Art. 2 - Effetti nuovi stipendi
- Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto
a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di
cui all'art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti nella tabella 1 ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C.,
si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.