DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I
3.1) ASPETTI APPLICATIVI DEL D.LGS. N. 626/94.
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25
settembre u.s. è stato informato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dellAteneo, dott. Luigi Ferrucci, sullo stato di attuazione del d.lgs. n.
626 del 19 settembre 1994. In tale occasione, sono stati evidenziati gli adempimenti che
lUniversità deve assolvere nellimmediato.
In particolar modo è stato segnalata lurgenza di provvedere, ai
sensi dellart. 4 del succitato decreto legislativo e dellart. 2 del decreto
interministeriale n. 363 del 5.8.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del
21.10.1998, relativo al "Regolamento recante lattuazione delle direttive CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro: particolari esigenze dellUniversità e degli Istituti di Istruzione
universitaria", allindividuazione dei seguenti soggetti di riferimento:
- datore di lavoro;
- dirigenti responsabili;
- responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio.
Il Presidente propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione di individuare le seguenti
figure:
- il Rettore, quale Datore di lavoro;
- i Direttori di Dipartimento e dei Centri interdipartimentali, quali dirigenti
responsabili delle strutture da loro dirette;
- il Direttore Amministrativo, quale dirigente responsabile della struttura universitaria
centrale;
- i Presidi di Facoltà, quali dirigenti responsabili delle Presidenze di Facoltà.
I direttori di Dipartimento e dei Centri Interdipartimentali dovranno provvedere in tempi
brevi allindividuazione dei "Responsabili delle attività didattiche e di
ricerca in laboratorio" che, ai sensi del V comma dellart. 2 del citato decreto
interministeriale, devono intendersi come "i soggetti che individualmente o come
coordinatori di gruppo svolgono attività didattiche o di ricerca in laboratorio".
Ciascun dirigente a sua volta procederà allindividuazione dei "preposti"
ai raggruppamenti di attività omogenee.
Il datore di lavoro, i dirigenti responsabili, i responsabili delle attività didattiche e
di ricerca in laboratorio ed i preposti nellambito delle rispettive attribuzioni e
competenze dovranno adempiere agli obblighi di cui allart. 4 del d.lgs. n. 626/94 e
agli artt. 4 e 5 del decreto interministeriale n. 363 del 5.8.1998 e adottare tutte le
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Per quanto concerne la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
prevista dal Capo V art. 18 del D.lgs n. 626/794, il Presidente comunica che è stato
raggiunto un accordo in sede di contrattazione decentrata per dar seguito alle nomine
suddette che avverranno in concomitanza con le elezioni delle R.S.U.
Il Presidente fa inoltre presente che con la pubblicazione del citato decreto
interministeriale è necessario ridefinire gli accordi con gli enti convenzionati con
lUniversità per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di assistenza
o di servizio.
In particolare lart. 10, comma I così recita:
"Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la
propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come quello di enti
che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non
disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuati di intesa tra gli enti
convenzionati e le singole università., attraverso specifici accordi. Tali accordi devono
essere realizzati prima dellinizio delle attività previste nella convenzione e, per
le convenzioni già in corso, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto".
Alla luce del recente disposto normativo lUniversità può, quindi, in base a
specifici accordi, individuare in soggetti esterni allAmministrazione ed
appartenenti agli enti convenzionati i responsabili degli adempimenti di cui al d.lgs. n.
626/94.
Si ricorda che lUniversità già precedentemente, in linea con la nuova normativa,
aveva inoltrato ai poli assistenziali convenzionati la richiesta di istituire dei
"tavoli di lavoro" per raggiungere intese idonee a regolamentare le rispettive
competenze in tema di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro, invitandoli
contestualmente a dare tempestiva informazione sullo stato di attuazione delle norme in
questione in riferimento al personale universitario operante presso le sedi decentrate.
Dallindagine effettuata è risultata la disponibilità della maggior parte delle
Aziende Sanitarie o strutture private convenzionate ad assumersi gli adempimenti connessi
con la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (medico competente) ed ogni altro atto
previsto dalle norme vigenti (ad es.: valutazione dei rischi).
Il Presidente propone al Consiglio di procedere ad accordi con le strutture in regime di
convenzione per delegare le competenze connesse alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti
universitari operanti presso le singole sedi al "Medico competente" della
struttura convenzionata a condizione che non ci siano oneri finanziari per
lUniversità e che periodicamente venga data opportuna informazione al Datore di
lavoro (Rettore) sui risultati della sorveglianza sanitaria effettuata.
Per quanto riguarda le problematiche connesse con la sicurezza della struttura e delle
apparecchiature di proprietà delle sedi convenzionate, la competenza è attribuita alle
strutture stesse che devono provvedere agli adempimenti consequenziali.
Nellambito degli accordi dovrà essere previsto altresì che "il documento di
valutazione del rischio" elaborato dalla sede convenzionata includa anche il
personale universitario.
Terminata lesposizione; il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- preso atto del decreto interministeriale n. 363 del 5.8.1998, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 21.10.1998, relativo al "Regolamento recante lattuazione
delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro: particolari esigenze dellUniversità e degli
Istituti di Istruzione universitaria";
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- di individuare, in attuazione del d.lgs. n. 626/94 e del decreto
interministeriale n. 363/98, relativo al "Regolamento recante lattuazione delle
direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro: particolari esigenze dellUniversità e degli Istituti di
Istruzione universitaria", i seguenti soggetti di riferimento:
a) la figura del Datore di lavoro nel Rettore;
b) le figure dei dirigenti responsabili nei Direttori di Dipartimento o dei
Centri interdipartimentali, ciascuno in riferimento alla struttura diretta, nel Direttore
Amministrativo, in riferimento alla struttura universitaria centrale, e nei Presidi, in
riferimento alle Presidenze di Facoltà.
Ciascun Direttore di Dipartimento o Centro Interdipartimentale dovrà provvedere
allindividuazione dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca in
laboratorio ai sensi del V comma dellart. 2 del citato decreto
interministeriale. Ciascun dirigente a sua volta dovrà procedere allindividuazione
dei "preposti" ai raggruppamenti di attività omogenee;
- di procedere alla ridefinizione, ai sensi dellart. 10 del succitato decreto, degli
accordi con gli enti convenzionati con lUniversità per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio al fine di individuare i soggetti
esterni allAmministrazione ed appartenenti agli enti convenzionati responsabili
degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 626/94 secondo le seguenti linee:
1) conferire delega al "Medico competente" delle strutture convenzionate
ospitanti per gli adempimenti connessi con la sorveglianza sanitaria del personale
universitario ivi operante;
2) attribuire alle strutture convenzionate la competenza relativa alla sicurezza della
struttura e delle apparecchiature di proprietà delle stesse;
3) includere anche il personale universitario nel "documento di valutazione del
rischio" elaborato dalle sedi convenzionate.
Tali adempimenti da parte degli enti convenzionati non dovranno comportare oneri
finanziari per lAteneo.
Le strutture convenzionate dovranno fornire opportuna e periodica informazione al Datore
di lavoro (Rettore) sui risultati della sorveglianza sanitaria effettuata nei confronti
del personale universitario e sui contenuti del "documento di valutazione del
rischio";
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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