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DIVISIONE II – RIAPRTIZIONE IV – SETTORE II

5.2) RATIFICA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” E IL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - PER INTERVENTI DI SUPPORTO DEL CENTRO NAZIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – CNSD ED INTERVENTI DI SUPPORTO AI COMUNI PER L’USO DEL SISTEMA INA (INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI) – SAIA (SISTEMA DI ACCESSO ED INTERSCAMBIO ANAGRAFICO)

..........OMISSIS..........

ESPRIME

- parere alla ratifica della stipula della convenzione tra l'Ateneo e il Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici per Interventi di Supporto del Centro Nazionale per i Servizi Demografici – Cnsd ed Interventi di Supporto ai Comuni per l'uso del Sistema Ina (Indice Nazionale Delle Anagrafi) – Saia (Sistema Di Accesso Ed Interscambio Anagrafico).
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, il Ministero dell'Interno provvede al trasferimento dei fondi pari ad € 360.000,00 da liquidarsi, compatibilmente con le disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
- il 20% all’approvazione del Piano di lavoro da parte del Ministero; il 40% alla constatazione dell'esatto adempimento contrattuale, in conformità al Piano di Lavoro di cui all’Art.5, relativo al 50% delle attività di cui all’Art.4, da parte della Commissione di cui all'art. 11 della Convenzione; il restante 40% alla constatazione dell'esatto adempimento contrattuale relativo al completamento delle attività di cui all’Art.4, da parte della Commissione di cui all'art. 11 della Convenzione. Il peso percentuale e la tempificazione delle singole attività sono definiti nel Piano di Lavoro di cui all’Art. 5.
- Eventuali ritardi nell'esecuzione di una delle attività dettagliate nel Piano di Lavoro, nei termini previsti dall'art. 4 della Convenzione, comportano l'applicazione, per ogni giorno di ritardo e per ogni attività, di una penale pari allo 0,5% del valore della singola attività così come valorizzata nell’Art. 6, per un massimo pari al 5% del valore della singola attività, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione, di fissare nuovi termini per l’esecuzione.
- In caso di ritardo ulteriore dell’adempimento rispetto al termine riassegnato dall’Amministrazione, la Convenzione si intende risolta di diritto.
La Convenzione ha efficacia immediata dopo l'approvazione del Piano di lavoro da parte dell'Amministrazione; il termine per la sua validità è individuato nel 31.12.2005.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE


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