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I DIVISIONE - III RIPARTIZIONE

4.1) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449 PROPOSTI DAL COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D'ATENEO.

………OMISSIS………

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per il conferimento di assegni aggiuntivi per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'allegato schema di contratto di seguito riportato, così come proposto dal Comitato Ricerca Scientifica d'Ateneo nella seduta del 21 luglio 2005:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449 PROPOSTI DAL COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D'ATENEO

ART. 1
(Oggetto e finalità)
Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e procedure per il conferimento di assegni aggiuntivi, sulla base dell'art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25.9.1998.
I suddetti assegni sono finalizzati a collaborazione ad attività di ricerca e possono essere conferiti a cittadini di qualsiasi nazionalità in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3. L'attività di ricerca in parola deve avere:
a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
c) svolgimento in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile, senza orario di lavoro predeterminato con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore.

ART. 2
(Procedure di attivazione, valutazione delle richieste e ripartizione degli assegni)
Gli assegni aggiuntivi di ricerca possono essere attivati con cofinanziamento da parte dell'Ateneo o integralmente finanziati con fondi a carico del bilancio del dipartimento interessato.
Per gli assegni aggiuntivi cofinanziati dall'Ateneo, i docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al Dipartimento/Centro Interdipartimentale di afferenza entro la data di scadenza deliberata dal Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, nella quale dovrà essere specificato il piano di attività scientifica che il titolare dell'assegno dovrà svolgere ed il progetto di ricerca a cui è collegato.
I Consigli di Dipartimento/Centro Interdipartimentale valuteranno le richieste pervenute indicando un ordine di priorità delle stesse. Tali delibere, unitamente alla garanzia di copertura dell'importo del cofinanziamento, saranno valutate dal Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, il quale ne proporrà la ripartizione.

ART. 3
(Requisiti)
Possono essere titolari degli assegni coloro che sono in possesso della laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 ovvero della laurea conseguita con il vecchio ordinamento, il cui curriculum scientifico risulti idoneo per lo svolgimento della ricerca specifica per cui viene richiesto l'assegno.

ART. 4
(Incompatibilità)
Il rapporto di collaborazione alla ricerca non è attivabile con il personale di ruolo in servizio presso le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, mentre il titolare in servizio presso altre amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo o dipendente, a qualsiasi titolo e a condizione che le prestazioni non interferiscano con l'attività di ricerca da svolgersi nell'ambito della collaborazione. Il titolare all'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, secondo le modalità stabilite dall'art. 51, 6° comma, della Legge 449/97.

ART. 5
(Bando)
Su proposta del Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, l'Amministrazione procede con cadenza trimestrale all'emanazione dei bandi per il conferimento degli assegni aggiuntivi.
Il bando contiene il numero, la durata e l'importo degli assegni, nonché l'indicazione dei piani di formazione collegati ai programmi di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonché i criteri di valutazione.
Il bando viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Università e pubblicazione sul sito telematico di Ateneo ed eventuali altre forme di diffusione che saranno ritenute opportune.

ART. 6
(Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Roma" Tor Vergata"- Divisione I - Ripartizione III - Alta Formazione e Ricerca - Settore Ricerca e presentate o fatte pervenire all'Ateneo - Ufficio Protocollo a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando stesso. Alla domanda dovrà essere allegato l'elenco sottoscritto dei documenti e dei titoli posseduti che si ritengono utili ai fini della selezione e delle eventuali pubblicazioni.
I candidati dovranno, inoltre, inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnare a mano, in apposito plico separato dalla domanda, i seguenti documenti:
a) l'elenco sottoscritto dei documenti e dei titoli posseduti che si ritengono utili ai fini della selezione e delle eventuali pubblicazioni;
b) certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli esami e valutazione finale;
c) eventuale certificato relativo al conferimento del dottorato di ricerca o di titolo accademico equivalente conseguito all'estero;
d) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e professionale;
e) tesi di laurea in copia cartacea o su supporto informatico;
f) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia e all'estero, nonché una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero);
g) eventuali pubblicazioni a stampa con indicazione della data e del luogo di pubblicazione, o la lettera di accettazione da parte dell'editore.
I documenti, i titoli nonché le pubblicazioni potranno essere presentati in originale o copia conforme all'originale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i documenti e i titoli potranno essere presentati con dichiarazioni sostitutive. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in copia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all'originale delle stesse. Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà deve essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

ART. 7
(Commissione esaminatrice)
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
La Commissione deve essere composta dal responsabile del progetto di ricerca e da due esperti della materia scelti tra professori e ricercatori.
La Commissione elegge nel proprio seno il presidente ed il segretario.
ART. 8
(Modalità di selezione e graduatorie)
La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio di cui al comma successivo.
Ai fini della valutazione di cui al precedente comma, sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
Ai fini della valutazione comparativa la Commissione dispone di un massimo di 100 punti dei quali massimo 40 per i titoli e massimo 60 per il colloquio. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli e un punteggio di almeno 42 punti nel colloquio.
La Commissione esaminatrice, valutati i titoli, convoca i candidati risultati idonei per il colloquio.
Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formula una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa, nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.
Il giudizio finale formulato dalla Commissione per ogni candidato verrà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ateneo.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito vengono approvati con decreto del Rettore.
Nel caso di rinuncia del vincitore subentra il candidato utilmente collocato in graduatoria. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del responsabile del progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento può conferire la frazione residua dell'assegno secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 9
(Formalizzazione del rapporto)
Gli assegni sono conferiti con contratto stipulato dal Rettore secondo il modello allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 10
(Durata e rinnovo)
Gli assegni di ricerca hanno una durata semestrale o annuale. In entrambi i casi gli assegni sono suscettibili di rinnovo fino alla durata complessiva massima di ventiquattro mesi.
Lo stesso soggetto può essere titolare di assegni nel limite massimo fissato dalla legge.
La fissazione delle modalità di svolgimento dell'attività e la relativa valutazione spettano al Consiglio di Dipartimento presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno (tutor). Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo.
Nel caso di assegni cofinanziati dall'Ateneo, la decisione sul rinnovo spetta al Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, che dovrà tener conto della disponibilità finanziaria e di una equa distribuzione degli assegni.
L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore ad un anno. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

