DECRETO 2 maggio 2000
ARTICOLO
a cura di Duilio Liburdi
DECRETO 2 maggio 2000"Modificazioni ai decreti
di approvazione dei seguenti modelli e istruzioni: "Unico 2000 - persone
fisiche, quadro IQ"; "Unico 2000 - società di persone ed equiparate,
quadro IQ"; "Unico 2000 - società di capitali, enti commerciali ed
equiparati, quadro IQ"; "Unico 2000 - enti non commerciali ed
equiparati, quadro IQ"; "Unico 2000 - enti non commerciali ed
equiparati". In breve L'articolo 1 del provvedimento apporta alcune correzioni ai decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dell'Irap per l'anno 2000. Per larga parte le modifiche sono volte a migliorare la sintassi delle indicazioni presenti nei vari righi di cui si compongono i quadri. E' appena il caso di sottolineare che l’articolo 2 dello stesso provvedimento ha inoltre sostituito il codice tributo 4006 con il 2122. Si ricorda che tale codice tributo deve essere utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva Irpeg sulle plusvalenze, dagli enti non commerciali ed equiparati Tornando alle modifiche ai
modelli di dichiarazione merita segnalazione la cancellazione dai quadri IQ di
dichiarazione dell'IRAP dell'agevolazione prevista dall'articolo 18 del D.Lgs
446/1997. Si tratta del bonus fiscale, concesso dai commi da 210 a 213, della
legge 662/96 (legge finanziaria per il 1997). I commi da ultimo citati
prevedevano la concessione di un credito d’imposta agli esercenti impresa,
arti o professioni, che, in possesso di certi requisiti, avevano iniziato
l’attività a partire dal 1997. In conseguenza del fatto che tale credito d'imposta era stato abrogato dall'articolo 3, comma 11 della legge n. 448/1998, nel quadro RN della dichiarazione dei redditi era stato correttamente eliminato il rigo corrispondente mentre ciò non era stato fatto nei quadri IQ di dichiarazione dell'IRAP. Per un maggior dettaglio della vicenda si rinvia a Tonino Morina, "Dopo l'Irpef anche l'irao perde il bonus per le nuove attività", in Il sole 24 ore del 7 maggio 2000, pag. 9 Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 05-05-2000
ARTICOLO a cura di Duilio LiburdiIn difficoltà i soggetti per i quali nel 1999 si è
verificata l'interruzione del normale periodo d'imposta - Società, labirinto di
scadenze - senza effetti la proroga dei termini per le dichiarazioni 2000" In breve Il breve scritto riassume le cause che nel corso della vita dell'impresa rendono il periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31.12, per le quali quindi, dovendo presentare la dichiarazione sui vecchi modelli, non si rende applicabile il D.P.C.M. 20 aprile 2000 di proroga delle dichiarazioni UNICO-2000 (vedi Novità del 01 maggio 2000). In particolare viene affrontato il caso di liquidazione volontaria con nomina del liquidatore regolata dall'articolo 5, comma 2 del D.P.R. n. 322/98. L'autore evidenzia che in tale ipotesi il reddito prodotto nel periodo d'imposta di liquidazione, deve essere dichiarato separatamente: - il reddito prodotto dall'inizio dell'esercizio alla data in cui ha effetto la liquidazione dovrà essere dichiarazione utilizzando i modelli approvati nel 1999 (UNICO-99): - il reddito prodotto dalla data
di messa in liquidazione alla chiusura del periodo d'imposta dovrà essere
dichiarato sui nuovi modelli (UNICO-00); Spunti critici L'autore non compie un'attenta analisi delle disposizioni del D.P.R. n. 322/98 limitandosi a riportare quanto era stato indicato nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazione dei redditi UNICO-99. Infatti in ipotesi ordinaria i termini di presentazione delle due dichiarazioni redatte in occasione della liquidazione coincide. Infatti
l'articolo 5[1]
del D.P.R. n. 322/98, risultante dopo le modifiche apportate dal DPR 542 del
1999 prevede che entrambe le dichiarazioni devono essere presentate nello stesso
termine ordinario previsto per le impose sui redditi. Appare evidente che in
tali ipotesi, l'obiettivo era quello di avere in un'unica data utile per
presentare entrambe le dichiarazioni, al fine di consentire l'incrocio dei dati
e determinare quindi l'intero reddito prodotto nel periodo d'imposta. Nel
caso dei soggetti IRPEF non si viene a determinare alcun problema in quanto il
termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni è sicuramente quello del
mese di giugno (articolo 2 del D.P.R. n. 322/98). Al contrario per i soggetti
IRPEG i termini ordinari sono diversi asseconda del modello che si deve
utilizzare. Infatti mentre le dichiarazione redatte sui vecchi modelli devono
essere presentate entro 1 mese dall'approvazione del bilancio o sei mesi dalla
fine del periodo d'imposta (se non esiste il bilancio o rendiconto), le
dichiarazione redatte sui nuovi modelli possono differire (ordinariamente) la
presentazione della dichiarazione entro il mese di maggio (comma 4 dell'articolo
2 del D.P.R. n. 322/98). Combinando
le disposizioni previste dall'articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 322/98 con
quelle previste dal DPCM 20 aprile 2000 si viene a determinare un paradosso infatti dalle disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 5 citato, sembra che le dichiarazioni relative al periodo compreso
tra la data di inizio liquidazione e fine esercizio debbano essere presentate
negli stessi termini ordinari previsti per le dichiarazioni relative alla prima
frazione d'esercizio. Secondo
il dettato normativo appena descritto si ha che: -
i soggetti IRPEF, possono differire secondo le disposizioni del DPCM 20
aprile 2000 la presentazione delle sole dichiarazioni relative alla seconda
frazione d'esercizio; -
i soggetti IRPEG non possono differire la presentazione di entrambe le
dichiarazioni. In vero, il Ministero delle finanze, nelle
istruzioni alla compilazione
della dichiarazione UNICO-99 società di capitali, voce appendice "Casi
particolari di presentazione delle dichiarazioni unificate", in esatto
contrasto con quanto emerge dal dettato normativo appena interpretato, ha invece
inteso che il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo
periodo (dall'inizio del periodo d'imposta alla data in cui ha effetto la
liquidazione) segua il termine della dichiarazione relativa al primo periodo di
liquidazione (periodo in corso al 31.12.2000). Dal momento che la dichiarazione
relativa al primo periodo di liquidazione deve esser presentata sui nuovi
modelli, può usufruire della proroga prevista dal DPCM 20 aprile 2000. Appare quindi evidente che applicare questa
interpretazione alle disposizioni di proroga previste, significa riconoscere la
proroga al 20 luglio, soggetti IRPEG o, al 31 luglio, soggetti IRPEF di queste
dichiarazioni. [1]
Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal
D.P.R. n. 542/1999 e' il seguente: "Art. 5 (Dichiarazione nei casi di
liquidazione). 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il
liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria presenta,
entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in
liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione
entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito
del bilancio finale, se prescritto. 2.
Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento
dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale
, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per
la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. 3.
Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data
indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle
relative ad ogni successivo periodo d'imposta. 4.
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le
dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di
imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore,
rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla
chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al
comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. 5.
Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le
dichiarazioni dei sostituti |
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