DIVISIONE I - RIPARTIZIONE IV
2.1) ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE
ECONOMICHE E GIURIDICHE (CREG)
..........OMISSIS..........
DELIBERA
Di approvare l'istituzione del Centro di Ricerche
Economiche e Giuridiche ed il relativo statuto secondo il testo
qui di seguito riportato:
STATUTO DEL CREG
(Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche)
Art. 1
E' istituito il Centro di Ricerche Economiche
e Giuridiche (CREG) che si propone il fine di approfondire lo studio
delle relazioni tra disciplina giuridica e sistema economico, così
come suggerisce l'organizzazione della società civile.
Lo studio delle interazioni fra economia e diritto deve essere svolto
a diversi livelli:
- Valutare i costi dei sistemi legislativi e dell'impatto di regolamenti
ed istituzioni nell'attività economica.
- Conciliare lo studio dei comportamenti individuali e collettivi
con i principi giuridici per fornire una base teorica integrata
al corpo legislativo privatistico e pubblicistico.
- Studiare i fondamenti economici delle valutazioni giuridiche nelle
applicazioni forensi e giurisprudenziali in relazione a concreti
casi applicativi.
1. I Dipartimenti di riferimento del CREG
sono:
Dipartimento di Diritto e Procedura Civile
Dipartimento di Diritto Pubblico
2. Possono presentare domanda di adesione
al CREG gli studiosi interessati, sia interni che esterni all'Ateneo.
Sulle domande decide il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro.
Art. 2
Nell'ambito dei propri fini, il CREG organizza,
promuove e coordina attività scientifiche, didattiche e culturali,
con preferenza per quelle ad alto contenuto interdisciplinare, che
abbiano come base d'interesse lo studio delle interrelazioni fra
economia e diritto.
I temi culturali e scientifici sono caratterizzati da un elevato
livello di interdisciplinarietà e richiedono il contributo
scientifico di più Dipartimenti. Possono essere stipulati
accordi di collaborazione scientifica, e più in generale
culturale, con Università e altri Enti specificamente qualificati.
Il CREG dispone di fondi provenienti da Istituzioni pubbliche e
private finalizzati a sostenerne l'attività.
Nell'ambito delle proprie finalità scientifiche il CREG può
svolgere attività in conto terzi.
Art. 3
Il CREG si costituisce quale polo di aggregazione
culturale aperto a docenti e studiosi le cui attività di
ricerca scientifica o promozione culturale, in tutto o in parte,
abbiano anche temporaneamente per oggetto temi e problemi attinenti
alle attività svolte dal Centro.
L'adesione al CREG è definita dal Comitato Tecnico-Scientifico
del Centro, previa presentazione di domanda motivata al suo Presidente.
Art. 4
Sono organi del CREG: il Comitato Tecnico-Scientifico, d'ora in
avanti denominato Comitato, il Presidente. Il Comitato può
nominare un Consiglio Scientifico composto da studiosi anche non
appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata";
gli studiosi del Consiglio Scientifico partecipano alle riunioni
in veste puramente consultiva, senza diritto di voto.
Art. 5
Il Comitato è costituito ai sensi dell'art.
42 dello Statuto dell'Ateneo. Alle riunioni del Comitato possono
essere invitati, senza diritto di voto, anche gli studiosi non appartenenti
a questo Ateneo che hanno aderito al CREG.
Art. 6
Il Comitato promuove e coordina le attività
del CREG: approva annualmente il programma delle attività
del Centro, discute ed approva la relazione consuntiva riguardante
le attività svolte. Promuove la stipula di convenzioni e
formula pareri nell'ambito degli obiettivi del CREG. Detta i criteri
generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro
stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità
dell'Università, il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
organizza e gestisce corsi di formazione, corsi di Perfezionamento
(Masters) e dottorati, conferisce borse di studio. Esercita ogni
altra funzione prevista dall'art. 43 dello Statuto con riferimento
alle lettere a, b, c, d, e, f, h, i, l, m, n del punto 2.
Art. 7
Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente
del CREG che, nominato con Decreto del Rettore, resta in carica
per un triennio.
L'elezione del Presidente avviene secondo le norme previste dallo
Statuto e dal regolamento elettorale d'Ateneo per i Direttori di
Dipartimento.
Il Presidente presiede i lavori del Comitato Tecnico-Scientifico,
ha la rappresentanza del CREG e la responsabilità della gestione
amministrativo-contabile del Centro nei termini fissati dalla vigente
normativa in materia di Direttori di Dipartimenti universitari.
Il Presidente può nominare, qualora si renda necessario,
dei responsabili per ogni specifica attività svolta dal Centro.
Tali nomine non potranno avere una durata superiore a dodici mesi
e potranno essere rinnovate.
Norme transitorie
Nella prima applicazione del presente Statuto,
il CREG sarà ospitato dal Dipartimento di Diritto e Procedura
Civile.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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