DIVISIONE II - UFFICIO RICERCA SCIENTIFICA

20.4) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ’ DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, L. 449/97 PROPOSTI DAL COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D’ATENEO.

 Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre u.s., ha approvato il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, della legge 449/97, prevedendo all’art. 13 la possibilità che il Comitato per la Ricerca Scientifica possa attribuire assegni aggiuntivi dai propri fondi di ricerca secondo le modalità previste da un apposito regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
Il Comitato per la Ricerca Scientifica, nella riunione del 16 novembre u.s., ha proposto il regolamento di seguito riportato, di cui si segnalano gli aspetti che lo differenziano dal regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, della legge 449/97:
- gli assegni aggiuntivi sono finalizzati a collaborazione ad attività di ricerca e possono essere conferiti a cittadini di qualsiasi nazionalità;
- possono essere titolari degli assegni coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea da almeno 3 anni, il cui curriculum scientifico risulti idoneo per lo svolgimento della ricerca specifica per cui viene richiesto l’assegno;
- i cittadini della Comunità Europea sono ammessi a partecipare alle selezioni senza prescrizione di limite di età qualora si tratti di prima domanda. Nel caso di rinnovo, vige il limite di età di 38 anni. Per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, nel caso di rinnovo non c’è prescrizione di limite di età;
- gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo o dipendente, a qualsiasi titolo purché tale reddito complessivo non superi i 15 milioni annui e a condizione che le prestazioni non interferiscano con l’attività di ricerca da svolgersi nell’ambito della collaborazione;
- al fine dell’attivazione delle procedure relative all’attribuzione degli assegni, i docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Dipartimento/Centro Interdipartimentale di afferenza entro la data di scadenza annualmente deliberata dal Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, nella quale dovrà essere specificato il piano di attività scientifica che il titolare dell’assegno dovrà svolgere ed il progetto di ricerca a cui è collegato. I Consigli di Dipartimento/Centro Interdipartimentale valuteranno le richieste pervenute indicando un ordine di priorità delle stesse. Tali delibere saranno valutate dal Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, il quale proporrà la ripartizione dei fondi;
- su proposta del Comitato per la Ricerca Scientifica d’Ateneo, il Consiglio di Amministrazione delibera l’emanazione dei bandi per le ricerche approvate. Il bando contiene il numero, la durata e l’importo degli assegni, nonché l’indicazione dei piani di formazione collegati ai programmi di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonché i criteri di valutazione. Il bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università e pubblicazione sul sito telematico di Ateneo, e tutte le altre forme di diffusione che saranno ritenute opportune;
- la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento. La Commissione deve essere composta dal responsabile del progetto di ricerca e da due esperti della materia scelti tra professori e ricercatori. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente ed il segretario;
- l’assegno di ricerca ha durata semestrale o annuale e può essere rinnovato per la stessa durata non più di una volta. Il Consiglio di Dipartimento può proporre il rinnovo. La decisione sul rinnovo spetta al Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, che dovrà tener conto della disponibilità finanziaria e di una equa distribuzione degli assegni;
- l’assegno è pari a L. 30.000.000= lorde annue, comprensive di tutti gli oneri connessi per legge all’erogazione dell’assegno, da corrispondersi in 12 rate mensili posticipate. Per gli assegni di durata semestrale il suddetto importo viene ridotto della metà e viene corrisposto in sei rate mensili posticipate. Ogni Dipartimento richiedente deve cofinanziare con fondi propri l’assegno aggiuntivo per importo di L. 7.000.000, nel caso di assegno annuale, e di L. 3.500.000, nel caso di assegno semestrale;
- possono essere prese in considerazione anche richieste integralmente finanziate con fondi a carico del bilancio del dipartimento interessato.
Si invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il testo del regolamento attuativo e lo schema di contratto allegato, di seguito riportati.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ’ DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, L. 449/97 PROPOSTI DAL COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D’ATENEO

ART. 1

(Oggetto e finalità)

Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e procedure per il conferimento di assegni aggiuntivi, sulla base dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25.9.1998.

I suddetti assegni sono finalizzati a collaborazione ad attività di ricerca e possono essere conferiti a cittadini di qualsiasi nazionalità in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3.

L’attività di ricerca in parola deve avere:

a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;

b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l’oggetto del rapporto;

c) svolgimento in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile, senza orario di lavoro predeterminato con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore.

