Art. 3 - Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività
Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:
a) 0,35% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli, derivante dalla rivalutazione in base ai tassi d'inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione;
b) 1,9% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli, quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione professionali;
c) i risparmi della retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 60, c.1 A.b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 e dei superminimi in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2000; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA di cui all’art. 60, c.1 A.b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 e dei superminimi in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel fondo di cui al presente articolo, con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.