DIVISIONE II - RIPARTIZIONE III

1.2) RELAZIONE SUL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

Il Presidente da lettura della relazione predisposta dagli Uffici competenti a seguito di quanto richiesto dal C.d.A. nella seduta del 17.11.1999, con riferimento al riconoscimento della "causa di servizio - liquidazione dell'equo indennizzo".


QUADRO NORMATIVO

· D.P.R. 20/1/1957, N. 3 (ART. 68)
· D.P.R. 03/5/1957, N. 686 ARTT. 39,40, 42-50, 56-60)
· D.P.R. 29/12/1973, N. 1092 (ARTT.64-74, 81-111, 163-198)
· L. 11/7/1980 N: 312 (ART.154) e successive modificazioni
· D.P.R.. 30/12/1981 N. 834
· D.P.R. 20/04/1994 N. 349

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'ordinamento vigente prevede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni e delle conseguenti menomazioni dell'integrità fisica derivanti da fatti direttamente o per relazione connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.
L'istituto opera: nei confronti del personale titolare di posizione di ruolo sia esso "contrattualizzato" che non "contrattualizzato"; nei confronti del personale non di ruolo (ovvero con rapporto di lavoro a tempo determinato) e nei confronti del personale a riposo o comunque cessato dal servizio purché il pregiudizio dell'integrità fisica sia stato determinato da infermità contratta in servizio.
Successivamente al riconoscimento della causa di servizio viene istruito il procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo la cui concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

· la perdita permanente dell'integrità fisica;
· la derivazione della menomazione da una lesione o malattia assunta per causa di servizio;
· l'ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie previste.

L'equo indennizzo, riconosciuto anche nel caso d'esito mortale, non riveste carattere risarcitorio ma di mera utilità che l'Amministrazione attribuisce a ristoro del danno fisico sofferto.

PROCEDIMENTO

Alla emissione del provvedimento di concessione dell'E.I. si perviene attraverso un iter complesso implicante l'acquisizione di alcuni pareri tecnici espressi da organi estranei all'Amministrazione:
La Commissione medico ospedaliera e il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le valutazioni di questi consessi sono imprenscindibili ma non vincolanti. L'Amministrazione pur tenendole in debito conto non è affatto costretta ad aderirvi ma, purchè dia adeguata motivazione alle sue determinazioni, potrà decidere discostandosene.


- Iniziativa ad istanza di parte - Il dipendente il quale ritenga che l'infermità contratta o la lesione subita sia dovuta a fatto di servizio anche "in itinere" può presentare, per iscritto, domanda di accertamento entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza piena e certa dell'infermità .

- Iniziativa d'ufficio - Nel caso in cui l'Amministrazione, con dati in suo possesso, desume che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio legata a straordinarie cause, l'iniziativa deve essere d'ufficio. La normativa vigente non risolve le incertezze circa l'obbligo o la facoltà dell'Amministrazione di procedere.

- Istruttoria - L'ufficio dell'istruttoria, indipendentemente dalle modalità dell'iniziativa, deve procedere "senza indugio" nell'effettuare tutte le indagini e raccogliere tutti gli elementi idonei o provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze relative all'infermità o lesione. L'Amministrazione deve acquisire la documentazione ed ogni utile informazione, anche testimoniale, idonea a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermità, in particolare deve chiedere al responsabile della struttura dove presta o prestava servizio l'interessato, un rapporto informativo da cui devono risultare dettagliatamente la situazione ambientale e le condizioni specifiche dell'attività lavorativa svolta dal dipendente che possono aver causato l'infortunio e aver contribuito a determinare l'insorgere o l'aggravarsi dell'infermità.
Si fa rilevare che detto rapporto informativo riveste, per i suoi contenuti, notevole importanza ai fini della pronuncia della Commissione medica ospedaliera alla quale verrà successivamente inoltrato il fascicolo.

- Commissione medica ospedaliera - E' un organo collegiale costituito presso gli ospedali militari, al quale l'Amministrazione inoltra l'intero incartamento. La C.M.O. entro i termini stabiliti dalla legge, convoca il richiedente procedendo, in caso di esistenza in vita del dipendente, a visita medica presso la propria sede. La Commissione al termine della seduta redige un processo verbale dal quale devono risultare:

· gli accertamenti esperiti;
· il giudizio motivato della dipendenza da causa di servizio della infermità e della lesione;
· il giudizio diagnostico sulle infermità o lesioni riconosciute;
· il giudizio sulla tempestività della domanda di riconoscimento;
· il giudizio sulla idoneità al servizio;
· il giudizio sulla categoria di ascrivibilità.

La Commissione si pronuncia a maggioranza ed il verbale è trasmesso all'Amministrazione richidente entro i 25 giorni successivi alla visita.
La giurisprudenza prevalente ha dichiarato insindacabile il parere espresso dalla C.M.O.