ART. 2

(Procedure di attivazione, valutazione delle richieste e ripartizione degli assegni)

Al fine dell’attivazione delle procedure di cui al successivo art. 5, i docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Dipartimento/Centro Interdipartimentale di afferenza entro la data di scadenza annualmente deliberata dal Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, nella quale dovrà essere specificato il piano di attività scientifica che il titolare dell’assegno dovrà svolgere ed il progetto di ricerca a cui è collegato.

I Consigli di Dipartimento/Centro Interdipartimentale valuteranno le richieste pervenute indicando un ordine di priorità delle stesse. Tali delibere, unitamente alla garanzia di copertura dell’importo dei cofinanziamenti di cui al successivo art. 11, saranno valutate dal Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, il quale ne proporrà la ripartizione.

Possono essere prese in considerazione anche richieste integralmente finanziate con fondi a carico del bilancio del dipartimento interessato.

ART. 3

(Requisiti)

Possono essere titolari degli assegni coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea da almeno 3 anni, il cui curriculum scientifico risulti idoneo per lo svolgimento della ricerca specifica per cui viene richiesto l’assegno. Il rapporto di collaborazione non è pertanto attivabile con neolaureati privi di ulteriori titoli di formazione o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta

I cittadini della Comunità Europea sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui al successivo art. 5 senza prescrizione di limite di età qualora si tratti di prima domanda. Nel caso di rinnovo, vige il limite di età di 38 anni.

Per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, nel caso di rinnovo non c’è prescrizione di limite di età.

ART. 4

(Incompatibilità)

Il rapporto di collaborazione alla ricerca non è attivabile con il personale di ruolo in servizio presso le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.593, e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l’ASI, mentre il titolare in servizio presso altre amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni. Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo o dipendente, a qualsiasi titolo purché tale reddito complessivo non superi i 15 milioni annui e a condizione che le prestazioni non interferiscano con l’attività di ricerca da svolgersi nell’ambito della collaborazione.

ART. 5

(Bando)

Su proposta del Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, il Consiglio di Amministrazione delibera l’emanazione dei bandi per le ricerche approvate. Il bando contiene il numero, la durata e l’importo degli assegni, nonché l’indicazione dei piani di formazione collegati ai programmi di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonché i criteri di valutazione.

Il bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università e pubblicazione sul sito telematico di Ateneo, e tutte le altre forme di diffusione che saranno ritenute opportune.

ART. 6

(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Roma" Tor Vergata" e presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Div. II - Ufficio Ricerca Scientifica, entro e non oltre il termine indicato nel bando stesso.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;

b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;

c) copia del certificato di dottorato, o di qualifiche accademiche equivalenti conseguite all’estero.

Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia dei documenti comprovanti i titoli posseduti unitamente ad una autocertificazione attestante la conformità degli stessi all’originale.

Per le pubblicazioni deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione, o la lettera di accettazione da parte dell’editore.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all’Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

ART. 7

(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

La Commissione deve essere composta dal responsabile del progetto di ricerca e da due esperti della materia scelti tra professori e ricercatori.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente ed il segretario.

ART. 8

(Modalità di selezione e graduatorie)

La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione di un eventuale colloquio di cui al comma successivo.

Ai fini della valutazione di cui al precedente comma, sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all’estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero. Sulla base della valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice può convocare per un colloquio i candidati che ritiene utile sentire.

Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formula una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dal punteggio ottenuto nell’eventuale colloquio e designa nell’ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.

Il giudizio finale formulato dalla Commissione per ogni candidato verrà reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Ateneo.

Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito vengono approvati con decreto del Rettore.

Nel caso di rinuncia dei vincitori o di risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del progetto di ricerca il Consiglio di Dipartimento può conferire la frazione residua dell’assegno secondo l’ordine della graduatoria.

ART. 9

(Formalizzazione del rapporto)

Gli assegni sono conferiti con contratto stipulato dal Rettore secondo il modello allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.

ART. 10

(Durata e rinnovo)

L’assegno di ricerca ha durata semestrale o annuale e può essere rinnovato per la stessa durata non più di una volta.

La fissazione delle modalità di svolgimento dell'attività, e la relativa valutazione, spettano al Consiglio di Dipartimento presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del responsabile dell’attività scientifica del titolare dell’assegno (tutor). Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. La decisione sul rinnovo spetta al Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, che dovrà tener conto della disponibilità finanziaria e di una equa distribuzione degli assegni.

L’erogazione dell’assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

ART. 11

(Importo dell’assegno)

L’assegno è pari a L. 30.000.000= lorde annue, comprensive di tutti gli oneri connessi per legge all’erogazione dell’assegno, da corrispondersi in 12 rate mensili posticipate. Per gli assegni di durata semestrale il suddetto importo viene ridotto della metà e viene corrisposto in sei rate mensili posticipate. Ogni Dipartimento richiedente deve cofinanziare con fondi propri l’assegno aggiuntivo per importo di L. 7.000.000, nel caso di assegno annuale, e di L. 3.500.000, nel caso di assegno semestrale.

