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I DIVISIONE

2.2) MODIFICA DELLO STATUTO DEL CENTRO  INTERDIPARTIMENTALE NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE STRUMENTAZIONE (NAST)

........OMISSIS...........

DELIBERA

di approvare la proposta di modifica dello Statuto del Centro Interdipartimentale “Nanoscienze, Nanotecnologie, Strumentazione” (NAST) secondo il testo qui di seguito riportato:

NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONE” (NAST)

ART. 1 (Costituzione, finalità e attività)

1. É istituito il Centro Interdipartimentale: “Nanoscienze, Nanotecnologie, Strumentazione (NAST) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” di seguito definito “Centro”.
2. Il Centro organizza, svolge, promuove e coordina attività di ricerca interdisciplinare per lo studio di materiali e biomateriali innovativi e lo sviluppo della strumentazione avanzata, nei settori delle nanoscienze e delle nanotecnologie.
3. Il Centro promuove e coordina accordi di collaborazione scientifica con Università, Enti pubblici e soggetti privati (nazionali ed internazionali), finalizzati allo sviluppo delle attività del Centro ed al perseguimento dei suoi fini.
4. Promuove formazione post universitaria, anche attraverso borse di studio e assegni di ricerca, per la formazione di esperti nel settore specifico.
5. Il Centro promuove e coordina iniziative editoriali, organizza seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio attinenti alle aree di ricerca indicate, nel rispetto delle norme di Ateneo che disciplinano tali attività.
6. Trasferisce i risultati delle ricerche ottenute al settore applicativo ed industriale. Nell’ambito di tali fini, il Centro può anche svolgere attività per conto terzi.
7. Nell’ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, il Centro svolge attività di ricerca commissionate da Enti pubblici e privati su contratto e/o convenzione, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in conformità con le norme di legge e regolamentari
vigenti.

ART. 2 (Partecipazione)

1. Il Centro è aperto ai professori ed ai ricercatori dell'Ateneo, nonché ai soggetti che, a qualunque titolo, anche con rapporti a tempo determinato, svolgono, nell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, attività di ricerca attinente all’attività del Centro. Il Centro è inoltre aperto ai professori ed ai ricercatori di altre Università, italiane e straniere, e ai ricercatori degli Enti pubblici e privati che svolgano attività di ricerca scientifica, in tutto o in parte, in temi e problematiche attinenti all’attività del Centro.
2. L’adesione al Centro, su domanda motivata da parte dell’interessato al Rettore, è deliberata dalla Giunta del Centro, sentito il parere del Comitato Scientifico.
3. La composizione iniziale del Consiglio del Centro viene definita dal Rettore, sentiti i Dipartimenti interessati a partecipare al Centro.

 

ART. 3 (Durata del Centro)

1. Il Centro ha durata novennale. La durata in anni viene computata a partire dalla completa costituzione degli organi del Centro, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto istitutivo del Centro, pena lo scioglimento del Centro stesso. La domanda motivata di rinnovo, corredata della relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e della presentazione del nuovo programma di attività di ricerca, viene avanzata dal Direttore in carica, sentito il Comitato Scientifico del Centro, almeno tre mesi prima della scadenza, approvata dai Consigli delle Strutture di riferimento e deliberata dal Senato Accademico dell’Ateneo e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 (Amministrazione e disciplina di gestione)

1. Il Centro ha autonomia finanziaria, contabile e amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile alla quale sono assoggettati i Dipartimenti.
2. Al Centro è assegnato un Segretario Amministrativo che coadiuva il Direttore negli adempimenti di natura contabile ed amministrativa, controfirmandone gli atti ed assumendone in solido la responsabilità. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo.
3. Il patrimonio è costituito dal fondo del Centro e dai risultati scientifici raggiunti nell’ambito dei progetti di ricerca affidati al Centro, fatti salvi accordi diversi con l’Ente che ha commissionato la ricerca relativamente allo sfruttamento economico dei risultati. Fatto salvo il riconoscimento della paternità intellettuale, tali risultati sono conferiti a titolo gratuito al Centro da parte dei soggetti che hanno collaborato alla loro definizione. Il Centro sarà peraltro libero di disporre di tali risultati e delle successive evoluzioni autonomamente sviluppate dal Centro stesso.

 

ART. 5 (Organi)

Sono organi del Centro:
1) il Consiglio
2) il Direttore
3) il Comitato Scientifico
4) la Giunta
5) il Vicedirettore

ART. 6 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio è costituito da tutti i docenti e i ricercatori afferenti al Centro.
2. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
1) Individua, su proposta del Direttore, le linee di sviluppo della ricerca del Centro;
1 bis) elegge i membri della Giunta, garantendo la presenza, qualora possibile, di almeno un eletto per ogni Dipartimento afferente;
2) elegge il Comitato Scientifico su proposta del Direttore;
3) approva le modifiche di Statuto;
4) propone ed approva le proposte di scioglimento del Centro, sentito il Comitato Scientifico.
5) propone il rinnovo del Centro, sentito il Comitato Scientifico.
3. Tutte le deliberazioni del Consiglio, se non diversamente previsto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e il voto favorevole della maggioranza dei docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Direttore.
4. Per la validità delle riunioni ordinarie o straordinarie del Consiglio è richiesta la partecipazione di non meno della metà più uno degli afferenti al Centro che siano docenti o ricercatori dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, detratti gli assenti giustificati. L’assenza ingiustificata per più di due volte nell’arco di un triennio, decorrente dalla nomina del direttore, comporta la decadenza dal Centro.

