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Sommario

DICHIARAZIONI - MODULISTICA - ERRATA CORRIGE

DECRETO 2 maggio 2000

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

DICHIARAZIONI - VERSAMENTI - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL 2000 - liquidazione ordinaria effettuata nel corso del 1999

ARTICOLO  a cura di Duilio Liburdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 2 maggio 2000

"Modificazioni ai decreti di approvazione dei seguenti modelli e istruzioni: "Unico 2000 - persone fisiche, quadro IQ"; "Unico 2000 - società di persone ed equiparate, quadro IQ"; "Unico 2000 - società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ"; "Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ"; "Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati".

In breve

L'articolo 1 del provvedimento apporta alcune correzioni ai decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dell'Irap per l'anno 2000. Per larga parte le modifiche sono volte a migliorare la sintassi delle indicazioni presenti nei vari righi di cui si compongono i quadri.

E' appena il caso di sottolineare che l’articolo 2 dello stesso provvedimento ha inoltre sostituito il codice tributo 4006 con il 2122. Si ricorda che tale codice tributo deve essere utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva Irpeg sulle plusvalenze, dagli enti non commerciali ed equiparati

Tornando alle modifiche ai modelli di dichiarazione merita segnalazione la cancellazione dai quadri IQ di dichiarazione dell'IRAP dell'agevolazione prevista dall'articolo 18 del D.Lgs 446/1997. Si tratta del bonus fiscale, concesso dai commi da 210 a 213, della legge 662/96 (legge finanziaria per il 1997). I commi da ultimo citati prevedevano la concessione di un credito d’imposta agli esercenti impresa, arti o professioni, che, in possesso di certi requisiti, avevano iniziato l’attività a partire dal 1997.

In conseguenza del fatto che tale credito d'imposta era stato abrogato dall'articolo 3, comma 11 della legge n. 448/1998, nel quadro RN della dichiarazione dei redditi era stato correttamente eliminato il rigo corrispondente mentre ciò non era stato fatto nei quadri IQ di dichiarazione dell'IRAP.

Per un maggior dettaglio della vicenda si rinvia a Tonino Morina, "Dopo l'Irpef anche l'irao perde il bonus per le nuove attività", in Il sole 24 ore del 7 maggio 2000, pag. 9

Gazzetta Ufficiale n. 103  del 05-05-2000  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO  a cura di Duilio Liburdi

In difficoltà i soggetti per i quali nel 1999 si è verificata l'interruzione del normale periodo d'imposta - Società, labirinto di scadenze - senza effetti la proroga dei termini per le dichiarazioni 2000"

In breve

Il breve scritto riassume le cause che nel corso della vita dell'impresa rendono il periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31.12,  per le quali quindi, dovendo presentare la dichiarazione sui vecchi modelli, non si rende applicabile il D.P.C.M. 20 aprile 2000 di proroga delle dichiarazioni UNICO-2000 (vedi Novità del 01 maggio 2000).

In particolare viene affrontato il caso di liquidazione volontaria con nomina del liquidatore regolata dall'articolo 5, comma  2  del D.P.R.  n. 322/98. L'autore evidenzia che in tale ipotesi il reddito prodotto nel periodo d'imposta di liquidazione, deve essere dichiarato separatamente:

- il reddito prodotto dall'inizio dell'esercizio alla data in cui ha effetto la liquidazione dovrà essere dichiarazione utilizzando i modelli approvati nel 1999 (UNICO-99):

- il reddito prodotto dalla data di messa in liquidazione alla chiusura del periodo d'imposta dovrà essere dichiarato sui nuovi modelli (UNICO-00);

Spunti critici

L'autore non compie un'attenta analisi delle disposizioni del D.P.R. n. 322/98 limitandosi a riportare quanto era stato indicato nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazione dei redditi UNICO-99. Infatti in ipotesi ordinaria i termini di presentazione delle due dichiarazioni redatte in occasione della liquidazione coincide. 

Infatti l'articolo 5[1] del D.P.R. n. 322/98, risultante dopo le modifiche apportate dal DPR 542 del 1999 prevede che entrambe le dichiarazioni devono essere presentate nello stesso termine ordinario previsto per le impose sui redditi. Appare evidente che in tali ipotesi, l'obiettivo era quello di avere in un'unica data utile per presentare entrambe le dichiarazioni, al fine di consentire l'incrocio dei dati e determinare quindi l'intero reddito prodotto nel periodo d'imposta.

Nel caso dei soggetti IRPEF non si viene a determinare alcun problema in quanto il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni è sicuramente quello del mese di giugno (articolo 2 del D.P.R. n. 322/98). Al contrario per i soggetti IRPEG i termini ordinari sono diversi asseconda del modello che si deve utilizzare. Infatti mentre le dichiarazione redatte sui vecchi modelli devono essere presentate entro 1 mese dall'approvazione del bilancio o sei mesi dalla fine del periodo d'imposta (se non esiste il bilancio o rendiconto), le dichiarazione redatte sui nuovi modelli possono differire (ordinariamente) la presentazione della dichiarazione entro il mese di maggio (comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R.  n. 322/98).

Combinando le disposizioni previste dall'articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 322/98 con quelle previste dal DPCM 20 aprile 2000 si viene a determinare un paradosso infatti dalle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 citato, sembra che le dichiarazioni relative al periodo compreso tra la data di inizio liquidazione e fine esercizio debbano essere presentate negli stessi termini ordinari previsti per le dichiarazioni relative alla prima frazione d'esercizio.

Secondo il dettato normativo appena descritto si ha che:

-         i soggetti IRPEF, possono differire secondo le disposizioni del DPCM 20 aprile 2000 la presentazione delle sole dichiarazioni relative alla seconda frazione d'esercizio;

-         i soggetti IRPEG non possono differire la presentazione di entrambe le dichiarazioni.

In vero, il Ministero delle finanze, nelle istruzioni   alla compilazione della dichiarazione UNICO-99 società di capitali, voce appendice "Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni unificate", in esatto contrasto con quanto emerge dal dettato normativo appena interpretato, ha invece inteso che il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo (dall'inizio del periodo d'imposta alla data in cui ha effetto la liquidazione) segua il termine della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione (periodo in corso al 31.12.2000). Dal momento che la dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione deve esser presentata sui nuovi modelli, può usufruire della proroga prevista dal DPCM 20 aprile 2000.

Appare quindi evidente che applicare questa interpretazione alle disposizioni di proroga previste, significa riconoscere la proroga al 20 luglio, soggetti IRPEG o, al 31 luglio, soggetti IRPEF di queste dichiarazioni.

Italia oggi di sabato 8 maggio 2000, pag. 28
 

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[1] Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D.P.R. n. 542/1999 e' il seguente: "Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione).

1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale , presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti

   

 
 
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Aggiornato il: 14 maggio 2000