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DIVISIONE II - RIPARTIZIONE II

3.13) ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", LA BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A. E LA COMUNITA' S. EGIDIO - ACAP E FINANZIAMENTO UN POSTO DI RICERCATORE.

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- di autorizzare la stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Ateneo, la Boehringer Ingelheim S.p.A. e la Comunità di S. Egidio - ACAP, finalizzato alla realizzazione congiunta del progetto DREAM, promosso dalla Comunità di S. Egidio. Nell'ambito dell'accordo la Boehringer si impegna a garantire la copertura finanziaria di un posto di ricercatore (settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene).
L'importo per la copertura annuale della spesa comprensiva degli oneri per l'Amministrazione relativa ad un posto di ricercatore non confermato è di Euro 26.679,41 (ammontare calcolato sulla base delle tabelle ministeriali del MIUR).
Qualora il vincitore della valutazione comparativa per assunzione abbia diritto a percepire un trattamento economico superiore rispetto a quello base previsto nelle tabelle ministeriali del MIUR, i competenti Uffici dell'Università - Ufficio Concorsi e Ufficio Stipendi - si impegnano a quantificare e a comunicare alla Boehringer l'ammontare delle somma effettivamente spettante al vincitore medesimo, nonché a verificare la permanenza della disponibilità della stessa a finanziare il suddetto posto. Se entro 30 giorni dalla richiesta scritta di conferma del finanziamento la Boehringer manifesterà il proprio diniego al finanziamento, l'Università riterrà la medesima libera da ogni impegno di cui al suddetto accordo. Qualora, invece, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla richiesta scritta, non abbia ricevuto notizia dalla Boehringer, tutti gli impegni di cui alla citata convenzione si intenderanno confermati per ciascuna delle Parti.
Il finanziamento verrà corrisposto da Boehringer all'Università in rate annuali anticipate. A garanzia del versamento delle rate successive alla prima, Boehringer si impegna a produrre, apposita fideiussione bancaria od assicurativa, con clausola "a prima richiesta".
L'accordo avrà la durata di dieci anni a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata previa delibera dei competenti organi.
Il bando con il quale verranno avviate le procedure selettive per la copertura del posto di ruolo di personale ricercatore finanziato dalla Boehringer, espressamente prevederà una clausola che condiziona l'esito della procedura selettiva medesima alla permanenza della disponibilità della Boehringer a finanziare il suddetto posto.
- di autorizzare la III Divisione - I Ripartizione ad incassare il finanziamento relativo a tutti gli anni di durata dell'accordo, da determinarsi con modalità e negli importi previsti dall'accordo medesimo;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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