- Pronuncia dell'Amministrazione sulla dipendenza - Acquisito il processo verbale della C.M.O., L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla dipendenza della causa di servizio. Il parere della Commissione non è vincolante, tuttavia se non intende uniformarsi l'Amministrazione dovrà congruamente motivarne le ragioni.
La determinazione dell'Amministrazione può valere come atto terminale ovvero interlocutorio a seconda che il procedimento instaurato abbia ad oggetto, rispettivamente, solo la dichiarazione di dipendenza (caso in cui la C.M.O. riconosce la causa di servizio con ascrivibilità ad alcuna categoria di invalidità) ovvero anche la concessione dell'equo indennizzo.
Nel primo caso il procedimento viene concluso con provvedimento non soggetto a controlli preventivi. Nel secondo caso il giudizio dell'Amministrazione sarà spedito al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie accompagnato dal fascicolo inerente alla pratica al fine di acquisire l'ulteriore giudizio. La richiesta di detto parere è un atto dovuto prescindendo dal convincimento dell'Amministrazione in ordine all'esistenza di un 'infermità e la sua connessione con il servizio.

- Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - Il Comitato interviene nel procedimento di attribuzione dell'equo indennizzo con funzioni consultive. Il suo parere è obbligatorio ma non vincolante.
Il Comitato si pronuncia sui seguenti punti:
· dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio;
· ascrivibilità ad una delle categorie previste dalla legge.

- Il provvedimento di equo indennizzo - Acquisito il parere del C.P.P.O. l'Amministrazione emette il provvedimento di concessione o di diniego.
L'Amministrazione non ha l'obbligo, come già detto, di attenersi ai giudizi espressi dagli organi consultati, ma qualora dovesse approdare a decisioni non in sintonia con l'opinione di uno o di entrambi, deve darne conto con precisa e circostanziata analisi della situazione rilevata ed il giudizio di non concessione dell'E.I..
Il provvedimento va comunque sempre motivato.
Il provvedimento non è soggetto e controlli preventivi, è definitivo e immediatamente efficace.
L'esborso viene fronteggiato attingendo dalla disponibilità del bilancio universitario.
Avverso i provvedimenti definitivi è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. e in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

- Il calcolo - Attualmente la determinazione della misura dell'E.I. avviene considerando i seguenti elementi:
a) Stipendio tabellare iniziale, con esclusione quindi di ogni altro emolumento aggiuntivo ivi compreso quello spettante per il riconoscimento di anzianità;
b) Categoria alla quale è stata ascritta la menomazione. L'entità dell'indennizzo varia in ragione della gravità della lesione subita. Si riporta di seguito un prospetto indicante per ciascuna categoria il coefficiente di riduzione.

TABELLA "A" MISURA
Prima categoria 2 volte lo stipendio tab. a.l. alla data della domanda
Seconda categoria 92% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Terza categoria 75% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Quarta categoria 61% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Quinta categoria 44% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Sesta categoria 27% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Settima categoria 12% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
Ottava categoria 6% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.
TABELLA "B"
Per tutte le altre menomazioni 3% dell'importo calcolato per la 1.a ctg.


c) Età del dipendente al momento in cui è avvenuta la perdita dell'integrità fisica.
L' E.I. sarà ridotto del 25% se il dipendente all'epoca dell'evento invalidante ha superato i 50 anni di età; del 50% se ha superato il sessantesimo anno di età.

- DATI STATISTICI -

- E. I. ed importi liquidati

ANNO E.I. LIQUI DATI CATEGORIA DI ASCRIVIBILITA' IMPORTO QUALIFICA
1988 1 QUINTA ctg. 45.068.285 Ordinario
1991 1 PRIMA ctg. 170.842.387 Ordinario
1993 1 TAB.B 4.874.255 Dirigente
1996 1 TAB.B 1.813.185 VII Qualifica
" 1 SETTIMA ctg. 10.461.211 Associato
1997 1 PRIMA ctg. 171.337.405 Ordinario
" 1 PRIMA ctg. 95.111.195 Ordinario
" 1 TERZA ctg. 16.077.310 V Qualifica
1998 1 PRIMA ctg. 87.295.245 Ordinario
1999 1 PRIMA ctg. 30.996.180 Associato
" 1 OTTAVA ctg. 3.075.300 Ricercatore
TOTALE 636.951.958


Si ritiene utile far rilevare che i maggiori costi derivano dalla ascrivibilità alla PRIMA Ctg. di invalidità, ascrivibilità che, nei casi sopra illustrati, è stata attribuita solo a personale deceduto in attività di servizio per i quali e stata richiesta e riconosciuta la "causa di servizio".

Ad oggi si sono conclusi, oltre quelli elencati in tabella, altri sette procedimenti di riconoscimento da causa di servizio senza diritto alla liquidazione dell'E.I.


Procedimenti in corso di definizione:

Ad oggi sono in corso di definizione n. 29 procedimenti il cui iter è sotto meglio specificato:

- Personale che deve essere sottoposto a visita medica dalla C.M.O.
- n. 13

- Personale per il quale è già pervenuto il verbale della C.M.O. (n.2
pratiche con esito negativo); n. 09

- Pratiche spedite al C.P.P.O. n. 03

- Pratiche per le quali è in corso di emanazione il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio; n. 01

- Pratiche per le quali è in corso di emanazione il provvedimento di NON riconoscimento della causa di servizio; n.03

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRO-RETTORE
Prof. G.P.G. MILANO

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