      nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di dipendenti inferiori a 20 la dichiarazione è presentata tramite UNICO/99.;

ü      nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di dipendenti inferiori a 50 ma superiori a 20, la dichiarazione si presenta in forma autonoma in posta in banca o tramite un intermediario abilitato entro il 31.5.1999 (salvo quanto si dirà in seguito);

ü      nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di dipendenti superiore a 50, la dichiarazione è presentata tramite un Ufficio postale (ad esclusione delle banche) su supporti magnetici entro il 30.9.1999, ovvero tramite trasmissione diretta o per mezzo di un intermediario abilitato entro il 31.5.1999 nella forma più congeniale all’intermediario abilitato.

È evidente che la disposizione contenuta nel comma 5 del D.P.C.M. 1.4.1999 presentava una evidente disparità di trattamento tra coloro che nel 1998 avevano corrisposto compensi od emolumenti ad un numero inferiore a 50, obbligati alla scadenza del 31.5.1999, da quelli che invece ne avevano più di 50 e che possono quindi presentare la dichiarazione entro il termine più ampio del 30.9.1999.

Le novità apportate dal D.M. 19.4.1999

Con il D.M. 19.4.1999, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche da seguire per la predisposizione Modelli 770/99 su supporti magnetici, il ministero elimina lo squilibrio visto sopra. Infatti l’articolo 3 del decreto da ultimo citato dispone che, anche nel caso in cui si siano corrisposti compensi ed emolumenti ad un numero di dipendenti inferiore a 50, e sempre se qualora per lui fosse più agevole, il sostituto può presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma unificata ad un ufficio postale su supporto magnetico entro il 30.9.1999.

Successivamente con il comunicato, che fa seguito all’art.3 del decreto appena annotato. è indicato che coloro che “qualora risulti più agevole per il contribuente e l’intermediario, quest’ultimo può restituire al contribuente stesso parte della dichiarazione su supporto cartaceo e parte su supporto magnetico”. Pertanto, conclude il ministero, gli abilitati e le società del gruppo che trasmettono il Mod. 770 entro il mese di settembre possono rilasciare entro lo stesso termine la copia della dichiarazione con l’impegno a trasmettere e la ricevuta contenente la data ed il numero di protocollo che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. In sostanza, coloro che decidono utilizzare questa forma di presentazione a mezzo intermediario, possono differire la presentazione del modello stesso al 30.9.1999, così come avviene nel caso di presentazione in posta.

Resta fermo che l’intermediario dovrà comunque rispettare il termine del 30.9.1999 per l’invio telematico della dichiarazione per la quale ha assunto l’impegno. E’ appena il caso di specificare che come anche indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO-99 persone fisiche (§ 5.5, pag. 17 della Gazzetta Ufficiale) l’amministrazione finanziari ha tempo 5 giorni per rilasciare la ricevuta di avvenuta ricezione della dichiarazione.

 

[1][1] Infatti al 31.12.98  era in corso l’esercizio 1998/1999 che si conclude nel luglio 1999 per dichiarare il quale si deve utilizzare i modelli approvati il 31.12.1998. Al 31.12.99 è in corso l’anno d’imposta 1999/2000 per il quale si devono utilizzare i modelli approvati il 15.2.00 -

[2][2] Dal momento che lo stesso schema di D.P.R. ritiene abrogato l’art.33 (art.11) disciplinando direttamente le disposizioni Iva ivi contenute (art.7) sarebbe meglio fare riferimento a questo nuovo articolo) -

 

 
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Aggiornato il: 26 febbraio 2000