ART. 2 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 64 del CCNL 9 agosto 2000 relativo al primo biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella 1, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata tabella 2.