1.2) RELAZIONE SUL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
Il Presidente da lettura della relazione predisposta dagli Uffici competenti a seguito di quanto richiesto dal C.d.A. nella seduta del 17.11.1999, con riferimento al riconoscimento della "causa di servizio - liquidazione dell'equo indennizzo".
QUADRO NORMATIVO
· D.P.R. 20/1/1957, N. 3 (ART. 68)
· D.P.R. 03/5/1957, N. 686 ARTT. 39,40, 42-50, 56-60)
· D.P.R. 29/12/1973, N. 1092 (ARTT.64-74, 81-111, 163-198)
· L. 11/7/1980 N: 312 (ART.154) e successive modificazioni
· D.P.R.. 30/12/1981 N. 834
· D.P.R. 20/04/1994 N. 349
CONSIDERAZIONI GENERALI
L'ordinamento
vigente prevede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità
e lesioni e delle conseguenti menomazioni dell'integrità fisica derivanti
da fatti direttamente o per relazione connessi allo svolgimento del rapporto
di lavoro.
L'istituto opera: nei confronti del personale titolare di posizione di ruolo
sia esso "contrattualizzato" che non "contrattualizzato";
nei confronti del personale non di ruolo (ovvero con rapporto di lavoro a tempo
determinato) e nei confronti del personale a riposo o comunque cessato dal servizio
purché il pregiudizio dell'integrità fisica sia stato determinato
da infermità contratta in servizio.
Successivamente al riconoscimento della causa di servizio viene istruito il
procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo la cui concessione è
subordinata alle seguenti condizioni:
· la perdita permanente
dell'integrità fisica;
· la derivazione della menomazione da una lesione o malattia assunta
per causa di servizio;
· l'ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie previste.
L'equo indennizzo, riconosciuto anche nel caso d'esito mortale, non riveste carattere risarcitorio ma di mera utilità che l'Amministrazione attribuisce a ristoro del danno fisico sofferto.
PROCEDIMENTO
Alla
emissione del provvedimento di concessione dell'E.I. si perviene attraverso
un iter complesso implicante l'acquisizione di alcuni pareri tecnici espressi
da organi estranei all'Amministrazione:
La Commissione medico ospedaliera e il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie. Le valutazioni di questi consessi sono imprenscindibili ma non vincolanti.
L'Amministrazione pur tenendole in debito conto non è affatto costretta
ad aderirvi ma, purchè dia adeguata motivazione alle sue determinazioni,
potrà decidere discostandosene.
- Iniziativa ad istanza di parte - Il dipendente il quale ritenga che l'infermità
contratta o la lesione subita sia dovuta a fatto di servizio anche "in
itinere" può presentare, per iscritto, domanda di accertamento entro
sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella
in cui l'interessato ha avuto conoscenza piena e certa dell'infermità
.
- Iniziativa d'ufficio - Nel caso in cui l'Amministrazione, con dati in suo possesso, desume che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio legata a straordinarie cause, l'iniziativa deve essere d'ufficio. La normativa vigente non risolve le incertezze circa l'obbligo o la facoltà dell'Amministrazione di procedere.
-
Istruttoria - L'ufficio dell'istruttoria, indipendentemente dalle modalità
dell'iniziativa, deve procedere "senza indugio" nell'effettuare tutte
le indagini e raccogliere tutti gli elementi idonei o provare la natura dell'infermità,
la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze
relative all'infermità o lesione. L'Amministrazione deve acquisire la
documentazione ed ogni utile informazione, anche testimoniale, idonea a provare
la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché
tutte le circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere
dell'infermità, in particolare deve chiedere al responsabile della struttura
dove presta o prestava servizio l'interessato, un rapporto informativo da cui
devono risultare dettagliatamente la situazione ambientale e le condizioni specifiche
dell'attività lavorativa svolta dal dipendente che possono aver causato
l'infortunio e aver contribuito a determinare l'insorgere o l'aggravarsi dell'infermità.
Si fa rilevare che detto rapporto informativo riveste, per i suoi contenuti,
notevole importanza ai fini della pronuncia della Commissione medica ospedaliera
alla quale verrà successivamente inoltrato il fascicolo.
- Commissione medica ospedaliera - E' un organo collegiale costituito presso gli ospedali militari, al quale l'Amministrazione inoltra l'intero incartamento. La C.M.O. entro i termini stabiliti dalla legge, convoca il richiedente procedendo, in caso di esistenza in vita del dipendente, a visita medica presso la propria sede. La Commissione al termine della seduta redige un processo verbale dal quale devono risultare:
· gli accertamenti
esperiti;
· il giudizio motivato della dipendenza da causa di servizio della infermità
e della lesione;
· il giudizio diagnostico sulle infermità o lesioni riconosciute;
· il giudizio sulla tempestività della domanda di riconoscimento;
· il giudizio sulla idoneità al servizio;
· il giudizio sulla categoria di ascrivibilità.
La
Commissione si pronuncia a maggioranza ed il verbale è trasmesso all'Amministrazione
richidente entro i 25 giorni successivi alla visita.
La giurisprudenza prevalente ha dichiarato insindacabile il parere espresso
dalla C.M.O.
-
Pronuncia dell'Amministrazione sulla dipendenza - Acquisito il processo verbale
della C.M.O., L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla dipendenza
della causa di servizio. Il parere della Commissione non è vincolante,
tuttavia se non intende uniformarsi l'Amministrazione dovrà congruamente
motivarne le ragioni.