ART. 12

(Medici titolari di assegni)

Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, titolari di assegni per la collaborazione in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionale, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l’Ateneo al fine di aver accesso ai dati utili all’espletamento dell’attività di ricerca in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, purché nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali nonché del Regolamento emanato da quest’Ateneo in attuazione di detta legge, con esclusione, pertanto, dello svolgimento dell’attività assistenziale.

ART. 13

(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

Come disposto dalla legge 449/97, gli assegni in questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale del 12%, a norma dell’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 59, comma 16, della medesima legge 449/97.

L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività. L’importo dei relativi premi è detratto annualmente del corrispettivo spettante.

ART. 14

(Risoluzione del contratto)

Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.

L’accettazione del contratto è sottoposta a decadenza che si verifica nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della graduatoria della selezione.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell’accettazione dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dell’assegno.

 Schema di contratto:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA " TOR VERGATA"

CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA

L’anno.........................., il giorno ............. del mese di ............., nella sede del Rettorato in Via Orazio Raimondo, 18 tra l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583 in persona del Rettore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, domiciliato per la carica in Roma, Via Orazio Raimondo, e il Dott............................................, nato/a .................. il....../......./......, residente ............................................... cod. fiscale ....................................

 PREMESSO CHE

 - l’art. 51 comma 6 della L. 449/97, prevede per le università l’erogazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, previa pubblicazione di apposito bando e valutazione comparativa dei candidati;

- il regolamento d’Ateneo per gli assegni aggiuntivi di ricerca è stato emanato con D.R. n. ................. del .................... approvato dal Consiglio di Amministrazione il ...../...../........;

- con bando emanato il .................. l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a concorso n......... assegni aggiuntivi di ricerca per la realizzazione di collaborazione nell’ambito della finalità di formazione e di sviluppo professionale di ricerca;

- il Dott. ................................. ha superato la valutazione comparativa;

- il Dott................................... ha dichiarato di non essere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 3 del regolamento citato;

 

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, REDATTA IN TRIPLICE COPIA VIENE STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO:

 ART. 1 - Il Dott. ................................ si impegna a collaborare con il Dipartimento di ............................... nello svolgimento di attività di ricerca sulla base del piano di formazione allegato al contratto, al fine di sviluppare la propria professionalità.

ART. 2 - L’attività di cui al precedente articolo deve essere svolta dal Dott. ............................... secondo le indicazioni del Prof. ...................... (tutor) e viene resa dal Dott. ...................... nel contesto di un rapporto di collaborazione alla ricerca che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università, essendo destinato alla formazione.

ART. 3 - Il presente contratto avrà durata ........... a decorrere dalla data del suo perfezionamento e potrà essere rinnovato, su proposta del Consiglio del Dipartimento, in conformità alle modalità indicate nel regolamento.

ART. 4 - L’assegno è di L.............. = lorde, comprensive di tutti gli oneri connessi per legge all’erogazione dell’assegno, da corrispondersi in......rate mensili posticipate.

Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate.

ART. 5 - Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio alle norme legali che disciplinano la risoluzione del contratto ed al regolamento.

ART. 6 - Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il Dott. .................................. entrerà in possesso nello svolgimento dell’attività di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati.

ART. 7 - Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 10, Parte Seconda, della Tariffa del DPR n. 13/01/86.

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico del Dott. ..............................

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il regolamento per gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 comma 6 della L. 449/97 e il Piano di Formazione, che il Dott. .................................. dichiara di conoscere e di accettare.

Roma,

___________________ ___________________

Terminata l’esposizione; il Presidente dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione del regolamento attuativo per il conferimento di assegni aggiuntivi per la collaborazione ad attività’ di ricerca ex art. 51, comma 6, l. 449/97 proposto dal Comitato Ricerca Scientifica d’Ateneo nella seduta del 16 novembre u.s.;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare il regolamento per il conferimento di assegni aggiuntivi per la collaborazione ad attività’ di ricerca ex art. 51, comma 6, l. 449/97 ed il relativo schema di contratto proposti dal Comitato Ricerca Scientifica d’Ateneo nella seduta del 16 novembre u.s. e di seguito riportati:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ’ DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, L. 449/97 PROPOSTI DAL COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D’ATENEO

ART. 1

(Oggetto e finalità)

Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e procedure per il conferimento di assegni aggiuntivi, sulla base dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25.9.1998.

