Art. 1 - Aumenti della retribuzione base
- Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 62 del CCNL relativo
al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999
sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nella allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
- Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione
del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla
allegata tabella 2.
- Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità di cui all’art.
60, c.1 A.b) del CCNL relativo
al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999
negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di
stipulazione del presente contratto.