La determinazione dell'Amministrazione può valere come atto terminale
ovvero interlocutorio a seconda che il procedimento instaurato abbia ad oggetto,
rispettivamente, solo la dichiarazione di dipendenza (caso in cui la C.M.O.
riconosce la causa di servizio con ascrivibilità ad alcuna categoria
di invalidità) ovvero anche la concessione dell'equo indennizzo.
Nel primo caso il procedimento viene concluso con provvedimento non soggetto
a controlli preventivi. Nel secondo caso il giudizio dell'Amministrazione sarà
spedito al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie accompagnato dal
fascicolo inerente alla pratica al fine di acquisire l'ulteriore giudizio. La
richiesta di detto parere è un atto dovuto prescindendo dal convincimento
dell'Amministrazione in ordine all'esistenza di un 'infermità e la sua
connessione con il servizio.
-
Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - Il Comitato interviene
nel procedimento di attribuzione dell'equo indennizzo con funzioni consultive.
Il suo parere è obbligatorio ma non vincolante.
Il Comitato si pronuncia sui seguenti punti:
· dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio;
· ascrivibilità ad una delle categorie previste dalla legge.
-
Il provvedimento di equo indennizzo - Acquisito il parere del C.P.P.O. l'Amministrazione
emette il provvedimento di concessione o di diniego.
L'Amministrazione non ha l'obbligo, come già detto, di attenersi ai giudizi
espressi dagli organi consultati, ma qualora dovesse approdare a decisioni non
in sintonia con l'opinione di uno o di entrambi, deve darne conto con precisa
e circostanziata analisi della situazione rilevata ed il giudizio di non concessione
dell'E.I..
Il provvedimento va comunque sempre motivato.
Il provvedimento non è soggetto e controlli preventivi, è definitivo
e immediatamente efficace.
L'esborso viene fronteggiato attingendo dalla disponibilità del bilancio
universitario.
Avverso i provvedimenti definitivi è ammesso il ricorso giurisdizionale
al T.A.R. e in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
-
Il calcolo - Attualmente la determinazione della misura dell'E.I. avviene considerando
i seguenti elementi:
a) Stipendio tabellare iniziale, con esclusione quindi di ogni altro emolumento
aggiuntivo ivi compreso quello spettante per il riconoscimento di anzianità;
b) Categoria alla quale è stata ascritta la menomazione. L'entità
dell'indennizzo varia in ragione della gravità della lesione subita.
Si riporta di seguito un prospetto indicante per ciascuna categoria il coefficiente
di riduzione.
TABELLA "A"
MISURA
Prima categoria 2 volte lo stipendio tab. a.l. alla data della domanda
Seconda categoria 92% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Terza categoria 75% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Quarta categoria 61% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Quinta categoria 44% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Sesta categoria 27% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Settima categoria 12% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Ottava categoria 6% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
TABELLA "B"
Per tutte le altre menomazioni 3% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
c) Età del dipendente al momento in cui è avvenuta la perdita
dell'integrità fisica.
L' E.I. sarà ridotto del 25% se il dipendente all'epoca dell'evento invalidante
ha superato i 50 anni di età; del 50% se ha superato il sessantesimo
anno di età.
- DATI STATISTICI -
- E. I. ed importi liquidati
ANNO E.I. LIQUI DATI
CATEGORIA DI ASCRIVIBILITA' IMPORTO QUALIFICA
1988 1 QUINTA ctg. 45.068.285 Ordinario
1991 1 PRIMA ctg. 170.842.387 Ordinario
1993 1 TAB.B 4.874.255 Dirigente
1996 1 TAB.B 1.813.185 VII Qualifica
" 1 SETTIMA ctg. 10.461.211 Associato
1997 1 PRIMA ctg. 171.337.405 Ordinario
" 1 PRIMA ctg. 95.111.195 Ordinario
" 1 TERZA ctg. 16.077.310 V Qualifica
1998 1 PRIMA ctg. 87.295.245 Ordinario
1999 1 PRIMA ctg. 30.996.180 Associato
" 1 OTTAVA ctg. 3.075.300 Ricercatore
TOTALE 636.951.958
Si ritiene utile far rilevare che i maggiori costi derivano dalla ascrivibilità
alla PRIMA Ctg. di invalidità, ascrivibilità che, nei casi sopra
illustrati, è stata attribuita solo a personale deceduto in attività
di servizio per i quali e stata richiesta e riconosciuta la "causa di servizio".
Ad oggi si sono conclusi, oltre quelli elencati in tabella, altri sette procedimenti di riconoscimento da causa di servizio senza diritto alla liquidazione dell'E.I.
Procedimenti in corso di definizione:
Ad oggi sono in corso di definizione n. 29 procedimenti il cui iter è sotto meglio specificato:
- Personale che deve
essere sottoposto a visita medica dalla C.M.O.
- n. 13
- Personale per il quale
è già pervenuto il verbale della C.M.O. (n.2
pratiche con esito negativo); n. 09
- Pratiche spedite al C.P.P.O. n. 03
- Pratiche per le quali è in corso di emanazione il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio; n. 01
- Pratiche per le quali è in corso di emanazione il provvedimento di NON riconoscimento della causa di servizio; n.03
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL PRO-RETTORE |
torna all'o.d.g. | vai al successivo |