ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

 

 

PREMESSA

 

Il Decreto legislativo 626/94, all’Art.61, definisce agente cancerogeno:

 

a)   una sostanza alla quale nell’allegato 1 della direttiva 67/548/CEE è attribuita la menzione R 45: “può provocare il cancro” o la menzione R 49: “può provocare il cancro per inalazione”;

b)  un preparato su cui, a norma dell’art.3, paragrafo 5 lettera j) della direttiva 88/379/CEE   deve essere apposta l’etichetta con la menzione R 45 o R 49;

c)   una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII del D.Lgs. 626/94, nonché una sostanza o un preparato prodotti durante un processo previsto sempre dallo stesso allegato.

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

 

Le misure di prevenzione e protezione da adottare nell’utilizzo di agenti cancerogeni sono quelle imposte dalla legislazione vigente, dalle regole di buona tecnica e dalla esperienza degli addetti.

Si danno qui di seguito una serie di indicazioni che rappresentano specifici punti di riferimento previsti dalla norma (cioè obblighi cui adempiere):

 

n    Evitare o ridurre, ove possibile, l’utilizzo di sostanze cancerogene, sostituendole con sostanze, preparati o procedimenti meno pericolosi per la salute. Ove non sia possibile eliminare la sostanza dal protocollo sperimentale è necessario provvedere affinché l’utilizzo avvenga in un sistema chiuso (ove possibile),  riducendo al minimo il numero degli addetti, adottando le misure necessarie affinché il livello di esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed il controllo degli accessi ai locali in cui avvengono le lavorazioni.

n    Gli addetti alla manipolazione di agenti cancerogeni devono essere adeguatamente informati circa i rischi per la salute connessi con tale attività, ed adeguatamente formati sulle procedure e le tecniche utili a ridurre al minimo i rischi per la salute propria e degli altri. La informazione e la formazione debbono riguardare: a) gli agenti cancerogeni presenti, la loro dislocazione, i rischi connessi al loro impiego; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare indumenti di lavoro specifici (camice) ed i dispositivi individuali di protezione (guanti, maschere) ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire gli incidenti, e le procedure da adottare in caso se ne verifichino, per riderne al minimo le conseguenze.

n    E’ vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle aree di manipolazione di agenti cancerogeni. Dette aree devono essere segnalate con appositi cartelli.

 

E’ necessario procedere alla valutazione qualitativa del rischio di esposizione per il personale che, a qualsiasi titolo, manipoli agenti cancerogeni. Tale valutazione viene compiuta dal datore di lavoro (che se ne assume la responsabilità, ai sensi di quanto previsto all’art.63, comma 1 D.Lgs.626/94 ) per mezzo del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, in collaborazione con i Direttori di Dipartimento e delle altre figure di caso in caso competenti nel merito, siano essi docenti, ricercatori o tecnici. I lavoratori che risultino esposti ad un rischio, debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, sentito il Medico Competente. Quest’ultimo programma le visite mediche periodiche e gli esami clinici e biologici ritenuti necessari, e stabilisce le specifiche misure di prevenzione da adottare.

In considerazione della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni debbono essere iscritti in un registro da cui risulti il prodotto cancerogeno, la attività svolta ed il grado di esposizione.

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Decreto Legislativo 626/94, Titolo VII