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DIVISIONE I - RIPARTIZIONE IV

2.1) ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E GIURIDICHE (CREG)

..........OMISSIS..........

DELIBERA

Di approvare l'istituzione del Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche ed il relativo statuto secondo il testo qui di seguito riportato:

STATUTO DEL CREG
(Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche)

Art. 1

E' istituito il Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche (CREG) che si propone il fine di approfondire lo studio delle relazioni tra disciplina giuridica e sistema economico, così come suggerisce l'organizzazione della società civile.
Lo studio delle interazioni fra economia e diritto deve essere svolto a diversi livelli:
- Valutare i costi dei sistemi legislativi e dell'impatto di regolamenti ed istituzioni nell'attività economica.
- Conciliare lo studio dei comportamenti individuali e collettivi con i principi giuridici per fornire una base teorica integrata al corpo legislativo privatistico e pubblicistico.
- Studiare i fondamenti economici delle valutazioni giuridiche nelle applicazioni forensi e giurisprudenziali in relazione a concreti casi applicativi.

1. I Dipartimenti di riferimento del CREG sono:

Dipartimento di Diritto e Procedura Civile
Dipartimento di Diritto Pubblico

2. Possono presentare domanda di adesione al CREG gli studiosi interessati, sia interni che esterni all'Ateneo. Sulle domande decide il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro.

Art. 2

Nell'ambito dei propri fini, il CREG organizza, promuove e coordina attività scientifiche, didattiche e culturali, con preferenza per quelle ad alto contenuto interdisciplinare, che abbiano come base d'interesse lo studio delle interrelazioni fra economia e diritto.
I temi culturali e scientifici sono caratterizzati da un elevato livello di interdisciplinarietà e richiedono il contributo scientifico di più Dipartimenti. Possono essere stipulati accordi di collaborazione scientifica, e più in generale culturale, con Università e altri Enti specificamente qualificati.
Il CREG dispone di fondi provenienti da Istituzioni pubbliche e private finalizzati a sostenerne l'attività.
Nell'ambito delle proprie finalità scientifiche il CREG può svolgere attività in conto terzi.

Art. 3

Il CREG si costituisce quale polo di aggregazione culturale aperto a docenti e studiosi le cui attività di ricerca scientifica o promozione culturale, in tutto o in parte, abbiano anche temporaneamente per oggetto temi e problemi attinenti alle attività svolte dal Centro.
L'adesione al CREG è definita dal Comitato Tecnico-Scientifico del Centro, previa presentazione di domanda motivata al suo Presidente.

Art. 4

Sono organi del CREG: il Comitato Tecnico-Scientifico, d'ora in avanti denominato Comitato, il Presidente. Il Comitato può nominare un Consiglio Scientifico composto da studiosi anche non appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata"; gli studiosi del Consiglio Scientifico partecipano alle riunioni in veste puramente consultiva, senza diritto di voto.

Art. 5

Il Comitato è costituito ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Ateneo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, senza diritto di voto, anche gli studiosi non appartenenti a questo Ateneo che hanno aderito al CREG.

Art. 6

Il Comitato promuove e coordina le attività del CREG: approva annualmente il programma delle attività del Centro, discute ed approva la relazione consuntiva riguardante le attività svolte. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del CREG. Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell'Università, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, organizza e gestisce corsi di formazione, corsi di Perfezionamento (Masters) e dottorati, conferisce borse di studio. Esercita ogni altra funzione prevista dall'art. 43 dello Statuto con riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, h, i, l, m, n del punto 2.

Art. 7

Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente del CREG che, nominato con Decreto del Rettore, resta in carica per un triennio.
L'elezione del Presidente avviene secondo le norme previste dallo Statuto e dal regolamento elettorale d'Ateneo per i Direttori di Dipartimento.
Il Presidente presiede i lavori del Comitato Tecnico-Scientifico, ha la rappresentanza del CREG e la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Centro nei termini fissati dalla vigente normativa in materia di Direttori di Dipartimenti universitari.
Il Presidente può nominare, qualora si renda necessario, dei responsabili per ogni specifica attività svolta dal Centro. Tali nomine non potranno avere una durata superiore a dodici mesi e potranno essere rinnovate.

Norme transitorie

Nella prima applicazione del presente Statuto, il CREG sarà ospitato dal Dipartimento di Diritto e Procedura Civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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