ART. 7 (Il Direttore)

1. Il Direttore:
a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
b) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
b bis) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
c) convoca e presiede la Giunta;
d) presenta al Consiglio, per l’esame e l’approvazione, la relazione annuale
sull’attività svolta dal Centro e l’associato rendiconto economico annuale;
e) presenta al Consiglio, per l’esame e l’approvazione, il programma annuale dell’attività del Centro e l’associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi;
f) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
g) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile della Giunta.
2. Il Direttore nomina un Vicedirettore che deve essere un docente dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Il Vicedirettore scade dall’ufficio assieme al Direttore che l’ha nominato, tranne che nel caso in cui il Direttore cessi dal proprio ufficio prima della scadenza del mandato. In questo caso il Vicedirettore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore.
3. Il Direttore può delegare alcune delle proprie funzioni anche al Vicedirettore o ad altri membri della Giunta a condizione che siano docenti dell’Ateneo.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, per un periodo non superiore a quattro mesi, le sue funzioni sono esercitate dal Vicedirettore che deve essere un docente dell’Università di Roma “Tor Vergata”. In caso di impedimento prolungato, oltre tale termine, il Comitato Scientifico, convocato dal Vicedirettore, dichiara la vacanza del posto di Direttore e si provvede quindi alla elezione di un nuovo Direttore.

ART. 8 (Modalità di convocazione del Consiglio del Centro)

1. Il Consiglio del Centro si riunisce di norma una volta ogni sei mesi, nonché ogni volta che il Direttore ne ravvisi la necessità.
2. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (per e-mail, in videoconferenza etc.).
3. Il Direttore convoca il Consiglio, se ritiene anche per via telematica, indicando l’ordine del giorno.
4. Il Consiglio è convocato dal Direttore in riunione straordinaria quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo degli afferenti al Centro o dalla maggioranza dei membri con voto deliberante del Comitato Scientifico.

 

ART. 8 bis ( Giunta)

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, da otto membri eletti ai sensi dell’art. 6, comma 2, n. 2, e da 2 membri esterni all’Università di Roma “Tor Vergata”, anch’essi eletti dal Consiglio. I membri della Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
a) designa il Direttore, che è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di due volte.
b) promuove convenzioni e formula pareri nell’ambito degli obiettivi del Centro.
c) detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso;
d) approva nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Università, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) esamina e approva la relazione annuale sull’attività svolta dal Centro e l’associato rendiconto economico annuale predisposti dal Direttore del Centro;
f) delibera sul programma annuale delle attività proposto dal Comitato scientifico, approvandone il piano finanziario.
3. La Giunta del Centro si riunisce di norma ogni due mesi, nonché ogni volta che il Direttore ne ravvisi la necessità. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (per e-mail, in videoconferenza etc.). Le riunioni della Giunta sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei membri, avendo sottratto gli assenti giustificati.

 

ART. 9 (Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da:
a. il Direttore, che lo presiede;
a bis. il ViceDirettore
b. esperti, anche non appartenenti all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, rappresentativi dei settori di ricerca presenti nel centro;
2. Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisce il Direttore del Centro.
3. Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio e la Giunta del Centro nella programmazione delle attività del Centro stesso; esprime un parere sul programma annuale delle attività; formula proposte sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi del Centro; formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati e richieste di finanziamento; valuta e approva progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con enti privati o da questi finanziati in tutto o in parte; esprime parere su proposte di scioglimento e rinnovo del Centro.
4. Esprime valutazioni di carattere scientifico sulle attività svolte; coopera alle iniziative del Centro per la migliore riuscita delle scelte.
4 bis. Vaglia le richieste di nuove adesioni al Centro ed esprime pareri al riguardo.
5. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Direttore almeno una volta ogni due mesi, anche in teleconferenza e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata. Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico è richiesta la partecipazione della metà più uno dei membri con voto deliberante, detratti gli assenti giustificati.
6. Alle riunioni del Comitato Scientifico, ove questo ne ravvisi l’opportunità, possono partecipare anche altri componenti del Consiglio del Centro, con voto consultivo.
7. Il Comitato Scientifico può cooptare anche temporaneamente un rappresentante per ciascuno degli Enti finanziatori esterni. Tali rappresentanti partecipano alle riunioni del Comitato con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale. Il Comitato Scientifico può altresì invitare studiosi ed esperti delle materie di interesse del Centro, oltre a quelli già afferenti al Centro, a partecipare a una o più riunioni del Comitato con voto consultivo.

 

ART. 10 (Dotazione del Centro)

1. Le dotazioni del Centro sono costituite da contributi straordinari, lasciti, donazioni di Enti o di privati, nonché dalla quota parte dei contratti sottoscritti dal Centro stesso, anche come subcontraente o da corsi di formazione retribuiti.
2. Le dotazioni del Centro comprese le quote parte dei contratti saranno utilizzati, su proposta del Comitato Scientifico, sentiti i responsabili scientifici dei contratti, e su delibera della Giunta del Centro, per la gestione del Centro, nonché destinati a finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, per l’acquisto di beni e servizi e per promuovere iniziative di comune interesse.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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