6.3) SIG.RA CECCOMARINI SIMONETTA - NATA A ROMA IL 21.08.1952 - GIA' COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - RICONOSCIMENTO DELL'INFERMITA' COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.
Si ripropone all'attenzione di Codesto Consiglio di Amministrazione
il caso in epigrafe con preghiera di voler deliberare in merito.
In data 5.07.1991 la Sig.ra CECCOMARINI Simonetta, in servizio presso questa
Università con la qualifica di Collaboratore Amministrativo ha presentato
istanza con la quale chiede, al fine di ottenere i benefici previsti dal settimo
e ottavo comma dell'art. 68 del T.U. 10.1.1957 n. 3, che l'infermità
della quale è affetta, diagnosticata: "OMISSIS" le venga riconosciuta
come contratta in servizio e per causa di servizio.
L'ufficio competente ha accertato il rispetto dei termini voluti dall'art. 36
del D.P.R. 686/1957.
In data 5.06.1998 la Commissione Medico Ospedaliera per i dipendenti civili
dello Stato dell'Ospedale Militare Provinciale di Roma ha sottoposto la Sig.ra
CECCOMARINI Simonetta a visita medico collegiale e con verbale n. 2650/93 ha
espresso il seguente parere: La malattia in diagnosi "OMISSIS" è
stata contratta in servizio e SI per causa di servizio ed è ascrivibile
a NESSUNA categoria di pensione di cui alle tabelle A e B annesse al DPR 834/81.
La stessa Commissione ha rilevato inoltre che la domanda di riconoscimento è
stata presentata nei termini di legge.
In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto che l'ascrivibilità
dell'infermità ad una delle categorie previste dal D.P.R. 834/81 è
finalizzata e perciò utilizzabile soltanto nell'ambito dell'eventuale
procedimento per la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata,
il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare sui seguenti punti:
1) - sulla tempestività o la non tempestività dell'istanza di
dipendenza da causa di servizio;
2) - se l'infermità riunisce o non riunisce in sé tutte le condizioni
per le quali si possa considerare contratta in servizio e SI per causa di servizio;
3) - a quale categoria di pensione di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 834/1981
possa essere ascritta la menomazione;
4) - sulla concessione o non concessione dell'equo indennizzo, tenuto conto
del verbale della Commissione Medico Ospedaliera sopra citato, la misura del
quale sarà determinata a norma dell'art. 154 della Legge 312/80, come
sostituito dall'art. 22 comma 28 della Legge 724/94 e dall'art. 1, comma 119,della
Legge 662/96, al momento della liquidazione con le eventuali riduzioni di cui
all'art. 49 del D.P.R. 686/57 (nonchè sulla concessione degli altri benefici
previsti dall'art. 68 del D.P.R. n. 3/1957) e sulla concessione della pensione
privilegiata diretta determinata ai sensi del D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni.
.OMISSIS
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- esaminati gli atti;
- vista la necessità di dover deliberare in materia di riconoscimento
dell'infermità come dipendente da causa di servizio e di concessione
dell'equo indennizzo;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- Risulta tempestiva l'istanza di dipendenza da causa di servizio
ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 686/1957.
- L'infermità diagnosticata:"OMISSIS" è riconosciuta,
stante il parere tecnico sopra citato, come contratta in servizio e per causa
di servizio.
- La stessa appare ascrivibile a NESSUNA categoria di pensione.
- Conseguentemente alla sig.ra CECCOMARINI Simonetta NON spetta l'equo indennizzo
non essendo quest'ultimo quantificabile considerata la NON ascrivibilità
ad alcuna categoria di compenso.
- Non è ammissibile, altresì, il trattamento pensionistico privilegiato
diretto.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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