ESPRIME
parere favorevole al
nuovo statuto del MIFAV, così come risulta nel testo di
seguito riportato:
STATUTO DEL MIFAV
(MUSEO DELL'IMMAGINE FOTOGRAFICA E DELLE ARTIVISUALI)
Art. 1
Il MIFAV è costituito
come Centro di ricerca interdipartimentale ai sensi dell'art.
45 dello Statuto e può altresì operare ai sensi
dell'art. 53 dello Statuto medesimo. Ad esso si applicano i limiti
di durata previsti dallo Statuto.
1. I Dipartimenti di riferimento
del MIFAV sono:
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria Civile
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Storia
2. Possono presentare domanda di
adesione al MIFAV gli studiosi interessati, sia interni che esterni
all'Ateneo. Sulle domande decide il Consiglio del Centro avverso
le cui deliberazioni è ammesso il ricorso al Senato Accademico.
Art. 2
Nell'ambito dei propri fini,
il MIFAV organizza, promuove e coordina attività scientifiche,
didattiche e culturali, con preferenza per quelle ad alto contenuto
interdisciplinare, che abbiano come base d'interesse l'Immagine
Fotografica, le Arti Visuali e, più in generale, la Comunicazione
mass - mediale facente uso di linguaggi della contemporaneità.
Questi temi culturali e scientifici sono caratterizzati da un
elevatissimo livello di interdisciplinarietà e richiedono
il contributo scientifico di più Dipartimenti, che ben
si coniuga con una configurazione come Centro di ricerca interdipartimentale
e può richiedere la stipula di accordi di collaborazione
scientifica, e più in generale culturale, con Università
e altri Enti specificamente qualificati. A tali fini il MIFAV
stipula i suddetti accordi. Esso dispone di fondi provenienti
da Istituzioni pubbliche e privati finalizzati a sostenerne l'attività,
oltre che delle risorse di personale e di spazi già messe
a disposizione dai Dipartimenti di riferimento. Nell'ambito delle
proprie finalità scientifiche il MIFAV può svolgere
attività in conto terzi.
Art. 3
Il MIFAV si costituisce quale
polo di aggregazione culturale aperto a docenti e studiosi le
cui attività di ricerca scientifica o promozione culturale,
in tutto o in parte, abbiano anche temporaneamente per oggetto
temi e problemi attinenti alle attività svolte dal Centro.
L'adesione al MIFAV è definita dal Consiglio del Centro,
previa presentazione di domanda motivata al suo Direttore.
Art. 4
Sono organi del MIFAV: il Consiglio del Centro, d'ora in avanti
denominato Consiglio, il Direttore e la Giunta. Il Consiglio può
nominare un Comitato Scientifico composto da studiosi anche non
appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata";
gli studiosi non appartenenti all'Università partecipano
alle riunioni in veste puramente consultiva, senza diritto di
voto.
Art. 5
Il Consiglio è costituito
ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Ateneo. Alle riunioni
del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto,
anche gli studiosi non appartenenti a questo Ateneo che hanno
aderito al MIFAV.
Art. 6
Il Consiglio promuove e coordina
le attività del MIFAV: approva annualmente il programma
delle attività del Centro, discute ed approva la relazione
consuntiva riguardante le attività svolte. Promuove la
stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi
del MIFAV. Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi
a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti
dal regolamento di contabilità dell'Università,
il bilancio preventivo e il conto consuntivo, organizza e gestisce
corsi di formazione, corsi di Perfezionamento (Masters) e dottorati,
conferisce borse di studio. Esercita ogni altra funzione prevista
dall'art. 43 dello Statuto con riferimento alle lettere a, b,
c, d, e, f, h, i, l, m, n del punto 2.
Art. 7
Il Consiglio elegge al proprio interno
il Direttore del MIFAV che, nominato con Decreto del Rettore,
resta in carica per un triennio.
L'elezione del Direttore avviene secondo le norme previste dallo
Statuto e dal regolamento elettorale d'Ateneo per i Direttori
di Dipartimento.
Il Direttore presiede i lavori del Consiglio Direttivo e del Comitato
Scientifico, ha la rappresentanza del MIFAV e la responsabilità
della gestione amministrativo-contabile del Centro nelle misure
stabilite dalla vigente normativa in materia di Direttori di Dipartimenti
universitari.
Il Direttore può nominare, qualora si renda necessario,
dei responsabili per ogni specifica attività svolta dal
Centro. Tali nomine non potranno avere una durata superiore a
dodici mesi e potranno essere rinnovate.
Il Direttore, informandone il Rettore ed il Consiglio, può
delegare a professori o a ricercatori del Centro il coordinamento
e la gestione delle attività museali ed espositive e/o
altre sue funzioni.
Art. 8
La Giunta, ove costituita, coadiuva
il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. All'atto dell'elezione
di un nuovo Direttore, il Consiglio può deliberare, con
maggioranza assoluta dei suoi membri, di non costituire Giunta
alcuna per il periodo del suo mandato.
La Giunta del Centro è composta dal Direttore, dal Vice-Direttore,
dal Segretario Amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante
e con voto consultivo, e da un rappresentate dei professori di
prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia
ed un rappresentante dei ricercatori.
Norme transitorie
In prima applicazione del presente Statuto, le mansioni di Segretario
Amministrativo saranno svolte da una unità di adeguata
qualifica funzionale assegnata a tempo parziale, e non si avrà
luogo ad ulteriori allocazioni da parte dell'Ateneo di risorse
finanziarie, di spazi e di personale rispetto a quelle che sono
già assegnate all'atto di fondazione del MIFAV come Centro
Interdipartimentale, precedentemente all'approvazione dello Statuto
di autonomia dell'Ateneo.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.