DIVISIONE II - RIPARTIZIONE II
3.13) ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", LA BOEHRINGER INGELHEIM
S.P.A. E LA COMUNITA' S. EGIDIO - ACAP E FINANZIAMENTO UN POSTO
DI RICERCATORE.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di autorizzare la stipula dell'accordo di
collaborazione tra l'Ateneo, la Boehringer Ingelheim S.p.A. e la
Comunità di S. Egidio - ACAP, finalizzato alla realizzazione
congiunta del progetto DREAM, promosso dalla Comunità di
S. Egidio. Nell'ambito dell'accordo la Boehringer si impegna a garantire
la copertura finanziaria di un posto di ricercatore (settore scientifico
disciplinare MED/42 - Igiene).
L'importo per la copertura annuale della spesa comprensiva degli
oneri per l'Amministrazione relativa ad un posto di ricercatore
non confermato è di Euro 26.679,41 (ammontare calcolato sulla
base delle tabelle ministeriali del MIUR).
Qualora il vincitore della valutazione comparativa per assunzione
abbia diritto a percepire un trattamento economico superiore rispetto
a quello base previsto nelle tabelle ministeriali del MIUR, i competenti
Uffici dell'Università - Ufficio Concorsi e Ufficio Stipendi
- si impegnano a quantificare e a comunicare alla Boehringer l'ammontare
delle somma effettivamente spettante al vincitore medesimo, nonché
a verificare la permanenza della disponibilità della stessa
a finanziare il suddetto posto. Se entro 30 giorni dalla richiesta
scritta di conferma del finanziamento la Boehringer manifesterà
il proprio diniego al finanziamento, l'Università riterrà
la medesima libera da ogni impegno di cui al suddetto accordo. Qualora,
invece, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla richiesta scritta,
non abbia ricevuto notizia dalla Boehringer, tutti gli impegni di
cui alla citata convenzione si intenderanno confermati per ciascuna
delle Parti.
Il finanziamento verrà corrisposto da Boehringer all'Università
in rate annuali anticipate. A garanzia del versamento delle rate
successive alla prima, Boehringer si impegna a produrre, apposita
fideiussione bancaria od assicurativa, con clausola "a prima
richiesta".
L'accordo avrà la durata di dieci anni a decorrere dalla
data della stipula e potrà essere rinnovata previa delibera
dei competenti organi.
Il bando con il quale verranno avviate le procedure selettive per
la copertura del posto di ruolo di personale ricercatore finanziato
dalla Boehringer, espressamente prevederà una clausola che
condiziona l'esito della procedura selettiva medesima alla permanenza
della disponibilità della Boehringer a finanziare il suddetto
posto.
- di autorizzare la III Divisione - I Ripartizione ad incassare
il finanziamento relativo a tutti gli anni di durata dell'accordo,
da determinarsi con modalità e negli importi previsti dall'accordo
medesimo;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione
alla presente delibera.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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