ART. 11
(Importo dell'assegno)
Sia in caso di assegno di ricerca annuale che di assegno di ricerca semestrale, i relativi costi sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Gli assegni di ricerca verranno corrisposti rispettivamente in dodici e in sei rate mensili posticipate.
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.
Nel caso di assegni cofinanziati dall'Ateneo, ogni Dipartimento richiedente deve garantire la copertura finanziaria residua con fondi propri nella misura di volta in volta stabilita dal relativo bando .

ART. 12
(Medici titolari di assegni)
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, titolari di assegni per la collaborazione in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo al fine di aver accesso ai dati utili all'espletamento dell'attività di ricerca in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, purché nel rispetto del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali nonché del Regolamento emanato da quest'Ateneo in attuazione di detta legge.

ART. 13
(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)
Come disposto dalla legge 449/97, gli assegni in questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale ai sensi della normativa vigente.

ART. 14
(Risoluzione del contratto)
Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.
L'accettazione del contratto va manifestata entro trenta giorni dalla comunicazione della graduatoria della selezione.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dell'assegno.

ALLEGATO
Schema di contratto:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA " TOR VERGATA"
CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO AGGIUNTIVO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449

L'anno -------------------, il giorno --------------------- del mese di ------------------------------, nella sede del Rettorato in Via Orazio Raimondo, n. 18, tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583, in persona del Rettore Prof. -------------------------, domiciliato per la carica in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, e il dott.----------------------, nato a ------------------------ il ----------------------- residente in ----------------------------------, Via ------------------------------, c.a.p. --------------------------- , cod. fiscale: ------------------------;

PREMESSO CHE

- l'art. 51 comma 6 della L. 449/97, prevede per le università l'erogazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, previa pubblicazione di apposito bando e valutazione comparativa dei candidati;
- il regolamento d'Ateneo per gli assegni aggiuntivi di ricerca è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del -----------------------;
- con bando emanato con decreto rettorale n. ---------------------- del --------------------------------, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a concorso un assegno aggiuntivo di durata ---------------------------- a totale carico del Dipartimento/Centro richiedente (o cofinanziato dall'Ateneo) per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento/Centro --------------------------------- dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", relativo al programma di ricerca: "------------------------------ ", settore disciplinare -------------------- ;
- il dott. ---------------------------- ha superato la valutazione comparativa;

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, REDATTA IN DUPLICE COPIA, VIENE STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO:

ART. 1 - Il dott. ----------------------------------si impegna a collaborare con il Dipartimento/Centro ------------------------------- nello svolgimento dell'attività di ricerca di cui alle premesse, al fine di sviluppare la propria professionalità.
ART. 2 - L'attività di cui al precedente articolo 1 deve essere svolta dalla dott. ---------------- secondo le indicazioni del prof./dott. ---------------------- (tutor), della Facoltà di ----------------------- , Dipartimento/Centro --------------------------, settore disciplinare -----------------------, viene resa dal dott.----------------------------------------- nel contesto di un rapporto di collaborazione alla ricerca che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università, essendo destinato alla formazione.
ART. 3 - Il presente contratto avrà durata pari a ---------------------- mesi a decorrere dalla data del suo perfezionamento e potrà essere rinnovato, su proposta del Consiglio del Dipartimento/Centro, in conformità alle modalità indicate nel regolamento.
ART. 4 - L'importo del corrispettivo dovuto per l'assegno, da corrispondere in ----------------- rate mensili posticipate, ammonta a € ---------------------------- al lordo delle ritenute di legge a carico del percipiente e del premio assicurativo che verrà a gravare interamente sulla prima rata.
ART. 5 - L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante. L'assegnista, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di aver preso visione ed accettare le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi che l'Università contrarrà per suo conto nei termini di capitali, garanzie e condizioni indicate nelle polizze.
Preso atto delle condizioni e delle garanzie prestate, l'assegnista dà atto che tali coperture non modificano il rapporto di responsabilità nascente dalla sua attività sia nei confronti dell'Università che di Terzi, per quanto non previsto dalle coperture in oggetto e/o per una loro qualsivoglia inoperatività. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore ad un anno. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
ART. 6 - Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio alle norme legali che disciplinano la risoluzione del contratto ed al regolamento.
ART. 7 - Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il dott. ------------------------- entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati.
ART. 8 - Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda, della Tariffa del DPR n. 13/01/86. Le spese di bollo del presente contratto sono a carico del dott. -----------------------------------. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
IL RETTORE

(PROF. ---------------------------)

DOTT. ---------------------------

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE



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