DELIBERA
con il voto contrario
del Dott. C. Monti ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- di approvare l'emendamento sostitutivo all'art. 33, comma 1,
lett. a) dello Statuto di Ateneo nel tenore risultante dal testo
di seguito riportato:
Articolo 33 "Consigli
dei Corsi di studio: composizione"
1. Il Consiglio del Corso
di studio è costituito:
a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti
ufficiali impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento
esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite
con delibera dell'organo competente.
OMISSIS
DELIBERA
con il voto contrario del
Dott. C. Monti ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- di approvare un emendamento all'art. 33, dello Statuto di Ateneo,
consistente nell'aggiunta di un 4 comma nel tenore risultante
dal testo di seguito riportato:
Articolo 33 "Consigli
dei Corsi di studio: composizione"
4. Alle sedute del Consiglio
partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione
del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
OMISSIS
DELIBERA
con il voto contrario del
Dott. C. Monti ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;
- di approvare l'emendamento sostitutivo all'art. 82, comma 3
dello Statuto di Ateneo nel tenore risultante dal testo di seguito
riportato:
Articolo 82 "Disposizioni
in materia di accesso alle cariche accademiche"
3. Non si può essere
simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici:
Presidente del Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento, Preside
di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore. E' possibile
essere contemporaneamente Presidente di due corsi di Laurea di
diverso livello.
OMISSIS
Esce il Dott. C. Monti.
DELIBERA
con il voto contrario del
Prof. C. Schaerf, l'astensione della Sig.ra A.M. Surdo ed il voto
favorevole di tutti gli altri presenti;
- di approvare l'emendamento sostitutivo all'art. 82, comma 4,
dello Statuto di Ateneo nel tenore risultante dal testo di seguito
riportato:
Articolo 82 "Disposizioni
in materia di accesso alle cariche accademiche"
4. Nessuno studente, nell'arco
della propria carriera universitaria può ricoprire, complessivamente,
ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro
mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.