ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
PREMESSA
Il
Decreto legislativo 626/94, all’Art.61,
definisce agente
cancerogeno:
a)
una sostanza alla quale nell’allegato 1
della direttiva 67/548/CEE è attribuita la menzione R 45: “può provocare
il cancro” o la menzione R 49: “può provocare il cancro per inalazione”;
b) un preparato su cui, a norma dell’art.3,
paragrafo 5 lettera j) della direttiva 88/379/CEE deve
essere apposta l’etichetta con la menzione R 45 o R 49;
c)
una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII
del D.Lgs. 626/94, nonché una sostanza o un preparato prodotti durante un
processo previsto sempre dallo stesso allegato.
MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Le
misure di prevenzione e protezione da adottare nell’utilizzo di agenti
cancerogeni sono quelle imposte dalla legislazione vigente, dalle regole di
buona tecnica e dalla esperienza degli addetti.
Si
danno qui di seguito una serie di indicazioni che rappresentano specifici punti
di riferimento previsti dalla norma (cioè obblighi cui adempiere):
n
Evitare
o ridurre, ove possibile, l’utilizzo di sostanze cancerogene, sostituendole
con sostanze, preparati o procedimenti meno pericolosi per la salute. Ove non sia possibile eliminare la sostanza dal
protocollo sperimentale è necessario provvedere affinché l’utilizzo avvenga
in un sistema
chiuso (ove possibile), riducendo
al minimo il numero degli addetti, adottando le misure necessarie affinché il
livello di esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile
attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed il
controllo degli accessi ai locali in cui avvengono le lavorazioni.
n
Gli addetti alla
manipolazione di agenti cancerogeni devono essere adeguatamente
informati circa i rischi per la salute connessi con tale attività, ed adeguatamente
formati sulle procedure e le tecniche utili a ridurre al minimo i rischi
per la salute propria e degli altri. La informazione e la formazione debbono
riguardare: a) gli agenti cancerogeni presenti, la loro dislocazione, i rischi
connessi al loro impiego; b) le precauzioni da prendere per evitare
l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di
indossare indumenti di lavoro specifici (camice) ed i dispositivi individuali di
protezione (guanti, maschere) ed il loro corretto impiego; e) il modo di
prevenire gli incidenti, e le procedure da adottare in caso se ne verifichino,
per riderne al minimo le conseguenze.
n
E’ vietato
assumere cibi e bevande o fumare nelle aree di manipolazione di agenti
cancerogeni. Dette aree devono essere
segnalate con appositi cartelli.
E’
necessario procedere alla valutazione
qualitativa del rischio di esposizione per il personale che, a qualsiasi
titolo, manipoli agenti cancerogeni. Tale valutazione viene compiuta dal datore
di lavoro (che se ne assume la responsabilità, ai sensi di quanto previsto
all’art.63, comma 1 D.Lgs.626/94 )
per mezzo del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, in
collaborazione con i Direttori di Dipartimento e delle altre figure di caso in
caso competenti nel merito, siano essi docenti, ricercatori o tecnici. I
lavoratori che risultino esposti ad un rischio, debbono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria, sentito il Medico Competente. Quest’ultimo programma le
visite mediche periodiche e gli esami clinici e biologici ritenuti necessari, e
stabilisce le specifiche misure di prevenzione da adottare.
In
considerazione della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad
agenti cancerogeni debbono essere
iscritti in un registro da cui risulti il prodotto cancerogeno, la
attività svolta ed il grado di esposizione.
RIFERIMENTI
LEGISLATIVI: Decreto
Legislativo 626/94, Titolo VII