- di adottare il seguente
Regolamento:
ARTICOLO 1
OGGETTO
Il presente regolamento disciplina
la figura dell'Autorità Indipendente Garante degli Studenti
(d'ora in poi A.I.G.S.).
ARTICOLO 2
FUNZIONI
1. L'A.I.G.S. opera quale garante
dell'imparzialità e della trasparenza delle attività
dell'Università che possono avere riflessi sui diritti,
sugli interessi e sulla tutela della riservatezza degli studenti.
2. Anche di propria iniziativa, l'A.I.G.S. può segnalare
agli Organi accademici e di governo eventuali disfunzioni, irregolarità,
carenze, ritardi nei confronti degli studenti.
3. L'A.I.G.S. esercita, altresì, le proprie funzioni attraverso
richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente alla
struttura responsabile dell'atto o del comportamento, nel rispetto
dello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti dal presente regolamento.
4. L'A.I.G.S. è organo indipendente sia gerarchicamente
che funzionalmente dagli organi di Ateneo.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'A.I.G.S. è comunque
tenuto alla tutela della riservatezza di quanti si rivolgono alla
sua struttura e all'osservanza del segreto di ufficio riguardo
alle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue
funzioni.
ARTICOLO 3
DESIGNAZIONE E DURATA DEL MANDATO
1. Il titolare dell'A.I.G.S.
è nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico,
votato a maggioranza semplice e con il voto favorevole della maggioranza
della componente degli studenti in Senato, tra persone che, per
formazione culturale ed esperienza professionale acquisita, diano
garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità
e di indipendenza di giudizio.
2. Il titolare dell'A.I.G.S. dura in carica quattro anni e non
è rinnovabile.
3. Due mesi prima della scadenza del mandato, il Rettore procede
alla nomina del nuovo titolare dell'A.I.G.S.
ARTICOLO 4
REVOCA DELL' AUTORITA' GARANTE
1. Il titolare dell'A.I.G.S.
può essere eccezionalmente revocato per gravi motivi connessi
all'esercizio delle sue funzioni; in tal caso la revoca è
adottata dal Rettore con decreto motivato a seguito di delibera
del Senato Accademico, sentito l'interessato.
ARTICOLO 5
UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE
1. L'amministrazione universitaria
assicura all'A.I.G.S. il personale, i locali e le attrezzature
necessarie per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il personale assegnato dipende funzionalmente dall'A.I.G.S.
ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti
dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie
mansioni.
ARTICOLO 6
MODALITA' DI INTERVENTO
1. L'A.I.G.S. interviene di
propria iniziativa o su istanza di studenti, che rilevino ritardi,
omissioni, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione,
posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.
2. Istanze e richieste di intervento, possono essere rivolte all'A.I.G.S.
anche per via telematica.
3. L'A.I.G.S., valutato il fondamento e la ragionevolezza dell'istanza
o a seguito della decisione di intervenire d'ufficio, chiede,
verbalmente o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o
sul comportamento oggetto del suo intervento, eventualmente acquisendo
documentazione presso i competenti uffici. L'A.I.G.S., in ogni
caso, nell'adempimento delle proprie funzioni e convoca, se del
caso, la persona che ha attivato il procedimento per avere i necessari
chiarimenti sugli atti e comportamenti, anche omissivi, dell'Ateneo.
Sulla base dei dati acquisiti l'A.I.G.S., investe della questione
il responsabile della struttura interessata per acquisire elementi
utili alla definizione della pratica.
4. Al termine dell'attività istruttoria l'A.I.G.S. può
trasmettere osservazioni o proposte all'organo o alla struttura
competente. Può, altresì, invitare l'organo o la
struttura competente a rimuovere le situazioni lesive dei diritti
o degli interessi degli studenti.
5. Qualora rilevi inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi
all'azione amministrativa, è tenuta ad investire della
questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti
di rispettiva competenza, allegando una relazione sui fatti.
6. L'A.I.G.S. informa gli istanti dell'esito del proprio accertamento
e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università
entro 60 giorni dall'istanza.
7. All'A.I.G.S. è interdetto ogni intervento su fatti per
i quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria amministrativa,
civile o penale.
8. L'A.I.G.S. esercita tutte le facoltà inerenti al diritto
di accesso in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai
regolamenti di ateneo. In particolare all'A.I.G.S., senza limiti
di segreto d'ufficio o di altra natura, è riconosciuto
il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti
e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio
di copie, e di avere tutte le informazioni ad essi connesse.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. L' A.I.G.S. che nel corso
della sua attività riscontri carenze, ritardi, disfunzioni
ricollegabili alla mancata collaborazione dei dipendenti dell'Università,
investe della questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo
per gli atti di relativa competenza, allegando una dettagliata
relazione.
2. L'A.I.G.S. può partecipare, in accordo con il Presidente,
alle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo.
3. L'A.I.G.S. può essere invitata alle riunioni del Consiglio
degli Studenti.
4. L'A.I.G.S. elabora la Carta dei diritti e dei doveri degli
Studenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico,
previo parere del Consiglio degli Studenti.
ARTICOLO 8
RELAZIONE ANNUALE
1. L'A.I.G.S. invia annualmente
al Senato una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente, redatta nel rispetto della normativa vigente in materia
di tutela della riservatezza dei dati personali, contenente ogni
elemento utile alla cognizione delle attività svolte, anche
sulla base di dati statistici, nonché eventuali segnalazioni,
considerazioni e suggerimenti per una più adeguata tutela
dei diritti e degli interessi della componente studentesca.
2. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono
essere presentate anche in corso d'anno.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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