I suddetti assegni sono finalizzati a collaborazione ad attività di ricerca e possono essere conferiti a cittadini di qualsiasi nazionalità in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3.

L’attività di ricerca in parola deve avere:

a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;

b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l’oggetto del rapporto;

c) svolgimento in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile, senza orario di lavoro predeterminato con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore.

ART. 2

(Procedure di attivazione, valutazione delle richieste e ripartizione degli assegni)

Al fine dell’attivazione delle procedure di cui al successivo art. 5, i docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Dipartimento/Centro Interdipartimentale di afferenza entro la data di scadenza annualmente deliberata dal Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, nella quale dovrà essere specificato il piano di attività scientifica che il titolare dell’assegno dovrà svolgere ed il progetto di ricerca a cui è collegato.

I Consigli di Dipartimento/Centro Interdipartimentale valuteranno le richieste pervenute indicando un ordine di priorità delle stesse. Tali delibere, unitamente alla garanzia di copertura dell’importo dei cofinanziamenti di cui al successivo art. 11, saranno valutate dal Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, il quale ne proporrà la ripartizione.

Possono essere prese in considerazione anche richieste integralmente finanziate con fondi a carico del bilancio del dipartimento interessato.

ART. 3

(Requisiti)

Possono essere titolari degli assegni i laureati il cui curriculum scientifico risulti idoneo per lo svolgimento della ricerca specifica per cui viene richiesto l’assegno. Il rapporto di collaborazione non è pertanto attivabile con neolaureati privi di ulteriori titoli di formazione o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta

I cittadini della Comunità Europea sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui al successivo art. 5 senza prescrizione di limite di età qualora si tratti di prima domanda. Nel caso di rinnovo, vige il limite di età di 38 anni.

Per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, nel caso di rinnovo non c’è prescrizione di limite di età.

ART. 4

(Incompatibilità)

Il rapporto di collaborazione alla ricerca non è attivabile con il personale di ruolo in servizio presso le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.593, e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l’ASI, mentre il titolare in servizio presso altre amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni. Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo o dipendente, a qualsiasi titolo purché tale reddito complessivo non superi i 15 milioni annui e a condizione che le prestazioni non interferiscano con l’attività di ricerca da svolgersi nell’ambito della collaborazione. Il titolare all'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, secondo le modalità stabilite dall'art. 51, 6° comma, della Legge 449/97.

ART. 5

(Bando)

Su proposta del Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, il Consiglio di Amministrazione delibera l’emanazione dei bandi per le ricerche approvate. Il bando contiene il numero, la durata e l’importo degli assegni, nonché l’indicazione dei piani di formazione collegati ai programmi di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonché i criteri di valutazione.

Il bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università e pubblicazione sul sito telematico di Ateneo, e tutte le altre forme di diffusione che saranno ritenute opportune.

 ART. 6

(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Roma" Tor Vergata" e presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Div. II - Ufficio Ricerca Scientifica, entro e non oltre il termine indicato nel bando stesso.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;

b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;

c) copia del certificato di dottorato, o di qualifiche accademiche equivalenti conseguite all’estero.

Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia dei documenti comprovanti i titoli posseduti unitamente ad una autocertificazione attestante la conformità degli stessi all’originale.

Per le pubblicazioni deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione, o la lettera di accettazione da parte dell’editore.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all’Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

ART. 7

(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

La Commissione deve essere composta dal responsabile del progetto di ricerca e da due esperti della materia scelti tra professori e ricercatori.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente ed il segretario.

 ART. 8

(Modalità di selezione e graduatorie)

La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione di un eventuale colloquio di cui al comma successivo.

Ai fini della valutazione di cui al precedente comma, sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all’estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero. Sulla base della valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice può convocare per un colloquio i candidati che ritiene utile sentire.

Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formula una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dal punteggio ottenuto nell’eventuale colloquio e designa nell’ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.

Il giudizio finale formulato dalla Commissione per ogni candidato verrà reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Ateneo.

Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito vengono approvati con decreto del Rettore.

Nel caso di rinuncia dei vincitori o di risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del progetto di ricerca il Consiglio di Dipartimento può conferire la frazione residua dell’assegno secondo l’ordine della graduatoria.

ART. 9

(Formalizzazione del rapporto)

Gli assegni sono conferiti con contratto stipulato dal Rettore secondo il modello allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.

ART. 10

(Durata e rinnovo)

L’assegno di ricerca ha durata semestrale o annuale e può essere rinnovato per la stessa durata non più di una volta.

