Art. 1 - Aumenti della retribuzione base

  1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 62 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
  2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2.
  3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 60, c.1 A.b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

 

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