DELIBERA
Di approvare la istituzione
ed attivazione, per l'A.A. 2000/2001 del Corso di Perfezionamento
in "Economia della Previdenza e delle assicurazioni",
secondo lo Statuto che costituisce parte integrante della presente
delibera.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN
"Economia della Previdenza e delle assicurazioni"
STATUTO
Art.1 Istituzione
del Corso
È istituito e attivato per l'A.A.2000/2001, presso la Facoltà
di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", un Corso di Perfezionamento sul tema "Economia
della Previdenza e delle assicurazioni".
Art.2
- Finalità del Corso e destinatari
Il Corso si propone di formare esperti della
economia delle assicurazioni obbligatorie e complementari; si
indirizza principalmente al laureati delle facoltà economico
- sociali e scientifiche orientati a lavorare nelle compagnie
di assicurazione, negli enti previdenziali, nei fondi complementari
previdenziali e sanitari o nella consulenza nel campo assicurativo.
Art.3
- Sede del Corso
La sede Amministrativa del Corso è istituita presso il
Dipartimento di Studi Economico Finanziari e Metodi Quantitativi
(SEFEMEQ).
Art.4 - Organi del
Corso
Sono organi del Corso:
- il Direttore del Corso
- il Consiglio del Corso composto da docenti del Corso stesso,
designati dal Consiglio di Facoltà di Economia su proposta
del Promotore del Corso.
Il Consiglio del Corso elegge il Direttore tra i propri membri.
Il Consiglio del Corso può nominare tra i propri membri
un Coordinatore con funzione esecutiva.
Il Consiglio del Corso può nominare un Comitato Scientifico,
composto da esperti nel settore della economia assicurativa.
Art.5 - Compiti del
Consiglio del Corso
Il Consiglio del Corso impartisce gli indirizzi
per la direzione e il coordinamento delle attività didattiche.
Esso determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso por il Direttore, il Coordinatore e per
i docenti interni ed esterni, nonché le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro aspetto di gestione, redigendo
un piano dettagliato degli oneri previsti.
Può essere altresì previsto dal Consiglio del Corso
un compenso per l'attività di progettazione, di organizzazione
e di direzione del Corso stesso e un compenso per l'attività
di progettazione e di organizzazione dei diversi moduli didattici.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti
per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Il Consiglio del Corso può attivare convenzioni con lo
Stato, la Regione, il Comune ed altri Enti pubblici e privati,
ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza
scopo di lucro, con i quali può instaurare rapporti di
collaborazione anche al di fuori delle convenzioni.
Può proporre altresì, sentita la Facoltà,
di accettare liberalità da soggetti pubblici e privati,
nonché da persone fisiche.
Può infine attivare borse di studio per gli allievi più
meritevoli o per coloro che versano in situazioni di disagio economico.
Art.6
- Compiti del Direttore del Corso
Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso,
guida l'organizzazione e coordina la realizzazione di tutte le
attività del Corso, definito dal Consiglio.
Attesta e autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti
alla liquidazione delle spese.
Può, su delega del Consiglio del Corso, espletare parte
dei compiti propri del Consiglio stesso.
Art7
- Articolazione e durata del Corso
Il Corso è di norma annuale e si articola nelle seguenti
aree tematiche:
1. Matematica e tecnica delle assicurazioni;
2. Economia e finanza degli intermediari finanziari;
3. Management delle assicurazioni;
4. Diritto delle assicurazioni.
L'attività didattica è suddivisa in moduli di 4/5
giornate per un totale di docenza/anno non inferiore alle 600
ore.
Art.8
- Ammissione e iscrizione al Corso
Il numero degli iscritti è determinato annualmente dal
Consiglio del Corso, tenuto conto delle risorse e, strutture disponibili
e fatti salvi i criteri generali per la regolazione degli accessi.
Per l'Anno Accademico 2000/2001 il numero massimo previsto è
di 30 unità.
I partecipanti saranno ammessi al Corso a seguito di un colloquio
mirante fra l'altro a personalizzare, le linee del loro percorso
formativo. Essi dovranno essere in possesso dì un diploma
di laurea.
La partecipazione è subordinata al versamento della quota
d'iscrizione fissata annualmente dal Consiglio del Corso. Tale
quota per l'amo 2000/2001 è fissata in 3.000.000 di Lire.
.Modalità dì pagamento ed eventuali convenzioni
da stipularsi con Enti od Imprese per la frequenza del personale
dei medesimi o per l'assegnazione di borse di studio, nonché
l'aggiornamento della quota dì iscrizione per gli anni
successivi saranno definite dal Consiglio del Corso.
Art.9
- Obbligo di frequenza
La frequenza del Corso è obbligatoria. Una frequenza inferiore
ai due terzi delle ore di Corso previste comporterà la
decadenza dalla partecipazione al Corso e la perdita della tassa
di iscrizione.
Art.10 - Attestati
Agli iscritti che abbiano frequentato con profitto il Corso verrà
rilasciato - previe successive verifiche di apprendimento - un
certificato con il relativo giudizio di profitto firmato dal Rettore
e dal Direttore del Corso.
Art.11
- Programma del Corso
Il programma del Corso sarà definito annualmente dal Consiglio
del Corso, tenuto conto degli indirizzi legislativi e delle esigenze
del mercato del lavoro.
I docenti del Corso saranno portatori dì esperienza specifica
sui temi loro affidati. Essi saranno scelti tra docenti universitari,
esperti del settore, esponenti di imprese e istituzioni interessate,
nonché tra manager particolarmente formati nelle tematiche
del Corso stesso.
E' prevista la fornitura di materiale didattico, preventivamente
allo svolgimento delle iniziative del Corso, o successivamente,
a fini di approfondimento dei temi affrontati.
È altresì prevista - durante lo svolgimento del
Corso - la presenza di personale di tutoraggio e di personale
di segreteria. I compiti di quest'ultimo possono essere assunti
dal personale dell'Università e del Dipartimento che organizza
ed ospita il Corso.
Art.
12 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso
sono costituite dai proventi delle iscrizioni (tolti i corrispettivi
previsti per l'Università) e dagli eventuali contributi
derivanti da convenzioni con gli Enti di cui al precedente articolo
5 o da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.