La fissazione delle modalità di svolgimento dell'attività, e la relativa valutazione, spettano al Consiglio di Dipartimento presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del responsabile dell’attività scientifica del titolare dell’assegno (tutor). Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. La decisione sul rinnovo spetta al Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, che dovrà tener conto della disponibilità finanziaria e di una equa distribuzione degli assegni.

L’erogazione dell’assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

ART. 11

(Importo dell’assegno)

L’assegno è pari a L. 30.000.000= lorde annue, comprensive di tutti gli oneri connessi per legge all’erogazione dell’assegno, da corrispondersi in 12 rate mensili posticipate. Per gli assegni di durata semestrale il suddetto importo viene ridotto della metà e viene corrisposto in sei rate mensili posticipate. Ogni Dipartimento richiedente deve cofinanziare con fondi propri l’assegno aggiuntivo per importo di L. 7.000.000, nel caso di assegno annuale, e di L. 3.500.000, nel caso di assegno semestrale.

ART. 12

(Medici titolari di assegni)

Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, titolari di assegni per la collaborazione in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionale, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l’Ateneo al fine di aver accesso ai dati utili all’espletamento dell’attività di ricerca in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, purché nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali nonché del Regolamento emanato da quest’Ateneo in attuazione di detta legge, con esclusione, pertanto, dello svolgimento dell’attività assistenziale.

ART. 13

(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

Come disposto dalla legge 449/97, gli assegni in questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale del 12%, a norma dell’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 59, comma 16, della medesima legge 449/97.

L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività. L’importo dei relativi premi è detratto annualmente del corrispettivo spettante.

ART. 14

(Risoluzione del contratto)

Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.

L’accettazione del contratto è sottoposta a decadenza che si verifica nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della graduatoria della selezione.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell’accettazione dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dell’assegno.

 Schema di contratto:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA " TOR VERGATA"

CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA

L’anno.........................., il giorno ............. del mese di ............., nella sede del Rettorato in Via Orazio Raimondo, 18 tra l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583 in persona del Rettore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, domiciliato per la carica in Roma, Via Orazio Raimondo, e il Dott............................................, nato/a .................. il....../......./......, residente ............................................... cod. fiscale ....................................

 PREMESSO CHE

 - l’art. 51 comma 6 della L. 449/97, prevede per le università l’erogazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, previa pubblicazione di apposito bando e valutazione comparativa dei candidati;

- il regolamento d’Ateneo per gli assegni aggiuntivi di ricerca è stato emanato con D.R. n. ................. del .................... approvato dal Consiglio di Amministrazione il ...../...../........;

- con bando emanato il .................. l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a concorso n......... assegni aggiuntivi di ricerca per la realizzazione di collaborazione nell’ambito della finalità di formazione e di sviluppo professionale di ricerca;

- il Dott. ................................. ha superato la valutazione comparativa;

- il Dott................................... ha dichiarato di non essere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 3 del regolamento citato;

 CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, REDATTA IN TRIPLICE COPIA VIENE STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO:

 ART. 1 - Il Dott. ................................ si impegna a collaborare con il Dipartimento di ............................... nello svolgimento di attività di ricerca sulla base del piano di formazione allegato al contratto, al fine di sviluppare la propria professionalità.

ART. 2 - L’attività di cui al precedente articolo deve essere svolta dal Dott. ............................... secondo le indicazioni del Prof. ...................... (tutor) e viene resa dal Dott. ...................... nel contesto di un rapporto di collaborazione alla ricerca che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università, essendo destinato alla formazione.

ART. 3 - Il presente contratto avrà durata ........... a decorrere dalla data del suo perfezionamento e potrà essere rinnovato, su proposta del Consiglio del Dipartimento, in conformità alle modalità indicate nel regolamento.

ART. 4 - L’assegno è di L.............. = lorde, comprensive di tutti gli oneri connessi per legge all’erogazione dell’assegno, da corrispondersi in......rate mensili posticipate.

Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate.

ART. 5 - Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio alle norme legali che disciplinano la risoluzione del contratto ed al regolamento.

ART. 6 - Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il Dott. .................................. entrerà in possesso nello svolgimento dell’attività di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati.

ART. 7 - Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 10, Parte Seconda, della Tariffa del DPR n. 13/01/86.

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico del Dott. ..............................

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il regolamento per gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 comma 6 della L. 449/97 e il Piano di Formazione, che il Dott. .................................. dichiara di conoscere e di accettare.

Roma,

 

___________________ ___________________

- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

 LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

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