ART. 3 -
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO1. Il fondo di cui all'art. 42 del CCNL relativo al primo biennio economico della dirigenza dell'Area 1 continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è altresì alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento:
a) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 14 del citato CCNL relativo al primo biennio economico;
b) per le sole amministrazioni statali un importo annuo complessivo determinato, con finalità perequative tra i diversi fondi delle singole amministrazioni, con le modalità che saranno stabilite con successivo accordo a valere sulla restante quota del 10,6% delle risorse di cui all'art. 50, comma 4, legge 388/2000 ;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997.
2. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato possono
altresì destinare al finanziamento del fondo risorse secondo la capacità di
bilancio dei singoli enti in misura non superiore al 2% del monte salari 1999.
Tale percentuale non può essere superiore all'1,5% per gli enti di cui alla
legge n. 88/89.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e
quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle
competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale
della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche,
le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n.
449/98, valutano anche
l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti
dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente
coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione
di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a
consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione
di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.