DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I

3.1) ASPETTI APPLICATIVI DEL D.LGS. N. 626/94.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre u.s. è stato informato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo, dott. Luigi Ferrucci, sullo stato di attuazione del d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994. In tale occasione, sono stati evidenziati gli adempimenti che l’Università deve assolvere nell’immediato.
In particolar modo è stato segnalata l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del succitato decreto legislativo e dell’art. 2 del decreto interministeriale n. 363 del 5.8.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21.10.1998, relativo al "Regolamento recante l’attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: particolari esigenze dell’Università e degli Istituti di Istruzione universitaria", all’individuazione dei seguenti soggetti di riferimento:
- datore di lavoro;
- dirigenti responsabili;
- responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio.
Il Presidente propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione di individuare le seguenti figure:
- il Rettore, quale Datore di lavoro;
- i Direttori di Dipartimento e dei Centri interdipartimentali, quali dirigenti responsabili delle strutture da loro dirette;
- il Direttore Amministrativo, quale dirigente responsabile della struttura universitaria centrale;
- i Presidi di Facoltà, quali dirigenti responsabili delle Presidenze di Facoltà.
I direttori di Dipartimento e dei Centri Interdipartimentali dovranno provvedere in tempi brevi all’individuazione dei "Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio" che, ai sensi del V comma dell’art. 2 del citato decreto interministeriale, devono intendersi come "i soggetti che individualmente o come coordinatori di gruppo svolgono attività didattiche o di ricerca in laboratorio".
Ciascun dirigente a sua volta procederà all’individuazione dei "preposti" ai raggruppamenti di attività omogenee.
Il datore di lavoro, i dirigenti responsabili, i responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio ed i preposti nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze dovranno adempiere agli obblighi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 626/94 e agli artt. 4 e 5 del decreto interministeriale n. 363 del 5.8.1998 e adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Per quanto concerne la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevista dal Capo V art. 18 del D.lgs n. 626/794, il Presidente comunica che è stato raggiunto un accordo in sede di contrattazione decentrata per dar seguito alle nomine suddette che avverranno in concomitanza con le elezioni delle R.S.U.
Il Presidente fa inoltre presente che con la pubblicazione del citato decreto interministeriale è necessario ridefinire gli accordi con gli enti convenzionati con l’Università per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio.
In particolare l’art. 10, comma I così recita:
"Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università., attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto".
Alla luce del recente disposto normativo l’Università può, quindi, in base a specifici accordi, individuare in soggetti esterni all’Amministrazione ed appartenenti agli enti convenzionati i responsabili degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 626/94.
Si ricorda che l’Università già precedentemente, in linea con la nuova normativa, aveva inoltrato ai poli assistenziali convenzionati la richiesta di istituire dei "tavoli di lavoro" per raggiungere intese idonee a regolamentare le rispettive competenze in tema di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro, invitandoli contestualmente a dare tempestiva informazione sullo stato di attuazione delle norme in questione in riferimento al personale universitario operante presso le sedi decentrate.
Dall’indagine effettuata è risultata la disponibilità della maggior parte delle Aziende Sanitarie o strutture private convenzionate ad assumersi gli adempimenti connessi con la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (medico competente) ed ogni altro atto previsto dalle norme vigenti (ad es.: valutazione dei rischi).
Il Presidente propone al Consiglio di procedere ad accordi con le strutture in regime di convenzione per delegare le competenze connesse alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti universitari operanti presso le singole sedi al "Medico competente" della struttura convenzionata a condizione che non ci siano oneri finanziari per l’Università e che periodicamente venga data opportuna informazione al Datore di lavoro (Rettore) sui risultati della sorveglianza sanitaria effettuata.
Per quanto riguarda le problematiche connesse con la sicurezza della struttura e delle apparecchiature di proprietà delle sedi convenzionate, la competenza è attribuita alle strutture stesse che devono provvedere agli adempimenti consequenziali.
Nell’ambito degli accordi dovrà essere previsto altresì che "il documento di valutazione del rischio" elaborato dalla sede convenzionata includa anche il personale universitario.
Terminata l’esposizione; il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto del decreto interministeriale n. 363 del 5.8.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21.10.1998, relativo al "Regolamento recante l’attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: particolari esigenze dell’Università e degli Istituti di Istruzione universitaria";
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di individuare, in attuazione del d.lgs. n. 626/94 e del decreto interministeriale n. 363/98, relativo al "Regolamento recante l’attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: particolari esigenze dell’Università e degli Istituti di Istruzione universitaria", i seguenti soggetti di riferimento:
a) la figura del Datore di lavoro nel Rettore;
b) le figure dei dirigenti responsabili nei Direttori di Dipartimento o dei Centri interdipartimentali, ciascuno in riferimento alla struttura diretta, nel Direttore Amministrativo, in riferimento alla struttura universitaria centrale, e nei Presidi, in riferimento alle Presidenze di Facoltà.
Ciascun Direttore di Dipartimento o Centro Interdipartimentale dovrà provvedere all’individuazione dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio ai sensi del V comma dell’art. 2 del citato decreto interministeriale. Ciascun dirigente a sua volta dovrà procedere all’individuazione dei "preposti" ai raggruppamenti di attività omogenee;
- di procedere alla ridefinizione, ai sensi dell’art. 10 del succitato decreto, degli accordi con gli enti convenzionati con l’Università per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio al fine di individuare i soggetti esterni all’Amministrazione ed appartenenti agli enti convenzionati responsabili degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 626/94 secondo le seguenti linee:
1) conferire delega al "Medico competente" delle strutture convenzionate ospitanti per gli adempimenti connessi con la sorveglianza sanitaria del personale universitario ivi operante;
2) attribuire alle strutture convenzionate la competenza relativa alla sicurezza della struttura e delle apparecchiature di proprietà delle stesse;
3) includere anche il personale universitario nel "documento di valutazione del rischio" elaborato dalle sedi convenzionate.
Tali adempimenti da parte degli enti convenzionati non dovranno comportare oneri finanziari per l’Ateneo.
Le strutture convenzionate dovranno fornire opportuna e periodica informazione al Datore di lavoro (Rettore) sui risultati della sorveglianza sanitaria effettuata nei confronti del personale universitario e sui contenuti del "documento di valutazione del rischio";
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

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