ART. 3 - FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

1. Il fondo di cui all'art. 42 del CCNL relativo al primo biennio economico della dirigenza dell'Area 1 continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è altresì alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento:

a) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 14 del citato CCNL relativo al primo biennio economico;
b) per le sole amministrazioni statali un importo annuo complessivo determinato, con finalità perequative tra i diversi fondi delle singole amministrazioni, con le modalità che saranno stabilite con successivo accordo a valere sulla restante quota del 10,6% delle risorse di cui all'art. 50, comma 4, legge 388/2000 ;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997.

2. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato possono altresì destinare al finanziamento del fondo risorse secondo la capacità di bilancio dei singoli enti in misura non superiore al 2% del monte salari 1999. Tale percentuale non può essere superiore all'1,5% per gli enti di cui alla legge n. 88/89.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

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