ART. 3 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 1, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell’equo indennizzo. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del cc., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

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